Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01611/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Santarcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Vicenza - Divisione Polizia Anticrimine - Ufficio Misure di Prevenzione e Sicurezza, in persona del Questore pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0047851 del 26.11.2024 emesso dalla Questura di Vicenza - Divisione Polizia Anticrimine - Ufficio Misure di Prevenzione e Sicurezza con cui quest’ultima ha disposto il diniego in relazione all’istanza di accesso formulata dal ricorrente in data 31.10.2024;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, agli atti e documenti di cui alla ridetta richiesta del 31.10.2024 e per il conseguente ordine nei confronti della Questura di Vicenza intimata di esibire i documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha chiesto di annullare il provvedimento prot. n. 0047851 del 26 novembre 2024 con cui la Questura di Vicenza ha respinto l’istanza di accesso agli atti presentata il 31 ottobre 2024, con il conseguente riconoscimento del diritto all’ostensione della documentazione ivi richiesta.
Giova premettere che la Questura di Vicenza, con provvedimento prot. n. 0043485 del 25 ottobre 2024, ha emesso la misura di prevenzione di cui all’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (c.d. D.A.SPO.), nei confronti del signor -OMISSIS-, vietandogli di accedere per tre anni in tutti i luoghi, stadi e impianti sportivi ubicati nel territorio nazionale nonché nel territorio degli stati esteri ove si svolgono manifestazioni sportive di qualsiasi livello agonistico connesse alle discipline del calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby e pallanuoto.
La misura interdittiva è stata assunta a seguito dei fatti avvenuti il 18 maggio 2024 all’interno dell’impianto sportivo «Romeo Menti» di Vicenza, dove si è disputato l’incontro calcistico “L.R. Vicenza - Taranto”, tra cui “ numerose illecite accensioni e lanci di torce/fumogeni e petardi ”, il “ ferimento di due steward ”, il “ danneggiamento di diversi seggiolini del settore destinato alla tifoseria ospite, che sono stati lanciati anche all’interno del campo di gioco ”, la “ turbativa all’Ordine Pubblico all’interno dello stadio ”.
Nell’atto questorile viene specificato che il signor -OMISSIS- “ è stato identificato da personale D.I.G.O.S. tra «coloro che risultano denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive [...]» art. 6, comma 1 lett. a) e b) della L. 401/89, poiché è stato senza ombra di dubbio identificato sugli spalti della curva nord dello stadio «Romeo Menti», luogo destinato alla tifoseria tarantina, dall’attività info-investigativa correlata alla visione dei filmati ”. In particolare, dal D.A.SPO. emerge che l’attività investigativa svolta “ ha permesso di riconoscere come autore di fatti costituenti reato il sopra indicato ultras tarantino, il quale accedeva travisato all’interno del settore riservato ai tifosi tarantini, utilizzando allo scopo un passamontagna di colore scuro ed indossando nel contempo una giacca/felpa/maglione di colore scuro con un logo sulla parte anteriore sinistra del petto, un paio di pantaloni scuri e delle scarpe anche queste scure. Pertanto il predetto si è reso responsabile del reato di Travisamento del volto in occasione di una manifestazione sportiva (art. 5 legge 22 maggio 1975 nr. 152), per il quale è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale ”.
Sempre nel medesimo atto inibitorio viene puntualizzato che l’identificazione dell’odierno ricorrente “ è avvenuta dalla comparazione del filmato «Esportazione ACC-2024-05-18 21.26.02.582.ave» relativo all’ingresso dei tifosi tarantini nel settore «c.d. Curva Nord», attraverso il confronto dell’abbigliamento e la somiglianza del soggetto, che […] entra nell’impianto sportivo attraverso il tornello «201» alle ore 20:57:31 come riportato nel filmato e come anche generato dalla lettura del titolo d’accesso con il quale è entrato ”.
In seguito, il difensore del signor -OMISSIS-, con istanza di accesso del 31 ottobre 2024, ha chiesto alla Questura di Vicenza l’ostensione di “ tutti gli atti amministrativi ” connessi al procedimento di D.A.SPO., “ onde non vedere pregiudicati i diritti di difesa ” dell’interessato, “ anche ai fini della comprensione dei criteri di identificazione dello stesso ”.
Sennonché l’Amministrazione, con provvedimento prot. n. 0047851 del 26 novembre 2024, qui impugnato, ha respinto la richiesta di accesso, specificando “ che essendo stata trasmessa all’A.G. una c.n.r. a carico del suo assistito, come riportato nel provvedimento, l’istanza deve essere avanzata alla predetta autorità ”.
2. Il signor -OMISSIS- è quindi insorto in questa sede avverso la determinazione negativa, proponendo le seguenti censure:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. l. 241/90 ”, in quanto egli sarebbe titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei rilievi documentali e video raccolti dalla competente D.I.G.O.S. in occasione dell’incontro calcistico del 18 maggio 2024, dato che il provvedimento di D.A.SPO. discenderebbe in via diretta dalla sua identificazione quale presunto autore delle condotte illecite ivi descritte;
II) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 22, 24 e 25 l. n. 241/90, degli artt. 2 e 6 d.p.r. n. 184/2006. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta ”, perché la Questura di Vicenza, da un lato, avrebbe respinto la pretesa ostensiva sulla scorta di una motivazione generica e indeterminata; dall’altro lato, avrebbe negato l’accesso in forza dell’inammissibile presupposto che la documentazione richiesta è detenuta da altra Amministrazione. Inoltre, osserva sempre il ricorrente, l’applicazione, nella fattispecie in esame, dell’art. 329 cod. proc. pen. (sul segreto istruttorio) comporterebbe un’illegittima ed immotivata preclusione del suo diritto di difesa, quale destinatario del provvedimento afflittivo, in quanto nell’attesa della conclusione delle indagini preliminari nell’ambito del relativo procedimento penale (e quindi nell’attesa del venir meno del segreto istruttorio sul fascicolo penale), il termine per l’impugnazione del provvedimento amministrativo risulterebbe ormai decorso.
3. Le Amministrazioni intimate, seppur destinatarie di regolare notifica, non si sono costituite.
4. Alla camera di consiglio del 26 marzo 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Le censure proposte – che in quanto connesse possono essere vagliate congiuntamente – sono fondate nei termini di seguito esposti.
È necessario innanzitutto precisare che, nella propria istanza di accesso, il ricorrente ha chiesto l’ostensione dei documenti connessi al procedimento di D.A.SPO. al fine di tutelare i propri “ diritti di difesa ”: in specie, ha specificato che la consegna della documentazione “ rappresenta l’antecedente logico giuridico del diritto di difesa costituzionalmente garantito ”.
Dal tenore dell’istanza emerge che l’interessato ha inteso esercitare nei confronti dell’Autorità questorile il proprio diritto di accesso documentale, che richiede “ un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ” (art. 22, comma 1, lettera b) , della legge del 7 agosto 1990, n. 241).
Trattandosi, più nel dettaglio, di accesso difensivo, deve precisarsi come l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 contempli una clausola derogatoria del regime di inaccessibilità (a sua volta, peraltro, costituente eccezione al generale principio di trasparenza che governa l’attività amministrativa, ex art. 1, comma 1, legge cit.), con riferimento all’ipotesi in cui la conoscenza dei documenti oggetto di accesso “ sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2023, n. 8645).
La disposizione aggiunge quindi al requisito legittimante l’accesso, connesso in via generale, alla titolarità di “ un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ”, una specifica connotazione finalistica dell’istanza ostensiva, la quale deve essere appunto necessaria alla cura o alla difesa degli interessi giuridici dell’istante, la quale si colloca ad un livello intermedio di strumentalità, tra l’irrilevanza di ogni specifica esigenza di carattere funzionale, propria dell’accesso concernente documenti “innominati”, e la “stretta indispensabilità” che deve caratterizzare l’accesso ai documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, ex art. 24, comma 7, secondo periodo, legge n. 241/1990 (cfr., sempre, Cons. Stato n. 8645/2023, cit .).
Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che “ l’accesso difensivo è costruito come una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la ‘necessità’ della conoscenza dell’atto o la sua ‘stretta indispensabilità’, nei casi in cui l’accesso riguarda dati sensibili o giudiziari ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 19).
Con specifico riferimento al perimetro del sindacato esercitabile dall’Amministrazione detentrice del documento richiesto ai fini dell’accoglimento dell’istanza di accesso, così come del giudice amministrativo adito ex art. 116 cod. proc. amm., la giurisprudenza ha chiarito che “ il principio di cui all'art. 24, comma 7, della L. 241/1990, secondo cui «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici», impone al giudice di accertare se la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti. Dunque, l'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso, e non anche la ricevibilità, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale, sia esso pendente o meno ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1121).
5.1. Applicando le coordinate interpretative che precedono al caso di specie, occorre quindi accertare se il richiedente l’accesso abbia fornito sufficiente dimostrazione della potenziale utilizzabilità dei documenti ai fini difensivi, vale a dire se nello specifico la conoscenza dei documenti relativi alla sua identificazione quale autore delle condotte illecite contestate nel provvedimento di D.A.SPO. possa ritenersi funzionale, nei limiti illustrati, alla difesa della sua posizione giuridica soggettiva, in specie alla proposizione dell’azione di annullamento della predetta misura interdittiva.
A tal riguardo, deve condividersi quanto sostenuto nel gravame, ossia che la conoscenza della documentazione contenente gli esiti dell’attività info-investigativa compiuta dalle forze di polizia in ordine all’accertamento degli episodi di violenza occorsi il 18 maggio 2024 (citata nel D.A.SPO. come “ annotazione del 3 ottobre 2024 e la c.n.r. redatte dal personale della D.I.G.O.S. ”) sia indispensabile per verificare la corretta identificazione dell’odierno ricorrente quale autore delle condotte illecite e, quindi, per vagliare la legittimità del provvedimento interdittivo. In particolare, l’acquisizione del “ filmato «Esportazione ACC-2024-05-18 21.26.02.582.ave» relativo all’ingresso dei tifosi tarantini nel settore «c.d. Curva Nord» ” nonché del filmato (o comunque di una serie di fotogrammi estrapolati dallo stesso) degli episodi di violenza accaduti all’interno dello stadio risulta necessaria non solo per verificare la corretta identificazione del ricorrente, ma altresì per constatare l’effettiva sussistenza dei fatti lesivi dell’ordine pubblico contestati nella misura interdittiva. Circostanze, queste, che solo ove conosciute mediante l’ostensione della richiesta documentazione consentirebbero all’odierno deducente di esercitare il proprio diritto di difesa.
5.2. Del resto, non costituisce un elemento impeditivo dell’accesso la circostanza che la relativa istanza contenga soltanto un sintetico riferimento all’esigenza del richiedente di esercitare il “ diritto di difesa costituzionalmente garantito ”, senza alcuna esplicitazione della posizione giuridica ritenuta lesa e dell’azione giudiziaria che l’interessato intende promuovere. Invero, dalla stessa richiesta documentale, come innanzi indicato, è desumibile che la pretesa ostensiva sia finalizzata alla “ comprensione dei criteri di identificazione ” del richiedente quale autore delle condotte illecite contestate nel D.A.SPO. e, quindi, a contestare eventualmente la legittimità dello stesso provvedimento in sede amministrativa o giurisdizionale.
5.3. Parimenti non costituisce una circostanza preclusiva dell’accesso il fatto che la Questura di Vicenza abbia “ trasmesso all’A.G. una c.n.r. a carico ” dell’interessato.
Sul punto, deve precisarsi che la pretesa ostensiva in esame non riguarda la conoscenza degli atti di indagine attinenti al reato oggetto della c.n.r. (vale a dire la fattispecie di cui all’art. 5 della legge n. 152/1975, volta a sanzionare il travisamento del volto in occasione di una manifestazione sportiva), bensì di tutti gli atti – e in specie di quelli relativi all’identificazione dell’interessato – confluiti nell’istruttoria procedimentale preordinata all’emissione di un provvedimento amministrativo (quale è il D.A.SPO.). Sicché, nel caso di specie, non viene in rilievo la causa di esclusione dell’accesso prevista dall’art. 329 cod. proc. pen., che differisce l’ostensione dei soli atti d’indagine compiuti dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria, senza tuttavia limitare l’accesso agli atti parte di un procedimento amministrativo, perlomeno a quelli che non coincidano con la notitia criminis oggetto di indagini preliminari (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 maggio 2023, n. 733).
A tal proposito, deve essere data continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ l’articolo 24, comma 7, della legge n. 241 garantisce «comunque» l’accesso agli atti quando sia necessario per difendere i propri interessi giuridici; nella fattispecie non può negarsi che il ricorrente, destinatario di un provvedimento […] che ha una profonda incidenza su diritti fondamentali (qual è il Daspo), ha un evidente interesse a conoscere le ragioni a base della convinzione dell’amministrazione che egli si sia reso responsabile di una delle condotte che giustificano tale provvedimento e che la documentazione in questione si indispensabile per permettergli di difendersi efficacemente contro tale provvedimento. Quanto alla trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria ciò non ne impedisce certo l’accesso né è pertinente il riferimento all’articolo 329 c.p.p. che prevede il segreto non nei confronti di qualsiasi atto che sia acquisito a un procedimento penale ma nei confronti degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria; nella fattispecie il ricorrente ha chiesto gli atti del procedimento avente a oggetto l’applicazione nei suoi confronti del Daspo, ha chiesto cioè atti e documenti di un procedimento amministrativo preordinato alla adozione di un provvedimento amministrativo (di fatto poi adottato) ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 3 dicembre 2021, n. 7790).
In sostanza, “ la pendenza di un procedimento penale in qualche modo collegato ai documenti oggetto dell'istanza di accesso non implica né giustifica che questi documenti siano automaticamente sottratti all'accesso; non potrebbe d'altro lato invocarsi il segreto previsto dall'art. 329 c.p.p., dato che esso si riferisce agli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla Polizia Giudiziaria mentre l'istanza di accesso si riferisce chiaramente ad atti formati (o che dovrebbero essere stati formati) dall'Amministrazione ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 27 aprile 2022, n. 2859).
6. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il diniego impugnato, con onere della Questura di Vicenza di rilasciare – nel termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua comunicazione – copia degli atti del procedimento amministrativo sfociato nell’adozione del D.A.SPO., tali da permettere l’identificazione del ricorrente come responsabile delle condotte illecite contestate nel medesimo provvedimento: ciò con l’esclusione degli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria , i quali sono da ritenersi coperti dal segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione (§ 6) e, per l’effetto, dispone che la Questura di Vicenza consenta l’accesso ai documenti richiesti nei modi e termini ivi precisati.
Condanna le Amministrazioni soccombenti al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 1.000 (mille/00), oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ramon | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.