Articolo 15 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 14Articolo 16
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 15.

Ad ogni persona deve essere assegnata una cuccetta delle seguenti dimensioni:

lunghezza metri 1,80; larghezza metri 0,60, misurata fra le falchette.

Non sono consentiti piu' di due ordini di cuccette: l'ordine inferiore deve distare dal pavimento non meno di metri 0,35 e la distanza tra il fondo delle cuccette inferiori e quello delle cuccette superiori non deve essere minore di metri 0,75.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999