Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1410/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1410 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. all'udienza del 11.3.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Ruffini n.6 presso lo studio dell'avv.to Federica Boeri che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Arma di Taggia, Via Colombo n.52 presso lo studio dell'avv.to Alessandro Roggeri che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente ed il resistente: “conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 11.3.2025…”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 11.9.2024 - premettendo di essersi unita in matrimonio Parte_2 in Ventimiglia il 2.9.2006 con;
che dall'unione non sono nati figli;
che Controparte_1 in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Non avanzava alcuna domanda di carattere economico e, contestualmente, proponeva quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro anch'egli contestualmente avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione del 11.3.2025 - acquisita la loro esplicita volontà di non volersi riconciliare ed avendo avanzato esclusivamente domanda in punto status – le parti insistevano per il suo accoglimento. Considerata la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e, a seguito della discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., la stessa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e la loro convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto da essi dichiarato nelle rispettive difese ed esplicitamente ribadito all'udienza ex art. 473-bis.21
c.p.c.
Null'altro deve essere stabilito dal Collegio in assenza di ulteriori domande.
Spese al definitivo essendo stata avanzata, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c., contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Controparte_1 24.10.1971 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio in Ventimiglia il 2.9.2006; 2) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 22.3.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)