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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 193/2024 R. G. tra ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , C.F._2 Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Leonardo Gorbi e dall'Avv. Elisabetta Bressan ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Via Fiume n.
17, Perugia
PARTI ATTRICI
nei confronti di
) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Carlo Peruzzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Montanini n. 87, Siena
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo
1 CONCLUSIONI:
Attori: “In via pregiudiziale: disporre la riunione del presente procedimento con il giudizio n. R.G. 1553/2023, avente ad oggetto il medesimo accertamento in ordine all'insussistenza delle condizioni che determinano la soggezione del debitore all'azione esecutiva;
in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi espressi in narrativa,
l'illegittimità e quindi l'improcedibilità dell'esecuzione forzata promossa da
rappresentata da , rubricata Controparte_1 Controparte_2 al n. R.G.E. n. 129/2023 del Tribunale di Siena, Sez. Esecuzioni
Immobiliari, stante l'assenza di titolo e/o in difetto dei presupposti di legge, come spiegato in atti.
In ogni caso, con vittoria di diritti e competenze di causa, anche del presente giudizio di reclamo, oltre che con condanna al risarcimento de danno, in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze di lite”;
: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_1 reiectis, per i motivi illustrati in narrativa sia in via preliminare che nel merito, respingere tutte le richieste svolte, anche in via istruttoria, da controparte perché destituite di fondamento sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi esposti sia in via preliminare e di rito che nel merito.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi e rimborso forfetario oltre cap ed iva di legge”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte_1 in proprio ed in nome e per conto di Parte_2 Parte_3 in forza di procura generale rilasciata in data 3/12/2018, ai Rogiti del Notaio dott. , Rep. 3.345, Racc. 2.590, Persona_1
Registrata ad Arezzo il 12/12/2018, hanno introdotto il giudizio di merito a seguito di rigetto da parte del GE dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 129/2023 R.G.E.I..
2 A fondamento dell'opposizione hanno eccepito: -
l'improcedibilità dell'esecuzione stante l'inidoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo per l'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c.; - l'inammissibilità dell'azione esecutiva stante la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte della banca che non ha ottemperato ad un accordo concluso con le controparti.
Si è costituita contestando la fondatezza Controparte_3 delle avverse domande.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dagli attori la causa è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza ex art. 189 c.p.c. del
20.3.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Innanzi tutto non merita accoglimento l'istanza di riunione del presente giudizio con quello precedentemente iscritto al n.
1553/2023 R.G., nelle more già definito.
2. Nel merito, con il primo motivo gli opponenti eccepiscono l'improcedibilità dell'esecuzione intrapresa in forza di mutuo non costituente valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Sulla questione non può che richiamarsi la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 5968/2025 che ha statuito il seguente principio di diritto:
“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa
a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della
3 mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”
Nella pronuncia si ribadisce, in generale, che il mutuo un
“accordo negoziale con cui, erogata (o anche soltanto messa a disposizione) una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare (o altro negozio equipollente, quale un pegno, altrettanto irregolare), col patto che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie o al tempo della verificazione di altri eventi futuri (o, in generale, di quanto specificamente al riguardo convenuto): anche in questo caso, il mutuo è perfezionato con la sola messa a disposizione della somma.
Infatti, da un lato, la messa a disposizione può essere solo ficta
o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti … la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n.
2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione”.
Con particolare riferimento alla questione se il mutuo cd condizionato configuri valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, co. 2 e 3 c.p.c. le Sezioni Unite, dopo aver richiamato la pronuncia n. 12007/2024 che aveva concluso in senso negativo, ha precisato:
“È ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella
4 in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove- come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata.
20. I patti accessori appena visti (e puntualmente descritti anche nelle conclusioni dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale in esame) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico
Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
21. Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo
l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario”.
3. Con l'ultimo motivo gli opponenti lamentano la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte della banca che non ha ottemperato ad un accordo di rimodulazione del mutuo.
5 In particolare, sostengono gli odierni attori di aver proposto alla banca il versamento di € 100.000,00 a deconto dell'esposizione debitoria all'epoca maturata a condizione della conferma di rinegoziazione del mutuo, condizione accettata dalla convenuta alla quali gli attori corrispondevano il 29.12.2020 € 20.000,00 con causale “Accordo transattivo pagamento parziale scoperto mutuo n.
0/N76/0/65810371 e rinegoziazione” salvo ottenere la risposta della banca il 5.3.2021 con cui si rappresentava che non era intervenuto alcun accordo transattivo.
Ritiene il Giudice che la documentazione in atti sia idonea a dimostrare la mancata conclusione dell'accordo transattivo. Invero, dal doc. 9 depositato dagli attori risulta uno scambi di e-mail tra il loro legale e una dipendente della banca in data 23.12.2024 del seguente tenore:
È lo stesso difensore degli odierni attori a parlare di
“transazione in corso”, a conferma che non era ancora stato raggiunto alcun accordo.
Il funzionario della banca risponde in pari data:
6 Risulta, pertanto, che “la banca sta valutando la proposta”, evidentemente poi non accettata come confermato dalla e-mail del
5.3.2021 da parte della banca:
Pertanto, non è dimostrata la conclusione di alcun accordo transattivo onde, anche sotto questo profilo, l'opposizione non merita accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 per lo scaglione di riferimento con applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei minimi per la fase istruttoria e decisionale stante la natura documentale della controversia, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico solidale degli attori.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata da Parte_1 Parte_2 in proprio ed in nome e per conto di Parte_3
- condanna le parti attrici a rifondere in favore di parte convenuta le spese di lite che liquida in € 18.977,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 18/04/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
7 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 193/2024 R. G. tra ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , C.F._2 Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Leonardo Gorbi e dall'Avv. Elisabetta Bressan ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Via Fiume n.
17, Perugia
PARTI ATTRICI
nei confronti di
) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Carlo Peruzzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Montanini n. 87, Siena
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo
1 CONCLUSIONI:
Attori: “In via pregiudiziale: disporre la riunione del presente procedimento con il giudizio n. R.G. 1553/2023, avente ad oggetto il medesimo accertamento in ordine all'insussistenza delle condizioni che determinano la soggezione del debitore all'azione esecutiva;
in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi espressi in narrativa,
l'illegittimità e quindi l'improcedibilità dell'esecuzione forzata promossa da
rappresentata da , rubricata Controparte_1 Controparte_2 al n. R.G.E. n. 129/2023 del Tribunale di Siena, Sez. Esecuzioni
Immobiliari, stante l'assenza di titolo e/o in difetto dei presupposti di legge, come spiegato in atti.
In ogni caso, con vittoria di diritti e competenze di causa, anche del presente giudizio di reclamo, oltre che con condanna al risarcimento de danno, in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze di lite”;
: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_1 reiectis, per i motivi illustrati in narrativa sia in via preliminare che nel merito, respingere tutte le richieste svolte, anche in via istruttoria, da controparte perché destituite di fondamento sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi esposti sia in via preliminare e di rito che nel merito.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi e rimborso forfetario oltre cap ed iva di legge”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte_1 in proprio ed in nome e per conto di Parte_2 Parte_3 in forza di procura generale rilasciata in data 3/12/2018, ai Rogiti del Notaio dott. , Rep. 3.345, Racc. 2.590, Persona_1
Registrata ad Arezzo il 12/12/2018, hanno introdotto il giudizio di merito a seguito di rigetto da parte del GE dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 129/2023 R.G.E.I..
2 A fondamento dell'opposizione hanno eccepito: -
l'improcedibilità dell'esecuzione stante l'inidoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo per l'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c.; - l'inammissibilità dell'azione esecutiva stante la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte della banca che non ha ottemperato ad un accordo concluso con le controparti.
Si è costituita contestando la fondatezza Controparte_3 delle avverse domande.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dagli attori la causa è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza ex art. 189 c.p.c. del
20.3.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Innanzi tutto non merita accoglimento l'istanza di riunione del presente giudizio con quello precedentemente iscritto al n.
1553/2023 R.G., nelle more già definito.
2. Nel merito, con il primo motivo gli opponenti eccepiscono l'improcedibilità dell'esecuzione intrapresa in forza di mutuo non costituente valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Sulla questione non può che richiamarsi la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 5968/2025 che ha statuito il seguente principio di diritto:
“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa
a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della
3 mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”
Nella pronuncia si ribadisce, in generale, che il mutuo un
“accordo negoziale con cui, erogata (o anche soltanto messa a disposizione) una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare (o altro negozio equipollente, quale un pegno, altrettanto irregolare), col patto che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie o al tempo della verificazione di altri eventi futuri (o, in generale, di quanto specificamente al riguardo convenuto): anche in questo caso, il mutuo è perfezionato con la sola messa a disposizione della somma.
Infatti, da un lato, la messa a disposizione può essere solo ficta
o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti … la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n.
2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione”.
Con particolare riferimento alla questione se il mutuo cd condizionato configuri valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, co. 2 e 3 c.p.c. le Sezioni Unite, dopo aver richiamato la pronuncia n. 12007/2024 che aveva concluso in senso negativo, ha precisato:
“È ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella
4 in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove- come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata.
20. I patti accessori appena visti (e puntualmente descritti anche nelle conclusioni dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale in esame) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico
Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
21. Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo
l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario”.
3. Con l'ultimo motivo gli opponenti lamentano la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte della banca che non ha ottemperato ad un accordo di rimodulazione del mutuo.
5 In particolare, sostengono gli odierni attori di aver proposto alla banca il versamento di € 100.000,00 a deconto dell'esposizione debitoria all'epoca maturata a condizione della conferma di rinegoziazione del mutuo, condizione accettata dalla convenuta alla quali gli attori corrispondevano il 29.12.2020 € 20.000,00 con causale “Accordo transattivo pagamento parziale scoperto mutuo n.
0/N76/0/65810371 e rinegoziazione” salvo ottenere la risposta della banca il 5.3.2021 con cui si rappresentava che non era intervenuto alcun accordo transattivo.
Ritiene il Giudice che la documentazione in atti sia idonea a dimostrare la mancata conclusione dell'accordo transattivo. Invero, dal doc. 9 depositato dagli attori risulta uno scambi di e-mail tra il loro legale e una dipendente della banca in data 23.12.2024 del seguente tenore:
È lo stesso difensore degli odierni attori a parlare di
“transazione in corso”, a conferma che non era ancora stato raggiunto alcun accordo.
Il funzionario della banca risponde in pari data:
6 Risulta, pertanto, che “la banca sta valutando la proposta”, evidentemente poi non accettata come confermato dalla e-mail del
5.3.2021 da parte della banca:
Pertanto, non è dimostrata la conclusione di alcun accordo transattivo onde, anche sotto questo profilo, l'opposizione non merita accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 per lo scaglione di riferimento con applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei minimi per la fase istruttoria e decisionale stante la natura documentale della controversia, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico solidale degli attori.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata da Parte_1 Parte_2 in proprio ed in nome e per conto di Parte_3
- condanna le parti attrici a rifondere in favore di parte convenuta le spese di lite che liquida in € 18.977,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 18/04/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
7 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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