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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 9118/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
AL GN Presidente rel. est.
CA TR CE
Valerio Brecciaroli CE
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 9118/25 promossa da: nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Virginia Cuffaro
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del presente atto e con ogni pronuncia connessa, Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2, D. Lgs. 286/98. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa (oltre accessori di legge) e distrazione a favore dell'Avv. Virginia Cuffaro, in quanto antistataria”
Per parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
****
Parte ricorrente indicata in epigrafe ha presentato in data 7.5.22 al Questore di Torino domanda volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione a seguito della procedura di emersione rapporti di lavoro dell'art.103 comma 1, D.L. 34 del 2020; il Questore, con provvedimento emesso in data 27.3.24 e notificato in data 2.4.25 ha respinto la suddetta domanda rilevando che il rilascio del permesso di soggiorno richiesto è subordinato all'ottenimento di uno specifico modello da parte del competente sportello unico per l'immigrazione, modello che il ricorrente non aveva prodotto.
Con ricorso depositato in data 2.5.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino chiedendone l'annullamento, con contestuale accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Evidenziava parte ricorrente di avere vissuto in Marocco in condizioni di estrema povertà e di avere frequentato la scuola sino all'età di circa 10 anni e di non sapere nè leggere, né scrivere correttamente nella propria lingua di origine. Sin da piccolo iniziava a svolgere la professione di panettiere, sino a quando decideva di aprire un'attività in proprio che, però, non aveva successo. Decideva pertanto di espatriare in Italia anche al fine di assicurare un futuro più prospero alla sua famiglia (moglie e 2 figli). Raggiungeva il territorio italiano con un visto e reperiva un lavoro come colf per una persona italiana;
in data 7 maggio 2022 il presentava domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa Pt_1 occupazione. Nel frattempo, cessato il lavoro di colf, svolgeva molti lavori in maniera irregolare e in data 8.4.2023 veniva assunto presso la s.a.s Magno di Foujroune Benaissa & Co;
contratto che veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 17.5.2023 (doc. 6), contratto attualmente in vigore CP_ come attestano l'estratto contributivo il Cud 2025 e le buste paga del 2025 (doc. 7). Riferiva di vivere in un alloggio di proprietà del figlio dell'attuale datore di lavoro.
Ciò premesso, evidenziando che è dovere della P.A., investita di una domanda di rilascio del permesso di soggiorno, valutare la sussistenza dei presupposti anche per il rilascio di altro eventuale permesso, insisteva per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Veniva accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e fissata udienza al 23.10.25 per la comparizione delle parti.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avanzata Controparte_1 richiamandosi, quanto ai motivi, alla nota del che, però, non veniva allegata. CP_1
All'udienza del 23.10.25 compariva il ricorrente che dichiarava: “Lavoro, faccio il pane, da 4 anni, lavoro da quel signore che è stato allontanato, che ha un forno. Tutti i miei colleghi sono marocchini;
vivo in una casa a Porta Palazzo, vivo da solo;
pago 200 euro al mese di affitto;
il mio datore di lavoro mi paga in contanti;
mi da 1100 euro al mese. ADR:
Alla domanda su quanto costano le sigarette, il ricorrente risponde “1”. Pt_2
All'udienza era comparso anche l'attuale datore di lavoro del ricorrente che, però, veniva allontanato, non essendo stato indicato quale teste e non essendo stati dedotti mezzi di prova. Il CE dava inoltre atto che il ricorrente si era espresso con estrema difficoltà.
All'esito, il legale insisteva nelle sue conclusioni e il CE si riservava di riferire al collegio.
IN DIRITTO
Innanzi tutto si evidenzia che si condivide quanto affermato dalla difesa in merito alla facoltà di richiedere in questa sede, per la prima volta, il rilascio del permesso per protezione speciale. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9791/2023 - Cass. SU n. 30658/2018 - Cassa.SU n. 2716/2022) è stato ribadito che si deve avere riguardo, non tanto a quanto avvenuto in sede amministrativa, bensì al petitum sostanziale del giudizio «il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., S.U. 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. S.U. 16 maggio 2008 n. 12378)».
Deve inoltre ritenersi che con l'impugnato provvedimento il Questore della Provincia di abbia CP_1 implicitamente respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, posto che il Questore ha dato atto dell'assenza di ragioni per rilasciare altro titolo di soggiorno.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito CE non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa).
Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda avanti alla p.a. è stata avanzata in data 7.5.22. Tale elemento assume rilevanza al fine di individuare la normativa applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 e, pertanto, dovrà trovare applicazione la normativa previgente. In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Tali diritti possono essere limitati soltanto nel caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Più precisamente, la previgente formulazione dell'art. 19 TUI, applicabile al caso “de quo”, dà infatti attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ed interpretato da orientamenti consolidati della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si sia creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_3
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Il ricorrente, infatti, si trova in Italia da molti anni anche se non sempre ha potuto svolgere lavori in modo regolare, in quanto privo dei documenti necessari;
la circostanza che, malgrado tutti questi anni, non sappia parlare in modo discreto l'italiano è da rinvenirsi nella sua situazione di sostanziale analfabeta, avendo frequentato la scuola solo sino ai 10 anni. La sua integrazione sul piano lavorativo può invece dirsi compiuta, posto che il ricorrente lavora da 4 anni presso il medesimo datore di lavoro, che ha trasformato il suo contratto in un contratto a tempo indeterminato, così rimarcando la fiducia nella persona del ricorrente. Lo svolgimento di continuativa attività lavorativa rappresenta un concreto indice di integrazione del richiedente sul territorio.
Ritiene pertanto il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
4. Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano gravi ed eccezionali motivi per procedere ad una loro integrale compensazione in considerazione del fatto che la domanda è stata accolta in forza della documentazione prodotta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato a [...] il Parte_1
12.12.1986, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile in permesso di lavoro, e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 27.10.25
Il Presidente
AL GN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
AL GN Presidente rel. est.
CA TR CE
Valerio Brecciaroli CE
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 9118/25 promossa da: nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Virginia Cuffaro
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del presente atto e con ogni pronuncia connessa, Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2, D. Lgs. 286/98. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa (oltre accessori di legge) e distrazione a favore dell'Avv. Virginia Cuffaro, in quanto antistataria”
Per parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
****
Parte ricorrente indicata in epigrafe ha presentato in data 7.5.22 al Questore di Torino domanda volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione a seguito della procedura di emersione rapporti di lavoro dell'art.103 comma 1, D.L. 34 del 2020; il Questore, con provvedimento emesso in data 27.3.24 e notificato in data 2.4.25 ha respinto la suddetta domanda rilevando che il rilascio del permesso di soggiorno richiesto è subordinato all'ottenimento di uno specifico modello da parte del competente sportello unico per l'immigrazione, modello che il ricorrente non aveva prodotto.
Con ricorso depositato in data 2.5.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino chiedendone l'annullamento, con contestuale accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Evidenziava parte ricorrente di avere vissuto in Marocco in condizioni di estrema povertà e di avere frequentato la scuola sino all'età di circa 10 anni e di non sapere nè leggere, né scrivere correttamente nella propria lingua di origine. Sin da piccolo iniziava a svolgere la professione di panettiere, sino a quando decideva di aprire un'attività in proprio che, però, non aveva successo. Decideva pertanto di espatriare in Italia anche al fine di assicurare un futuro più prospero alla sua famiglia (moglie e 2 figli). Raggiungeva il territorio italiano con un visto e reperiva un lavoro come colf per una persona italiana;
in data 7 maggio 2022 il presentava domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa Pt_1 occupazione. Nel frattempo, cessato il lavoro di colf, svolgeva molti lavori in maniera irregolare e in data 8.4.2023 veniva assunto presso la s.a.s Magno di Foujroune Benaissa & Co;
contratto che veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 17.5.2023 (doc. 6), contratto attualmente in vigore CP_ come attestano l'estratto contributivo il Cud 2025 e le buste paga del 2025 (doc. 7). Riferiva di vivere in un alloggio di proprietà del figlio dell'attuale datore di lavoro.
Ciò premesso, evidenziando che è dovere della P.A., investita di una domanda di rilascio del permesso di soggiorno, valutare la sussistenza dei presupposti anche per il rilascio di altro eventuale permesso, insisteva per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Veniva accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e fissata udienza al 23.10.25 per la comparizione delle parti.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avanzata Controparte_1 richiamandosi, quanto ai motivi, alla nota del che, però, non veniva allegata. CP_1
All'udienza del 23.10.25 compariva il ricorrente che dichiarava: “Lavoro, faccio il pane, da 4 anni, lavoro da quel signore che è stato allontanato, che ha un forno. Tutti i miei colleghi sono marocchini;
vivo in una casa a Porta Palazzo, vivo da solo;
pago 200 euro al mese di affitto;
il mio datore di lavoro mi paga in contanti;
mi da 1100 euro al mese. ADR:
Alla domanda su quanto costano le sigarette, il ricorrente risponde “1”. Pt_2
All'udienza era comparso anche l'attuale datore di lavoro del ricorrente che, però, veniva allontanato, non essendo stato indicato quale teste e non essendo stati dedotti mezzi di prova. Il CE dava inoltre atto che il ricorrente si era espresso con estrema difficoltà.
All'esito, il legale insisteva nelle sue conclusioni e il CE si riservava di riferire al collegio.
IN DIRITTO
Innanzi tutto si evidenzia che si condivide quanto affermato dalla difesa in merito alla facoltà di richiedere in questa sede, per la prima volta, il rilascio del permesso per protezione speciale. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9791/2023 - Cass. SU n. 30658/2018 - Cassa.SU n. 2716/2022) è stato ribadito che si deve avere riguardo, non tanto a quanto avvenuto in sede amministrativa, bensì al petitum sostanziale del giudizio «il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., S.U. 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. S.U. 16 maggio 2008 n. 12378)».
Deve inoltre ritenersi che con l'impugnato provvedimento il Questore della Provincia di abbia CP_1 implicitamente respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, posto che il Questore ha dato atto dell'assenza di ragioni per rilasciare altro titolo di soggiorno.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito CE non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa).
Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda avanti alla p.a. è stata avanzata in data 7.5.22. Tale elemento assume rilevanza al fine di individuare la normativa applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 e, pertanto, dovrà trovare applicazione la normativa previgente. In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Tali diritti possono essere limitati soltanto nel caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Più precisamente, la previgente formulazione dell'art. 19 TUI, applicabile al caso “de quo”, dà infatti attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ed interpretato da orientamenti consolidati della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si sia creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_3
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Il ricorrente, infatti, si trova in Italia da molti anni anche se non sempre ha potuto svolgere lavori in modo regolare, in quanto privo dei documenti necessari;
la circostanza che, malgrado tutti questi anni, non sappia parlare in modo discreto l'italiano è da rinvenirsi nella sua situazione di sostanziale analfabeta, avendo frequentato la scuola solo sino ai 10 anni. La sua integrazione sul piano lavorativo può invece dirsi compiuta, posto che il ricorrente lavora da 4 anni presso il medesimo datore di lavoro, che ha trasformato il suo contratto in un contratto a tempo indeterminato, così rimarcando la fiducia nella persona del ricorrente. Lo svolgimento di continuativa attività lavorativa rappresenta un concreto indice di integrazione del richiedente sul territorio.
Ritiene pertanto il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
4. Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano gravi ed eccezionali motivi per procedere ad una loro integrale compensazione in considerazione del fatto che la domanda è stata accolta in forza della documentazione prodotta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato a [...] il Parte_1
12.12.1986, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile in permesso di lavoro, e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 27.10.25
Il Presidente
AL GN