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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/10/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al numero 1668, vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Alvito (FR) al Colle San Martino Rio Molle n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Angiolino Albanese, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma al viale delle Milizie n. 38,
RICORRENTE
CONTRO
, con sede di Roma alla via Controparte_1
PP ZA n. 14 - P.IVA - in persona di in qualità di P.IVA_1 CP_2
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
AU NE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Catania, via V.
Giuffrida 2/B,
RESISTENTE NONCHÉ
, in Controparte_4
persona del Dirigente generale pro-tempore della , Controparte_5
rappresentato e difeso, dall'avv. Patrizia Bontempo, elettivamente domiciliato in
Frosinone, via G. Marconi 31,
RESISTENTE
, Controparte_6
RESISTENTE CONTUMACE
oggetto: ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria conclusioni: per le parti, quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
04776202200000866000 per l'importo di € 65.443,83, notificatagli dall'
[...]
in data 31.06.2022, limitatamente alle seguenti cartelle per Controparte_1
l'importo complessivo di € 36.598,88 e segnatamente:
1) Cartella n. 04720140012081488 000 – Ente creditore di Frosinone, a titolo di CP_4
IV Rata premio., sanzioni, di € 314,97 Anno 2012/2013/2014;
2) Cartella n. 04720160017340204 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_4 titolo di Rate premio., sanzioni, diritti di notifica, di € 817,88 Anno 2015;
3) Cartella n. 04720170017999873 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_4 titolo di Rate premio., sanzioni, diritti di notifica di € 1.065,27 Anno 2016/2017;
4) Cartella n. 04720170034633836 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_4 titolo di Rate premio., sanzioni, diritti di notifica di € 962,19 Anno 2016/2017;
5) Cartella n. 0472018000414744 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_4 titolo di Rate premio., sanzioni, diritti di notifica di € 2.637,87 Anno 2017/2018;
Pag. 2 di 10 6) Cartella n. 04720190000046900 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_4 titolo di Rate premio, sanzioni, diritti di notifica di € 449,05 Anno 2018;
7) Cartella n. 04720190019296175 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_4 titolo di Rate premio, sanzioni, diritti di notifica di € 1.315,97 Anno 2018/2019;
8) Avv. di add. n. 34720140001097270 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Mod. DM/10 rettif., somme agg., di € 654,11 Anno 2012;
9) Avv. di add. n. 34720140001643445 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
2.351,63 Anno 2013;
10) Avv. di add. n. 34720140002976880 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., somme agg., di € 2.375,03 Anno
2014;
11) Avv. di add. n. 34720150001031143 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., somme agg., di € 2.479,75 Anno
2014;
12) Avv. di add. n. 34720150003021747 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Mod. DM/10, spese di notifica, somme agg., di € 261,20 Anno 2015;
13) Avv. di add. n. 34720160002418139 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
2.384,41 Anno 2015;
14) Avv. di add. n. 34720170001016549 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
4.708,94 Anno 2016;
15) Avv. di add. n. 34720180000590449 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
3.460,76 Anno 2017;
16) Avv. di add. n. 34720180002606226 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
2.274,99 Anno 2018/2017;
Pag. 3 di 10 17) Avv. di add. n. 34720190000878732 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
2.252,59 Anno 2018;
18) Avv. di add. n. 34720190002605292 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
2.209,37 Anno 2018/2019;
19) Avv. di add. n. 34720210000426230 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
3.472,24 Anno 2019;
20) Avv. di add. n. 34720210001649378 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Mod. DM/10, spese di notifica, somme agg., di € 150,66 Anno 2019.
In relazione alle cartelle di cui ai nn. 1-8-9-10 del presente ricorso, evidenziava essere state oggetto di atto di intimazione di pagamento n. 047 2022 90019003 63/000 opposto dinanzi l'intestato tribunale, mentre in relazione alle cartelle di cui ai nn. 2-3-4-5-6-11-
12-13-14-15-16-17-18 deduceva essere state già oggetto di un atto di intimazione di pagamento n. 047 2022 90030046 39/000 (le cartelle indicate ai nn. 1,8,9 e 10 del presente ricorso, sono state già oggetto di un atto di intimazione di pagamento (047
2022 90019003 63/000) notificato il 07.06.2022 ed oggetto di un giudizio di opposizione avanti all'intestato Tribunale Civile di Cassino con udienza fissata per il giorno 09.11.2022; le cartelle indicate ai nn. 2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16,17 e 18 sono state già oggetto di un atto di intimazione di pagamento (047 2022 90030046 39/000) notificato il 19.07.2022 verso il quale sarà presentato ricorso di opposizione – pag. 5 ricorso). Tanto premesso, chiedeva preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta nonché degli atti sottesi alla stessa;
nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o l'annullabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta nonché riconoscere e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ad essa sottese per vizi di notifica e riconoscere la nullità per intervenuta prescrizione quinquennale del credito, perfezionatasi prima della notifica della intimazione di pagamento nonché per intervenuta decadenza del termine
Pag. 4 di 10 previsto per la notifica delle cartelle stesse. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano l' e l' contestando la domanda e Controparte_1 CP_4 chiedendone il rigetto. In particolare, entrambe eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Non si costituiva l convenuto, nonostante la regolarità della notifica. CP_6
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15 ottobre 2025, il giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
18256/2020 (“In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n.
22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016)”).
Nel merito, il ricorso non merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta nonché per intervenuta prescrizione quinquennale delle cartelle e decadenza del termine previsto per la notifica delle stesse.
Nelle more del giudizio, con note autorizzate per l'udienza del 2.10.2024, l' dava CP_4 atto dell'annullamento della cartella n. 04720140000507541 per effetto della legge
197/2022 commi 222-226 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Relativamente alle cartelle “2- 04720160017240204, 3- 04720170017999873, 4-
04720170034633836, 5- 04720180009414744, 6- 04720190000046900” evidenziava essere oggetto di rottamazione Definizione Agevolata Quater L. 29/12/2022.
Pag. 5 di 10 L con note di trattazione scritta redatte per la medesima udienza, relativamente CP_7 alla richiesta presentata dal sig. produceva attestazione di pagamento del Parte_1 piano di definizione agevolata n. 04790202300400167 180, non contestata dal ricorrente. Con successive note di trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2025 dava atto dell'adempimento afferente la comunicazione di rottamazione quater n.
0479202300400167 (…per la comunicazione di rottamazione quater n.
04790202300400167, l'adempimento del 31/07/2025 risulta onorato) producendo relative attestazioni di pagamento agevolato effettuate dal ricorrente. In ogni caso, sosteneva che il ricorrente fosse consapevole e a conoscenza della propria esposizione debitoria riconoscendo la fondatezza della pretesa contributiva (La avvenuta presentazione della domanda di rateizzazione fa ritenere assorbite le eccezioni riguardanti la inammissibilità del ricorso nonché la carenza di motivazione;
il ricorrente invero ha sostanzialmente riconosciuto il proprio debito e ha manifestato la volontà di adempiere alla propria obbligazione ma il mancato rispetto dei termini previsti per l'adempimento delle obbligazioni nelle modalità rateizzate determina la decadenza dal beneficio richiesto. … È comunque principio consolidato
l'incompatibilità dell'affermazione di non aver ricevuto la cartella o altro atto impositivo in presenza di un'istanza di rateazione e/o definizione agevolata - pag. 3 note trattazione scritta udienza 2.10.2024) e riteneva, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione sostenendo che la presentazione di istanza di rateazione comportava un riconoscimento del proprio debito nonché un effetto interruttivo della prescrizione.
Richiamava e produceva, al riguardo, copiosa giurisprudenza in tal senso.
Tale assunto merita di essere condiviso.
La Suprema Corte, con l'ordinanza 19401 del 16.06.2022, affermava che l'istanza di rateazione era implicitamente un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione e, nel contempo, incompatibile con la dichiarazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento (… questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che
Pag. 6 di 10 contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv.
598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può essere anche tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato, Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art.
2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.).
Dello stesso tenore l'ordinanza n. 3414 del 6.02.2024 con la quale, richiamando propri precedenti, chiariva che l'istanza di rateazione del debito costituisse e integrasse un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione e incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento (Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, poi, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013);
7.4. come anche evidenziato di recente (vedi Cass. n. 11338/2023), con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali questa Corte ha ulteriormente ribadito e chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito
Pag. 7 di 10 tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento). In particolare, ribadiva e confermava quanto già evidenziato con la pronuncia n. 16098/2018 (richiamata anche dall' a pag. 3 delle suindicate note di CP_7 trattazione scritta) in base alla quale l'istanza di rateazione presume la conoscenza delle cartelle di pagamento, che il ricorrente non può negare di conoscere (
7.6. deve, invero, convenirsi con l'affermazione secondo cui la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (vedi Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098) in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cui prende cognizione, che non può quindi negare di conoscere. Si è, invero, riaffermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria - come sopra già sottolineato - non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento della sussistenza del debito comporta, in ogni caso, l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto gli atti impositivi).
In sostanza, nella suindicata ordinanza n. 3414 del 6.02.2024 ribadiva il principio di diritto in base al quale «la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti».
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 2.10.2024 evidenziava, come già affermato dall' , che le rimanenti cartelle risultavano oggetto di adesione CP_4 con pagamenti rateali in corso (Inoltre, rileva che, così come anche Pt_2 dichiarato dall' le altre cartelle sono state oggetto di adesione con CP_4 Pt_2 pagamenti rateali in corso - pag. 1 note di trattazione scritta), circostanza questa non contestata dal ricorrente. Relativamente a tali cartelle, l' nelle note per l'udienza CP_7 del 15.10.2025 dava atto del relativo pagamento.
Pag. 8 di 10 L resistente relativamente alle cartelle identificate ai nn. 3-4-5-6-7 produceva CP_7 altresì referti di notifica delle stesse e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Conseguentemente, alla luce della giurisprudenza su richiamata, l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente non merita di essere accolta stante l'avvenuta notifica delle cartelle di cui sopra nonché l'intervenuta adesione defage con adempimento del relativo pagamento, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Relativamente alle cartelle n. 04720140012081488000, 34720140001097270000,
34720140001643445000, 34720140002976880000, 34720150001031143000 e n.
34720150003021747000 (giusti estratti di ruolo agli atti) va dichiarata cessata la materia del contendere per essere state le stesse annullate per stralcio ai sensi della
Legge di Bilancio 2023 come evidenziato dall' con nota di deposito del CP_7
12.06.2023.
Quanto alle spese di lite, in ragione dell'annullamento per stralcio ai sensi della Legge di Bilancio 2023 delle cartelle indicate nella nota di deposito dell' del 12.06.2023, CP_7 dell'avvenuto adempimento delle cartelle/avvisi oggetto di adesione defage di cui alla comunicazione di rottamazione quater n. 04790202300400167, nonché della natura delle parti e della complessità delle questioni trattate, si ritiene debbano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n.
04720140012081488000, nonché agli avvisi di addebito n. 34720140001097270000,
34720140001643445000, 34720140002976880000, 34720150001031143000 e n.
34720150003021747000;
2. rigetta l'opposizione;
3. compensa le spese di lite.
Pag. 9 di 10 Cassino, 15 10 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 10 di 10
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al numero 1668, vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Alvito (FR) al Colle San Martino Rio Molle n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Angiolino Albanese, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma al viale delle Milizie n. 38,
RICORRENTE
CONTRO
, con sede di Roma alla via Controparte_1
PP ZA n. 14 - P.IVA - in persona di in qualità di P.IVA_1 CP_2
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
AU NE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Catania, via V.
Giuffrida 2/B,
RESISTENTE NONCHÉ
, in Controparte_4
persona del Dirigente generale pro-tempore della , Controparte_5
rappresentato e difeso, dall'avv. Patrizia Bontempo, elettivamente domiciliato in
Frosinone, via G. Marconi 31,
RESISTENTE
, Controparte_6
RESISTENTE CONTUMACE
oggetto: ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria conclusioni: per le parti, quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
04776202200000866000 per l'importo di € 65.443,83, notificatagli dall'
[...]
in data 31.06.2022, limitatamente alle seguenti cartelle per Controparte_1
l'importo complessivo di € 36.598,88 e segnatamente:
1) Cartella n. 04720140012081488 000 – Ente creditore di Frosinone, a titolo di CP_4
IV Rata premio., sanzioni, di € 314,97 Anno 2012/2013/2014;
2) Cartella n. 04720160017340204 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_4 titolo di Rate premio., sanzioni, diritti di notifica, di € 817,88 Anno 2015;
3) Cartella n. 04720170017999873 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_4 titolo di Rate premio., sanzioni, diritti di notifica di € 1.065,27 Anno 2016/2017;
4) Cartella n. 04720170034633836 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_4 titolo di Rate premio., sanzioni, diritti di notifica di € 962,19 Anno 2016/2017;
5) Cartella n. 0472018000414744 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_4 titolo di Rate premio., sanzioni, diritti di notifica di € 2.637,87 Anno 2017/2018;
Pag. 2 di 10 6) Cartella n. 04720190000046900 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_4 titolo di Rate premio, sanzioni, diritti di notifica di € 449,05 Anno 2018;
7) Cartella n. 04720190019296175 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_4 titolo di Rate premio, sanzioni, diritti di notifica di € 1.315,97 Anno 2018/2019;
8) Avv. di add. n. 34720140001097270 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Mod. DM/10 rettif., somme agg., di € 654,11 Anno 2012;
9) Avv. di add. n. 34720140001643445 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
2.351,63 Anno 2013;
10) Avv. di add. n. 34720140002976880 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., somme agg., di € 2.375,03 Anno
2014;
11) Avv. di add. n. 34720150001031143 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., somme agg., di € 2.479,75 Anno
2014;
12) Avv. di add. n. 34720150003021747 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Mod. DM/10, spese di notifica, somme agg., di € 261,20 Anno 2015;
13) Avv. di add. n. 34720160002418139 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
2.384,41 Anno 2015;
14) Avv. di add. n. 34720170001016549 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
4.708,94 Anno 2016;
15) Avv. di add. n. 34720180000590449 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
3.460,76 Anno 2017;
16) Avv. di add. n. 34720180002606226 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
2.274,99 Anno 2018/2017;
Pag. 3 di 10 17) Avv. di add. n. 34720190000878732 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
2.252,59 Anno 2018;
18) Avv. di add. n. 34720190002605292 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
2.209,37 Anno 2018/2019;
19) Avv. di add. n. 34720210000426230 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Contributi IVS fissi/percent. entro il minim., spese di notifica, somme agg., di €
3.472,24 Anno 2019;
20) Avv. di add. n. 34720210001649378 000 – Ente creditore sede di Frosinone, a CP_6 titolo di Mod. DM/10, spese di notifica, somme agg., di € 150,66 Anno 2019.
In relazione alle cartelle di cui ai nn. 1-8-9-10 del presente ricorso, evidenziava essere state oggetto di atto di intimazione di pagamento n. 047 2022 90019003 63/000 opposto dinanzi l'intestato tribunale, mentre in relazione alle cartelle di cui ai nn. 2-3-4-5-6-11-
12-13-14-15-16-17-18 deduceva essere state già oggetto di un atto di intimazione di pagamento n. 047 2022 90030046 39/000 (le cartelle indicate ai nn. 1,8,9 e 10 del presente ricorso, sono state già oggetto di un atto di intimazione di pagamento (047
2022 90019003 63/000) notificato il 07.06.2022 ed oggetto di un giudizio di opposizione avanti all'intestato Tribunale Civile di Cassino con udienza fissata per il giorno 09.11.2022; le cartelle indicate ai nn. 2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16,17 e 18 sono state già oggetto di un atto di intimazione di pagamento (047 2022 90030046 39/000) notificato il 19.07.2022 verso il quale sarà presentato ricorso di opposizione – pag. 5 ricorso). Tanto premesso, chiedeva preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta nonché degli atti sottesi alla stessa;
nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o l'annullabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta nonché riconoscere e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ad essa sottese per vizi di notifica e riconoscere la nullità per intervenuta prescrizione quinquennale del credito, perfezionatasi prima della notifica della intimazione di pagamento nonché per intervenuta decadenza del termine
Pag. 4 di 10 previsto per la notifica delle cartelle stesse. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano l' e l' contestando la domanda e Controparte_1 CP_4 chiedendone il rigetto. In particolare, entrambe eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Non si costituiva l convenuto, nonostante la regolarità della notifica. CP_6
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15 ottobre 2025, il giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
18256/2020 (“In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n.
22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016)”).
Nel merito, il ricorso non merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta nonché per intervenuta prescrizione quinquennale delle cartelle e decadenza del termine previsto per la notifica delle stesse.
Nelle more del giudizio, con note autorizzate per l'udienza del 2.10.2024, l' dava CP_4 atto dell'annullamento della cartella n. 04720140000507541 per effetto della legge
197/2022 commi 222-226 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Relativamente alle cartelle “2- 04720160017240204, 3- 04720170017999873, 4-
04720170034633836, 5- 04720180009414744, 6- 04720190000046900” evidenziava essere oggetto di rottamazione Definizione Agevolata Quater L. 29/12/2022.
Pag. 5 di 10 L con note di trattazione scritta redatte per la medesima udienza, relativamente CP_7 alla richiesta presentata dal sig. produceva attestazione di pagamento del Parte_1 piano di definizione agevolata n. 04790202300400167 180, non contestata dal ricorrente. Con successive note di trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2025 dava atto dell'adempimento afferente la comunicazione di rottamazione quater n.
0479202300400167 (…per la comunicazione di rottamazione quater n.
04790202300400167, l'adempimento del 31/07/2025 risulta onorato) producendo relative attestazioni di pagamento agevolato effettuate dal ricorrente. In ogni caso, sosteneva che il ricorrente fosse consapevole e a conoscenza della propria esposizione debitoria riconoscendo la fondatezza della pretesa contributiva (La avvenuta presentazione della domanda di rateizzazione fa ritenere assorbite le eccezioni riguardanti la inammissibilità del ricorso nonché la carenza di motivazione;
il ricorrente invero ha sostanzialmente riconosciuto il proprio debito e ha manifestato la volontà di adempiere alla propria obbligazione ma il mancato rispetto dei termini previsti per l'adempimento delle obbligazioni nelle modalità rateizzate determina la decadenza dal beneficio richiesto. … È comunque principio consolidato
l'incompatibilità dell'affermazione di non aver ricevuto la cartella o altro atto impositivo in presenza di un'istanza di rateazione e/o definizione agevolata - pag. 3 note trattazione scritta udienza 2.10.2024) e riteneva, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione sostenendo che la presentazione di istanza di rateazione comportava un riconoscimento del proprio debito nonché un effetto interruttivo della prescrizione.
Richiamava e produceva, al riguardo, copiosa giurisprudenza in tal senso.
Tale assunto merita di essere condiviso.
La Suprema Corte, con l'ordinanza 19401 del 16.06.2022, affermava che l'istanza di rateazione era implicitamente un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione e, nel contempo, incompatibile con la dichiarazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento (… questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che
Pag. 6 di 10 contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv.
598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può essere anche tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato, Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art.
2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.).
Dello stesso tenore l'ordinanza n. 3414 del 6.02.2024 con la quale, richiamando propri precedenti, chiariva che l'istanza di rateazione del debito costituisse e integrasse un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione e incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento (Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, poi, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013);
7.4. come anche evidenziato di recente (vedi Cass. n. 11338/2023), con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali questa Corte ha ulteriormente ribadito e chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito
Pag. 7 di 10 tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento). In particolare, ribadiva e confermava quanto già evidenziato con la pronuncia n. 16098/2018 (richiamata anche dall' a pag. 3 delle suindicate note di CP_7 trattazione scritta) in base alla quale l'istanza di rateazione presume la conoscenza delle cartelle di pagamento, che il ricorrente non può negare di conoscere (
7.6. deve, invero, convenirsi con l'affermazione secondo cui la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (vedi Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098) in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cui prende cognizione, che non può quindi negare di conoscere. Si è, invero, riaffermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria - come sopra già sottolineato - non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento della sussistenza del debito comporta, in ogni caso, l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto gli atti impositivi).
In sostanza, nella suindicata ordinanza n. 3414 del 6.02.2024 ribadiva il principio di diritto in base al quale «la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti».
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 2.10.2024 evidenziava, come già affermato dall' , che le rimanenti cartelle risultavano oggetto di adesione CP_4 con pagamenti rateali in corso (Inoltre, rileva che, così come anche Pt_2 dichiarato dall' le altre cartelle sono state oggetto di adesione con CP_4 Pt_2 pagamenti rateali in corso - pag. 1 note di trattazione scritta), circostanza questa non contestata dal ricorrente. Relativamente a tali cartelle, l' nelle note per l'udienza CP_7 del 15.10.2025 dava atto del relativo pagamento.
Pag. 8 di 10 L resistente relativamente alle cartelle identificate ai nn. 3-4-5-6-7 produceva CP_7 altresì referti di notifica delle stesse e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Conseguentemente, alla luce della giurisprudenza su richiamata, l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente non merita di essere accolta stante l'avvenuta notifica delle cartelle di cui sopra nonché l'intervenuta adesione defage con adempimento del relativo pagamento, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Relativamente alle cartelle n. 04720140012081488000, 34720140001097270000,
34720140001643445000, 34720140002976880000, 34720150001031143000 e n.
34720150003021747000 (giusti estratti di ruolo agli atti) va dichiarata cessata la materia del contendere per essere state le stesse annullate per stralcio ai sensi della
Legge di Bilancio 2023 come evidenziato dall' con nota di deposito del CP_7
12.06.2023.
Quanto alle spese di lite, in ragione dell'annullamento per stralcio ai sensi della Legge di Bilancio 2023 delle cartelle indicate nella nota di deposito dell' del 12.06.2023, CP_7 dell'avvenuto adempimento delle cartelle/avvisi oggetto di adesione defage di cui alla comunicazione di rottamazione quater n. 04790202300400167, nonché della natura delle parti e della complessità delle questioni trattate, si ritiene debbano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n.
04720140012081488000, nonché agli avvisi di addebito n. 34720140001097270000,
34720140001643445000, 34720140002976880000, 34720150001031143000 e n.
34720150003021747000;
2. rigetta l'opposizione;
3. compensa le spese di lite.
Pag. 9 di 10 Cassino, 15 10 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
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