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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5226/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5226 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del titolare , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_1 dall'avv. Simona Arcuri;
Opponente
E
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Calzolari;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1562/2018, emesso in data 5.11.2018 e notificato il giorno successivo, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di euro 78.375,55, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas effettuata sull'utenza identificata dal Controparte_2 numero cliente 505396415232 nel periodo compreso tra l'11.9.2013 e l'8.8.2014 (come da fattura del
19.12.2017).
pagina 1 di 5 L'opponente deduceva di non aver mai sottoscritto un contratto di somministrazione con riferimento alla utenza indicata in fattura né richiesto e utilizzato alcuna fornitura;
deduceva di avere, infatti, prontamente contestato la fattura emessa da mediante reclamo e successiva procedura di Controparte_2
conciliazione , senza esito positivo. CP_3
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese di lite.
All'esito della prima udienza del 7 maggio 2019 il giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 9 gennaio 2025, sulle conclusioni spiegate, essa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è risultata fondata.
Occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, all'interno del quale, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, mentre quella di convenuto è propria del debitore;
da ciò deriva che, in applicazione delle regole relative al riparto dell'onere probatorio, incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo, mentre spetta all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Più precisamente, in materia contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
pagina 2 di 5 Tanto premesso, si ritiene che, a fronte della contestazione dell'opponente in ordine alla esistenza del rapporto contrattuale con l'opposta ed alla fruizione della fornitura di gas fatturata, Controparte_1
non abbia fornito la prova del titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria.
Invero, oltre alla fattura emessa in data 19.12.2017 ed all'estratto autentico delle scritture contabili già prodotti nel monitorio, la società opposta ha prodotto (in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e poi alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.) n. 4 fax intestati alla ed inviati Parte_1 Parte_1 ad le letture del distributore Italgas relative all'utenza cui si riferisce la fattura, una Controparte_2
comunicazione indirizzata da ad datata 26.9.2013. Controparte_2 CP_4
Ebbene, i primi due fax - inviati all'opposta nelle date del 7.11.2013 e del 2.1.2014 ed allegati alla comparsa di costituzione e risposta - risultano intestati alla di Parte_1 Parte_1
apparentemente sottoscritti dal legale rappresentante e titolare della ditta individuale NO EP benchè inviati da altra società Enotria Energia s.r.l.. In essi si chiede di fatturare i consumi di gas relativi alla fornitura identificata da numero di contatore e PDR (in Rende alla via esattamente CP_5
corrispondenti a quelli riportati nella fattura azionata in monitorio, intimando la società fornitrice che in mancanza si sarebbe proceduto alla sostituzione del gestore.
Le altre comunicazioni via fax - inviate alla società opposta in data 5.9.2013 ed allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. - sono del pari intestate alla di ed Parte_1 Parte_1 apparentemente sottoscritte da quest'ultimo quale titolare della ditta benchè inviate da Enotria Energia
s.r.l.. In esse si fornisce la lettura dei consumi e si chiede la voltura della fornitura in via G. Marconi
Rende in favore di , per subentro ad Enotria Energia s.r.l.. Anche in questi documenti, il Parte_1
numero di contatore ed il PDR coincidono con quelli indicati in fattura.
Sempre in allegato alla memoria n. 2, la società opposta ha prodotto altresì una comunicazione in data
26.9.2013 di conferma del subentro di ad Enotria Energia s.r.l. nella fornitura di gas in Parte_1 oggetto, senza però fornire prova dell'invio alla destinataria e della ricezione da parte di Parte_1
quest'ultima.
Ciò posto, l'opponente ha tempestivamente disconosciuto, nella prima difesa utile, la documentazione prodotta da controparte. In particolare, il disconoscimento dei n. 2 fax allegati alla comparsa di costituzione e risposta è stato effettuato nella prima udienza del 7 maggio 2018, mentre il disconoscimento degli altri n. 2 fax allegati alla memoria n. 2 è stato prontamente eseguito nella memoria n. 3.
Nella specie, ha negato di aver mai inviato dette comunicazioni a mezzo fax ad Parte_1 [...]
e di aver richiesto l'attivazione/il subentro nella fornitura - valorizzando il fatto che tutti i fax CP_2
pagina 3 di 5 risultano inviati da altro soggetto, Enotria Energia s.r.l., nonché gli elementi della mancanza di timbro e di carta intestata della ditta individuale - e, per quel che in questa sede rileva, ha formalmente disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la sottoscrizione apposta in calce, deducendo che la firma non appartiene al legale rappresentante come evincibile ictu oculi non solo dal confronto tra le diverse Parte_1
sottoscrizioni presenti sui fax ma anche dalla comparazione con la sottoscrizione autentica del
[...] apposta sulla procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione. Pt_1
Ciò posto, la società opposta non ha formulato istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
Ed invero, ai sensi della citata disposizione codicistica, la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili o indicando le scritture che possono servire da comparazione;
in assenza di istanza di verificazione, la scrittura rimane inutilizzabile ai fini probatori.
Consegue che gli unici documenti utilizzabili ai fini di prova del rapporto contrattuale posto a fondamento della richiesta di pagamento sono la fattura e l'estratto autentico delle scritture contabili.
Evidentemente, nel giudizio a cognizione piena introdotto dalla opposizione a decreto ingiuntivo, i citati documenti - se come in questo caso vi è contestazione dell'opponente dei fatti costitutivi della pretesa creditoria - hanno solo valore indiziario della esistenza e dello svolgimento del rapporto contrattuale fra le parti e della esecuzione della prestazione.
Dunque, benchè il contratto di somministrazione fra privati “non richiede la forma scritta né «ad substantiam», né «ad probationem»: la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. Cass. n. 20267/2023), la sola fattura non è prova concludente del diritto al pagamento dei corrispettivi come richiesti.
Dalle considerazioni che precedono, discende l'accoglimento della opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando le tariffe ai valori minimi dello scaglione di riferimento, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate ed all'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1562/2018, emesso in data
5.11.2018;
pagina 4 di 5 condanna l'opposta alla rifusione nei confronti dell'opponente delle spese di lite, che liquida in euro
421,95 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Simona Arcuri dichiaratosi antistataria ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 12 maggio 2025
Il Giudice
Manuela Gallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5226 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del titolare , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_1 dall'avv. Simona Arcuri;
Opponente
E
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Calzolari;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1562/2018, emesso in data 5.11.2018 e notificato il giorno successivo, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di euro 78.375,55, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas effettuata sull'utenza identificata dal Controparte_2 numero cliente 505396415232 nel periodo compreso tra l'11.9.2013 e l'8.8.2014 (come da fattura del
19.12.2017).
pagina 1 di 5 L'opponente deduceva di non aver mai sottoscritto un contratto di somministrazione con riferimento alla utenza indicata in fattura né richiesto e utilizzato alcuna fornitura;
deduceva di avere, infatti, prontamente contestato la fattura emessa da mediante reclamo e successiva procedura di Controparte_2
conciliazione , senza esito positivo. CP_3
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese di lite.
All'esito della prima udienza del 7 maggio 2019 il giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 9 gennaio 2025, sulle conclusioni spiegate, essa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è risultata fondata.
Occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, all'interno del quale, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, mentre quella di convenuto è propria del debitore;
da ciò deriva che, in applicazione delle regole relative al riparto dell'onere probatorio, incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo, mentre spetta all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Più precisamente, in materia contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
pagina 2 di 5 Tanto premesso, si ritiene che, a fronte della contestazione dell'opponente in ordine alla esistenza del rapporto contrattuale con l'opposta ed alla fruizione della fornitura di gas fatturata, Controparte_1
non abbia fornito la prova del titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria.
Invero, oltre alla fattura emessa in data 19.12.2017 ed all'estratto autentico delle scritture contabili già prodotti nel monitorio, la società opposta ha prodotto (in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e poi alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.) n. 4 fax intestati alla ed inviati Parte_1 Parte_1 ad le letture del distributore Italgas relative all'utenza cui si riferisce la fattura, una Controparte_2
comunicazione indirizzata da ad datata 26.9.2013. Controparte_2 CP_4
Ebbene, i primi due fax - inviati all'opposta nelle date del 7.11.2013 e del 2.1.2014 ed allegati alla comparsa di costituzione e risposta - risultano intestati alla di Parte_1 Parte_1
apparentemente sottoscritti dal legale rappresentante e titolare della ditta individuale NO EP benchè inviati da altra società Enotria Energia s.r.l.. In essi si chiede di fatturare i consumi di gas relativi alla fornitura identificata da numero di contatore e PDR (in Rende alla via esattamente CP_5
corrispondenti a quelli riportati nella fattura azionata in monitorio, intimando la società fornitrice che in mancanza si sarebbe proceduto alla sostituzione del gestore.
Le altre comunicazioni via fax - inviate alla società opposta in data 5.9.2013 ed allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. - sono del pari intestate alla di ed Parte_1 Parte_1 apparentemente sottoscritte da quest'ultimo quale titolare della ditta benchè inviate da Enotria Energia
s.r.l.. In esse si fornisce la lettura dei consumi e si chiede la voltura della fornitura in via G. Marconi
Rende in favore di , per subentro ad Enotria Energia s.r.l.. Anche in questi documenti, il Parte_1
numero di contatore ed il PDR coincidono con quelli indicati in fattura.
Sempre in allegato alla memoria n. 2, la società opposta ha prodotto altresì una comunicazione in data
26.9.2013 di conferma del subentro di ad Enotria Energia s.r.l. nella fornitura di gas in Parte_1 oggetto, senza però fornire prova dell'invio alla destinataria e della ricezione da parte di Parte_1
quest'ultima.
Ciò posto, l'opponente ha tempestivamente disconosciuto, nella prima difesa utile, la documentazione prodotta da controparte. In particolare, il disconoscimento dei n. 2 fax allegati alla comparsa di costituzione e risposta è stato effettuato nella prima udienza del 7 maggio 2018, mentre il disconoscimento degli altri n. 2 fax allegati alla memoria n. 2 è stato prontamente eseguito nella memoria n. 3.
Nella specie, ha negato di aver mai inviato dette comunicazioni a mezzo fax ad Parte_1 [...]
e di aver richiesto l'attivazione/il subentro nella fornitura - valorizzando il fatto che tutti i fax CP_2
pagina 3 di 5 risultano inviati da altro soggetto, Enotria Energia s.r.l., nonché gli elementi della mancanza di timbro e di carta intestata della ditta individuale - e, per quel che in questa sede rileva, ha formalmente disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la sottoscrizione apposta in calce, deducendo che la firma non appartiene al legale rappresentante come evincibile ictu oculi non solo dal confronto tra le diverse Parte_1
sottoscrizioni presenti sui fax ma anche dalla comparazione con la sottoscrizione autentica del
[...] apposta sulla procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione. Pt_1
Ciò posto, la società opposta non ha formulato istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
Ed invero, ai sensi della citata disposizione codicistica, la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili o indicando le scritture che possono servire da comparazione;
in assenza di istanza di verificazione, la scrittura rimane inutilizzabile ai fini probatori.
Consegue che gli unici documenti utilizzabili ai fini di prova del rapporto contrattuale posto a fondamento della richiesta di pagamento sono la fattura e l'estratto autentico delle scritture contabili.
Evidentemente, nel giudizio a cognizione piena introdotto dalla opposizione a decreto ingiuntivo, i citati documenti - se come in questo caso vi è contestazione dell'opponente dei fatti costitutivi della pretesa creditoria - hanno solo valore indiziario della esistenza e dello svolgimento del rapporto contrattuale fra le parti e della esecuzione della prestazione.
Dunque, benchè il contratto di somministrazione fra privati “non richiede la forma scritta né «ad substantiam», né «ad probationem»: la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. Cass. n. 20267/2023), la sola fattura non è prova concludente del diritto al pagamento dei corrispettivi come richiesti.
Dalle considerazioni che precedono, discende l'accoglimento della opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando le tariffe ai valori minimi dello scaglione di riferimento, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate ed all'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1562/2018, emesso in data
5.11.2018;
pagina 4 di 5 condanna l'opposta alla rifusione nei confronti dell'opponente delle spese di lite, che liquida in euro
421,95 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Simona Arcuri dichiaratosi antistataria ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 12 maggio 2025
Il Giudice
Manuela Gallo
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