Articolo 1 della Legge 28 marzo 1951, n. 266
Articolo 2
Versione
15 maggio 1951
Art. 1.
Per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario e' autorizzata la spesa di 20 miliardi cosi' ripartita:
a) per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle occorrenti per la revisione degli impianti idrovori ed irrigui, in dipendenza della unificazione delle frequenze a termini della legge 7 dicembre 1942, n. 1745 , e le sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani: 11 miliardi;
b) per riparazione e costruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da eventi bellici: 1 miliardo;
c) per concessioni di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario: 8 miliardi.
Quando le opere pubbliche di bonifica o di sistemazione idraulico-forestale siano assentite in concessione a Consorzi di bonifica, Enti di colonizzazione o ad Enti comunque forniti di personalita' giuridica pubblica, il Ministero ha facolta' di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al venti per cento dell'importo complessivo della concessione, nei modi e termini stabiliti dall' art. 12 della legge 23 aprile 1949, n. 165 .
Entrata in vigore il 15 maggio 1951