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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
- Dott. Angelo Piraino Consigliere
- Dott.ssa Laura Petitti Consigliere di cui il primo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 121/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
DA
(C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.03.1969 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Marta Paola Salemi (C.F.: ; pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio sito a AN (TP), Via Mazzini n.126
appellante
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._3 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella
Buscaino (C.F.: pec: ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Trapani, Via Quiete n. 5 appellato
E
1 con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
****
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
1. Riformare la sentenza n. 554/2024 emessa dal Tribunale di Trapani, in data
31/07/2024 con la quale è stato posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, a titolo di contributo al suo mantenimento, direttamente al figlio
, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno dell'importo di € 1.100,00, Per_1
rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre all'obbligo di sostenere le spese straordinarie per la prole nella misura del 70%. Per l'effetto:
2. Rideterminare secondo equità e giustizia l'importo dell'assegno di mantenimento nella misura di € 2.000,00, mensili, onerando di versare in favore Controparte_1 del figlio , la predetta somma, entro il giorno cinque di ogni mese, a Parte_2
mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN:
[...], Banca Intesa San Paolo - Milano, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT o nella misura che Codesta Corte riterrà di giustizia.
3. Dichiarare tenuto al pagamento del 75% delle spese Controparte_1 straordinarie per il figlio (spese mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese sportive, ricreative, ecc.), deliberando dette spese di comune accordo, nell'interesse della prole. Con favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
-Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra notificato in data Parte_1
19.02.2025 avverso la sentenza n. 554/2024 emessa dal Tribunale di Trapani in composizione collegiale in data 31.07.2024 e pubblicata in data 05.08.2024;
-Per l'effetto, confermare la sentenza n. 554/2024 emessa dal Tribunale di Trapani;
Con condanna dell'appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ivi compreso l'importo del contributo unificato nella misura di
2 147,00 euro stante il valore della presente controversia che si dichiara indeterminabile ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/2002.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Chiede il rigetto del ricorso.
* * * *
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 544/2024 dei giorni 31.07/5.08.2024, il Tribunale di Trapani, su ricorso di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ritualmente evocato e rimasto contumace, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 06.06.2023 e ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio (classe 2004), CP_1 Per_1 entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno pari a € 1.100,00 – da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT di variazione del costo della vita – a titolo di contributo al suo mantenimento, nonché l'obbligo di contribuire nella misura del
70% al pagamento delle spese straordinarie, secondo il protocollo sottoscritto con il
COA.
2) Proposto appello da con atto depositato il 21.01.2025, Parte_1 nel contraddittorio con costituito e resistente, e col P.G., il Controparte_1
procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con decreto presidenziale del 23.01.2025, è stato rimesso all'udienza del 23 maggio 2025 e assunto in deliberazione in pari data senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. poiché non previsti dal rito, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
****
3) Con motivo sostanzialmente unico la censura il provvedimento Pt_1
impugnato nella parte relativa alla previsione del contributo economico a titolo di mantenimento ordinario versato dal padre direttamente al figlio , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché quella concernente la ripartizione delle spese straordinarie, sul rilievo che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente tenuto conto della posizione economico-reddituale dell'appellato, nonché delle accresciute necessità di mantenimento del figlio, a fortiori in seguito al suo trasferimento a Milano per motivi di studio, presso cui il giovane 3 frequenta la facoltà di ingegneria al Politecnico di Milano e la facoltà di giurisprudenza all'Università Statale Bicocca.
4) Evidenzia, infatti, che la previsione di un assegno mensile pari a € 1.100,00 risulterebbe inidonea a far fronte a tali accresciute necessità, anche alla luce dell'elevato costo della vita che notoriamente caratterizza la realtà milanese, oltreché sproporzionata rispetto alle risorse economiche delle parti, in quanto, mentre il svolge attività di medico di base massimalista e percepisce circa un CP_1
reddito netto mensile pari a € 6.498,35, invece essa lavora come insegnante e percepisce uno stipendio netto mensile pari a circa € 1.800,00, somma da cui deve essere poi sottratto l'importo della rata mensile a titolo di mutuo, pari a € 605,37, contratto per l'acquisito della casa familiare.
5) Chiede, pertanto, che il ia tenuto a corrispondere direttamente in CP_1
favore di un assegno mensile pari a € 2.000,00, quale misura più congrua a Per_1 far fronte all'incremento delle esigenze economiche del figlio, tra cui rilevano in particolare i maggiori oneri derivanti dalle tasse universitarie e dalle spese di viaggio, e che sia altresì onerato al pagamento del 75% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal SSN, nonché di tutte le spese straordinarie scolastiche-universitarie, sportive e ricreative.
*****
6) L'appello non può essere accolto.
7) Occorre premettere, in punto di diritto, che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sebbene l'art. 337 septies
c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda ex art. 99
c.p.c. (Cass. 34100/2021).
8) Deve altresì rilevarsi che nell'ambito del processo civile la legitimatio ad causam si ricollega al principio delineato dall'art. 81 c.p.c., a mente del quale “nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” fuori dai casi espressamente 4 previsti dalla legge, e comporta, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data, la preliminare verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta, ma “con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione” ( ex multis Cass.
SSUU. 1912/2012).
9) Orbene, nel caso di specie, si osserva che , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, seppure titolare di un diritto concorrente con quello della madre, non ha formulato apposita domanda giudiziale nel corso del giudizio;
cionondimeno il Tribunale ha disposto che il sia tenuto al pagamento CP_1 diretto del mantenimento ordinario in suo favore. Siffatta questione non è stata poi oggetto di censura da parte dell'appellato, limitatosi a chiedere, in questa sede, la conferma del provvedimento impugnato, dovendosi per l'effetto ritenere consolidata la formazione del giudicato interno in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo alla madre, e risultando con ciò preclusa alla Corte la sua rilevabilità ex officio.
10) Ne consegue, pertanto, che, fermo il limite del giudicato interno, è possibile per la Corte esaminare le censure sollevate dalla avente ad oggetto la Pt_3 richiesta volta all'aumento del quantum dell'assegno a titolo di mantenimento del figlio e a una diversa ripartizione delle spese straordinarie.
11) Orbene, per quanto qui di specifico interesse, va ribadito che l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora essi, senza colpa, siano ancora a carico dai genitori, ovvero fino a quando il genitore interessato non dia prova che i figli abbiano raggiunto l'indipendenza economica o siano stati posti nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficienti, senza averne però tratto utile profitto per loro responsabilità o scelta (cfr. ex multis Cass. n.
1773/2012; Cass. n. 2171/2012 e n. 40282/2021).
12) Va altresì rammentato che in tema di spese cd. straordinarie, in virtù dell'incertezza che caratterizza il loro relativo ricorrere ed ammontare, le stesse non sono suscettibili di essere ricomprese in via forfetaria all'interno dell'assegno di mantenimento cd. ordinario, poiché ciò si rivelerebbe in contrasto sia con il principio 5 di proporzionalità che di adeguatezza del mantenimento.
13) Ciò posto, va evidenziato, che lo scenario economico delle parti non risulta sostanzialmente mutato rispetto a quello vigente all'epoca del giudizio di prime cure
(conclusosi con sentenza del luglio 2024), sicché, appare ragionevole confermare il quantum del contributo già disposto dal Tribunale a titolo di mantenimento del figlio, essendo tale misura economica congrua e adeguata a far fronte alle esigenze ordinarie del figlio, nonché proporzionata al complessivo quadro economico delle parti, alle rispettive capacità reddituali e all'effettivo contributo alla vita del figlio.
Non emergono, quindi, ragioni giustificative a sostegno di una modifica in melius della misura economica stabilita dal primo giudice.
14) Si osserva, infatti, che, se da un lato la condizione economica del CP_1 appare astrattamente più favorevole rispetto a quella della , atteso che il Pt_1
primo svolge attività lavorativa di medico di base massimalista, mentre la seconda svolge la professione di insegnante, va tuttavia precisato che non può non tenersi conto del fatto che l'appellato è gravato da diverse situazioni debitorie, a cui è tenuto mensilmente a far fronte.
15) Ed invero, dalla busta paga relativa al mese di marzo 2025, prodotta in giudizio, si evince che il ercepisce uno stipendio mensile netto pari a € CP_1
2695,00, e ciò a fronte delle seguenti trattenute: € 530,00 per cessione del V dello stipendio (con scadenza fino al 31.10.2029), € 1.246,95 a titolo di rata per trattenuta obbligatoria ex art. 48 bis DPR 602/73 (che ad avviso dell'appellata avrebbe scadenza il 30.06.2025), € 836,30 per pignoramento, oltre alle trattenute IRPEF ed EMPAM e €
600,00 a titolo di assegno di mantenimento del figlio (somma prevista in sede di separazione), oltre i costi mensilmente necessari per lo svolgimento della propria attività medica. Sicchè senz'altro congruo appare l'assegno determinato dal primo giudice, proprio tenendo conto dell'ormai imminente scadenza della cennata trattenuta di euro 1.246,95, nonché del fatto che l'esborso per il mantenimento del figlio sarà sostituito da quello di maggior importo direttamente destinato al giovane studente universitario.
16) Risulta parimenti destituita di ogni fondamento domanda relativa a una diversa ripartizione delle spese straordinarie - secondo cui il dovrà CP_1
contribuire nella maggiore misura del 75%, tenuto conto delle accresciute esigenze di 6 , tra cui rilevano segnatamente i maggiori costi derivanti dal suo Per_1
trasferimento a Milano per motivi di studio e ogni relativa spesa all'uopo necessaria
– poiché, in considerazione del suindicato quadro economico-reddituale delle parti, e segnatamene dell'onerato, appare ragionevole confermare che il sia CP_1
tenuto a contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie, così come previsto con il provvedimento impugnato.
17) Deve nondimeno osservarsi che risulta opportuno regolamentarne le concrete modalità di individuazione e relative decisioni e modalità di rimborso delle succitate spese, e ciò a fortiori alla luce della controversa qualificazione fra le parti delle spese straordinarie e segnatamene di quelle universitarie, mediante il rinvio integrale alle modalità previste dal protocollo stilato dall' Parte_4
del Distretto di Palermo, approvato dal Presidente del Tribunale di
[...]
Palermo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia operanti sul territorio di Palermo in data 2.7.2019, disponibile all'indirizzo internet: https://avvocatipalermo.it/documenti/consiglio/normativa/PROTOCOLLO%20SP
ESE%20EXTRA-ASSEGNO%20PER%20MANTENIMENTO.pdf.
Per mezzo di tale protocollo è infatti possibile una chiara e preventiva identificazione degli oneri gravanti sui genitori, garantendo la concreta attuazione degli obblighi di mantenimento sui medesimi incombenti.
18) In ragione della natura, della peculiarità della controversia e del tenore della pronunzia, ricorrono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese fra le parti delle spese del presente giudizio.
19) Deve darsi atto, in ultimo, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del T.U. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante del versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti ed il P.G., definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da con atto depositato il 21 gennaio 2025, nei confronti di Parte_1
7 avverso la sentenza n. 544/2024 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Trapani nei giorni 31.07/5.08.2024.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 13/06/2025.
Il Presidente rel.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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