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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7700 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile composta dai magistrati
Cecilia DE SANTIS Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4175 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra Parte_1
[...]
[...]
[...]
Avv. PETRUCCI LIBERO Avv. PETRUCCI MARCO e
Controparte_1
Avv. LONGOBARDI GAETANO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L' appellante in epigrafe impugna la sentenza del Tribunale di Roma, n. 6045 del 2022, che ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione notificato in data 19-07-2019 la società e i Sigg. e Parte_1 Pt_1 propongono opposizione avverso l'atto di precetto notificato da Pt_1
in data 04-07-2019 per € 306.655,85, giusta Controparte_2 contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 09-07-2008 a rogito Notaio (rep. 159009 racc. n. 10553). Persona_1
In particolare, l'opponente deduce ed eccepisce:
1- la inesistenza e omessa notificazione del titolo esecutivo;
2- il difetto di legittimazione attiva;
3- la indeterminatezza della pretesa;
4- l'errata contabilizzazione degli interessi
– tasso di interesse “composto”;
5- l'errata indicazione dei tassi di interesse del TAN e del ISC;
6- la nullità delle clausole contrattuali per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e del Codice del Consumo. Parte opposta si costituisce in giudizio e chiede rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto. Il giudice con provvedimento emesso dopo la riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 30-01-2021, rigettata la richiesta di sospensione, concede i termini ex art. 183 VI comma cpc. Alla successiva udienza del 03-03-2021, rinvia per esigenze di ruolo al 09-06-2021, dove rigetta la richiesta di nomina di un ctu e ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13-10-2021, poi aggiornata all'udienza odierna per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc. L'opposizione è infondata e va respinta.
--L'inesistenza del titolo esecutivo. Assume parte opponente che l'atto di mutuo, in virtù del quale è stato notificato l'atto di precetto opposto, non avrebbe i requisiti richiesti dall'art. 474 cpc, perché ivi si prevede che l'importo del mutuo non è mai stato materialmente erogato alla Società, ma è stato trattenuto in pegno dalla banca in attesa del consolidamento della ipoteca a garanzia. Come già asserito con l'ordinanza del 16-04-2020, dalla lettura del contratto di mutuo stipulato per atto pubblico si evince con chiarezza l'avvenuto trasferimento e la conseguente disponibilità giuridica della somma mutuata in capo alla società mutuataria, vista la dichiarazione della medesima di ricevere la somma di € 600.000,00, rilasciandone ampia quietanza (art. 1 contratto di mutuo agli atti), con conseguente perfezionamento del negozio e sua idoneità a costituire titolo esecutivo stragiudiziale. E' noto che la Suprema Corte con diverse sentenza ha ritenuto che il contratto di mutuo costituisca titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc, qualora contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, con ciò ritenendosi sufficiente l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario. Tanto espressamente si evince dal prima richiamato art. 1, pertanto sussiste la disponibilità giuridica della somma mutuata all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo. Dopo l'accredito della somma sul conto corrente e la dichiarazione di quietanza, la parte mutuataria autorizza la banca a trattenere la stessa, costituendola in deposito cauzionale. Detto deposito cauzionale della somma mutuata, avviene quando l'accredito sul conto corrente del mutuatario vi è già stato e lo stesso ne ha pag. 2/9 già avuto la disponibilità, quindi, vi è una autonoma e nuova disposizione data dal mutuatario al mutuante circa l'impiego della somma mutuata, cosa che conferma l'avvenuto conseguimento della disponibilità giuridica della somma. In ogni caso, parte opponente non ha dedotto ed allegato di non avere ricevuto la somma mutuata, cosa che evidentemente non è avvenuta, tant'è che la stessa ha regolarmente iniziato a pagare le rate come convenuto nel contratto di mutuo e piano di ammortamento. Conclusivamente, deve ritenersi avverata la circostanza della disponibilità giuridica della somma in capo al mutuataria all'atto della sottoscrizione del contratto, cosa che ne determina la qualifica di titolo esecutivo ex art. 474 cpc.
--Il difetto di legittimazione attiva. Assume parte opponente che non è dato risalire in virtù di quale titolo stia agendo in via esecutiva la in luogo del Banco Controparte_2
Desio Lazio che ha contratto con la il mutuo in esame. Parte_1
Parte opposta produce in giudizio atto di fusione per incorporazione del 29/5/2019 a rogito dott. Notaio in Milano, rep. 24288/ racc. Persona_2
14499, per il quale il è subentrato Controparte_1 senza soluzione di continuità in tutti i diritti, obblighi, contratti e rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata Controparte_3
[...]
Inoltre, dallo statuto del , pure prodotto in Controparte_1 atti, si evince che ha assunto l'attuale denominazione “ CP_4 [...] il 31-dicembre 1967, a seguito Controparte_5 di fusione per incorporazione della . Risulta, pertanto, Controparte_5 la prova della legittimazione in capo a a Controparte_2 intimare il pagamento delle somme di cui al precetto in esame.
--L'indeterminatezza della pretesa. La giurisprudenza, che questo giudice condivide, ha precisato, sul punto, che, in ogni caso, l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass.19/12/2013 n.4008). Ora, alla luce del principio prima esposto, è onere di parte opponente, che intenda contestare le somme richieste con l'atto di precetto, di fornire ogni pag. 3/9 elemento utile a considerare, che il pagamento, come intimato, non risulta essere corretto, nella sua estensione numerica. Tali elementi e puntualizzazioni, qualora esplicitati, comporterebbero la necessità, per parte opposta, di precisare e specificare le modalità di determinazione dei conteggi, che hanno portata la medesima a chiedere le somme così come intimate. In mancanza, come nel caso in esame, di ogni indicazione, circa i motivi della non correttezza delle somme richieste, non si può che applicare il principio riportato dalla cassazione prima richiamata e dichiarare che l'eccepita indeterminatezza è del tutto infondata. Comunque, parte intimante produce il documento contenente la dichiarazione di passaggio a sofferenza, nel quale risulta chiarita la determinazione della pretesa.
--L'errata contabilizzazione degli interessi – tasso di interesse “composto” Come già ampiamente detto dalla giurisprudenza di merito e da ultimo il Tribunale di Castrovillari, il piano di ammortamento alla francese non comporta un'illecita capitalizzazione degli interessi, rimanendo un'opzione legittima di costruzione delle rate. Difatti costituisce un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato, in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo, per tutta la durata del prestito. Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme mantengono costante la rata periodica per tutta la durata del rapporto. Infatti, nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Parte opponente assume che dall'esame dell'atto di mutuo e del piano di ammortamento emerge che l'Istituto di credito ha applicato al finanziamento erogato un tasso di interesse nella misura “composta”. Tuttavia tale enunciazione è rimasta del tutto sfornita di prova, non potendosi rilevare nulla dalla relazione del dott. che peraltro è Per_3 una pre analisi, contenente enunciazioni di principi, prive di ogni approfondimento specifico.
pag. 4/9 Il piano di ammortamento alla francese, se correttamente applicato, non comporta un'illecita capitalizzazione degli interessi, pertanto, se si vuole sostenere il contrario, occorre dare rigorosa prova della applicazione di un tasso di interesse nella misura “composta”, che rappresenta la situazione di coesistenza tra interessi scaduti, che vengono capitalizzati (anziché liquidati) creando anatocismo.
--L'errata indicazione dei tassi di interesse del TAN e del ISC Per quel che riguarda la mancata o errata indicazione dell'indice di costo sintetico, si richiama il pregevole lavoro svolto dal giudice del Tribunale di Torino con la sentenza n. 456/2021, che riporta diverse pronunce, tutte tese a riconoscere un valore meramente informativo sia al Taeg che all'Isc. Infatti, “la mancata indicazione, in un contratto di mutuo, del tasso annuo effettivo globale, avendo la sola funzione di rappresentarlo attraverso un unico dato numerico, non assurge a causa di nullità del titolo esecutivo, non potendo sostenersi che quest'ultimo sia difforme dal contenuto negoziale minimo previsto dall'art. 3, sezione III, capitolo 1, titolo X delle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, ove il contratto e l'accluso documento di sintesi, riportino tutte le condizioni economiche occorrenti per determinare il costo globale del finanziamento. L'omessa indicazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall'art. 9, sezione II, capitolo 1, titolo X delle predette Istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione III” (Tribunale Salerno, 31.01.2017). Ancora è stato affermato che l'ISC/TAEG non costituisce “…un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”, l'erronea indicazione dello stesso “…non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo”(Tribunale di Roma, ordinanza del 19 aprile 2017). Par Anche il Tribunale di Milano, in una recente sentenza, in punto di ha Par osservato che “L' è stato introdotto dalla delibera CICR 4/3/2003, art. 9, ed ha un contenuto equivalente al TAEG, ma non la stessa disciplina. Esso non deriva da norma primaria ed è stato regolato solo dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca
pag. 5/9 d'Italia, dapprima inserite nel Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza e poi dal 29/7/2009 in un autonomo provvedimento, rubricato Trasparenza Delle Operazioni E Dei Servizi Bancari E Finanziari. “(…) trattasi quindi di un indice previsto solo dalla disciplina regolamentare e tecnica, ai fini di trasparenza, di modo che la non corretta indicazione dell'ISC non può comportare alcun tasso sostitutivo ma solo il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato, circostanza nella specie non provata” (sentenza n. 8427/2017 del 28.07.2017). Infine, riassuntivamente, il Tribunale di Monza ha evidenziato che “La Par mancanza o l'erroneità dell'indicatore ripercuote i suoi effetti unicamente sull'aspetto della completezza ed immediatezza informativa per Par il cliente, dato che l è l'unico valore che consente al cliente di essere perfettamente consapevole del costo complessivo del finanziamento, permettendogli anche un eventuale confronto con altre offerte presenti sul mercato. Tuttavia, non si tratta di informazione la cui carenza è idonea ad incidere sulla validità dei tassi e costi pattuiti. (…) L'eventuale omissione o errata indicazione, rappresentando una violazione degli obblighi informativi e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito da parte della banca, non riverbera sul contenuto principale del contratto stesso, ma può determinare l'intervento sanzionatorio della Banca d'Italia nel caso in cui l'istituto di credito, in via di autoregolamentazione, non abbia provveduto all'adeguamento dei propri moduli contrattuali in uso. Si consideri, infatti, che la disposizione che disciplina il parametro ISC (art. 9 citato) si trova inserita nella Sezione II delle suddette istruzioni, quella che regolamenta le forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti, mentre i requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti è disciplinata dalla successiva Sezione III” (Tribunale Monza, 17/08/2017, n. 2403; ex multis, Trib. Torino, 13.12.2017 n .6069; Trib. Torino, 05.12.2017 n .5894; Trib. Bergamo, 08.09.2017 n. 2302; Trib. Milano, 28.01.2017 n. 8427; Trib. Busto Arsizio, 20.07.2017 n. 1150). Pertanto, la domanda sul punto non può che essere respinta, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza prima richiamata. Par Peraltro, parte opponente, dedotta la non corretta indicazione dell' , nulla allega o deduce circa un eventuale danno per aver confidato in un ISC errato, o del fatto che non avrebbe concluso il contratto qualora avesse avuto conoscenza dell'ISC corretto.
pag. 6/9 --La nullità delle clausole contrattuali per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e del Codice del Consumo- L'eccezione deve ritenersi inconferente in considerazione del fatto che il contratto di mutuo è stato stipulato dalla sola società , Parte_1 pertanto, non è applicabile la normativa di cui al codice del consumo.
--La reiterata richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, per tutto quanto esposto non può che essere nuovamente respinta, risultando del tutto ininfluente ai fini della decisione, avendo questo giudice tutti gli elementi, come sopra prospettati, per emettere sentenza. Inoltre, non sussistono sufficienti elementi per i quali si renda necessario l'approfondimento proprio del mezzo istruttorio richiesto, visto che sul punto in esame, la parte non ha provveduto a fornire elementi probatori tali da corroborarne la verosimiglianza. Si vuole ricordare, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 07/06/2019, n. 15521).
--Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della natura controversia, oltre che per la semplicità delle questioni trattate e l'approssimarsi del valore della controversia alla parte bassa della forchetta, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, rimasta sostanzialmente priva di attività.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e Parte_1 Parte_1 Parte_1
, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'opposizione;
pag. 7/9 2) CONDANNA parte opponente Parte_1 Pt_1
, e , al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 Parte_1 parte opposta delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 5.737,00 per compensi professionali, oltre spese vive sostenute, rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Il Tribunale ha accertato che “Parte opposta produce in giudizio atto di fusione per incorporazione del 29/5/2019 a rogito dott. Persona_2
Notaio in Milano, rep. 24288/ racc. 14499, per il quale il
[...]
è subentrato senza soluzione di continuità in tutti i Controparte_1 diritti, obblighi, contratti e rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata . Controparte_3
Ebbene, appare del tutto evidente che, poiché è pacifico che il contratto di mutuo oggetto del precetto per cui è causa è stato stipulato con CP_1
, in alcun modo la , né prima, né dopo
[...] Controparte_2
l'atto di fusione in discorso, avrebbe avuto la legittimazione ad iniziare l'esecuzione in esame. Orbene, l'odierna appellata si è difesa in primo grado allegando esclusivamente che “già nell'anno 2014, il , di cui la Controparte_6
faceva parte, ha reso la stessa l'unico Controparte_2 CP_2
“brand” del Gruppo a presidio del territorio dell'Italia centrale, con conseguente subentro di quest'ultima in tutte le posizioni del precedente a seguito di fusione per incorporazione. Controparte_7
Appare curioso, pertanto, che controparte non fosse a conoscenza di una simile notizia - anche oggetto di diversi comunicati stampa e di comunicazioni ad hoc ai clienti - soprattutto in considerazione del fatto che la stessa filiale degli attori, sita in Ostia, Via dei Bragozzi n. 10, recava ormai il nome di Parte_3 Controparte_3
Tra l'altro, con effetto giuridico dal 1 luglio 2019, in forza di atto di fusione per incorporazione del 29/5/2019 a rogito dott. Persona_2
Notaio in Milano, rep. 24288/ racc. 14499, il Controparte_1
è subentrato senza soluzione di continuità in tutti i diritti,
[...] obblighi, contratti e rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata (vedasi sub doc. 1).”. Controparte_3
pag. 8/9 Sicchè, dell'atto di fusione del 2014 appare appena il caso di dire che non è stato documentato. Del secondo atto di fusione s'è detto sopra. Gli altri argomenti difensivi non utilizzati tempestivamente nella costituzione in giudizio in Tribunale, non possono essere esaminati nel presente grado in quanto inammissibili. L'accoglimento del motivo attinente al difetto di legittimazione attiva cui conseguono l'assenza del diritto in capo alla banca di agire esecutivamente e, quindi, la nullità del precetto, assorbe gli altri. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico di parte appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e in riforma della sentenza gravata;
accoglie l'opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto di cui alla parte motiva;
condanna alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite in favore di Parte_1 Pt_1
, e nella misura che liquida,
[...] Parte_1 Parte_1 quanto al primo grado, in euro 20.000,00 e, quanto al secondo grado, in euro 14.000,00, oltre C.U., spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 9/9
Cecilia DE SANTIS Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4175 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra Parte_1
[...]
[...]
[...]
Avv. PETRUCCI LIBERO Avv. PETRUCCI MARCO e
Controparte_1
Avv. LONGOBARDI GAETANO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L' appellante in epigrafe impugna la sentenza del Tribunale di Roma, n. 6045 del 2022, che ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione notificato in data 19-07-2019 la società e i Sigg. e Parte_1 Pt_1 propongono opposizione avverso l'atto di precetto notificato da Pt_1
in data 04-07-2019 per € 306.655,85, giusta Controparte_2 contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 09-07-2008 a rogito Notaio (rep. 159009 racc. n. 10553). Persona_1
In particolare, l'opponente deduce ed eccepisce:
1- la inesistenza e omessa notificazione del titolo esecutivo;
2- il difetto di legittimazione attiva;
3- la indeterminatezza della pretesa;
4- l'errata contabilizzazione degli interessi
– tasso di interesse “composto”;
5- l'errata indicazione dei tassi di interesse del TAN e del ISC;
6- la nullità delle clausole contrattuali per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e del Codice del Consumo. Parte opposta si costituisce in giudizio e chiede rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto. Il giudice con provvedimento emesso dopo la riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 30-01-2021, rigettata la richiesta di sospensione, concede i termini ex art. 183 VI comma cpc. Alla successiva udienza del 03-03-2021, rinvia per esigenze di ruolo al 09-06-2021, dove rigetta la richiesta di nomina di un ctu e ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13-10-2021, poi aggiornata all'udienza odierna per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc. L'opposizione è infondata e va respinta.
--L'inesistenza del titolo esecutivo. Assume parte opponente che l'atto di mutuo, in virtù del quale è stato notificato l'atto di precetto opposto, non avrebbe i requisiti richiesti dall'art. 474 cpc, perché ivi si prevede che l'importo del mutuo non è mai stato materialmente erogato alla Società, ma è stato trattenuto in pegno dalla banca in attesa del consolidamento della ipoteca a garanzia. Come già asserito con l'ordinanza del 16-04-2020, dalla lettura del contratto di mutuo stipulato per atto pubblico si evince con chiarezza l'avvenuto trasferimento e la conseguente disponibilità giuridica della somma mutuata in capo alla società mutuataria, vista la dichiarazione della medesima di ricevere la somma di € 600.000,00, rilasciandone ampia quietanza (art. 1 contratto di mutuo agli atti), con conseguente perfezionamento del negozio e sua idoneità a costituire titolo esecutivo stragiudiziale. E' noto che la Suprema Corte con diverse sentenza ha ritenuto che il contratto di mutuo costituisca titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc, qualora contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, con ciò ritenendosi sufficiente l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario. Tanto espressamente si evince dal prima richiamato art. 1, pertanto sussiste la disponibilità giuridica della somma mutuata all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo. Dopo l'accredito della somma sul conto corrente e la dichiarazione di quietanza, la parte mutuataria autorizza la banca a trattenere la stessa, costituendola in deposito cauzionale. Detto deposito cauzionale della somma mutuata, avviene quando l'accredito sul conto corrente del mutuatario vi è già stato e lo stesso ne ha pag. 2/9 già avuto la disponibilità, quindi, vi è una autonoma e nuova disposizione data dal mutuatario al mutuante circa l'impiego della somma mutuata, cosa che conferma l'avvenuto conseguimento della disponibilità giuridica della somma. In ogni caso, parte opponente non ha dedotto ed allegato di non avere ricevuto la somma mutuata, cosa che evidentemente non è avvenuta, tant'è che la stessa ha regolarmente iniziato a pagare le rate come convenuto nel contratto di mutuo e piano di ammortamento. Conclusivamente, deve ritenersi avverata la circostanza della disponibilità giuridica della somma in capo al mutuataria all'atto della sottoscrizione del contratto, cosa che ne determina la qualifica di titolo esecutivo ex art. 474 cpc.
--Il difetto di legittimazione attiva. Assume parte opponente che non è dato risalire in virtù di quale titolo stia agendo in via esecutiva la in luogo del Banco Controparte_2
Desio Lazio che ha contratto con la il mutuo in esame. Parte_1
Parte opposta produce in giudizio atto di fusione per incorporazione del 29/5/2019 a rogito dott. Notaio in Milano, rep. 24288/ racc. Persona_2
14499, per il quale il è subentrato Controparte_1 senza soluzione di continuità in tutti i diritti, obblighi, contratti e rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata Controparte_3
[...]
Inoltre, dallo statuto del , pure prodotto in Controparte_1 atti, si evince che ha assunto l'attuale denominazione “ CP_4 [...] il 31-dicembre 1967, a seguito Controparte_5 di fusione per incorporazione della . Risulta, pertanto, Controparte_5 la prova della legittimazione in capo a a Controparte_2 intimare il pagamento delle somme di cui al precetto in esame.
--L'indeterminatezza della pretesa. La giurisprudenza, che questo giudice condivide, ha precisato, sul punto, che, in ogni caso, l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass.19/12/2013 n.4008). Ora, alla luce del principio prima esposto, è onere di parte opponente, che intenda contestare le somme richieste con l'atto di precetto, di fornire ogni pag. 3/9 elemento utile a considerare, che il pagamento, come intimato, non risulta essere corretto, nella sua estensione numerica. Tali elementi e puntualizzazioni, qualora esplicitati, comporterebbero la necessità, per parte opposta, di precisare e specificare le modalità di determinazione dei conteggi, che hanno portata la medesima a chiedere le somme così come intimate. In mancanza, come nel caso in esame, di ogni indicazione, circa i motivi della non correttezza delle somme richieste, non si può che applicare il principio riportato dalla cassazione prima richiamata e dichiarare che l'eccepita indeterminatezza è del tutto infondata. Comunque, parte intimante produce il documento contenente la dichiarazione di passaggio a sofferenza, nel quale risulta chiarita la determinazione della pretesa.
--L'errata contabilizzazione degli interessi – tasso di interesse “composto” Come già ampiamente detto dalla giurisprudenza di merito e da ultimo il Tribunale di Castrovillari, il piano di ammortamento alla francese non comporta un'illecita capitalizzazione degli interessi, rimanendo un'opzione legittima di costruzione delle rate. Difatti costituisce un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato, in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo, per tutta la durata del prestito. Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme mantengono costante la rata periodica per tutta la durata del rapporto. Infatti, nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Parte opponente assume che dall'esame dell'atto di mutuo e del piano di ammortamento emerge che l'Istituto di credito ha applicato al finanziamento erogato un tasso di interesse nella misura “composta”. Tuttavia tale enunciazione è rimasta del tutto sfornita di prova, non potendosi rilevare nulla dalla relazione del dott. che peraltro è Per_3 una pre analisi, contenente enunciazioni di principi, prive di ogni approfondimento specifico.
pag. 4/9 Il piano di ammortamento alla francese, se correttamente applicato, non comporta un'illecita capitalizzazione degli interessi, pertanto, se si vuole sostenere il contrario, occorre dare rigorosa prova della applicazione di un tasso di interesse nella misura “composta”, che rappresenta la situazione di coesistenza tra interessi scaduti, che vengono capitalizzati (anziché liquidati) creando anatocismo.
--L'errata indicazione dei tassi di interesse del TAN e del ISC Per quel che riguarda la mancata o errata indicazione dell'indice di costo sintetico, si richiama il pregevole lavoro svolto dal giudice del Tribunale di Torino con la sentenza n. 456/2021, che riporta diverse pronunce, tutte tese a riconoscere un valore meramente informativo sia al Taeg che all'Isc. Infatti, “la mancata indicazione, in un contratto di mutuo, del tasso annuo effettivo globale, avendo la sola funzione di rappresentarlo attraverso un unico dato numerico, non assurge a causa di nullità del titolo esecutivo, non potendo sostenersi che quest'ultimo sia difforme dal contenuto negoziale minimo previsto dall'art. 3, sezione III, capitolo 1, titolo X delle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, ove il contratto e l'accluso documento di sintesi, riportino tutte le condizioni economiche occorrenti per determinare il costo globale del finanziamento. L'omessa indicazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall'art. 9, sezione II, capitolo 1, titolo X delle predette Istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione III” (Tribunale Salerno, 31.01.2017). Ancora è stato affermato che l'ISC/TAEG non costituisce “…un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”, l'erronea indicazione dello stesso “…non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo”(Tribunale di Roma, ordinanza del 19 aprile 2017). Par Anche il Tribunale di Milano, in una recente sentenza, in punto di ha Par osservato che “L' è stato introdotto dalla delibera CICR 4/3/2003, art. 9, ed ha un contenuto equivalente al TAEG, ma non la stessa disciplina. Esso non deriva da norma primaria ed è stato regolato solo dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca
pag. 5/9 d'Italia, dapprima inserite nel Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza e poi dal 29/7/2009 in un autonomo provvedimento, rubricato Trasparenza Delle Operazioni E Dei Servizi Bancari E Finanziari. “(…) trattasi quindi di un indice previsto solo dalla disciplina regolamentare e tecnica, ai fini di trasparenza, di modo che la non corretta indicazione dell'ISC non può comportare alcun tasso sostitutivo ma solo il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato, circostanza nella specie non provata” (sentenza n. 8427/2017 del 28.07.2017). Infine, riassuntivamente, il Tribunale di Monza ha evidenziato che “La Par mancanza o l'erroneità dell'indicatore ripercuote i suoi effetti unicamente sull'aspetto della completezza ed immediatezza informativa per Par il cliente, dato che l è l'unico valore che consente al cliente di essere perfettamente consapevole del costo complessivo del finanziamento, permettendogli anche un eventuale confronto con altre offerte presenti sul mercato. Tuttavia, non si tratta di informazione la cui carenza è idonea ad incidere sulla validità dei tassi e costi pattuiti. (…) L'eventuale omissione o errata indicazione, rappresentando una violazione degli obblighi informativi e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito da parte della banca, non riverbera sul contenuto principale del contratto stesso, ma può determinare l'intervento sanzionatorio della Banca d'Italia nel caso in cui l'istituto di credito, in via di autoregolamentazione, non abbia provveduto all'adeguamento dei propri moduli contrattuali in uso. Si consideri, infatti, che la disposizione che disciplina il parametro ISC (art. 9 citato) si trova inserita nella Sezione II delle suddette istruzioni, quella che regolamenta le forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti, mentre i requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti è disciplinata dalla successiva Sezione III” (Tribunale Monza, 17/08/2017, n. 2403; ex multis, Trib. Torino, 13.12.2017 n .6069; Trib. Torino, 05.12.2017 n .5894; Trib. Bergamo, 08.09.2017 n. 2302; Trib. Milano, 28.01.2017 n. 8427; Trib. Busto Arsizio, 20.07.2017 n. 1150). Pertanto, la domanda sul punto non può che essere respinta, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza prima richiamata. Par Peraltro, parte opponente, dedotta la non corretta indicazione dell' , nulla allega o deduce circa un eventuale danno per aver confidato in un ISC errato, o del fatto che non avrebbe concluso il contratto qualora avesse avuto conoscenza dell'ISC corretto.
pag. 6/9 --La nullità delle clausole contrattuali per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e del Codice del Consumo- L'eccezione deve ritenersi inconferente in considerazione del fatto che il contratto di mutuo è stato stipulato dalla sola società , Parte_1 pertanto, non è applicabile la normativa di cui al codice del consumo.
--La reiterata richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, per tutto quanto esposto non può che essere nuovamente respinta, risultando del tutto ininfluente ai fini della decisione, avendo questo giudice tutti gli elementi, come sopra prospettati, per emettere sentenza. Inoltre, non sussistono sufficienti elementi per i quali si renda necessario l'approfondimento proprio del mezzo istruttorio richiesto, visto che sul punto in esame, la parte non ha provveduto a fornire elementi probatori tali da corroborarne la verosimiglianza. Si vuole ricordare, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 07/06/2019, n. 15521).
--Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della natura controversia, oltre che per la semplicità delle questioni trattate e l'approssimarsi del valore della controversia alla parte bassa della forchetta, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, rimasta sostanzialmente priva di attività.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e Parte_1 Parte_1 Parte_1
, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'opposizione;
pag. 7/9 2) CONDANNA parte opponente Parte_1 Pt_1
, e , al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 Parte_1 parte opposta delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 5.737,00 per compensi professionali, oltre spese vive sostenute, rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Il Tribunale ha accertato che “Parte opposta produce in giudizio atto di fusione per incorporazione del 29/5/2019 a rogito dott. Persona_2
Notaio in Milano, rep. 24288/ racc. 14499, per il quale il
[...]
è subentrato senza soluzione di continuità in tutti i Controparte_1 diritti, obblighi, contratti e rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata . Controparte_3
Ebbene, appare del tutto evidente che, poiché è pacifico che il contratto di mutuo oggetto del precetto per cui è causa è stato stipulato con CP_1
, in alcun modo la , né prima, né dopo
[...] Controparte_2
l'atto di fusione in discorso, avrebbe avuto la legittimazione ad iniziare l'esecuzione in esame. Orbene, l'odierna appellata si è difesa in primo grado allegando esclusivamente che “già nell'anno 2014, il , di cui la Controparte_6
faceva parte, ha reso la stessa l'unico Controparte_2 CP_2
“brand” del Gruppo a presidio del territorio dell'Italia centrale, con conseguente subentro di quest'ultima in tutte le posizioni del precedente a seguito di fusione per incorporazione. Controparte_7
Appare curioso, pertanto, che controparte non fosse a conoscenza di una simile notizia - anche oggetto di diversi comunicati stampa e di comunicazioni ad hoc ai clienti - soprattutto in considerazione del fatto che la stessa filiale degli attori, sita in Ostia, Via dei Bragozzi n. 10, recava ormai il nome di Parte_3 Controparte_3
Tra l'altro, con effetto giuridico dal 1 luglio 2019, in forza di atto di fusione per incorporazione del 29/5/2019 a rogito dott. Persona_2
Notaio in Milano, rep. 24288/ racc. 14499, il Controparte_1
è subentrato senza soluzione di continuità in tutti i diritti,
[...] obblighi, contratti e rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata (vedasi sub doc. 1).”. Controparte_3
pag. 8/9 Sicchè, dell'atto di fusione del 2014 appare appena il caso di dire che non è stato documentato. Del secondo atto di fusione s'è detto sopra. Gli altri argomenti difensivi non utilizzati tempestivamente nella costituzione in giudizio in Tribunale, non possono essere esaminati nel presente grado in quanto inammissibili. L'accoglimento del motivo attinente al difetto di legittimazione attiva cui conseguono l'assenza del diritto in capo alla banca di agire esecutivamente e, quindi, la nullità del precetto, assorbe gli altri. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico di parte appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e in riforma della sentenza gravata;
accoglie l'opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto di cui alla parte motiva;
condanna alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite in favore di Parte_1 Pt_1
, e nella misura che liquida,
[...] Parte_1 Parte_1 quanto al primo grado, in euro 20.000,00 e, quanto al secondo grado, in euro 14.000,00, oltre C.U., spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 9/9