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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott.De Martino Arianna Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 94/2023r.g.,
proposto da
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lovelli;
Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE
contro
, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. con sede in Teramo, fraz. CP_1 CP_2
Piano D'Accio, c.da Fiumicino, nr. 1, P.IVA ,rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_2
Massimiliano Colangelo e Denise D'Angelantonio; - APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con decreto ingiuntivo n. 246/2020, rg 617/2020, emesso ad istanza della .a.s., il CP_3
Tribunale di Spoleto ha intimato alla di pagare in suo favore la somma di € 6.417,50 oltre CP_1 spese della fase monitoria. La ha sostenuto di essere creditrice in forza della fattura Parte_1
n. 120/2019, emessa per lavori eseguiti in favore di presso il cantiere sito in Firenze, Piazza CP_1
Puccini, n.
2. Ciò in virtù di un contratto di subappalto, avente ad oggetto il rifacimento di un controsoffitto in cartongesso del locale salone della Intesa San Paolo e relativa tinteggiatura dei locali.
Avverso il citato decreto ha proposto opposizione la rilevando l'inesistenza del credito CP_1
azionato, in quanto le opere effettivamente eseguite da erano state saldate mentre per Controparte_4
le altre la non aveva adempiuto ai propri impegni. Parte_1
Con Sentenza n. 45/2023 il Tribunale di Spoleto ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la a corrispondere in favore della la somma di € 2.917,00, oltre interessi legali dalla CP_1 Parte_1
domanda al saldo effettivo, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale ha decurtato dalla somma richiesta di € 6.417,00 gli importi conteggiati per la demolizionee smaltimento del precedente controsoffitto e per la realizzazione del cassettone e delle botole.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' ha proposto appello con due motivi, Parte_1
il primo relativo ai punti 1) e 2) della sentenza, il secondo relativo al punto 3) della sentenza.
Al punto 1 il Tribunale ha analizzato le circostanze non contestate tra le parti (rifacimento del controsoffitto in cartongesso del locale salone dell'istituto di credito e relativa tinteggiatura dei locali)
e quelle contestate (smaltimento dei materiali di risulta, relativo ai lavori in cartongesso del controsoffitto, demolizione del precedente controsoffitto e realizzazione del cassettone e delle botole,
detraibilità delle spese anticipate dalla subappaltante per vitto e alloggio e di opere già parzialmente effettuate dalla subappaltante).
Al punto 2) il Tribunale ha analizzato la questione relativa allo smaltimento dei rifiuti, affermando che la aveva svolto tale opera ma non aveva chiesto un compenso ulteriore alla Parte_1 CP_1
Al punto 3) il Tribunale ha analizzato la questione relativa alle somme richieste per la demolizione del controsoffitto precedente e per la realizzazione delle botole e del cassettone, affermando che le stesse non erano dovute perché ricomprese nel prezzo a misura di cui al punto 01.06.03 del capitolato. L'appellante ha affermato che il capitolato e gli accordi tra la ed non erano opponibili CP_5 CP_1
alla poiché gli impegni che la aveva sottoscritto con la non erano stati Parte_1 CP_1 CP_5
oggetto di trattativa e specifico accollo da parte della subappaltatrice. Gli unici accordi presi verbalmente erano, in occasione dell'accesso al cantiere, la posa del controsoffitto al prezzo di €
27,00 a mq. e la pitturazione al prezzo di € 4,85 al mq. Prima dell'inizio dei lavori erano stati pattuiti anche i costi per la demolizione e smaltimento del vecchio controsoffitto e successivamente del cassettone e delle botole.
Il sub appalto, che è un contratto derivato, non prevede che il subappaltatore sia tenuto a rispettare tutti gli accordi tra committente ed appaltatore, ma questi si obbliga solo per le prestazioni concordate col subappaltante che, in un primo momento, erano limitate alla posa in opera del controsoffitto e alla pitturazione di m. 400 di pareti.
Nell'atto di citazione in opposizione vi era la confessione che l'accordo tra e la CP_1 Parte_1
si riferiva inizialmente solo alla posa in opera del nuovo controsoffitto e alla pitturazione.
[...]
Solo successivamente le parti si erano accordate per la demolizione e smaltimento del vecchio controsoffitto, per la realizzazione di cassettone e botole, i cui importi fatturati non erano stati contestati prima dell'opposizione.
Pertanto, l'errata interpretazione del Tribunale, secondo cui la demolizione del vecchio controsoffitto rientrava nel costo per l'installazione del nuovo, è la conseguenza della omessa dicitura prevista in capitolato “prezzo a mq. installato”, che nulla aveva in comune con la demolizione e con gli altri lavori;
inoltre il Tribunale ha ignorato che nel prezziario vi era il costo separato per opere di
demolizione e rimozione .
La demolizione e trasporto del vecchio controsoffitto, la realizzazione del cassettone e delle botole erano state oggetto di apposita e separata trattativa, confermata dai testimoni escussi, presenti in cantiere ed i relativi importi non erano stati contestati.
Non corrisponde poi al vero l'affermazione secondo cui il materiale di risulta era stato smaltito in altro cantiere a Perugia. Infatti i materiali di risulta erano stati portati in Marsciano (PG) nella sede della con il furgone di questa e ritirati dagli addetti allo smaltimento. Il Tribunale è incorso Parte_1
in errore perché ha ritenuto che tali materiali portati in discarica provenivano da via Vittorio Veneto
34/A, senza controllare che quell'indirizzo è della sede legale della , come risulta dalla Parte_1
fattura in atti.
Si è costituita la la quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, poiché CP_1
carente dei requisiti previsti dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., in base al quale l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La ha altresì dedotto l'acquiescenza alla sentenza ex art. 329 c.p.c. perché alcuna CP_1
contestazione viene effettuata in relazione al capo 5, nel quale il Giudice afferma che “Riassumendo,
dunque, tutte le sopra indicate questioni, dalla somma richiesta di euro 6.417,00, dovrà detrarsi
quanto conteggiato per la demolizione, per il cassettone e per le botole (i cui compensi erano
ricompresi nel prezzo a misura), per una somma residua di euro 2.917,00”.
Nel merito ha chiesto il rigetto dei motivi d'appello perché l'appellante sostiene di aver preso accordi con sui prezzi a mq per controsoffitto (€ 27,50) e per la pittura (€ 4,85 mq), aggiungendo solo CP_1
in un secondo momento le lavorazioni per demolizioni, smaltimento controsoffitto, realizzazione cassettone e botole, rilevando che le pattuizioni intercorse tra appaltatore e non potessero CP_5
incidere sulle pattuizioni intercorse tra gli odierni contendenti. Parte appellante ha prodotto con la
Comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio il capitolato dei prezzi, dal quale si evince che la aveva offerto un ribasso del 21,89% (cfr. pag. 4 allegato 1 di controparte e pag. 4 allegato CP_1
1 parte appellata), il tutto a conferma del fatto che conoscesse gli accordi ripassati tra Parte_1
il committente e la Inoltre, nella Comparsa di costituzione, controparte analizzava nel CP_1
dettaglio il capitolato ed i prezzi corrisposti dal committente ad L'importo offerto CP_1
dall'appellata alla per la voce 01.06.03 del capitolato (cartongesso) era pari ad € 27,50, Parte_1 praticamente pari a quanto riconosciuto dalla committente all'appaltatore ovvero € 35,00 – 21,89%
Con di ribasso, pari ad € 27,33. Per la pittura, voce 1.08.01 del capitolato, l'importo concordato da con la committente era di € 5,46, pari ad € 7,00 mq con ribasso del ribasso del 21,89%, mentre quello riconosciuto ad era pari ad € 4,85. Sommando le due voci, ha percepito dalla Parte_1 CP_1
committente per il cartongesso (voce 1.06.03) € 4970,33 (mq 181 X € 27,33) e per la pittura (voce
1.08.01) € 2.078,94 (mq 386,76 X 5,46), quindi in totale € 7.049,27, riconoscendo alla Parte_1
l'importo di € 6.917,50. Non è credibile che la abbia potuto offrire alla un importo CP_1 Parte_1
superiore a quello ricevuto dalla committente. Parte appellante insiste nel sostenere che, per le opere di demolizione, avrebbe ricevuto un ulteriore compenso previsto alla voce 1.01.01; in verità, CP_1
nel capitolato non risulta alcun importo alla voce 1.01.01, anche perché la voce 01.06.03 prevedeva la “Fornitura e posa in opera di controsoffitto liscio realizzato con lastre di cartongesso dello
spessore di 13 mm. ..”. Come bene evidenziato dal Tribunale di Spoleto, a pag. 4 della sentenza, fra i costi inclusi vi erano anche quelli di “carico e trasporto alla discarica dei materiali di risulta, oneri
di discarica inclusi”. Tanto, peraltro, aveva confermato il teste che la demolizione del Testimone_1
controsoffitto rientrava nel costo del rifacimento del nuovo controsoffitto.
Per l'appellata è infondato anche il termo motivo dell'appello poiché, al punto 01.06.03 del capitolato all'interno della indicazione “formazione di vani d'ispezione comprensivi di sportelli apribili con sistemi di movimentazione e chiusura a scomparsa” erano comprese anche le botole;
all'interno della indicazione “adattamenti” era compresa la realizzazione del cassettone in questione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04.07.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello nel quale sono stati specificamente contestati i capi della stessa, ove è stato revocato il decreto ingiuntivo e condannata l'opponente al pagamento di un importo minore rispetto a quello oggetto del procedimento monitorio.
Non vi è stata alcuna acquiescenza da parte dell'appellante in relazione al capo 5) ove il Tribunale ha decurtato dalla somma inizialmente richiesta di € 6.417,00, quanto conteggiato per la demolizione,
per il cassettone e per le botole. Con l'impugnazione infatti si è censurato il ragionamento del
Tribunale che ha ritenuto di dover riconoscere un importo minore per le opere rispetto alle quali i compensi erano ricompresi nel prezzo a misura del capitolato d'appalto.
Nel merito l'appello è infondato perché la sentenza del Tribunale di Spoleto non appare meritevole di censure, essendo adeguatamente motivata.
Innanzitutto, circa il compenso richiesto per lo smaltimento del materiale di risulta, non è stata effettuata alcuna specifica censura al ragionamento seguito dal Tribunale, limitandosi l'appellante a riferire che gli accordi tra e la committenza non erano opponibili alla . CP_1 Parte_1
Inoltre, dall'istruttoria svolta non risulta dimostrato che la demolizione della vecchia controsoffittatura, la realizzazione del cassettone e delle botole e i relativi costi, fossero stati concordati in un momento successivo rispetto all'accordo iniziale, che prevedeva solo la realizzazione del controsoffitto.
In assenza di un contratto scritto di subappalto, il giudice ha fatto riferimento al capitolato d'appalto,
menzionato peraltro dalla stessa parte opposta, dal quale è emerso che tali opere erano ricomprese nella voce relativa all'esecuzione della controsoffittatura nel locale di proprietà dell'Istituto Bancario.
Le prove orali sul punto non hanno apportato alcun contributo perché i testi di parte attrice e quelli di parte convenuta hanno affermato circostanze contrastanti tra loro e reso dichiarazioni generiche,
soprattutto in riferimento agli accordi tra le parti circa il corrispettivo delle opere oggetto del subappalto.
In punto di attendibilità non può non rilevarsi inoltre che i testi avevano tutti un rapporto di lavoro con le rispettive parti in causa, rapporto che pone dubbi sulla veridicità delle rispettive deposizioni
( , impiegata amministrativa della , geometra dipendente della Testimone_2 CP_1 Testimone_1
collaboratori della ). CP_1 Testimone_3 Persona_1 Persona_2 Parte_1
L'appello deve quindi essere rigettato. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza con conseguente condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio come liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione della particolare semplicità delle questioni trattate (scaglione da € 1.101,00 €
5.2.000,00).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando;
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente del grado, che si liquidano in € 1.458,00, oltre 15% rimborso forfettario, 4% ca e 22% iva;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis
D.PR. n. 115/2002.
Così deciso in Perugia il 24/02/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini