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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SQ NA VA AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 746/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Piazza Coppola 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15561 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 15561,notificato in data 15/07/2025, con cui il
Comune di Enna chiedeva il pagamento della TASI anno 2019 relativamente all'area fabbricabile di sua proprietà , per un importo complessivo di €.1.211,00.
La ricorrente poneva a fondamento del proprio ricorso:
1) Violazione dell'art. 23 D. LGS N. 82/2005 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE) in quanto privo di attestazione di conformità e firma digitale
2) difetto di sottoscrizione del funzionario, Dott. Nominativo_2, per la palese violazione dell'art. 11 D. Lgs 23/2011, art. 1 comma 162 Legge 296/2006 ed art. 1, comma 87, Legge 549/1995,
2) Illegittimità per applicazione dei valori con effetto retroattivo
3) Erronea determinazione della base imponibile TASI sulla scorta delle rilevazioni estimative effettuate dalla società incaricata dal Comune. Violazione art. 53 della Costituzione
4) Erronea determinazione dei valori di mercato attribuiti - volumetria assentibile calcolata in eccesso, incremento arbitrario delle superfici accessorie e di quelle vendibili- erronea determinazione dell'incidenza degli oneri professionali e del costo tecnico di costruzione.
5) Illegittimità dell'applicazione di sanzioni ed interessi all'avviso di accertamento. Violazione art. 2 e 5 D.
Lgs 472/97
In conclusione, chiedeva l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Il Comune di Enna, costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza del ricorso e la legittimità degli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa tributaria, chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente depositava memorie difensive, nelle cui conclusioni insisteva.
All'odierna udienza camerale la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Con riguardo al primo e secondo motivo del ricorso, con i quali si eccepisce la violazione dell' 23 D. LGS N.
82/2005 , in quanto l'avviso di accertamento è privo di attestazione di conformità e firma digitale e difetto di sottoscrizione del funzionario per violazione dell'art. 11 D. Lgs 23/2011, art. 1 comma 162 Legge 296/2006 ed art. 1, comma 87, Legge 549/1995, saranno trattati congiuntamente essendo attinenti alla illegittimità formale dell'atto impugnato.
Al riguardo si ritiene applicabile il principio desunto dalla giurispudenza della Corte di cassazione, che nell'ordinanza n. 23976 del 23 settembre 2008 si è espressa affermando che: “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la sufficienza dell'indicazione a stampa del funzionario responsabile - in luogo della firma autografa –allorquando si ricorra all'emissione degli avvisi di accertamento per il tramite di sistemi informativi automatizzati”. L'avviso contiene espressamente l'autorizzazione alla firma, ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, e la indicazione della determinazione dirigenziale n. 339 del 29/10/2019 che conferisce tale potere al funzionario responsabile, nella persona del dirigente cui è stato conferito l'incarico responsabile dell'Area 3 - Tributi, con determina sindacale n. 116 del 18/09/2019 e determina sindacale n. 16 del 09/04/2021.
Posta la validità della sottoscrizione dell'atto notificato e la sussistenza del potere da parte del funzionario a ciò preposto, si rileva che l'art.23 CAD che prevede che “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" è norma di carattere generale che equipara la copia analogica all'originale informatico con attestazione di conformità effettuata da pubblico ufficiale ai fini probatori e non ai fini sostanziali di validità/nullità dell'atto, sicchè la mancata dichiarazione di conformità può essere sanata o comunque non comporta la nullità dell'atto o della notifica.
Tale mancanza, infatti, non comporta l'invalidità dell'atto, semmai ad esso sono applicabili le norme previste dall'art. 2712 cod.civ. in materia di efficacia probatoria della copia fotostatica di un documento, che ha lo stesso valore dell'originale, a meno che la parte non ne contesti la conformità all'originale.
Tale contestazione non deve essere generica o riguardante la natura stessa dell'atto, ma specifica, cioè deve indicare in modo chiaro e preciso in cosa consistano le differenze, non essendo sufficienti vaghe asserzioni.
La ricorrente ha omesso di dedurre alcuna specifica difformità dell'atto ricevuto rispetto all'originale, limitandosi a lamentare che l'atto allegato costituisce mera copia dell'originale sfornita di attestazione di conformità.
Nel merito il ricorso è parzialmente accoglibile.
La legge 504/1992 all'art. 5 comma 5 stabilisce che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita , ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, demandando al Consiglio Comunale di determinare l'aliquota. Quest'ultimo,nell'ambito dei suoi poteri regolamentari, ha assegnato alla Giunta la facoltà di determinare tali valori venali, in modo da dare dei criteri e parametri omogenei e trasparenti ai valori alle aree fabbricabili.
Tale facoltà è stata legittimamente esercitata con la delibera di Giunta Comunale n. 199 del 18 settembre
2024, così come integrata dalla delibera G.M. n.219 del 9 ottobre 2024 avente per oggetto “approvazione dei valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. anno 2019-2022”, con la quale si approvano i valori di riferimento delle aree edificabili, così come calcolati e valutati nella Relazione di stima per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno di imposta 2019, unitamente alle tabelle accluse, allegati alla delibera (allegato sub A) che formano parte integrante e sostanziale, tenuto conto che tali valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi competente nella fase di verifica.
Tali criteri di determinazione del valore venale non hanno, tuttavia, carattere normativo e cogente, ma di riferimento per gli uffici nell'attività di accertamento, così come espressamente indicato nella delibera che esplicita che detti valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi nella fase di verifica. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n.12550/2024, confermativa di un consolidato orientamento, che ha ritenuto che “ le delibere con le quali i comuni predeterminano periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice.
Le delibere in questione, in ragione della loro natura non imperativa e funzione probatoria ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass. 15312/2018-
5068/2015) e non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi caratteristiche analoghe.
Per quanto all'eccezione di concreta edificabilità dei terreni oggetto della pretesa impositiva si evidenzia che non vi è contestazione sul fatto che, nel periodo in esame, in base al PRG vigente, adottato con D.n.108/2017,
l'area possa qualificarsi come fabbricabile . Infatti, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (Art. 2 comma 1, lettera b), d. lgs. n. 504/1992; Art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006).
L'utilizzo edificatorio è previsto e potenziale e non è,necessariamente, attuale/immediato. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che tale inserimento costituisce un oggettivo incremento del valore del bene, che deve essere ipotizzato in astratto e non all'effettiva realizzazione di quanto previsto nel PRG, trattasi dunque di valore potenziale e cioè di quello ragionevolmente ottenuto dalla vendita a prezzi di mercato, per cui il riferimento al mercato è l'elemento fondamentale da cui attingere una corretta valutazione del bene.
Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità il concetto di area fabbricabile postula l'inserimento del bene nello strumento urbanistico generale il che per ciò stesso modifica il valore del bene, trasformandolo, senza che sia necessaria la concreta attuazione del piano, che può essere successiva ed eventuale, dovendosi tener conto in astratto soltanto della potenzialità del bene che da agricolo diviene fabbricabile e, quindi, con un valore venale che abbisogna di una diversa valutazione economica.
Posta, dunque, la debenza dell'IMU sui terreni di che trattasi quali aree fabbricabili, la questione si sposta sulla quantificazione di detta imposta, che deve rapportarsi nella determinazione della base imponibile al suo effettivo valore di mercato e tener conto, caso per caso, di tutti gli elementi atti a rendere tale valore congruo. La relazione di stima inserita nella delibera che approva i valori di riferimento non ha valore vincolante, costituendo una presunzione di valore che ammette la prova contraria da parte del soggetto passivo, che ben può contestarne l'attendibilità e applicabilità al caso in questione, sicché il Giudice può fondare il suo convincimento da tutti i dati e le osservazioni prospettati dalle parti .
E' indubbio al riguardo, in quanto non oggetto di contestazione, che l'area ricade in zona omogenea "C
" sottozona "CS1" "CS2",subordinata alla preventiva redazione di piani di lottizzazione, il che evidentemente incide nei costi di costruzione e nella determinazione del valore .
Nessuna delle parti ha fatto riferimento a contratti di vendita aventi ad oggetto beni similari, che possano costituire parametri certi per la valutazione e da cui si sarebbe potuto trarre in modo più attendibile il valore di mercato dei terreni.
Posto ciò, la ricorrente osservava già in seno alle deduzioni fornite all'Ente impositore avverso lo schema d'atto ex art.. 6-BIS, c. 3 L. 212/2000 che i valori attribuiti ai beni di che trattasi nell'anno 2019 erano eccessivi e sproporzionati rispetto al valore di mercato degli stessi, rilevando che lo stesso Comune con l'emissione di atti di annullamento in autotutela aveva ridotto i valori per i precedenti accertamenti TASI e IMU per l'anno
2018, tenendo conto della relazione tecnica di parte prodotta, applicando un correttivo in via forfettaria idoneo a rendere congruo il valore di mercato dei terreni, in considerazione dei criteri di riclassificazione e rideterminazione applicati per tali microzone secondo i seguenti valori: della zona C2 pari - ad € 29.26 per mq;
- della zona CS1 pari ad € 29,68 per mq;
- della zona CS2 pari ad € 17,81 per mq.
A fronte di tale contestazione il Comune di Enna rinviava alla relazione di stima posta a base delle delibere
G.M. n. 199 e 219 2024, che hanno determinato i valori di riferimento delle aree omogenee per gli anni
2019-2022, argomentando che la valutazione del valore venale deve essere riferita al momento temporale rilevante (2019) e non a un evento precedente, considerato che la determinazione del valore richiede comparabili omogenei e multipli o fonti statistiche (OMI) ragionate e che la prova deve essere grave, precisa e concordante.
Tale argomentazione appare priva di fondamento logico e contraddittoria atteso che il Comune non indica quali concreti e misurabili elementi di discostamento dei costi o del valore OMI si siano verificati in un periodo di tempo così ravvicinato, sì da rendere il valore di mercato concretamente determinato nel 2018 non più utilizzabile nell'anno successivo, allorchè la stessa relazione di stima, posta a base della delibera ed allegata dalla ricorrente, specifica che nel triennio in esame si è verificato "un decremento generalizzato dei valori immobiliari con una variazione percentuale media rilevata sull'intero capoluogo pari a -14,5", con una variazione rispetto all'anno precedente dello 0,2% .
Infatti, come già detto, se è vero che il valore di un'area fabbricabile deve essere rapportata al valore di mercato del bene e non può essere commisurato sic et simpliciter alla rendita catastale e al suo valore agricolo, in applicazione del principio costituzionalmente garantito della capacità contributiva, ex art.53 della
C., detto valore deve tenere conto, nello specifico, di elementi quanto più vicini alla realtà fattuale, che nel caso in esame, non sono stati in nessun modo tenuti in considerazione dall'Ente impositore.
Appare congrua ed attendibile , dunque, la valutazione dei beni effettuata dallo stesso Comune nell'anno
2018 ed irragionevole, oltre che priva di fondamenti oggettivi e fattuali, la determinazione operata nell'avviso di accertamento impugnato, che viene dunque annullato con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta secondo il valore desumibile da quanto stabilito nell'annualità 2018.
Per quanto riguarda le sanzioni, questo Giudice ritiene che esse non siano applicabili poichè si può individuare nel caso in ispecie quella situazione prevista dall' art. 8 D.Lgs 546/1992 in cui la violazione sia determinata da obiettive condizioni di incertezza, nascenti dal fatto che la delibera che ha approvato i valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. anno 2019 è stata approvata nel 2024 e ciò, seppure non rileva nella inapplicabilità della stessa, determina l'impossibilità oggettiva per il contribuente di conoscere esattamente i suddetti valori di riferimento, il che esclude la volontà di violare la norma, che è requisito di imputabilità che
è alla base di qualunque procedimento sanzionatorio, così come delineato dagli artt. 3,5,e 6 del D.Lgs
n.472/1997.
Anche gli interessi decorrono dal momento in cui l'imposta dovuta è determinata ed accertata e, quindi, dall'avviso di accertamento notificato dall'Ente, non potendosi computare da un periodo precedente in cui il valore non era stato compiutamente determinato.
In conclusione, in accoglimento dei motivi di cui ai punti 4 e 5 del ricorso, si annulla l'avviso di accertamento impugnato, che andrà rideterminato dall'Ente impositore in base ai valori desumibili dalla determinazione riferibile all'annualità 2018, con esclusione di sanzioni ed interessi.
Considerata la parziale soccombenza, le spese vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, per l'effetto, ridetermina il valore di calcolo della TASI 2019 nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Così deciso il 19.01.2026
Giudice Monocratico Anna Vasquez
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SQ NA VA AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 746/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Piazza Coppola 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15561 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 15561,notificato in data 15/07/2025, con cui il
Comune di Enna chiedeva il pagamento della TASI anno 2019 relativamente all'area fabbricabile di sua proprietà , per un importo complessivo di €.1.211,00.
La ricorrente poneva a fondamento del proprio ricorso:
1) Violazione dell'art. 23 D. LGS N. 82/2005 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE) in quanto privo di attestazione di conformità e firma digitale
2) difetto di sottoscrizione del funzionario, Dott. Nominativo_2, per la palese violazione dell'art. 11 D. Lgs 23/2011, art. 1 comma 162 Legge 296/2006 ed art. 1, comma 87, Legge 549/1995,
2) Illegittimità per applicazione dei valori con effetto retroattivo
3) Erronea determinazione della base imponibile TASI sulla scorta delle rilevazioni estimative effettuate dalla società incaricata dal Comune. Violazione art. 53 della Costituzione
4) Erronea determinazione dei valori di mercato attribuiti - volumetria assentibile calcolata in eccesso, incremento arbitrario delle superfici accessorie e di quelle vendibili- erronea determinazione dell'incidenza degli oneri professionali e del costo tecnico di costruzione.
5) Illegittimità dell'applicazione di sanzioni ed interessi all'avviso di accertamento. Violazione art. 2 e 5 D.
Lgs 472/97
In conclusione, chiedeva l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Il Comune di Enna, costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza del ricorso e la legittimità degli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa tributaria, chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente depositava memorie difensive, nelle cui conclusioni insisteva.
All'odierna udienza camerale la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Con riguardo al primo e secondo motivo del ricorso, con i quali si eccepisce la violazione dell' 23 D. LGS N.
82/2005 , in quanto l'avviso di accertamento è privo di attestazione di conformità e firma digitale e difetto di sottoscrizione del funzionario per violazione dell'art. 11 D. Lgs 23/2011, art. 1 comma 162 Legge 296/2006 ed art. 1, comma 87, Legge 549/1995, saranno trattati congiuntamente essendo attinenti alla illegittimità formale dell'atto impugnato.
Al riguardo si ritiene applicabile il principio desunto dalla giurispudenza della Corte di cassazione, che nell'ordinanza n. 23976 del 23 settembre 2008 si è espressa affermando che: “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la sufficienza dell'indicazione a stampa del funzionario responsabile - in luogo della firma autografa –allorquando si ricorra all'emissione degli avvisi di accertamento per il tramite di sistemi informativi automatizzati”. L'avviso contiene espressamente l'autorizzazione alla firma, ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, e la indicazione della determinazione dirigenziale n. 339 del 29/10/2019 che conferisce tale potere al funzionario responsabile, nella persona del dirigente cui è stato conferito l'incarico responsabile dell'Area 3 - Tributi, con determina sindacale n. 116 del 18/09/2019 e determina sindacale n. 16 del 09/04/2021.
Posta la validità della sottoscrizione dell'atto notificato e la sussistenza del potere da parte del funzionario a ciò preposto, si rileva che l'art.23 CAD che prevede che “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" è norma di carattere generale che equipara la copia analogica all'originale informatico con attestazione di conformità effettuata da pubblico ufficiale ai fini probatori e non ai fini sostanziali di validità/nullità dell'atto, sicchè la mancata dichiarazione di conformità può essere sanata o comunque non comporta la nullità dell'atto o della notifica.
Tale mancanza, infatti, non comporta l'invalidità dell'atto, semmai ad esso sono applicabili le norme previste dall'art. 2712 cod.civ. in materia di efficacia probatoria della copia fotostatica di un documento, che ha lo stesso valore dell'originale, a meno che la parte non ne contesti la conformità all'originale.
Tale contestazione non deve essere generica o riguardante la natura stessa dell'atto, ma specifica, cioè deve indicare in modo chiaro e preciso in cosa consistano le differenze, non essendo sufficienti vaghe asserzioni.
La ricorrente ha omesso di dedurre alcuna specifica difformità dell'atto ricevuto rispetto all'originale, limitandosi a lamentare che l'atto allegato costituisce mera copia dell'originale sfornita di attestazione di conformità.
Nel merito il ricorso è parzialmente accoglibile.
La legge 504/1992 all'art. 5 comma 5 stabilisce che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita , ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, demandando al Consiglio Comunale di determinare l'aliquota. Quest'ultimo,nell'ambito dei suoi poteri regolamentari, ha assegnato alla Giunta la facoltà di determinare tali valori venali, in modo da dare dei criteri e parametri omogenei e trasparenti ai valori alle aree fabbricabili.
Tale facoltà è stata legittimamente esercitata con la delibera di Giunta Comunale n. 199 del 18 settembre
2024, così come integrata dalla delibera G.M. n.219 del 9 ottobre 2024 avente per oggetto “approvazione dei valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. anno 2019-2022”, con la quale si approvano i valori di riferimento delle aree edificabili, così come calcolati e valutati nella Relazione di stima per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno di imposta 2019, unitamente alle tabelle accluse, allegati alla delibera (allegato sub A) che formano parte integrante e sostanziale, tenuto conto che tali valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi competente nella fase di verifica.
Tali criteri di determinazione del valore venale non hanno, tuttavia, carattere normativo e cogente, ma di riferimento per gli uffici nell'attività di accertamento, così come espressamente indicato nella delibera che esplicita che detti valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi nella fase di verifica. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n.12550/2024, confermativa di un consolidato orientamento, che ha ritenuto che “ le delibere con le quali i comuni predeterminano periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice.
Le delibere in questione, in ragione della loro natura non imperativa e funzione probatoria ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass. 15312/2018-
5068/2015) e non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi caratteristiche analoghe.
Per quanto all'eccezione di concreta edificabilità dei terreni oggetto della pretesa impositiva si evidenzia che non vi è contestazione sul fatto che, nel periodo in esame, in base al PRG vigente, adottato con D.n.108/2017,
l'area possa qualificarsi come fabbricabile . Infatti, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (Art. 2 comma 1, lettera b), d. lgs. n. 504/1992; Art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006).
L'utilizzo edificatorio è previsto e potenziale e non è,necessariamente, attuale/immediato. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che tale inserimento costituisce un oggettivo incremento del valore del bene, che deve essere ipotizzato in astratto e non all'effettiva realizzazione di quanto previsto nel PRG, trattasi dunque di valore potenziale e cioè di quello ragionevolmente ottenuto dalla vendita a prezzi di mercato, per cui il riferimento al mercato è l'elemento fondamentale da cui attingere una corretta valutazione del bene.
Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità il concetto di area fabbricabile postula l'inserimento del bene nello strumento urbanistico generale il che per ciò stesso modifica il valore del bene, trasformandolo, senza che sia necessaria la concreta attuazione del piano, che può essere successiva ed eventuale, dovendosi tener conto in astratto soltanto della potenzialità del bene che da agricolo diviene fabbricabile e, quindi, con un valore venale che abbisogna di una diversa valutazione economica.
Posta, dunque, la debenza dell'IMU sui terreni di che trattasi quali aree fabbricabili, la questione si sposta sulla quantificazione di detta imposta, che deve rapportarsi nella determinazione della base imponibile al suo effettivo valore di mercato e tener conto, caso per caso, di tutti gli elementi atti a rendere tale valore congruo. La relazione di stima inserita nella delibera che approva i valori di riferimento non ha valore vincolante, costituendo una presunzione di valore che ammette la prova contraria da parte del soggetto passivo, che ben può contestarne l'attendibilità e applicabilità al caso in questione, sicché il Giudice può fondare il suo convincimento da tutti i dati e le osservazioni prospettati dalle parti .
E' indubbio al riguardo, in quanto non oggetto di contestazione, che l'area ricade in zona omogenea "C
" sottozona "CS1" "CS2",subordinata alla preventiva redazione di piani di lottizzazione, il che evidentemente incide nei costi di costruzione e nella determinazione del valore .
Nessuna delle parti ha fatto riferimento a contratti di vendita aventi ad oggetto beni similari, che possano costituire parametri certi per la valutazione e da cui si sarebbe potuto trarre in modo più attendibile il valore di mercato dei terreni.
Posto ciò, la ricorrente osservava già in seno alle deduzioni fornite all'Ente impositore avverso lo schema d'atto ex art.. 6-BIS, c. 3 L. 212/2000 che i valori attribuiti ai beni di che trattasi nell'anno 2019 erano eccessivi e sproporzionati rispetto al valore di mercato degli stessi, rilevando che lo stesso Comune con l'emissione di atti di annullamento in autotutela aveva ridotto i valori per i precedenti accertamenti TASI e IMU per l'anno
2018, tenendo conto della relazione tecnica di parte prodotta, applicando un correttivo in via forfettaria idoneo a rendere congruo il valore di mercato dei terreni, in considerazione dei criteri di riclassificazione e rideterminazione applicati per tali microzone secondo i seguenti valori: della zona C2 pari - ad € 29.26 per mq;
- della zona CS1 pari ad € 29,68 per mq;
- della zona CS2 pari ad € 17,81 per mq.
A fronte di tale contestazione il Comune di Enna rinviava alla relazione di stima posta a base delle delibere
G.M. n. 199 e 219 2024, che hanno determinato i valori di riferimento delle aree omogenee per gli anni
2019-2022, argomentando che la valutazione del valore venale deve essere riferita al momento temporale rilevante (2019) e non a un evento precedente, considerato che la determinazione del valore richiede comparabili omogenei e multipli o fonti statistiche (OMI) ragionate e che la prova deve essere grave, precisa e concordante.
Tale argomentazione appare priva di fondamento logico e contraddittoria atteso che il Comune non indica quali concreti e misurabili elementi di discostamento dei costi o del valore OMI si siano verificati in un periodo di tempo così ravvicinato, sì da rendere il valore di mercato concretamente determinato nel 2018 non più utilizzabile nell'anno successivo, allorchè la stessa relazione di stima, posta a base della delibera ed allegata dalla ricorrente, specifica che nel triennio in esame si è verificato "un decremento generalizzato dei valori immobiliari con una variazione percentuale media rilevata sull'intero capoluogo pari a -14,5", con una variazione rispetto all'anno precedente dello 0,2% .
Infatti, come già detto, se è vero che il valore di un'area fabbricabile deve essere rapportata al valore di mercato del bene e non può essere commisurato sic et simpliciter alla rendita catastale e al suo valore agricolo, in applicazione del principio costituzionalmente garantito della capacità contributiva, ex art.53 della
C., detto valore deve tenere conto, nello specifico, di elementi quanto più vicini alla realtà fattuale, che nel caso in esame, non sono stati in nessun modo tenuti in considerazione dall'Ente impositore.
Appare congrua ed attendibile , dunque, la valutazione dei beni effettuata dallo stesso Comune nell'anno
2018 ed irragionevole, oltre che priva di fondamenti oggettivi e fattuali, la determinazione operata nell'avviso di accertamento impugnato, che viene dunque annullato con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta secondo il valore desumibile da quanto stabilito nell'annualità 2018.
Per quanto riguarda le sanzioni, questo Giudice ritiene che esse non siano applicabili poichè si può individuare nel caso in ispecie quella situazione prevista dall' art. 8 D.Lgs 546/1992 in cui la violazione sia determinata da obiettive condizioni di incertezza, nascenti dal fatto che la delibera che ha approvato i valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. anno 2019 è stata approvata nel 2024 e ciò, seppure non rileva nella inapplicabilità della stessa, determina l'impossibilità oggettiva per il contribuente di conoscere esattamente i suddetti valori di riferimento, il che esclude la volontà di violare la norma, che è requisito di imputabilità che
è alla base di qualunque procedimento sanzionatorio, così come delineato dagli artt. 3,5,e 6 del D.Lgs
n.472/1997.
Anche gli interessi decorrono dal momento in cui l'imposta dovuta è determinata ed accertata e, quindi, dall'avviso di accertamento notificato dall'Ente, non potendosi computare da un periodo precedente in cui il valore non era stato compiutamente determinato.
In conclusione, in accoglimento dei motivi di cui ai punti 4 e 5 del ricorso, si annulla l'avviso di accertamento impugnato, che andrà rideterminato dall'Ente impositore in base ai valori desumibili dalla determinazione riferibile all'annualità 2018, con esclusione di sanzioni ed interessi.
Considerata la parziale soccombenza, le spese vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, per l'effetto, ridetermina il valore di calcolo della TASI 2019 nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Così deciso il 19.01.2026
Giudice Monocratico Anna Vasquez