Sentenza breve 19 giugno 2025
Decreto collegiale 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 19/06/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01354/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00811/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Tomasello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Corleone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva:
- dell’ordinanza sindacale n.-OMISSIS-, con la quale è stato intimato il rilascio dell’immobile sito in via -OMISSIS-, entro il termine di giorni trenta, con espresso avvertimento che in caso di inottemperanza si procederà allo sgombero coattivo in danno dell’inadempiente;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il Presidente, dott.ssa Federica Cabrini;
Nessuno comparso;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso a verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato in sede di riassunzione, dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la parte ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Comune di Corleone ha intimato di sgomberare l'alloggio di edilizia popolare di proprietà comunale dalla stessa asseritamente abusivamente occupato e detenuto senza titolo, sito in via -OMISSIS-.
Avverso il provvedimento impugnato deduce i seguenti motivi in diritto:
1) carenza assoluta di potere, violazione di legge e vizio di legittimazione attiva del Comune intimato, atteso che l'alloggio in questione è di esclusiva proprietà dell'Istituto autonomo case popolari, unico soggetto che avrebbe potuto intimare al ricorrente lo sgombero. L'Amministrazione comunale non poteva, pertanto, fare ricorso ai poteri all'art. 54, d.lgs. n. 267/2000.
2) difetto di motivazione e violazione di legge (art. 3, L. n. 241/1990; artt. 24 e 113, Cost.), in quanto l'ordinanza de qua non è stata adeguatamente motivata, avuto presente che il Comune intimato si è limitato ad affermare che il destinatario dell'ordinanza occupa abusivamente l'alloggio e lo detiene senza titolo, senza dare conto delle ragioni sottese all’emanazione del provvedimento per cui è causa;
3) violazione di legge (art. 7, L. n. 241/1990), in ragione della mancata comunicazione di avvio del procedimento, così come del termine per presentare memorie;
4) mancata indicazione del termine entro cui proporre impugnazione innanzi alla competente autorità giudiziaria;
5) illegittimità delle modalità di gestione degli alloggi, in quanto il Comune intimato non ha provveduto nel tempo al riordino della situazione relativa alle richieste e criteri di assegnazione delle case popolari. Né il Comune intimato ha svolto alcun accertamento sulla composizione del nucleo familiare residente nell'immobile oggetto di sgombero.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
All'udienza camerale del 19 giugno 2025, previo avviso in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato limitatamente alla parte in cui è stata contestata l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente nel caso di specie, tenuto conto dell’insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, per come ritenuto dalla Sezione in fattispecie sostanzialmente identiche (v. sentenze nn. 2393/2023, 1278/2024, 1280/2024, 1758/2024, 120/2025 e 509/2025), alla cui motivazione ci si riporta.
“Al riguardo, va premesso che è infondata la tesi di parte ricorrente (articolata con il primo motivo di ricorso) in ordine all’insussistenza del potere, in capo all’Amministrazione comunale, di disporre lo sgombero di un immobile di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari. Al di là del fatto che il provvedimento impugnato afferma che l’immobile per cui è controversia è di proprietà comunale e che il ricorrente non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare la proprietà dell’immobile in capo ad altro e diverso ente, va chiarito che, in ogni caso, l’Amministrazione comunale ben può procedere allo sgombero di un alloggio popolare anche di proprietà aliena. Tale potere è espressamente contemplato dagli artt. 6 e 7, L.R. n. 1/1992, a mente dei quali non solo il Comune è tenuto a sgomberare gli alloggi detenuti in via di fatto da soggetti non aventi i requisiti per l’assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare (art. 6, co. 1, L.R. cit.), ma la sua inadempienza determina l’intervento sostitutivo del Presidente della Regione, che nomina all’uopo un commissario ad acta (art. 6, co. 2 e 3, L.R. cit.). La suddetta procedura trova applicazione in tutti i casi di occupazione abusiva (art. 7, L.R. cit.). Come recentemente chiarito da questo Tribunale, la procedura sopra delineata «si pone in continuità con l’assetto ordinamentale che ha visto la Regione Siciliana attribuire, sia prima che dopo, tutte le funzioni amministrative in materia di alloggi popolari ai Comuni, e ciò, nella logica della disciplina, a prescindere dalla proprietà degli alloggi medesimi (art. 17 l.r. sic. n. 1 del 1979, emanata secondo quanto previsto dall’art. 5 d.P.R. n. 878 del 1950)» (TAR Sicilia, sez. II, 13 dicembre 2022, n. 3594).
Ciò posto, va chiarito che, nel caso di specie, a differenza di quanto avvenuto nel precedente pocanzi citato, il Comune di Corleone non ha fatto nemmeno menzione degli artt. 6 e 7, L.R. n. 1/1992, ma ha agito sul diverso presupposto dei poteri extra ordinem di cui all’art. 54, co. 4 e 4-bis, d.lgs. n. 267/2000. Al riguardo, va precisato che il D.M. del 5 agosto 2008, all’art. 2, co. 1, lett. c), ha precisato che il Sindaco interviene, in caso di occupazione abusiva di immobili, ove la predetta occupazione favorisca le situazioni indicate nelle precedenti lettere a) e b), vale a dire «a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana».
Sul punto, il Collegio condivide l’orientamento a mente del quale «l’occupazione abusiva degli immobili legittima l’adozione del provvedimento extra ordinem solo nel caso in cui la stessa, prevista dalla lettera c) dell’articolo 2 del citato DM [i.e., il D.M. del 5 agosto 2008] favorisca le situazioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 2» (TAR Campania, sez. V, 12 maggio 2020, n. 1722). È, pertanto, onere dell’Amministrazione comunale, ove intenda procedere allo sgombero di immobili in virtù dei poteri conferiti dal suddetto art. 54, co. 4 e 4-bis, d.lgs. n. 267/2000, motivare adeguatamente in ordine alle ragioni che giustificano l’esercizio di tale potere. Ciò non è avvenuto nel caso di specie. Nel provvedimento per cui è controversia, infatti, non si rinviene alcuna specifica motivazione a tale specifico riguardo: l’intimata Amministrazione si è limitata a dare atto dell’occupazione abusiva dell’immobile e della necessità del ripristino della legalità violata (al fine di rendere fruibile l’alloggio da parte di altri aventi diritto, n.d.r.), senza però approfondire per quale ragione l’occupazione abusiva perpetrata dal ricorrente dovrebbe rientrare all’interno di una delle fattispecie declinate dall’art. 2, co. 1, lett. a) e b), D.M. del 5 agosto 2008.
Da ciò l’accoglimento in parte qua dei primi due motivi di ricorso.”
Secondo quanto già statuito dalla Sezione nelle sentenze sopra richiamate, “gli ulteriori motivi possono dichiararsi:
- in parte assorbiti, con riguardo alle contestazioni di carattere meramente procedimentale, come la pretermissione della comunicazione di avvio del procedimento o la mancata indicazione del termine per presentare memorie (di cui al terzo motivo di ricorso);
- per i l resto infondati, avuto presente: quanto al quarto motivo di ricorso che il provvedimento impugnato ha indicato il termine entro cui proporre impugnazione innanzi alla competente autorità giudiziaria, fermo restando che la mancata indicazione di tale termine non è comunque causa di annullabilità del provvedimento, né giustifica di per sé il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile (ex plurimis, C.G.A.R.S., sez. giurisd., 11 febbraio 2019, n. 102); quanto al quinto motivo di ricorso, che eventuali inadempienze del Comune nel riordino delle richieste di assegnazioni di alloggi popolari non possono incidere sulla legittimità del provvedimento di sgombero di un alloggio popolare.”
In conclusione il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui sopra e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’intimata Amministrazione intenderà adottare in sede di riedizione del potere.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.
Parte ricorrente va ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sussistendo i presupposti di legge. Il compenso verrà liquidato con separato decreto collegiale, previa istanza del difensore, che dovrà comprovare l’iscrizione all’elenco dei difensori di cui all’art. 81 d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’intimata Amministrazione.
Condanna il Comune di Corleone al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, in Euro 1.650,00, oltre accessori, dovuti come per legge.
Ammette la parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con le precisazioni di cui in motivazione.
Manda alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza all’Amministrazione finanziaria per le verifiche di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.