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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 4.06.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 4593/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Gragnaniello Martino Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.07.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dell'indennità di accompagnamento, e premesso che in relazione all'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza la domanda è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire stante il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile pari al 100% in sede amministrativa, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento .
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Tuttavia, la parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie di cui risulta essere affetta e le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU in fase di ATP,
In particolare, Il CTU dott. ha evidenziato che la parte ricorrente risulta Persona_1 essere affetta da “esiti di ictus ischemico all'emisfero sinistro, psicosi schizofrenica di tipo paranoide cronico , carcinoma uroteliale vescicale di basso grado non infiltrante” All'esito dell'esame obiettivo condotto il 19.4.2024 il consulente ha accertato che la deambulazione è autonoma, i passaggi posturali si compiono in autonomia, la stazione eretta è manutenuta . Ha evidenziato che nel febbraio 2021 il ricorrente è stata colpito da ictus che non ha intaccato la capacità deambulatoria . Quanto al carcinoma uroteliale vescicale di basso grado non infiltrante ha sottolineato che attualmente è in fase di follow up negativo e che presenta un indice di Karnosky pari al 70% corrispondente ad un soggetto che può dedicarsi alla cura personale e compiere attività quotidiana con difficoltà moderata. Infine con riguardo alla patologia psichiatrica il ricorrente è seguito dal DSM di
Pomigliano D'Arco dal 2016 ed in sede di esame obiettivo è risultato sufficientemente vigile ed orientato.
Pertanto il Ctu ha dunque correttamente concluso, con valutazione condivisa e fatta propria dal Giudicante, che il ricorrente risulta invalido nella misura del 100%
(riduzione assoluta e permanente della capacità lavorativa) ma non è integrato il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. Né la documentazione medica depositata in tale fase denota un aggravamento delle patologie, né di quella psichiatrica in quanto il certificato medico del 09.4.2024 è già stato esaminato dal CTU , né di quella neoplastica ( certificato dell'ambulatorio di
Urologia del 25.2.2025) trattandosi con riferimento a tale ultima patologia di controlli ai quali il si sottopone nell'ambito del follow up e che non evidenziano una Pt_1 ripresa della malattia
In conclusione, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata Vista la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 4.06.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 4.06.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 4593/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Gragnaniello Martino Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.07.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dell'indennità di accompagnamento, e premesso che in relazione all'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza la domanda è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire stante il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile pari al 100% in sede amministrativa, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento .
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Tuttavia, la parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie di cui risulta essere affetta e le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU in fase di ATP,
In particolare, Il CTU dott. ha evidenziato che la parte ricorrente risulta Persona_1 essere affetta da “esiti di ictus ischemico all'emisfero sinistro, psicosi schizofrenica di tipo paranoide cronico , carcinoma uroteliale vescicale di basso grado non infiltrante” All'esito dell'esame obiettivo condotto il 19.4.2024 il consulente ha accertato che la deambulazione è autonoma, i passaggi posturali si compiono in autonomia, la stazione eretta è manutenuta . Ha evidenziato che nel febbraio 2021 il ricorrente è stata colpito da ictus che non ha intaccato la capacità deambulatoria . Quanto al carcinoma uroteliale vescicale di basso grado non infiltrante ha sottolineato che attualmente è in fase di follow up negativo e che presenta un indice di Karnosky pari al 70% corrispondente ad un soggetto che può dedicarsi alla cura personale e compiere attività quotidiana con difficoltà moderata. Infine con riguardo alla patologia psichiatrica il ricorrente è seguito dal DSM di
Pomigliano D'Arco dal 2016 ed in sede di esame obiettivo è risultato sufficientemente vigile ed orientato.
Pertanto il Ctu ha dunque correttamente concluso, con valutazione condivisa e fatta propria dal Giudicante, che il ricorrente risulta invalido nella misura del 100%
(riduzione assoluta e permanente della capacità lavorativa) ma non è integrato il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. Né la documentazione medica depositata in tale fase denota un aggravamento delle patologie, né di quella psichiatrica in quanto il certificato medico del 09.4.2024 è già stato esaminato dal CTU , né di quella neoplastica ( certificato dell'ambulatorio di
Urologia del 25.2.2025) trattandosi con riferimento a tale ultima patologia di controlli ai quali il si sottopone nell'ambito del follow up e che non evidenziano una Pt_1 ripresa della malattia
In conclusione, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata Vista la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 4.06.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. ssa Daniela Ammendola