TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/09/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 10168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 17/09/2025 nella causa n. 10168/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3
, c.f. Parte_4 C.F._4 assistiti dall'avv. VINCENZO MARINO
PARTI RICORRENTI
contro
:
, c.f. assistito dall'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
1. I sigg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e espongono di essere figli (i primi tre) e
[...] Parte_4 Parte_4 coniuge del sig. , portatore di invalidità del 91% a seguito Parte_5 dell'attentato terroristico occorso in Nizza (F) in data 14/07/2016, riconosciuto vittima di terrorismo e beneficiario di assegno vitalizio ex L.
407/1998; riferiscono i ricorrenti di aver presentato, nel novembre 2018, istanza per il riconoscimento degli assegni di cui all'art. 5, commi 3 bis e
3 quater L. 206/2004, e di aver ottenuto unicamente la concessione dell'assegno vitalizio non reversibile di € 500,00 mensili di cui all'art. 2
1 RGL n. 10168/2024
comma 1 L. 407/1998 (richiamato dal comma 3 quater cit.), soggetto a perequazione automatica, con decorrenza 26/11/2028.
2. I ricorrenti affermano la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento in loro favore anche dell'assegno non reversibile ex art. 5 comma 3 bis cit., e la decorrenza di entrambi gli assegni dalla data dell'evento terroristico e non – come ritenuto dal Ministero – dalla data della domanda amministrativa;
agiscono nei confronti del
[...]
per ottenerne la condanna al pagamento dell'assegno non CP_1 reversibile di € 1.033,00 mensili ex art. 5 comma 3 bis L. 206/2004 con decorrenza dal 14/07/2016, e al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 quater L. 206/2004 per il periodo 14/07/2016-26/11/2018, oltre interessi legali.
3. L'Amministrazione convenuta si è costituita rilevando l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di condanna al pagamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 5 comma 3 bis cit. per il periodo successivo alla proposizione della domanda amministrativa, in quanto il beneficio è stato concesso ai ricorrenti con decreto 09/06/2025 con decorrenza 26/11/2018; il si oppone al CP_1 riconoscimento di entrambi gli assegni vitalizi con decorrenza dalla data dell'evento terroristico, rilevandone la attinenza con diritti disponibili per i quali è prevista dalla legge la necessaria presentazione della domanda amministrativa;
si oppone altresì al riconoscimento degli interessi legali stante il divieto di cumulo con la rivalutazione.
4. La causa giunge a decisione in assenza di attività istruttoria.
5. L'avvenuto riconoscimento – avvenuto in corso di causa – in favore dei ricorrenti dell'assegno vitalizio di cui all'art. 5 comma 3 bis L. 206/2004 con decorrenza 26/11/2018 rende priva di interesse alla pronuncia la parte della domanda riferita al tale beneficio per il periodo successivo alla domanda amministrativa: ne consegue l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere.
6. Permane peraltro l'interesse alla pronuncia sulla domanda di riconoscimento di tale assegno vitalizio e di quello già oggetto di
2 RGL n. 10168/2024
precedente riconoscimento con la medesima decorrenza, per il periodo intercorrente tra la data dell'evento terroristico di cui il sig. Pt_6
è rimasto vittima (16/07/2016) ed il 25/11/2018, giorno
[...] precedente la proposizione della domanda amministrativa da cui il ha riconosciuto la spettanza degli assegni. CP_1
7. Occorre preliminarmente evidenziare che la L. 206/2004 ha introdotto, con decorrenza 01/01/2014, ai commi 3 bis e 3 quater due prestazioni in favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% a causa dell'atto terroristico subito: uno speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica (comma 3 bis), e l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 comma 1 L. 407/1998 di € 500 mensili, soggetto a perequazione automatica (comma 3 quater).
8. In assenza di disposizioni esplicite circa la decorrenza di tali benefici, soccorrono considerazioni di ordine sistematico che avallano la tesi dei ricorrenti circa la decorrenza dalla data dell'evento terroristico e non dalla data della domanda amministrativa (fatta salva la prescrizione decennale dei singoli ratei, che nel caso in esame non rileva).
9. Il DPR 510/1999 (“Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) all'art. 3 rubricato
“Avvio del procedimento” prevede che per il conferimento dei benefici gli interessati debbano presentare apposita domanda, con la precisazione che
“si può prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere”. La L. 302/1999 (“Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) all'art. 6 (“Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici”) prevede che “1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.
3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati”.
3 RGL n. 10168/2024
10. La domanda amministrativa non è pertanto un elemento necessario e imprescindibile, essendo prevista – per il caso di dipendenti pubblici vittime del dovere – l'attivazione d'ufficio del procedimento amministrativo per il riconoscimento dei benefici: a prescindere pertanto dalla natura disponibile dei diritti connessi allo status di vittima del dovere, di azioni terroristiche o della criminalità organizzata, la presentazione della domanda amministrativa non pare condizionare la spettanza dei benefici e l'insorgenza del diritto, ma solo l'attivazione dell'iter amministrativo ove ciò non possa avvenire d'ufficio.
11. A riprova della fondatezza della soluzione proposta, si osserva come l'art. 6 L. 302/1999 sopra riportato introduca una fattispecie di decadenza dal diritto qualora gli interessati non presentino apposita domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ma l'assegno vitalizio di € 500 ex art. 2 L. 407/1998, spettante ai ricorrenti ai sensi dell'art. 5 comma 3 quater L. 206/2004, può essere corrisposto “anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale”: la valutazione circa la evidente presenza dei presupposti per la concessione non può essere rimessa all'interessato ma compete all'Amministrazione; ancorare l'insorgenza del diritto alla presentazione della domanda amministrativa comporterebbe un ingiustificato condizionamento del diritto in base alla valutazione circa la necessità o meno della sentenza, e nel caso in cui la sentenza sia ritenuta necessaria, ai tempi – certamente non nella disponibilità dell'interessato – necessari per il suo passaggio in giudicato.
12. Importante è infine il dato letterale ricavabile dall'art. 14 del già citato DPR 510/1999, rubricato “Pagamento degli assegni vitalizi”, il cui comma 2 prevede che “L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della
4 RGL n. 10168/2024
legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
13. Si è visto che il DPR 510/1999 reca nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e – secondo i principi generali dichiarati all'art. 1 – “riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre
1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio
1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n.
377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonchè le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407”: riguarda pertanto in via tendenzialmente esaustiva l'intero corpo normativo all'epoca vigente in tema di previdenze per le vittime del terrorismo (ivi compreso l'assegno vitalizio ex L. 407/1998 oggetto del presente giudizio). In tale regolamento l'unica disposizione relativa alla decorrenza delle prestazioni è quella del sopra riportato art. 14, che àncora la decorrenza alla domanda amministrativa in due sole ipotesi: l'opzione del beneficiario o dei parenti superstiti per un assegno vitalizio in luogo della elargizione in unica soluzione dell'importo previsto dall'art. 1 L.
302/1990. La prestazione principale è un'elargizione una tantum di una somma rispetto alla quale la data di presentazione della domanda amministrativa non rileva;
solo nel caso in cui il beneficiario preferisca optare, in luogo dell'elargizione, per un assegno vitalizio la legge prescrive che lo stesso decorra dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Si tratta all'evidenza di una disciplina speciale dettata per il solo caso dell'opzione, che consente di ritenere che la regola generale implicita sia l'insorgenza del diritto dalla data dell'evento che ha cagionato l'invalidità, rispetto alla quale la presentazione della domanda amministrativa rileva solo quale attivazione – ove necessaria – del procedimento amministrativo.
14. Deve pertanto essere accolta la domanda di parte ricorrente per la condanna del convenuto al pagamento degli assegni vitalizi CP_1 oggetto di causa con decorrenza dal 14/07/2016 sino all'avvenuto
5 RGL n. 10168/2024
riconoscimento, con gli interessi legali sull'importo perequato dalle singole scadenze al saldo. Non si condivide sul punto la difesa dell'Amministrazione, che invoca il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria (attuata mediante il meccanismo di perequazione automatica) ed interessi, posto che la Corte di Cassazione ha affermato il principio che sulle somme dovute a titolo di prestazioni assistenziali e previdenziali sono dovuti la rivalutazione e gli interessi che sono una componente essenziale dell'oggetto dell'obbligazione, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore (Cass. 05/04/2022,
n. 11013; Cass. 04/02/2025 n. 2664).
15. Le spese di lite seguono la soccombenza (sia effettiva che virtuale in relazione alla parte di domanda su cui è cessata la materia del contendere), e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1 dell'assegno non reversibile di € 1.033 mensili ex art. 5 comma 3 bis L.
206/2004, soggetto a perequazione automatica, e dell'assegno vitalizio ex art. 2 comma 1 L. 407/1998, soggetto a perequazione automatica, con decorrenza dal 14/07/2016 al 25/11/2018, oltre interessi legali;
- dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
6.580,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. VINCENZO
MARINO.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 17/09/2025 nella causa n. 10168/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3
, c.f. Parte_4 C.F._4 assistiti dall'avv. VINCENZO MARINO
PARTI RICORRENTI
contro
:
, c.f. assistito dall'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
1. I sigg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e espongono di essere figli (i primi tre) e
[...] Parte_4 Parte_4 coniuge del sig. , portatore di invalidità del 91% a seguito Parte_5 dell'attentato terroristico occorso in Nizza (F) in data 14/07/2016, riconosciuto vittima di terrorismo e beneficiario di assegno vitalizio ex L.
407/1998; riferiscono i ricorrenti di aver presentato, nel novembre 2018, istanza per il riconoscimento degli assegni di cui all'art. 5, commi 3 bis e
3 quater L. 206/2004, e di aver ottenuto unicamente la concessione dell'assegno vitalizio non reversibile di € 500,00 mensili di cui all'art. 2
1 RGL n. 10168/2024
comma 1 L. 407/1998 (richiamato dal comma 3 quater cit.), soggetto a perequazione automatica, con decorrenza 26/11/2028.
2. I ricorrenti affermano la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento in loro favore anche dell'assegno non reversibile ex art. 5 comma 3 bis cit., e la decorrenza di entrambi gli assegni dalla data dell'evento terroristico e non – come ritenuto dal Ministero – dalla data della domanda amministrativa;
agiscono nei confronti del
[...]
per ottenerne la condanna al pagamento dell'assegno non CP_1 reversibile di € 1.033,00 mensili ex art. 5 comma 3 bis L. 206/2004 con decorrenza dal 14/07/2016, e al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 quater L. 206/2004 per il periodo 14/07/2016-26/11/2018, oltre interessi legali.
3. L'Amministrazione convenuta si è costituita rilevando l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di condanna al pagamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 5 comma 3 bis cit. per il periodo successivo alla proposizione della domanda amministrativa, in quanto il beneficio è stato concesso ai ricorrenti con decreto 09/06/2025 con decorrenza 26/11/2018; il si oppone al CP_1 riconoscimento di entrambi gli assegni vitalizi con decorrenza dalla data dell'evento terroristico, rilevandone la attinenza con diritti disponibili per i quali è prevista dalla legge la necessaria presentazione della domanda amministrativa;
si oppone altresì al riconoscimento degli interessi legali stante il divieto di cumulo con la rivalutazione.
4. La causa giunge a decisione in assenza di attività istruttoria.
5. L'avvenuto riconoscimento – avvenuto in corso di causa – in favore dei ricorrenti dell'assegno vitalizio di cui all'art. 5 comma 3 bis L. 206/2004 con decorrenza 26/11/2018 rende priva di interesse alla pronuncia la parte della domanda riferita al tale beneficio per il periodo successivo alla domanda amministrativa: ne consegue l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere.
6. Permane peraltro l'interesse alla pronuncia sulla domanda di riconoscimento di tale assegno vitalizio e di quello già oggetto di
2 RGL n. 10168/2024
precedente riconoscimento con la medesima decorrenza, per il periodo intercorrente tra la data dell'evento terroristico di cui il sig. Pt_6
è rimasto vittima (16/07/2016) ed il 25/11/2018, giorno
[...] precedente la proposizione della domanda amministrativa da cui il ha riconosciuto la spettanza degli assegni. CP_1
7. Occorre preliminarmente evidenziare che la L. 206/2004 ha introdotto, con decorrenza 01/01/2014, ai commi 3 bis e 3 quater due prestazioni in favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% a causa dell'atto terroristico subito: uno speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica (comma 3 bis), e l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 comma 1 L. 407/1998 di € 500 mensili, soggetto a perequazione automatica (comma 3 quater).
8. In assenza di disposizioni esplicite circa la decorrenza di tali benefici, soccorrono considerazioni di ordine sistematico che avallano la tesi dei ricorrenti circa la decorrenza dalla data dell'evento terroristico e non dalla data della domanda amministrativa (fatta salva la prescrizione decennale dei singoli ratei, che nel caso in esame non rileva).
9. Il DPR 510/1999 (“Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) all'art. 3 rubricato
“Avvio del procedimento” prevede che per il conferimento dei benefici gli interessati debbano presentare apposita domanda, con la precisazione che
“si può prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere”. La L. 302/1999 (“Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) all'art. 6 (“Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici”) prevede che “1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.
3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati”.
3 RGL n. 10168/2024
10. La domanda amministrativa non è pertanto un elemento necessario e imprescindibile, essendo prevista – per il caso di dipendenti pubblici vittime del dovere – l'attivazione d'ufficio del procedimento amministrativo per il riconoscimento dei benefici: a prescindere pertanto dalla natura disponibile dei diritti connessi allo status di vittima del dovere, di azioni terroristiche o della criminalità organizzata, la presentazione della domanda amministrativa non pare condizionare la spettanza dei benefici e l'insorgenza del diritto, ma solo l'attivazione dell'iter amministrativo ove ciò non possa avvenire d'ufficio.
11. A riprova della fondatezza della soluzione proposta, si osserva come l'art. 6 L. 302/1999 sopra riportato introduca una fattispecie di decadenza dal diritto qualora gli interessati non presentino apposita domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ma l'assegno vitalizio di € 500 ex art. 2 L. 407/1998, spettante ai ricorrenti ai sensi dell'art. 5 comma 3 quater L. 206/2004, può essere corrisposto “anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale”: la valutazione circa la evidente presenza dei presupposti per la concessione non può essere rimessa all'interessato ma compete all'Amministrazione; ancorare l'insorgenza del diritto alla presentazione della domanda amministrativa comporterebbe un ingiustificato condizionamento del diritto in base alla valutazione circa la necessità o meno della sentenza, e nel caso in cui la sentenza sia ritenuta necessaria, ai tempi – certamente non nella disponibilità dell'interessato – necessari per il suo passaggio in giudicato.
12. Importante è infine il dato letterale ricavabile dall'art. 14 del già citato DPR 510/1999, rubricato “Pagamento degli assegni vitalizi”, il cui comma 2 prevede che “L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della
4 RGL n. 10168/2024
legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
13. Si è visto che il DPR 510/1999 reca nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e – secondo i principi generali dichiarati all'art. 1 – “riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre
1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio
1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n.
377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonchè le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407”: riguarda pertanto in via tendenzialmente esaustiva l'intero corpo normativo all'epoca vigente in tema di previdenze per le vittime del terrorismo (ivi compreso l'assegno vitalizio ex L. 407/1998 oggetto del presente giudizio). In tale regolamento l'unica disposizione relativa alla decorrenza delle prestazioni è quella del sopra riportato art. 14, che àncora la decorrenza alla domanda amministrativa in due sole ipotesi: l'opzione del beneficiario o dei parenti superstiti per un assegno vitalizio in luogo della elargizione in unica soluzione dell'importo previsto dall'art. 1 L.
302/1990. La prestazione principale è un'elargizione una tantum di una somma rispetto alla quale la data di presentazione della domanda amministrativa non rileva;
solo nel caso in cui il beneficiario preferisca optare, in luogo dell'elargizione, per un assegno vitalizio la legge prescrive che lo stesso decorra dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Si tratta all'evidenza di una disciplina speciale dettata per il solo caso dell'opzione, che consente di ritenere che la regola generale implicita sia l'insorgenza del diritto dalla data dell'evento che ha cagionato l'invalidità, rispetto alla quale la presentazione della domanda amministrativa rileva solo quale attivazione – ove necessaria – del procedimento amministrativo.
14. Deve pertanto essere accolta la domanda di parte ricorrente per la condanna del convenuto al pagamento degli assegni vitalizi CP_1 oggetto di causa con decorrenza dal 14/07/2016 sino all'avvenuto
5 RGL n. 10168/2024
riconoscimento, con gli interessi legali sull'importo perequato dalle singole scadenze al saldo. Non si condivide sul punto la difesa dell'Amministrazione, che invoca il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria (attuata mediante il meccanismo di perequazione automatica) ed interessi, posto che la Corte di Cassazione ha affermato il principio che sulle somme dovute a titolo di prestazioni assistenziali e previdenziali sono dovuti la rivalutazione e gli interessi che sono una componente essenziale dell'oggetto dell'obbligazione, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore (Cass. 05/04/2022,
n. 11013; Cass. 04/02/2025 n. 2664).
15. Le spese di lite seguono la soccombenza (sia effettiva che virtuale in relazione alla parte di domanda su cui è cessata la materia del contendere), e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1 dell'assegno non reversibile di € 1.033 mensili ex art. 5 comma 3 bis L.
206/2004, soggetto a perequazione automatica, e dell'assegno vitalizio ex art. 2 comma 1 L. 407/1998, soggetto a perequazione automatica, con decorrenza dal 14/07/2016 al 25/11/2018, oltre interessi legali;
- dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
6.580,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. VINCENZO
MARINO.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
6