Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 8592/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 28.2.2025, avente per oggetto: determinazioni accessorie a domanda di separazione giudiziale già pronunciata con sentenza non definitiva n. 5614/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Oscar Graziani e dall'avv. Serafina Tornillo, congiuntamente e disgiuntamente RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo CP_1 Vitulli e dall'avv. Elisabetta Principe, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza del 25.2.2025 la causa è stata riservata in decisione sugli accordi dei coniugi, senza termini ai quali i procuratori hanno rinunciato.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6.4.2022, la sign. – premesso che dal matrimonio del Parte_1 5.12.2009 con il sign. è nata l'[...] – esponeva: CP_1 Per_1 (…) 3) – Dopo aver abitato in immobili presi in locazione, nel 2014 i IGg. e CP_1 [...]
genitori della ricorrente, hanno messo a disposizione dei coniugi una Persona_2 maggior porzione del loro appartamento, sito in Napoli, alla Via Posillipo civ. 405/B, piano 5° int. 10. 4) – All'epoca l'attività professionale di Penalista dell'avv. – iscritto in CP_1 data 9/11/1999 all'Albo all'Ordine degli Avvocati di Napoli - era già ben avviata in Associazione Professionale con il più anziano Collega avv. Alberto Cilento e dopo la di Lui morte con il figlio . 5) – Grazie alla fiorente attività professionale del marito, la Per_3 ricorrente, pur essendo laureata in architettura, si è completamente dedicata alla famiglia e all'accudimento della figlia (doc. 6), tanto che il marito ha goduto degli spazi e dei tempi più ampi e intensi per incrementare la propria professione di avvocato. 6) – Per diverso tempo la vita familiare è trascorsa serena anche nel rapporto con i genitori della ricorrente, vicini di casa, verso i quali l'avv. si è sempre mostrato prodigo di attenzioni e gentilezze. 7) CP_1
– Purtroppo in data 9/07/2015 una seconda gravidanza della ricorrente terminò precocemente
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alla nona settimana, con il decesso del feto immaturo;
8) - Da allora vi è stato un progressivo peggioramento dell'atteggiamento dell'avv. sempre più freddo e disinteressato CP_1 verso la moglie che, tra l'altro, si accorse di una sua relazione con tale (…) 14) Fatto è Per_4 che, aveva già trovato un altro alloggio in Napoli, alla Via Morgantini civ. 3, per il canone mensile di Euro 1.200,00, come poi non ha avuto alcun pudore a dichiarare. (…) 17) – Di certo l'avv. non ha subito alcun contraccolpo economico, visto che da anni lo CP_1
, con sede principale a Napoli, in Via A. Diaz civ. 24, e altre distaccate Controparte_2
a Roma, in Via G. Palumbo civ. 26, e a Milano, in Viale Cirene civ. 16, annovera importanti clienti, tra i quali, non solo persone fisiche, come potrebbe immaginarsi per un Penalista, ma anche persone giuridiche private e pubbliche che costituiscono una vera e propria cinghia di trasmissione di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo, basta citare alcune Compagnie di Assicurazioni quali e e vari Enti quali Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Autostrade Meridionali Tangenziale di Napoli, Italgas Sud, Arpac, Enel, Napoletana Gas. 18)
– Va rimarcata la particolarità che l'avv. evidentemente per non condividere tutti i CP_1 propri guadagni, riceve personalmente altri incarichi professionali, quindi con propria partita
IVA, dunque senza dover render conto al proprio associato avv. Andrea CILENTO. 19) - Come se non bastasse, l'avv. è entrato a far parte della CP_1 Controparte_6 con sede legale in Napoli, alla Via Ponte di Tappia civ. 82, a sua volta compartecipe della con sede in Lussemburgo (advisor finanziario autorizzato dal Ministero CP_7 dell'Economia – iscriz. nr. 10099740/1). In tale qualità l'avv. offre “prezioso CP_1 supporto per le tematiche penali afferenti alla quotidiana attività di impresa”: in particolare, si occupa dell'applicazione nelle PMI del cd. Modello 231, introdotto dal d.lgs. n. 231/2001, quale modello virtuoso di organizzazione, gestione e controllo, e del sistema di sorveglianza, di formazione e di verifica, attraverso l'apposito O.D.V. (Organismo di Vigilanza), al fine di prevenire la commissione di specifici reati correlati all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
20) - Bisogna convenire che le chance determinate dalla competenza specialistica acquisita e dalla diversificazione lavorativa costituiscono risorse veramente invidiabili, anche se si pensa all'età dell'avv. che si trova in piena ascesa professionale. (…) 22) - Purtroppo, CP_1 tenendo ben stretta per sé la maggior parte dei propri lauti guadagni, l'avv. di fatto CP_1 in un primo tempo si è autodeterminato il contributo mensile di Euro 1.500,00, di cui ha versato solo Euro 1.000,00 a mezzo bonifico (sic!) fino al mese scorso, durante il periodo in cui la ricorrente ha sperato di pervenire a una separazione consensuale rivolgendosi anche Ella a un Legale amica di entrambi i coniugi, tuttavia senza ottenere alcun apprezzabile risultato. 23) - Ma quel che è peggio è che da quando la ricorrente è stata costretta a ricorrere ai sottoscritti Difensori il comportamento dell'avv. è radicalmente cambiato: dopo CP_1 aver rapidamente e nettamente rifiutato le richieste economiche di mantenimento, senza alcun preavviso ha ridotto il suo contributo mensile a Euro 1.000,00. Purtroppo, da quando si è allontanato dalla casa coniugale ha incontrato soltanto per due weekend al mese e mai Per_1 durante la settimana, così tradendo le aspettative della figlia di vederlo e mostrando di aver dimenticato le sue reali esigenze. Il suo comportamento ha quindi spinto la ricorrente a intraprendere la separazione giudiziale che in cuor suo ha sperato fino all'ultimo di scongiurare, per evitare i contraccolpi alla serenità e all'equilibrio di . (…) Per_1
Ha chiesto: I - L'affido condiviso della figlia minore ai genitori, con residenza Per_1 privilegiata presso la ricorrente alla quale resti assegnata la casa familiare sita in Napoli, alla
Via Posillipo civ. 405/B, di proprietà del IG. II - Il pagamento a carico Parte_2 dell'avv. dell'assegno mensile di mantenimento di Euro 3.000,00 (di cui CP_1
Euro 1.800,00 per la moglie ed Euro 1.200,00 per la figlia), da corrispondersi il primo giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI. III - Il pagamento a carico dell'avv. del 50% delle spese extra per la figlia minore relative alla CP_1 salute, alla istruzione e ludiche e comunque di tutte le altre di cui al Protocollo di intesa tra i
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Presidenti del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. IV – Tempi e modalità attraverso i quali il padre eserciti il suo diritto-dovere di visitare e/o tenere con sé la figlia minore (…)
Si è costituito il sign. che, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: CP_1 (…) 7) Nei primi anni di matrimonio i coniugi hanno vissuto in immobili condotti in locazione. Precisamente il resistente già era andato via dalla casa dei genitori e viveva da solo da diversi anni. La ricorrente, nonostante avesse quasi 40 anni, viveva con i propri genitori. 8) L'immobile in cui hanno vissuto fino al trasferimento nella casa coniugale sita in Posillipo, era ubicato ad Agnano. L'importo del canone mensile era pari ad € 1.000,00. 9) La ricorrente era però fermamente decisa a ritornare a vivere a Posillipo, dove è vissuta da sempre. (…) 10) I coniugi hanno avuto sin da subito problemi di coppia. Invero la ricorrente dopo il parto nel 2010 fino al 2013, ovvero fino al compimento dei 3 anni della piccola , ha totalmente Per_1 posto il veto a qualsiasi tipo di rapporto intimo con il marito. Il resistente si è posto nei confronti della moglie sempre in modo amorevole e comprensivo, cercando di darle tenerezza e amore. (…) Lo stesso ha resistito in questo matrimonio solo ed esclusivamente per amore della figlia. Ora che non vive più con la stessa mantiene un rapporto continuo e quotidiano. La figliola trascorre con il padre tutti i weekend, in modo alternato dal venerdì alla Per_1 domenica sera. (…) 15) I coniugi hanno una completa autonomia reddituale. La sig.ra è un architetto. Iscritta all'albo dei CTU del tribunale. La stessa si occupa di Pt_1 progettare la ristrutturazione degli appartamenti per privati. Tali lavori li svolge completamente a nero. Altresì è titolare di un impresa individuale, con sede in Celle di Bulgheria SA. In detta località il padre della ricorrente è proprietario di un terreno molto esteso, di circa 200 ettari, attraversato dal fiume Mingardo. Su detto terreno insistono 2 immobili di circa 200 mq, ciascuno. Uno è utilizzato solo dalla sig.ra da sempre e Pt_1 l'altro dal fratello della stessa unitamente con i genitori. La ricorrente ha avviato l'impresa agricola su questo terreno. Ivi ricava guadagni notevoli dalla vendita di legname, pascolo, coltivazioni. Suddetta impresa le garantisce notevoli introiti. La stessa ha in cantiere diversi progetti per rendere la tenuta sempre più produttiva. Essendo la ricorrente un architetto sa come sfruttare al massimo le potenzialità della tenuta. 16) Nel 2021 la ricorrente ha stipulato un contratto con la Ditta boschiva Omonima di Giuseppe Ciorciari per il taglio di alberi. Tale contratto prevede il pagamento in favore della IG.ra di € 130.000, come da Parte_1 contratto ed altri € 20.000 “in nero”. Solo con questo contratto, dichiarato, la ricorrente si è garantita un incasso di € 150,000.00. Nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 , che non è stata depositata si potrà evincere. A questo si aggiunge il ricavato che ottiene dai pascoli, dalla raccolta delle olive e dalla ciclica produzione di legname e alberi da frutta.
Ovviamente non tutti i contratti ed i relativi introiti sono dichiarati. 17) Il resistente, avvocato è un libero professionista. Lo stesso è socio dello studio legale , con sede in Controparte_2 Napoli alla via Diaz. Le altre sedi di cui riferisce la ricorrente nell'atto introduttivo sono formali domiciliazioni presso la suocera del fratello dell'Avv. Andrea Cilento a Milano, anch'ella avvocato, ma non piò operativo da più di 15 anni. La sede di Roma, trattasi di domiciliazione presso una società cliente, ma solo formalmente e al più telefonica. Lo studio legale di cui è socio il resistente ha il mandato di 2 compagnie assicurative ovvero le CP_3 e l' e nessun'altra. Le altre società erano molti anni addietro clienti del compianto avv. CP_5
Alberto Cilento. Trattandosi di uno studio associato, tutti i compensi ed i costi sono fatturati e dichiarati, come si evince dalla documentazione depositata. 18) Altresì il resistente detiene il
3% della società , che è una società di avvocati con lo scopo di fornire consulenze legali CP_6 in modo associato. Ad oggi, la partecipazione a tale società, non ha garantito alcun guadagno allo stesso. La partita IVA, anche individuale, consente la consulenza dell' ODV . Sicuramente il resistente si adopera in ogni modo per l'attività legale, che sappiamo bene non garantisce sempre ed in ogni caso ottimi guadagni. 19) I coniugi hanno contratto matrimonio all'età di 40
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anni circa, dunque trattasi di un matrimonio nato tra 2 persone adulte e già avviate professionalmente ed economicamente. Pertanto entrambi già avevano una propria indipendenza economica e data la durata di soli 12 anni del matrimonio, la sig.ra Pt_1 falsamente sostiene che la stessa ha rinunciato alla propria carriera per la famiglia. Nei primi anni di vita della piccola , la sig.ra ha lavorato ad un dottorato per l'Università Per_1 Pt_1
Federico II di Napoli, affidando la figliola ad una baby sitter. 20) La sig.ra ha sempre Pt_1 scelto cosa fare, avendo comunque una situazione economica alle spalle che le ha sempre dato sicurezza. La ricorrente ha sempre condotto un buon tenore di vita grazie alla tenuta di famiglia sita nel Cilento, che le garantisce notevoli introiti. 21) La stessa per sua scelta decide quali incarichi accettare in qualità di architetto ed anche quale CTU del Tribunale. La famiglia d'origine le ha garantito sempre un ottimo tenore di vita, consentendole di lavorare in proprio e scegliendo se accettare o meno incarichi professionali. Pertanto con la separazione nulla è cambiato dal punto di vista economico per i coniugi, se non per il resistente che ha dovuto locare una casa dove vivere. Gli stessi hanno solo obblighi verso la figliola minore, ma non l'uno verso l'altro, avendo sempre mantenuto separata la propria gestione economica. Altresì per la casa coniugale, il resistente è sempre stato un ospite! 22) La IG.ra ha Pt_1 sempre disposto di una collaboratrice per i lavori domestici che si occupa della casa coniugale e della casa dei genitori, di cui il marito non ha mai avuto contezza;
23) I coniugi da sempre hanno trascorso le vacanze estive nella tenuta sita nel Cilento, di proprietà della famiglia perchè non sarebbe potuto essere altrimenti. La sig.ra proprio in Pt_1 Pt_1 quanto titolare dell'impresa agricola ha trascorso sempre gran parte dei mesi estivi e autunnali in detta tenuta per seguire e concludere i contratti con le imprese per taglio di legname, raccolta olive, pascoli e tutto ciò che le fa ricavare guadagni dalla tenuta. Il marito l'ha sempre sostenuta ed assecondata. (…) 24) Il IG. si è trasferito in una casa che CP_1 conduce in locazione e paga € 1.200 al mese comprese le utenze. Altresì sostiene al 50% la locazione dell'immobile adibito a studio per un importo di € 800,00, nonché tutte le spese di studio, stipendio collaboratori. (…). La ricorrente non paga alcun canone di locazione e dispone anche della casa per le vacanze e non ha costi per la sua attività. Pertanto la disparità economica pende a sfavore del resistente. La ricorrente dispone della casa sita in Posillipo, di cui non paga il condominio, altresì della casa per le vacanze, sita nel Cilento, svolge la professione di architetto su commissione, è titolare di una impresa agricola con la quale gestisce la vendita di legno ottenuta dal taglio di alberi, pascoli, raccolta olive. (…)
Ha chiesto: 1) Pronunciare, ai sensi dell'art.151 II comma cc, la separazione dei coniugi e , con dichiarazione di addebito in capo a quest'ultima per il CP_1 Parte_1 fallimento del matrimonio;
2) per effetto di quanto innanzi autorizzi i coniugi a vivere separatamente;
3) disporre l'affidamento condiviso della piccola , con residenza Per_1 privilegiata presso la madre;
4) determinare in € 800,00 l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal sig. a titolo di concorso al mantenimento della CP_1 figliola minore oltre le spese straordinarie comprese le spese di istruzione, vestiario, Per_1 attività sportive, sanità al 50%; 5) calendarizzare il diritto di visita del padre (…) 6) rigettare la richiesta di addebito della separazione nei confronti del IG. , in quanto CP_1 destituita da qualsivoglia fondamento;
7) rigettare la richiesta di assegno di mantenimento a favore della IG.ra , perchè non ricorrono i presupposti;
8) fissare l'udienza per Parte_1 la prosecuzione del giudizio.
All'esito dell'udienza presidenziale dell'8.6.2022, adottati i provvedimenti urgenti - (affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e modalità di visita padre-figlia, contributo al mantenimento da parte del padre nella misura di € 1.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, sita in via Posillipo 405/B) - il giudizio è stato assegnato al Gi che –
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successivamente alla pronuncia sullo status (richiesta congiuntamente dalle parti) del
31.5.2023, ha espletato le prove orali ammesse.
Infine, all'udienza del 28.2.2025, le parti hanno raggiunto i seguenti accordi:
Premesso che con la sottoscrizione del presente verbale entrambi i coniugi dichiarano di rinunziare alle rispettive domande di addebito della separazione e che la IG.ra Parte_1 dichiara di rinunziare alla domanda di mantenimento a proprio favore a carico dell'avv.
[...]
, Voglia l'On.le Tribunale: CP_1
1) Dichiarare senza addebito la separazione già pronunziata con sentenza parziale.
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore e la sua residenza privilegiata Per_1 con la madre secondo i tempi e le modalità di visita e di frequentazione padre-figlia della Ordinanza Presidenziale del 14/06/2022.
3) Determinare l'assegno mensile in Euro 1.100,00 a carico del padre per il mantenimento della figlia minore da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI e da Per_1 pagarsi il giorno 01 di ogni mese.
4) Determinare a carico del padre il contributo pari al 70% delle spese straordinarie per la figlia minore , giusta il Protocollo di Intesa tra il Presidente del Tribunale e il Per_1
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
5) Compensare integralmente le spese dell'intero giudizio comprese quelle relative alla fase di reclamo innanzi alla Corte di Appello di Napoli (R.G. nr. 1491/2022).
Orbene, il Tribunale, preso atto della rinuncia alle reciproche domande di addebito della separazione già pronunciata con sentenza non definitiva- atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative - li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Non è stato ritenuto necessario ascoltare in ragione degli accordi raggiunti dalle parti. Per_1
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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