Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALINNA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CONTENZIOSO IN MATERIA LAVORO
Il Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 128 del 2023 RG, all'esito della camera di consiglio, alle ore
18;00, dà lettura in aula del seguente dispositivo, mentre le parti si sono frattanto allontanate dall'aula, avendo rinunciato a verbale a presenziarvi:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso e, stante la domanda riconvenzionale proposta in ulteriore subordine dalla parte resistente, determina nella multa di quattro ore della retribuzione normale ex art. 206
CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi la sanzione da irrogarsi nei confronti del ricorrente;
2) rigetta la domanda retributiva proposta dal ricorrente;
3) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente;
4) condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di lite compensati per metà e che si liquidano nell'importo complessivo di Euro 1.362,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, come per legge. Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 429, c. 1, c.p.c.
Così deciso in Trento, il 27 Febbraio 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli