Articolo 309 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 308Articolo 310
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31 dicembre 2019
Art. 309. Domande dei creditori e dei terzi 1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Si applica l'articolo 308, comma 4.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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