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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. ME CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1420/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato ad [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Venezia n. 8, presso lo Studio dell'Avv.
[...]
ES US, da cui è rappresentato e difeso, per procura in atti
OPPONENTE
E
, nata a [...], il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. del proprio procuratore, Avv. Federica
Gioè, che la rappresenta e difende, per procura in atti Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., del
27 novembre 2025, le parti concludevano come da note d'udienza depositate, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, introdotto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 28 gennaio 2025, ha per oggetto l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3819/2024, emesso dal Tribunale di Palermo in data 20 novembre 2024, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di , CP_1 della somma di € 15.329,59, (oltre interessi e spese del procedimento monitorio), a titolo di contributo al mantenimento per i figli e , nonché aumenti ISTAT e Persona_1 Per_2 rimborso della quota del 50 % delle spese straordinarie in favore dei figli, come da decreto di omologa del Tribunale di Pistoia del 12 novembre 2012.
Tribunale di Palermo L'opponente avanzava un'eccezione preliminare d'improcedibilità, adducendo la
“duplicazione di un titolo esecutivo già esistente”, ovvero l'esistenza del decreto di omologazione delle condizioni di separazione già ricordato, sulla base del quale l'opposta avrebbe potuto agire, sena necessità di ricorrere per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo.
Nel merito, assumeva l'avvenuto pagamento del contributo al mantenimento, per il periodo da marzo 2020 a maggio 2021 direttamente alla figlia, e ciò intendeva dimostrare allegando propri estratti conto. Altrettanto affermava quanto alla quota per le spese straordinarie, relative alle tasse universitarie e alle vacanze studio per il figlio , o Per_2 anche quanto alle “ripetizioni per il test di ammissione all'università di le visite Per_2 mediche di e gli appuntamenti settimanali dallo psicologo di ”, il Persona_1 Per_2 tutto per un importo -a dire dell'opponente – superiore a quello richiesto.
Affermava la sussistenza di una responsabilità della controparte ex art. 96 c.p.c..
Chiedeva, quindi, l'opponente, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo;
in subordine, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto infondato, con condanna della art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese di lite. CP_1
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 24 giugno 2025, CP_1 controbatteva all'eccezione preliminare d'improcedibilità, per carenza d'interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c., da parte dell'opponente, proprio perché costui si era opposto alla richiesta di debenza delle somme come avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Sosteneva, ancora, che il decreto di omologazione della separazione fra i coniugi, affermava le regole generali cui costoro avrebbero dovuto attenersi, ma non poteva determinare le somme certe oggetto di dazione da parte del sicché si rendeva Pt_1 necessario agire per determinare il quantum degli importi il cui pagamento è stato ingiunto.
Rilevava l'opposta che gli accordi fra coniugi poi omologati prevedevano la consegna delle somme alla madre, così rimanendo irrilevante il fatto, addotto dal della dazione Pt_1 delle stesse alla figlia per il periodo marzo 2020 - maggio 2021.
Evidenziava la come il nulla avesse rilevato, nei suoi atti, in relazione al CP_1 Pt_1 mancato versamento degli aggiornamenti ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie, affermava la che controparte nulla avrebbe CP_1 provato circa un eventuale versamento della sua quota parte e contestava il valore probatorio degli allegati correlativi.
Contestava, l'opposta, anche la fondatezza della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.. chiedeva, infine, previo rigetto della richiesta di provvisoria esecutività del titolo CP_2 opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con la condanna della controparte alle spese del procedimento, anche ex art. 96 c.p.c..
Tribunale di Palermo 2 §§§
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni delle parti, all'udienza del 27 novembre 2025, a seguito delle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
§§§
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Com'è noto, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa” ( così, tra le altre, Cass. civ., n. 17371/2003).
Va, poi, osservato che l'art. 115 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 69/09
(pacificamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di procedimento instaurato successivamente all'entrata in vigore della riforma, non mutato dalla c.d. “riforma
Cartabia”), stabilisce che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, così sancendo il principio della sostanziale equiparazione tra mancata contestazione e prova del fatto affermato dalla controparte.
Ora, è necessario esaminare, in primis, la questione attinente all'eccezione preliminare avanzata dal Pt_1
Deve anzitutto rilevarsi che la possibilità, per il creditore titolato, di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel supposto divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè:
a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio, desumibile dal combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto.
La giurisprudenza ormai unanime ha esplicitamente negato che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che “nulla vieti”
Tribunale di Palermo 3 tale duplicazione (vgs Sez. 5, Ordinanza n. 6526 del 16 marzo 2018).
Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 13612 del 21 maggio 2025, ha analizzato la legittimità della duplicazione dei titoli esecutivi. La sentenza ha stabilito che un creditore, pur essendo già in possesso di un titolo esecutivo (come un decreto ingiuntivo), può ottenerne un secondo. Tuttavia, questa possibilità non è assoluta ed è soggetta a tre condizioni fondamentali:
1. L'azione non deve essere stata consumata, ovvero non deve essere violato il principio del ne bis in idem.
2. Deve sussistere l'interesse ad agire da parte del creditore, come previsto dall'art. 100 c.p.c.
3. Non deve essere riscontrato un abuso del diritto o del processo.
Infatti, così la massima dell'ordinanza citata: “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo”.
Ed ancora, conformemente, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21768 del 28/08/2019: “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo.
Nel caso di specie, non pare potersi affermare che si sia contravvenuto al divieto del “ne bis in idem”, sul presupposto che il decreto ingiuntivo è strumento atto ad offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo giudiziale costituito del decreto di
Tribunale di Palermo 4 omologa, per ciò stesso declinandosi l'interesse ad agire nel veder statuite le somme e gli importi che il decreto di omologazione e – ancor prima – le condizioni poi omologate dal Tribunale, non potrebbero, per forza di cose, già quantificare.
Dagli atti processuali non appare neppure che l'opposta avesse già agito in executivis contro l'opponente, sì da potersi parlare di vera e propria duplicazione che potrebbe arrecare serio danno al presunto debitore e locupletazione per l'opposta odierna, che agirebbe con intenti emulativi, fraudolenti o vessatori.
§§§
Quanto al merito della vicenda, occorre porre delle considerazioni rispetto al versamento diretto delle somme aventi ad oggetto il contributo al mantenimento in favore della figlia Per_1
.
[...]
Recita l'art. 337 septies, I co., c.c.: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Orbene, sul punto è puntualmente intervenuta la Cassazione, con la pronuncia numero 9700 del
2021, affermando che l'articolo 337 septies c.c. - che consente appunto il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, qual è la figlia delle parti - presuppone una specifica decisione del giudice in tal senso. In altre parole, nonostante la maggiore età del figlio, il genitore obbligato al mantenimento deve continuare a rispettare il provvedimento stabilito dal tribunale e così a corrispondere il mantenimento all'altro genitore convivente con il figlio, ciò poiché è proprio il genitore convivente a sopportare tutte le spese abitative e quotidiane relative al nucleo familiare, anche in presenza di figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Ne consegue che i pagamenti diretti al figlio non hanno efficacia liberatoria, cioè non estinguono l'obbligo di mantenimento nei confronti dell'altro genitore, il quale potrà richiedere nuovamente le stesse somme. Gli importi versati direttamente al figlio verrebbero considerati donazioni e, come tali, non ripetibili.
L'opponente, ancora, assume di aver provveduto al pagamento delle spese straordinarie per i figli. Allega, all'uopo, dei messaggi intercorsi con i figli, dai quali non può che rilevarsi l'invio, da parte dei figli, di bollettini per le tasse universitarie, da ciò non potendosi dedurre che il ini
Tribunale di Palermo 5 abbia effettivamente pagato la metà o l'intero; anzi, dall'allegato 7 all'atto di citazione si legge che il figlio chiede al padre, riguardo all'iscrizione al terzo anno, “se potessi mandare la metà alla mamma”, che ben può interpretarsi come pagamento della quota del genitore alle spese straordinarie.
Quanto alle spese del viaggio-studio del figlio , la stessa parte opposta riconosce Per_2
l'esborso da parte del ma – dovendosi statuire l'esborso - l'allegato 8 all'atto di citazione è Pt_1 proposta di contratto che non dimostra chi abbia pagato la spesa, l'allegato 9 si riferisce al pagamento di € 6.770,00 18 marzo 2019. Trattasi quindi di esborso avvenuto in un Parte_2 periodo antecedente a quello cui si riferisce il ricorso per il decreto ingiuntivo oggi opposto
(quanto alle spese straordinarie per il figlio ), perciò non conferente con la presente Per_2 vicenda processuale.
Quanto agli allegati prodotti dal al fine di dimostrare i propri esborsi a favore dei figli, il Pt_1 documento 11 non prova che la visita fosse destinata ad uno dei figli;
il documento 12 è indirizzato all'opposta; il documento 13 non prova l'avvenuto esborso della quota da parte del padre;
il documento 15 fa riferimento a versamenti relativi ad un periodo temporale antecedente quello del decreto ingiuntivo opposto;
dal documento 17 si trae solo che vi sono state ricariche, ma non può stabilirsi in favore di chi;
i documenti 18 e 19 non esplicano un pagamento effettuato da e riguardano, comunque, periodi antecedenti a quelli interessati Parte_1 dal decreto ingiuntivo.
Residuano i documenti 14 e 16, allegati all'atto di citazione in opposizione, per € 505, riportante la causale “rimborso” tasse universitarie ed € 1.600,00: per quest'ultimo caso, essendo la fattura intestata all'opponente, deve ritenersi che lo stesso abbia provveduto al pagamento, anche in mancanza di contestazione da parte della , sicché l'importo ingiunto dovrà essere CP_1 diminuito della quota di € 800,00.
In base a quanto motivato, non possono essere accolte le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzate reciprocamente dalle parti, non configurandosi, sulla base delle motivazioni del presente provvedimento, alcuna mala fede o colpa grave.
§§§
In base alle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso del rigetto dell'opposizione (con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto), avanzata da
[...]
, eccezion fatta per l'importo di € 800,00, per le motivazioni su indicate. Parte_1
Tribunale di Palermo 6 §§§
Per quanto concerne le spese di lite, rilevato che il presente giudizio ha avuto parziale soccombenza, seppur per un importo minimo rispetto a quello ingiunto e tenuto conto del carattere documentale della controversia, pare equo procedere ad una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 3819/2024, Parte_1 emesso dal Tribunale di Palermo in data 20 novembre 2024, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 28 gennaio 2025, nei confronti di e, per l'effetto, CP_1 conferma il detto decreto ingiuntivo, riducendo l'importo ingiunto della somma di € 800,00 per quanto in motivazione;
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2364/2021, riducendo l'importo ingiunto della somma di € 800,00 per quanto in motivazione;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
4) lascia a carico di parte opponente le spese del giudizio monitorio.
Palermo, lì 23 dicembre 2025
IL G.O.P.
ME CA
Tribunale di Palermo 7