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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 23/01/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MA FILIPPO, Presidente e Relatore BLANDINI JACOPO, Giudice FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3345/2023 depositato il 24/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
Email_2 elettivamente domiciliata presso dr. Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1978/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 30/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C2R00523-2021 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TMB0C2R00523/2021 notificato in data 25 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate contestava ad Ricorrente_1 S.r.l., ai fini IRAP 2016, una maggiore base imponibile di euro 8.326.886, corrispondente – secondo l'Ufficio – a costi indeducibili ex art. 110, comma 7, TUIR, derivanti da operazioni infragruppo non conformi al principio di libera concorrenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 1978/2023, respingeva parzialmente il ricorso della contribuente, rideterminando la maggiore imposta IRAP dovuta in euro 223.000.
Avverso tale pronuncia la società proponeva appello, lamentando:
1. violazione dell'art. 110, co. 7, TUIR e dell'art. 5 D.Lgs. 446/1997 per errata applicazione di un approccio unitario anziché per transazione;
2. mancata considerazione del giudicato esterno formatosi sulle annualità 2009 e 2011;
3. vizio di motivazione e contraddittorietà della sentenza di primo grado;
4. erroneità dell'analisi di benchmark dell'Ufficio, condotta con banca dati non coeva (Amadeus rel. 326/2021) ed esclusione illegittima di comparabili in perdita;
5. violazione del D.M. 14 maggio 2018 e delle Linee Guida OCSE;
6. assenza di prova concreta del disallineamento dai valori di mercato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva resistendo e proponeva appello incidentale, chiedendo la conferma integrale degli avvisi.
All'odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul metodo di analisi – approccio unitario vs approccio per transazione
Le Linee Guida OCSE 2010, al §3.9, dispongono che “il principio di libera concorrenza deve essere applicato transazione per transazione”, ammettendo un'analisi aggregata solo in presenza di operazioni strettamente interdipendenti. Il D.M. 14 maggio 2018, art. 4, conferma tale orientamento, imponendo che l'Amministrazione segua il metodo adottato dal contribuente ove conforme ai criteri di libera concorrenza, riservando l'adozione di metodologie diverse a casi eccezionali debitamente motivati.
Nel caso in esame:
Ricorrente_1 Italia aveva predisposto una documentazione nazionale redatta conformemente al D.M. 2018, applicando metodologie differenziate (CUP per royalties;
TNMM per acquisti e servizi);
L'Ufficio, per la prima volta nel 2016, ha invece proceduto ad una valutazione unitaria della marginalità complessiva, senza motivare concretamente le ragioni della disapplicazione dell'approccio transazionale.
È pertanto condivisibile quanto già affermato da questa stessa Corte con sentenza n. 1694/2023 (relativa all'anno d'imposta 2015 della medesima contribuente), secondo cui: “L'analisi aggregata non può sostituire l'approccio transazione per transazione in assenza di prova dell'integrazione Ricorrente_1economico-funzionale delle operazioni;
la metodologia di è conforme alle Linee Guida OCSE e al D.M. 2018”.
Ne consegue che l'Ufficio ha operato in violazione dei principi di legalità, coerenza e affidamento, adottando un metodo opposto rispetto a quello applicato nelle annualità 2009–2013, senza che la situazione di fatto o contrattuale sia mutata.
La Corte ritiene quindi fondato il primo motivo.
Ricorrente_12. Sulla qualificazione funzionale di Italia
La sentenza di primo grado ha qualificato Ricorrente_1 Italia come “distributore a basso rischio” sottoposto alle direttive della capogruppo.
Tale impostazione non trova riscontro nelle risultanze documentali:
la società italiana decideva autonomamente i prezzi, le campagne promozionali, le politiche di sconto e le provvigioni alle presentatrici;
gestiva in proprio il magazzino di Anagni e la logistica;
sopportava integralmente il rischio commerciale e di mercato.
Ricorrente_1Tutti elementi che identificano Italia come distributore a pieno rischio, coerentemente con la giurisprudenza (Cass. n. 34728/2022; CGT II Lombardia n. 1344/2022).
3. Sul giudicato esterno
La Corte accoglie anche questo motivo.
Dagli atti emerge che le transazioni intercompany con Società_1 (acquisti di beni: costi +10%) e Società_2con (royalties al 6,5%) sono già state oggetto di pronunce passate in giudicato relative agli esercizi 2009 e 2011, che ne hanno confermato la conformità al valore normale.
Non essendo intervenuti mutamenti contrattuali o funzionali, si forma giudicato esterno vincolante ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., come precisato da Cass. n. 25516/2019.
Secondo costante giurisprudenza, infatti (Cass. SS.UU. n. 13916/2006; Cass. n. 33588/2024; Cass. n. 9158/2025), il giudicato esterno spiega efficacia vincolante anche per annualità successive in relazione ad elementi costitutivi a carattere durevole, come le qualificazioni giuridiche dei rapporti contrattuali. Poiché i contratti e i corrispettivi sono rimasti invariati, il giudicato vincola le parti anche nel presente giudizio, precludendo nuova valutazione del medesimo rapporto economico.
Pertanto, le operazioni con Società_1 (euro 37.163.462) e con Società_2 (euro 3.778.803) non potevano essere oggetto di rettifica, con conseguente riduzione del valore contestato di oltre il 70%.
4. Sull'analisi di benchmark
L'analisi condotta dall'Ufficio è viziata sotto plurimi profili:
uso della banca dati Amadeus 2021, non accessibile al contribuente nel 2016, in violazione del principio di “coerenza temporale” (cfr. CGT II Lombardia n. 45/2023; Assonime Circ. 4/2018);
esclusione automatica delle società in perdita, in contrasto con §3.65 Linee Guida OCSE;
numero ridotto e non rappresentativo dei comparabili (solo 6 imprese);
inclusione di società non indipendenti o con attività eterogenee (prodotti per animali, marchi propri, commercio al dettaglio).
Il set di comparabili risulta dunque inattendibile, con conseguente invalidità del range interquartile e dell'intera analisi di margine operativo netto.
5. Sulla motivazione della sentenza di primo grado
La quantificazione di euro 223.000 quale maggiore IRAP è priva di riscontro logico e matematico.
La sentenza richiama le circostanze economiche (cambio di management, aumento provvigioni, riduzione campagne), ma non spiega come esse conducano alla parziale conferma della pretesa.
Come correttamente osservato dalla società, sterilizzando gli effetti economici delle scelte imprenditoriali (maggiori provvigioni e minori ricavi per le campagne ridotte), la marginalità “rettificata” sarebbe risultata pari al 4,75%, superiore alla mediana dei comparabili.
Sussiste dunque un vizio di motivazione apparente e contraddittoria, che impone la riforma integrale della sentenza impugnata.
6. Sull'onere della prova
Secondo costante giurisprudenza (Cass. nn. 15668/2014; 22010/2020), grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza di un disallineamento dai valori di mercato.
Nel caso di specie, tale prova manca, atteso che:
l'Ufficio non ha confutato i dati funzionali e contrattuali forniti da Ricorrente_1;
ha disatteso il principio di simmetria metodologica imposto dal D.M. 2018;
non ha dimostrato alcun vantaggio fiscale o manipolazione di prezzi intra-gruppo.
L'appello è dunque fondato anche sotto questo profilo. L'avviso di accertamento n. TMB0C2R00523/2021 deve essere annullato integralmente per violazione dell'art. 110, co. 7, TUIR, del D.M. 14 maggio 2018, e per difetto assoluto di motivazione e di prova. La sentenza n. 1978/2023 della CGT di primo grado di Milano deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate, per brevità, come da dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie integralmente l'appello e per l'effetto, riformando la sentenza n. 1978/2023 della CGT di primo grado di Milano, annulla l'avviso di accertamento n. TMB0C2R00523/2021 ai fini IRAP per l'anno 2016; 1. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore della società appellante, che si liquidano nell'importo di € 8.000,00, (euro 4.000,00 per ciascun grado), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026
Il Presidente Rel. Estensore (Dott. Filippo Lamanna)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MA FILIPPO, Presidente e Relatore BLANDINI JACOPO, Giudice FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3345/2023 depositato il 24/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
Email_2 elettivamente domiciliata presso dr. Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1978/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 30/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C2R00523-2021 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TMB0C2R00523/2021 notificato in data 25 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate contestava ad Ricorrente_1 S.r.l., ai fini IRAP 2016, una maggiore base imponibile di euro 8.326.886, corrispondente – secondo l'Ufficio – a costi indeducibili ex art. 110, comma 7, TUIR, derivanti da operazioni infragruppo non conformi al principio di libera concorrenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 1978/2023, respingeva parzialmente il ricorso della contribuente, rideterminando la maggiore imposta IRAP dovuta in euro 223.000.
Avverso tale pronuncia la società proponeva appello, lamentando:
1. violazione dell'art. 110, co. 7, TUIR e dell'art. 5 D.Lgs. 446/1997 per errata applicazione di un approccio unitario anziché per transazione;
2. mancata considerazione del giudicato esterno formatosi sulle annualità 2009 e 2011;
3. vizio di motivazione e contraddittorietà della sentenza di primo grado;
4. erroneità dell'analisi di benchmark dell'Ufficio, condotta con banca dati non coeva (Amadeus rel. 326/2021) ed esclusione illegittima di comparabili in perdita;
5. violazione del D.M. 14 maggio 2018 e delle Linee Guida OCSE;
6. assenza di prova concreta del disallineamento dai valori di mercato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva resistendo e proponeva appello incidentale, chiedendo la conferma integrale degli avvisi.
All'odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul metodo di analisi – approccio unitario vs approccio per transazione
Le Linee Guida OCSE 2010, al §3.9, dispongono che “il principio di libera concorrenza deve essere applicato transazione per transazione”, ammettendo un'analisi aggregata solo in presenza di operazioni strettamente interdipendenti. Il D.M. 14 maggio 2018, art. 4, conferma tale orientamento, imponendo che l'Amministrazione segua il metodo adottato dal contribuente ove conforme ai criteri di libera concorrenza, riservando l'adozione di metodologie diverse a casi eccezionali debitamente motivati.
Nel caso in esame:
Ricorrente_1 Italia aveva predisposto una documentazione nazionale redatta conformemente al D.M. 2018, applicando metodologie differenziate (CUP per royalties;
TNMM per acquisti e servizi);
L'Ufficio, per la prima volta nel 2016, ha invece proceduto ad una valutazione unitaria della marginalità complessiva, senza motivare concretamente le ragioni della disapplicazione dell'approccio transazionale.
È pertanto condivisibile quanto già affermato da questa stessa Corte con sentenza n. 1694/2023 (relativa all'anno d'imposta 2015 della medesima contribuente), secondo cui: “L'analisi aggregata non può sostituire l'approccio transazione per transazione in assenza di prova dell'integrazione Ricorrente_1economico-funzionale delle operazioni;
la metodologia di è conforme alle Linee Guida OCSE e al D.M. 2018”.
Ne consegue che l'Ufficio ha operato in violazione dei principi di legalità, coerenza e affidamento, adottando un metodo opposto rispetto a quello applicato nelle annualità 2009–2013, senza che la situazione di fatto o contrattuale sia mutata.
La Corte ritiene quindi fondato il primo motivo.
Ricorrente_12. Sulla qualificazione funzionale di Italia
La sentenza di primo grado ha qualificato Ricorrente_1 Italia come “distributore a basso rischio” sottoposto alle direttive della capogruppo.
Tale impostazione non trova riscontro nelle risultanze documentali:
la società italiana decideva autonomamente i prezzi, le campagne promozionali, le politiche di sconto e le provvigioni alle presentatrici;
gestiva in proprio il magazzino di Anagni e la logistica;
sopportava integralmente il rischio commerciale e di mercato.
Ricorrente_1Tutti elementi che identificano Italia come distributore a pieno rischio, coerentemente con la giurisprudenza (Cass. n. 34728/2022; CGT II Lombardia n. 1344/2022).
3. Sul giudicato esterno
La Corte accoglie anche questo motivo.
Dagli atti emerge che le transazioni intercompany con Società_1 (acquisti di beni: costi +10%) e Società_2con (royalties al 6,5%) sono già state oggetto di pronunce passate in giudicato relative agli esercizi 2009 e 2011, che ne hanno confermato la conformità al valore normale.
Non essendo intervenuti mutamenti contrattuali o funzionali, si forma giudicato esterno vincolante ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., come precisato da Cass. n. 25516/2019.
Secondo costante giurisprudenza, infatti (Cass. SS.UU. n. 13916/2006; Cass. n. 33588/2024; Cass. n. 9158/2025), il giudicato esterno spiega efficacia vincolante anche per annualità successive in relazione ad elementi costitutivi a carattere durevole, come le qualificazioni giuridiche dei rapporti contrattuali. Poiché i contratti e i corrispettivi sono rimasti invariati, il giudicato vincola le parti anche nel presente giudizio, precludendo nuova valutazione del medesimo rapporto economico.
Pertanto, le operazioni con Società_1 (euro 37.163.462) e con Società_2 (euro 3.778.803) non potevano essere oggetto di rettifica, con conseguente riduzione del valore contestato di oltre il 70%.
4. Sull'analisi di benchmark
L'analisi condotta dall'Ufficio è viziata sotto plurimi profili:
uso della banca dati Amadeus 2021, non accessibile al contribuente nel 2016, in violazione del principio di “coerenza temporale” (cfr. CGT II Lombardia n. 45/2023; Assonime Circ. 4/2018);
esclusione automatica delle società in perdita, in contrasto con §3.65 Linee Guida OCSE;
numero ridotto e non rappresentativo dei comparabili (solo 6 imprese);
inclusione di società non indipendenti o con attività eterogenee (prodotti per animali, marchi propri, commercio al dettaglio).
Il set di comparabili risulta dunque inattendibile, con conseguente invalidità del range interquartile e dell'intera analisi di margine operativo netto.
5. Sulla motivazione della sentenza di primo grado
La quantificazione di euro 223.000 quale maggiore IRAP è priva di riscontro logico e matematico.
La sentenza richiama le circostanze economiche (cambio di management, aumento provvigioni, riduzione campagne), ma non spiega come esse conducano alla parziale conferma della pretesa.
Come correttamente osservato dalla società, sterilizzando gli effetti economici delle scelte imprenditoriali (maggiori provvigioni e minori ricavi per le campagne ridotte), la marginalità “rettificata” sarebbe risultata pari al 4,75%, superiore alla mediana dei comparabili.
Sussiste dunque un vizio di motivazione apparente e contraddittoria, che impone la riforma integrale della sentenza impugnata.
6. Sull'onere della prova
Secondo costante giurisprudenza (Cass. nn. 15668/2014; 22010/2020), grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza di un disallineamento dai valori di mercato.
Nel caso di specie, tale prova manca, atteso che:
l'Ufficio non ha confutato i dati funzionali e contrattuali forniti da Ricorrente_1;
ha disatteso il principio di simmetria metodologica imposto dal D.M. 2018;
non ha dimostrato alcun vantaggio fiscale o manipolazione di prezzi intra-gruppo.
L'appello è dunque fondato anche sotto questo profilo. L'avviso di accertamento n. TMB0C2R00523/2021 deve essere annullato integralmente per violazione dell'art. 110, co. 7, TUIR, del D.M. 14 maggio 2018, e per difetto assoluto di motivazione e di prova. La sentenza n. 1978/2023 della CGT di primo grado di Milano deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate, per brevità, come da dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie integralmente l'appello e per l'effetto, riformando la sentenza n. 1978/2023 della CGT di primo grado di Milano, annulla l'avviso di accertamento n. TMB0C2R00523/2021 ai fini IRAP per l'anno 2016; 1. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore della società appellante, che si liquidano nell'importo di € 8.000,00, (euro 4.000,00 per ciascun grado), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026
Il Presidente Rel. Estensore (Dott. Filippo Lamanna)