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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
15136 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15136 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...]all'Adige Parte_1
VR Via Longa, 1 rappresentato e difeso dall'avv. CASTELLETTI SONIA
e nata il [...] a [...], residente a [...]
113b Zevio VR, rappresentata e difesa dall'avv. CASTELLETTI SONIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti: a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Verona n. 2808/2013 del 19.11.2013 pubblicata il 05.12.2013 RG n.
8113/2013 stabilirsi quanto di seguito:
1. Revocarsi l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, la somma mensile di €. 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Persona_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate al punto n. 5 della sopra citata
[...] sentenza di divorzio.
2. Le parti dichiarano qualsiasi questione economica risolta e di non aver più nulla a pretendere
l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione.
3. Spese di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2025, e Parte_1
sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio con rito civile in Parte_2 data 15.06.2002 nel comune di Ronco all'Adige VR;
dall'unione era nato Persona_1
(29/8/2003, maggiorenne ed autosufficiente); si erano separati consensualmente con omologa emessa dal Tribunale di Verona il 17/11/2009; era intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa da questo Tribunale il 5/12/13; la sentenza da ultimo richiamata prevedeva l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra euro Parte_1 Parte_2
400 a titolo di contributo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il figlio era frattanto divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Verona n. 2808/2013 del 05.12.2013, di revocarsi l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2
la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Persona_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie.
[...]
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 5/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno allegato tutti gli elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di divorzio sancite con la sentenza di questo Tribunale n. 2808/2013 del 05.12.2013, così decide:
REVOCA l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate al punto n. 5 della sopra citata
[...] sentenza di divorzio;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
EF AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15136 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...]all'Adige Parte_1
VR Via Longa, 1 rappresentato e difeso dall'avv. CASTELLETTI SONIA
e nata il [...] a [...], residente a [...]
113b Zevio VR, rappresentata e difesa dall'avv. CASTELLETTI SONIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti: a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Verona n. 2808/2013 del 19.11.2013 pubblicata il 05.12.2013 RG n.
8113/2013 stabilirsi quanto di seguito:
1. Revocarsi l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, la somma mensile di €. 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Persona_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate al punto n. 5 della sopra citata
[...] sentenza di divorzio.
2. Le parti dichiarano qualsiasi questione economica risolta e di non aver più nulla a pretendere
l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione.
3. Spese di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2025, e Parte_1
sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio con rito civile in Parte_2 data 15.06.2002 nel comune di Ronco all'Adige VR;
dall'unione era nato Persona_1
(29/8/2003, maggiorenne ed autosufficiente); si erano separati consensualmente con omologa emessa dal Tribunale di Verona il 17/11/2009; era intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa da questo Tribunale il 5/12/13; la sentenza da ultimo richiamata prevedeva l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra euro Parte_1 Parte_2
400 a titolo di contributo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il figlio era frattanto divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Verona n. 2808/2013 del 05.12.2013, di revocarsi l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2
la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Persona_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie.
[...]
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 5/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno allegato tutti gli elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di divorzio sancite con la sentenza di questo Tribunale n. 2808/2013 del 05.12.2013, così decide:
REVOCA l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate al punto n. 5 della sopra citata
[...] sentenza di divorzio;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
EF AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra