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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1149/2020 promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLILLO Parte_1 CodiceFiscale_1
SALVATORE, giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in Indirizzo Telematico attore
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SATRIANI GAETANO giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in VIA NAZIONALE I ° TRAVERSA PIZZO. convenuto
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
All'udienza del 11.12.2024 le parti precisavano a verbale le proprie conclusioni, da aversi qui integralmente riportate e trascritte.
Svolgimento del processo
In data 25.09.2020, attore notificava al convenuto atto di citazione per CP_2 ottenere dal Tribunale intestato 1) in via preliminare e d'urgenza sospendere l'efficacia della delibera di approvazione del regolamento e delle tabelle millesimali adottata il 29.10.2019 nonché in quella successiva del 23.12.2019 di conferma;
2) sentenza dichiarativa di illegittimità e nullità della delibera di assemblea del
29.10.2019 e quella successiva del 23.12.2019 di approvazione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali ed in particolare del punto 3 dell'art.12, pag.
7 nella parte in cui si consente ai condomini la sosta o il parcheggio di auto sulla strada di accesso comune, art. 26, ultimo comma, pag.13 in quanto si prevede l'esclusione dalle spese condominiali della società costruttrice per le U.I. ancora invendute, e ancora per la presenza al voto di persone non facenti parte del condominio nonché per mancanza dell'anagrafe condominiale, per quanto narrato nell'atto di citazione con condanna del al pagamento delle spese Controparte_3 del presente giudizio oltre Iva e Cap come per legge
Si costituiva in giudizio il , in persona del suo Controparte_3 amministratore e legale eccependo in via preliminare di rito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, terzo comma, c.p.c.; e la nullità dell'atto di citazione per la mancata osservanza dei termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c. Con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze del presente giudizio il Tribunale Civile di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Buggè, disponeva con ordinanza che la costituzione sanava gli effetti ex art. 164, comma 3, c.p.c., e fissava una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire per il 28.04.2021
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Controparte_3
, in persona del suo amministratore e legale rappresentante Avv. Gaetano
[...]
Satriani, contestando tutto quanto perché' infondato in fatto ed in diritto con rigetto della domanda e vittoria di spese La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali e CTU e all'udienza del 11.12.2024 veniva rinviava per la decisione con concessione dei termini 190 cpc per deposito di comparse e memorie di repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione. 1) Va Dichiarata illegittima e nulla la delibera di assemblea del 29/10/19 e quella conseguente del 23/12/19 nella parte in cui consentono ai condomini di parcheggiare le auto sulla strada adoppio senso di circolazione di fronte le entrate della villa dell'attore, strada realizzata in contrasto con la planimetria allegata all'atto di acquisto;
Nel caso di specie l'assemblea sia del 28 10 che del 23 12 2019 ha violato il diritto all'uso condominiale al godimento della strada comune ,limitando il potere e le facoltà del singolo condomino. Infatti, l'art incriminato ha violato il piano di lottizzazione presentato al ,violando di fatto art 1138 ult comma cc Controparte_4 violando la legge sui parcheggi . 2) Per le altre domande relative ai parcheggi e al regolamento del Super condominio ove al punto 3 dell'art. 12 (pag. 7) "si consente la sosta e il parcheggio delle auto nelle strade di accesso (UNICA STRADA - in senso longitudinale parallelo ai muri dei lotti stessi" e sulla nullità della delibera per conflitto di interessi per partecipazione al voto della e sulla nullità della partecipazione al voto di non condomina, CP_3 CP_5
l'eccezione preliminare del convenuto di tardività dell'impugnazione è da ritenersi destituita di fondamento perché non v'è la prova della data dell'invio della delibera adottata , l'opposto infatti non ha dimostrato quando sono state consegnate al le copie delle delibere dell'ottobre e dicembre 2019 CP_2 Pt_1
3) Fondate sono anche le altre 'istanze dell'attore che pertanto non saranno disaminate. Infine, dalla consulenza tecnica svolta, le cui conclusioni si condividono in quanto fondate su un'analisi attenta della documentazione in atti, Il CTU ha così concluso:
“Da quanto sopra riportato quindi la strada di lottizzazione prevista con il Permesso di Costruire n. 120 non è stata realizzata dapprima per motivi riconducibili andamento troppo scosceso del terreno mentre successivamente per volontà della società
in persona del suo mm/re pro tempore Sig. e parte di CP_3 Persona_1 tale strada abusivamente è divenuta area di pertinenza della villetta A3. Pertanto, ad oggi sui luoghi rimane una strada cieca di accesso alle villette A1, A2, A3 della larghezza di 5 metri (oggi 5,10 m) anziché di 3 metri come previsto nel permesso di Costruire 120 del 2009 (vedi foto n. 3 di pag. 52 CTU). Detto ciò, considerando il mancato rispetto della legge Tognoli 122/89 per alcune tipologie edilizie facenti parte del Complesso Edilizio Edilmare come detto nel paragrafo precedente, per la risoluzione della problematica dei parcheggi sarà necessario che i parcheggi privati dovranno essere realizzati tutti all'interno delle rispettive corti site al piano terra o all'interno dei rispettivi piani interrati come previsto dal progetto originario di cui al Permesso a Costruire n. 473 del 20/11/2006 riguardante "rinnovo del precedente P.C. n. 279/2003". Da ciò ne consegue la illegittimità della norma contenuta nel regolamento condominiale che andando contro la Legge Tognoli, ha consentito ai singoli condomini di occupare la strada comune destinata a transito veicolare, realizzando PARCHEGGI ILLEGALI.” Le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che parte convenuta va condannata a rifondere a parte attrice le spese processuali che si liquidano come in dispositivo Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta che si liquidano come da separato decreto
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Annamaria Fortuna, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
Accoglie la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto annulla la delibera adottata dal convenuto in data del 29/10/19 e quella conseguente del CP_2
23/12/19 "... ed in particolare del punto 3 dell'art.12, pag. 7 nella parte in cui si consente ai condomini la sosta o il parcheggio di auto sulla strada di accesso comune
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077 oltre iva cap e spese come per legge
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta. come da separato decreto
Così deciso in Vibo Valentia, in data 17/03/2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Annamaria Fortuna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1149/2020 promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLILLO Parte_1 CodiceFiscale_1
SALVATORE, giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in Indirizzo Telematico attore
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SATRIANI GAETANO giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in VIA NAZIONALE I ° TRAVERSA PIZZO. convenuto
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
All'udienza del 11.12.2024 le parti precisavano a verbale le proprie conclusioni, da aversi qui integralmente riportate e trascritte.
Svolgimento del processo
In data 25.09.2020, attore notificava al convenuto atto di citazione per CP_2 ottenere dal Tribunale intestato 1) in via preliminare e d'urgenza sospendere l'efficacia della delibera di approvazione del regolamento e delle tabelle millesimali adottata il 29.10.2019 nonché in quella successiva del 23.12.2019 di conferma;
2) sentenza dichiarativa di illegittimità e nullità della delibera di assemblea del
29.10.2019 e quella successiva del 23.12.2019 di approvazione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali ed in particolare del punto 3 dell'art.12, pag.
7 nella parte in cui si consente ai condomini la sosta o il parcheggio di auto sulla strada di accesso comune, art. 26, ultimo comma, pag.13 in quanto si prevede l'esclusione dalle spese condominiali della società costruttrice per le U.I. ancora invendute, e ancora per la presenza al voto di persone non facenti parte del condominio nonché per mancanza dell'anagrafe condominiale, per quanto narrato nell'atto di citazione con condanna del al pagamento delle spese Controparte_3 del presente giudizio oltre Iva e Cap come per legge
Si costituiva in giudizio il , in persona del suo Controparte_3 amministratore e legale eccependo in via preliminare di rito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, terzo comma, c.p.c.; e la nullità dell'atto di citazione per la mancata osservanza dei termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c. Con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze del presente giudizio il Tribunale Civile di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Buggè, disponeva con ordinanza che la costituzione sanava gli effetti ex art. 164, comma 3, c.p.c., e fissava una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire per il 28.04.2021
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Controparte_3
, in persona del suo amministratore e legale rappresentante Avv. Gaetano
[...]
Satriani, contestando tutto quanto perché' infondato in fatto ed in diritto con rigetto della domanda e vittoria di spese La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali e CTU e all'udienza del 11.12.2024 veniva rinviava per la decisione con concessione dei termini 190 cpc per deposito di comparse e memorie di repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione. 1) Va Dichiarata illegittima e nulla la delibera di assemblea del 29/10/19 e quella conseguente del 23/12/19 nella parte in cui consentono ai condomini di parcheggiare le auto sulla strada adoppio senso di circolazione di fronte le entrate della villa dell'attore, strada realizzata in contrasto con la planimetria allegata all'atto di acquisto;
Nel caso di specie l'assemblea sia del 28 10 che del 23 12 2019 ha violato il diritto all'uso condominiale al godimento della strada comune ,limitando il potere e le facoltà del singolo condomino. Infatti, l'art incriminato ha violato il piano di lottizzazione presentato al ,violando di fatto art 1138 ult comma cc Controparte_4 violando la legge sui parcheggi . 2) Per le altre domande relative ai parcheggi e al regolamento del Super condominio ove al punto 3 dell'art. 12 (pag. 7) "si consente la sosta e il parcheggio delle auto nelle strade di accesso (UNICA STRADA - in senso longitudinale parallelo ai muri dei lotti stessi" e sulla nullità della delibera per conflitto di interessi per partecipazione al voto della e sulla nullità della partecipazione al voto di non condomina, CP_3 CP_5
l'eccezione preliminare del convenuto di tardività dell'impugnazione è da ritenersi destituita di fondamento perché non v'è la prova della data dell'invio della delibera adottata , l'opposto infatti non ha dimostrato quando sono state consegnate al le copie delle delibere dell'ottobre e dicembre 2019 CP_2 Pt_1
3) Fondate sono anche le altre 'istanze dell'attore che pertanto non saranno disaminate. Infine, dalla consulenza tecnica svolta, le cui conclusioni si condividono in quanto fondate su un'analisi attenta della documentazione in atti, Il CTU ha così concluso:
“Da quanto sopra riportato quindi la strada di lottizzazione prevista con il Permesso di Costruire n. 120 non è stata realizzata dapprima per motivi riconducibili andamento troppo scosceso del terreno mentre successivamente per volontà della società
in persona del suo mm/re pro tempore Sig. e parte di CP_3 Persona_1 tale strada abusivamente è divenuta area di pertinenza della villetta A3. Pertanto, ad oggi sui luoghi rimane una strada cieca di accesso alle villette A1, A2, A3 della larghezza di 5 metri (oggi 5,10 m) anziché di 3 metri come previsto nel permesso di Costruire 120 del 2009 (vedi foto n. 3 di pag. 52 CTU). Detto ciò, considerando il mancato rispetto della legge Tognoli 122/89 per alcune tipologie edilizie facenti parte del Complesso Edilizio Edilmare come detto nel paragrafo precedente, per la risoluzione della problematica dei parcheggi sarà necessario che i parcheggi privati dovranno essere realizzati tutti all'interno delle rispettive corti site al piano terra o all'interno dei rispettivi piani interrati come previsto dal progetto originario di cui al Permesso a Costruire n. 473 del 20/11/2006 riguardante "rinnovo del precedente P.C. n. 279/2003". Da ciò ne consegue la illegittimità della norma contenuta nel regolamento condominiale che andando contro la Legge Tognoli, ha consentito ai singoli condomini di occupare la strada comune destinata a transito veicolare, realizzando PARCHEGGI ILLEGALI.” Le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che parte convenuta va condannata a rifondere a parte attrice le spese processuali che si liquidano come in dispositivo Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta che si liquidano come da separato decreto
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Annamaria Fortuna, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
Accoglie la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto annulla la delibera adottata dal convenuto in data del 29/10/19 e quella conseguente del CP_2
23/12/19 "... ed in particolare del punto 3 dell'art.12, pag. 7 nella parte in cui si consente ai condomini la sosta o il parcheggio di auto sulla strada di accesso comune
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077 oltre iva cap e spese come per legge
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta. come da separato decreto
Così deciso in Vibo Valentia, in data 17/03/2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Annamaria Fortuna