TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5336 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 17337/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Chiara Comune Presidente
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
- dott.ssa Rachele Olivero Giudice
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 5.12.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, con sede legale in Villareggia (To), Strada Sotto Cerca n. 7, cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Baselica del Foro di Ivrea P.IVA_1
RICORRENTE contro
, con sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova n. Controparte_1
46, cod. fisc. CONTUMACE P.IVA_2
, con sede legale in Milano, Corso di Controparte_1 Controparte_2
Porta Nuova n. 46, cod. fisc. , CONTUMACE P.IVA_3
, con sede legale in Milano, Corso di Controparte_1 Controparte_3
Porta Nuova n. 46, CONTUMACE RESISTENTI
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“- dichiarare la cessata materia del contendere per le ragioni di cui in premessa;
- liquidare le spese di lite maturate da , anche in ragione della soccombenza virtuale delle Parte_1
Convenute”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1) Con ricorso introdotto con rito semplificato il 26.10.2023, ha chiesto la condanna delle Parte_1 tre società convenute, in solido, al pagamento della somma di € 1.601.591,18 oltre interessi, a titolo di saldo residuo del debito originario di complessivi € 3.498.000, assunto da esse con l'atto di transazione del 23.12.2019 con il quale le parti hanno regolato i loro pregressi rapporti societari (vicende complesse e analiticamente descritte in atti, che, per quanto si osserverà, non assumono rilievo ai fini della decisione).
2) Le resistenti e si sono costituite chiedendo il rigetto della domanda, è CP_1 CP_2 CP_3 rimasta da subito contumace. In seguito, a dicembre 2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato la liquidazione giudiziale delle prime due resistenti e il processo è stato interrotto con ordinanza del 28.2.2025. Riassunto dalla ricorrente nei confronti di tutte le convenute, e restate contumaci anche le
[...]
, nel giugno 2025 è intervenuta anche la liquidazione giudiziale di ed è stata Controparte_4 CP_3 dichiarata di nuovo l'interruzione. La ricorrente ha ancora riassunto il giudizio, le parti resistenti non si sono costituite e il 4.12.2025 la causa è stata discussa oralmente e rimessa al Collegio per la decisione.
3) In udienza di discussione, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'ammissione del suo credito al passivo delle varie procedure concorsuali, e la condanna delle resistenti al pagamento delle spese del giudizio.
4) Sul punto, è principio più che consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui, in caso di fallimento o liquidazione giudiziale, tutte le pretese creditorie devono essere azionate in sede concorsuale e sono devolute alla competenza funzionale del giudice delegato nella formazione dello stato passivo, a norma degli artt. 52 e 93 l. fall. e 151 e 201 CCII, dovendosi assicurare in questo modo la par condicio dei creditori. Di conseguenza, se proposte in sede ordinaria prima dell'apertura della procedura liquidatoria, le relative domande diventano improcedibili (cfr., tra le tante, Cass. 24156/2018: “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo”).
5) Di conseguenza, non vi è spazio per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che presupporrebbe pur sempre la competenza di questo Tribunale a decidere la causa.
pagina 2 di 3 6) Per le stesse ragioni, non devono essere regolate le spese di lite. Questo sia perché una decisione in materia di spese del giudizio presuppone il potere di pronunciarsi sul merito, che invece questo Tribunale non ha essendo la causa improcedibile, sia perché, per i principi sopra ricordati, eventuali ragioni di credito della ricorrente per il rimborso delle spese legali sostenute per introdurre il giudizio nei confronti delle resistenti ancora in bonis, traducendosi in definitiva in pretese creditorie oggi indirizzate verso le società fallite, dovranno anch'esse essere azionate in sede concorsuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara improcedibili tutte le domande. Torino, 9 dicembre 2025 Il Giudice rel. Stefano Demontis La Presidente Chiara Comune
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Chiara Comune Presidente
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
- dott.ssa Rachele Olivero Giudice
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 5.12.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, con sede legale in Villareggia (To), Strada Sotto Cerca n. 7, cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Baselica del Foro di Ivrea P.IVA_1
RICORRENTE contro
, con sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova n. Controparte_1
46, cod. fisc. CONTUMACE P.IVA_2
, con sede legale in Milano, Corso di Controparte_1 Controparte_2
Porta Nuova n. 46, cod. fisc. , CONTUMACE P.IVA_3
, con sede legale in Milano, Corso di Controparte_1 Controparte_3
Porta Nuova n. 46, CONTUMACE RESISTENTI
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“- dichiarare la cessata materia del contendere per le ragioni di cui in premessa;
- liquidare le spese di lite maturate da , anche in ragione della soccombenza virtuale delle Parte_1
Convenute”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1) Con ricorso introdotto con rito semplificato il 26.10.2023, ha chiesto la condanna delle Parte_1 tre società convenute, in solido, al pagamento della somma di € 1.601.591,18 oltre interessi, a titolo di saldo residuo del debito originario di complessivi € 3.498.000, assunto da esse con l'atto di transazione del 23.12.2019 con il quale le parti hanno regolato i loro pregressi rapporti societari (vicende complesse e analiticamente descritte in atti, che, per quanto si osserverà, non assumono rilievo ai fini della decisione).
2) Le resistenti e si sono costituite chiedendo il rigetto della domanda, è CP_1 CP_2 CP_3 rimasta da subito contumace. In seguito, a dicembre 2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato la liquidazione giudiziale delle prime due resistenti e il processo è stato interrotto con ordinanza del 28.2.2025. Riassunto dalla ricorrente nei confronti di tutte le convenute, e restate contumaci anche le
[...]
, nel giugno 2025 è intervenuta anche la liquidazione giudiziale di ed è stata Controparte_4 CP_3 dichiarata di nuovo l'interruzione. La ricorrente ha ancora riassunto il giudizio, le parti resistenti non si sono costituite e il 4.12.2025 la causa è stata discussa oralmente e rimessa al Collegio per la decisione.
3) In udienza di discussione, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'ammissione del suo credito al passivo delle varie procedure concorsuali, e la condanna delle resistenti al pagamento delle spese del giudizio.
4) Sul punto, è principio più che consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui, in caso di fallimento o liquidazione giudiziale, tutte le pretese creditorie devono essere azionate in sede concorsuale e sono devolute alla competenza funzionale del giudice delegato nella formazione dello stato passivo, a norma degli artt. 52 e 93 l. fall. e 151 e 201 CCII, dovendosi assicurare in questo modo la par condicio dei creditori. Di conseguenza, se proposte in sede ordinaria prima dell'apertura della procedura liquidatoria, le relative domande diventano improcedibili (cfr., tra le tante, Cass. 24156/2018: “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo”).
5) Di conseguenza, non vi è spazio per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che presupporrebbe pur sempre la competenza di questo Tribunale a decidere la causa.
pagina 2 di 3 6) Per le stesse ragioni, non devono essere regolate le spese di lite. Questo sia perché una decisione in materia di spese del giudizio presuppone il potere di pronunciarsi sul merito, che invece questo Tribunale non ha essendo la causa improcedibile, sia perché, per i principi sopra ricordati, eventuali ragioni di credito della ricorrente per il rimborso delle spese legali sostenute per introdurre il giudizio nei confronti delle resistenti ancora in bonis, traducendosi in definitiva in pretese creditorie oggi indirizzate verso le società fallite, dovranno anch'esse essere azionate in sede concorsuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara improcedibili tutte le domande. Torino, 9 dicembre 2025 Il Giudice rel. Stefano Demontis La Presidente Chiara Comune
pagina 3 di 3