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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/08/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1674/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1674/2019 R.G.A.C., pendente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata ad Agrigento, Via Diodoro Siculo 21 presso lo studio Parte_2 dell'avv. Emilio Amoroso che la rappresenta e difende giusta da ritenersi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione ex art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTORE OPPONENTE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante RT P.IVA_2 pro-tempore elettivamente domiciliata a Prato, Viale della Repubblica n. 141 presso Controparte_2 lo studio dell'avv. Luciano Barletta che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c. in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
E
(C.F. ), con sede a AR C.F._1
Sassari, Via Monte Furru 14/A
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
AVENTE AD OGGETTO
Subfornitura – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero “1) In Parte_1 via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
2) Nel merito:
pagina 1 di 12 accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'inesatto adempimento consumato dall'opposta revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 602/19 del
16/05/2019, RG n. 1269/2019 emesso dall'intestato Tribunale siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
3) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, per le causali dedotte in narrativa e per ogni altra ragione di riduzione e compensazione, che non è tenuta al pagamento delle somme portate dal Parte_1 decreto ingiuntivo”.
Per come da atto di citazione di chiamata in causa del terzo, ovvero RT
“Previa autorizzazione alla chiamata in causa della ditta Cf AR
, in pers. del leg. rapp.te con sede in Sassari via Monte Furru 14/A In tesi: C.F._1
Respingere l'opposizione in quanto infondata e non provata, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto. In ipotesi: ove fosse in qualche misura riconosciuta l'esistenza di vizi o difetti nell'installazione tali da giustificare una riduzione del corrispettivo spettante all'opposta, accertare e dichiarare la responsabilità della terza chiamata in causa quale installatrice AR dell'impianto sulla base del contratto in atti e conseguentemente dichiarare la stessa tenuta a rifondere alla quanto eventualmente fosse riconosciuto alla opponente e dunque RT detratto dal credito azionato. Con vittoria di spese ed onorari del procedimento oltre liquidaz. forf. spese generali del 15% iva e Cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pa (d'ora innanzi, per brevità, anche solo ”) ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 602/19 - RG n. 1269/2019, con il quale il Tribunale di
Prato l'ha condannata a corrispondere in favore di (d'ora innanzi, per brevità, anche RT
Co solo ) della somma di € 21.339,73, comprensiva delle spese legali della fase monitoria, oltre agli interessi successivi e spese di registrazione, in conseguenza del mancato pagamento delle fatture nn.
3066/2018 (dell'importo di € 3.120,00) e 3983/2018 (dell'importo di € 15.704,00), aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice ELFO ad azionamento oleodinamico da installarsi presso il Comune di SA. A fondamento della propria opposizione PG ha dedotto:
l'insufficienza della documentazione posta alla base del ricorso per ingiunzione e l'indimostrata insolvibilità dell'opponente; l'inadempimento dell'opposta in termini di mancata esecuzione a regola d'arte della fornitura e messa in opera dell'impianto con impossibilità del di Parte_4 approvare la contabilità finale dell'appalto; gravi ritardi accumulati nell'esecuzione della fornitura con contestuale applicazione delle penali da parte dell'appaltante e blocco della contabilità finale dell'appalto e della relativa liquidazione;
danni patiti in diretta conseguenza dei ritardi e delle disfunzioni registrate per l'installazione della piattaforma, quantificati in euro 11.750,00 da pagina 2 di 12 Co compensarsi con le somme pretese da L'opponente ha rappresentato di aver concluso con l'opposta un contratto di fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice ELFO ad azionamento oleodinamico da installarsi presso il Comune di SA;
che le condizioni della fornitura prevedevano, tra le altre, il “montaggio impianto con personale specializzato… trasporto dei materiali in cantiere, manovalanza di aiuto al montaggio, scarico materiali, redazione disegno di progetto”, quest'ultimo eseguito direttamente dalla ditta fornitrice sulla base delle risultanze e delle verifiche operate sui Co luoghi;
che, con mail del 28/11/2017, aveva comunicato all'opponente la spedizione dell'impianto, cui sarebbe seguito un contatto telefonico con il corriere per definire data e orario della consegna del Co materiale in cantiere;
che, con pec del 22/12/2017, aveva informato, senza previ contatti telefonici, dell'avvenuto stoccaggio dei materiali all'interno dei locali del Comune, con contestuale invito all'ultimazione dei lavori edili propedeutici all'installazione della macchina, denegando ogni responsabilità sulla custodia dei materiali;
che PG aveva subito contestato le richieste dell'opposta facendo rilevare: 1) che le opere edili non erano state eseguite in mancanza di alcuna ulteriore comunicazione successiva a quella del 28/11/2017; 2) che l'onere della custodia non si intendeva trasferito in capo all'opponente in mancanza di comunicazione dell'avvenuto scarico dell'impianto; 3) che la consegna dell'impianto, compreso della struttura, aveva già registrato ritardi, produttivi di oneri Co in capo all'opponente che sarebbero stati “recuperati”; che il 22/06/2018 aveva rappresentato la necessità di ancorare la struttura all'edificio praticando dei fori per installare delle barre filettate per, poi, successivamente dedurre l'impossibilità di procedere all'installazione per essere errate le misure fornite da PG, con necessità di modificare la fornitura con nuovi materiali ed ulteriori maggiori costi;
che, con pec del 19/07/2018, PG aveva contestato le pretese affermando che le misure ed i disegni di Co progetto erano state realizzate in autonomia da previo sopralluogo in cantiere e aveva sollecitato il rispetto del termine essenziale del 31/08/2018 stabilito dal Comune di SA per l'installazione dell'impianto; che l'opponente aveva bloccato la prestazione, determinando notevoli ritardi;
che, con Pa grande difficoltà, aveva ottenuto dal Comune di SA una proroga al 31/10/2018 per ultimare i lavori e che alla richiesta del 22/10/2018, da parte di PG, di fissare un incontro per dettare un Co cronoprogramma di ultimazione lavori entro la concessa proroga, aveva dato riscontro preannunciando la ripresa dei lavori il 24/10/2018 e la conclusione entro 15 giorni;
che in quest'ultima Co comunicazione aveva affermato che il rifacimento della struttura era dovuto all'errore di PG nell'approvare il disegno, con ciò confermando che misure e disegni erano stati realizzati in autonomia Co Pa da e sottoscritti da per sola conoscenza e che tale circostanza risultava dal verbale della riunione del 24/10/2018 tenutasi presso il Comune di SA alla presenza del Responsabile Unico del
Procedimento, Geom. ; che il 20/11/2018 il aveva contestato i Parte_5 Parte_4
pagina 3 di 12 seguenti difetti alla fornitura: “sia all'interno del castello esterno della piattaforma che all'interno della cabina entra acqua piovana, la piattaforma deve essere montata a regola d'arte e funzionante senza nessun difetto, la cabina non rispetta le indicazioni del capitolato d'appalto, la bottoniera non rispetta le indicazioni del capitolato d'appalto”; che il Responsabile Unico del Procedimento, previa proposta di applicazione delle penali contrattuali per ritardo, aveva invitato PG al completamento Co dell'opera e di ciò veniva edotta con richiesta di urgente incontro presso il Comune per la data del Co 23/11/2018; che detta comunicazione era stata riscontrata da riconoscendo il mancato completamento della siliconatura dei vetri per la mancanza di ponteggio e preannunciando la ricerca di Co apposita ditta per noleggiare l'attrezzatura; che aveva eseguito il lavoro nel mese di febbraio 2019 e il 05/03/2019 aveva comunicato l'incasso a mani proprie di un assegno di euro 18.824,00; che PG aveva comunicato di non aver contezza dell'assegno e, dopo verifiche effettuate sulla copia trasmessa Co da aveva comunicato che il titolo faceva parte di un blocchetto oggetto di denuncia per furto;
che il Co 18/03/2019 PG, stanti i molteplici inadempimenti da parte di aveva restituito la fattura n. 3066 del
28/09/2018 di euro 3.120,00 perché relativa a somme non dovute e aveva contestato la fattura n. 3983 Pa di euro 15.000,00 oltre iva in ragione dei danni patiti da per l'installazione della piattaforma, quantificati in euro 11.750,00. Co Si è costituita opponendosi, in via preliminare, alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo poiché emesso sulla base di un assegno bancario ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della , ditta AR alla quale era stata subappaltata l'installazione dell'impianto e che ne aveva certificato il corretto montaggio. Pa L'opposta, circa la contestata prova e sussistenza del credito azionato, ha dedotto di aver venduto a una piattaforma elevatrice modello ELFO, come da ordine sottoscritto e che, il medesimo, aveva subito due integrazioni accettate dall'opponente; che il completamento del montaggio era attestato dalla documentazione versata in atti;
che la provvisoria esecuzione era stata rilasciata in ragione dell'assegno bancario rilasciato da PG a garanzia, di esatto importo del credito residuo vantato dall'opposta, la cui sottoscrizione non era stata disconosciuta, che faceva piena prova del credito azionato in quanto promessa di pagamento;
che la promessa di pagamento aveva l' effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presumeva sino a prova contraria, che PG non aveva disconosciuto ma espressamente ammesso.
In ordine alle contestazioni mosse dall'opponente nel merito, ha rilevato: che i vizi dell'installazione, Co contestati nella riunione del 24/10/2018 erano irrilevanti ai fini del compenso spettante a poiché non avevano determinato alcuna detrazione delle proprie spettanze;
che le doglianze del Comune di SA pagina 4 di 12 Co del 23/11/2018 erano state risolte da per quanto di propria competenza e ciò risultava dalla dichiarazione rilasciata dal Comune il 26/7/2019 prot. 2119 con la quale si attestava l'avvenuta esecuzione di tutti gli interventi richiesti;
che la Stazione appaltante aveva chiuso l'appalto il
03/01/2019, redigendo il conto finale e che, come risultava dalla nota del 02/05/2019, non gli era stato liquidato lo stato finale perché non era stato fornito il contratto di manutenzione che non riguardava Co
che, a tutto concedere, la detrazione ipoteticamente addebitabile all'opposta sarebbe stata di euro
1.050,00 per il ripristino delle infiltrazioni d'acqua piovana, somme che comunque il Parte_4 aveva dichiarato che avrebbe corrisposto dopo l'eliminazione, e che erano state risolte;
che la
[...]
Co penale addebitata di € 1.650,00 per il ritardo nella consegna dell'opera non competeva a perché al momento della consegna dei materiali mancavano le opere di competenza della PG che avevano impedito l'installazione; che si era resa necessaria una modifica al progetto per un errore nel rilievo delle misure che la PG aveva preso e confermato sottoscrivendo i relativi disegni. Pa Specificamente in ordine alla consegna dell'assegno bancario da parte di , ha rilevato: che il
15/12/2018 il rappresentante di zona aveva inoltrato all'opposta un assegno tratto sulla banca CP_4 filiale di FA (la stessa dell'acconto versato al momento dell'ordine e con la medesima firma e Pa timbro) dell'importo complessivo dovuto a saldo € 18.824,00, consegnatogli dalla a garanzia fin dal
12/10/2018; che poiché la PG, terminata l'installazione, non aveva proceduto al pagamento tramite Co bonifico come concordato, aveva comunicato che avrebbe posto all'incasso l'assegno e PG aveva risposto di non incassarlo perché le era stato rubato;
che solo dopo varie richieste PG aveva inoltrato copia di una denuncia presentata ai Carabinieri in data 16/10/2018 con la quale il procuratore dell'opponente dichiarava di aver smarrito un libretto di assegni tra cui quello n. 8338521122-09, consegnato pochi giorni prima ad agente presso la ditta Montana Giuseppina. Parte_6
Co Rilevava che l'assegno portava la stessa firma del precedente assegno regolarmente incassato e la
PG non aveva mai smentito, ma anzi riconosciuto espressamente – nella pec del 11/03/19 inviata Co all'Avv. Barletta – di averlo consegnato a garanzia del credito dovuto alla e che il suddetto Co comportamento era stato oggetto di denuncia penale da parte di - in ordine alla quale, all'udienza del 19.12.2022 è stato depositato decreto di rinvio a giudizio nei confronti del legale rappresentante della PG, emesso dal GUP del Tribunale di Agrigento.
Alla prima udienza del 06/12/2019 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della
[...]
e, alla successiva udienza del 19/10/2020, verificata la regolarità della notifica al Controparte_5 terzo chiamato, ne ha dichiarato la contumacia ed ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedendo i richiesti termini per le memorie ex art. 183,
c. 6 c.p.c. pagina 5 di 12 La causa è stata istruita a mezzo prove documentali e testimoniali.
All'udienza dell'8/10/2021 il Giudice ha dato atto della mancata risposta del terzo chiamato ai capitoli formulati per il suo interrogatorio formale.
In attuazione della variazione tabellare del 19/12/2024, il procedimento è stato riassegnato allo scrivente Giudice in data 14/01/2025, il quale ha anticipato l'udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 05/02/2025, in occasione della quale la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. SULLA DOMANDA DI PARTE OPPOSTA
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione, in cui il creditore opposto, sebbene formalmente convenuto, riveste la posizione sostanziale di attore. È pertanto su quest'ultimo che grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti costituitivi del diritto azionato (cfr., da ultimo, Cass. 06/06/2018 n. 14640). È bene tuttavia precisare che a fronte del predetto onere probatorio, il convenuto è comunque tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Co Nel caso di specie, ha agito in via monitoria nei confronti di per il saldo (pari Parte_1
a complessivi € 18.824,00) del prezzo pattuito per la fornitura e posa di una piattaforma elevatrice mod.
Elfo n. 14195 da installarsi presso il Comune di SA. Co A fondamento della propria domanda ha prodotto: Co i) il contratto sottoscritto tra e PG in data 05/09/2017 avente ad oggetto la fornitura e posa di “N.° 1
Piattaforma Elevatrice Modello ELFO con STRUTTURA CERTIFICATA”, avente ordine n. E14195, in cui le parti hanno pattuito il prezzo della fornitura in € 21.800,00 (oltre IVA 4%, pari a complessivi €
22.672,00) e il pagamento dello stesso in due tranches, di cui una (pari al 30%) alla “rimessa diretta all'ordine” e l'altra (pari al restante 70%) “rimessa diretta 30/60790 gg df fine montaggio” (v. doc. 1 Co fascicolo di parte;
ii) accordo integrativo del 28/7/2017 inerente alla “fornitura in opera piattaforma elevatrice n. E14195 da installare a SA (NU) – Corso Vittorio Emanuele”, sottoscritto da entrambe le parti ed avente ad oggetto la dotazione della predetta piattaforma con la “fornitura di chiave meccanica a doppia estrazione di fianco al pulsante del piano 3 […]” e “modifica della parte elettrica di controllo con Co programmazione della scheda elettronica […]” al prezzo di € 500,00 (v. doc. 2 fascicolo di parte;
iii) “conferma di ordine impianto E14195B per la fornitura e posa in opera di n° impianto da installare in Corso Vittorio Emanuele, -- 08010 SA Nu” del 06/09/2018, sottoscritto da entrambe le parti, al pagina 6 di 12 prezzo di € 3.000,00 (oltre IVA 4%, per complessivi € 3.120,00) da pagarsi “100,0% rimessa diretta Co avviso merce pronta” (v. doc. 3 fascicolo di parte : come emerge confrontando i disegni di progetto allegati al contratto del 05/09/2017 e quelli allegati alla conferma di ordine del 06/09/2018, l'impianto oggetto dei due ordini è il medesimo salvo la modifica di alcune misure dello stesso;
iv) verbale di presa in consegna dell'impianto n. E14195B, datato 20/11/2018 e sottoscritto da
, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di SA Parte_7
Co (v. doc. 4 di parte per la qualifica di , si vedano i docc. nn. 17 e 18 sempre di parte Parte_7
Co
. Co Da testo dell'e-mail inviata da PG a in data 22/12/2017 risulta che la prima ha già corrisposto alla seconda la somma di € 7.488,00 in relazione al contratto per cui è causa (v. doc. 4 fascicolo di parte
PG): la differenza tra la sommatoria dei prezzi pattuiti con gli accordi di cui alle precedenti lettere i), ii)
e iii) e quanto già corrisposto è paritetico all'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Co Sulla base delle richiamate evidenze probatorie, ha dunque fornito piena prova dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti per cui ha agito in via monitoria.
Non permette di giungere a conclusioni differenti le contestazioni sollevate in merito alla imputabilità all'opposta degli errori nell'effettuazione delle rilevazioni, la cui presenza avrebbe poi necessitato il rifacimento del progetto dell'impianto con conseguente trasmissione in data 16/7/2018 di nuovo preventivo.
Dalla conferma di ordine del 06/09/2018 e dall'allegato progetto recante la data del 09/07/2018, risulta Co Pa che abbia trasmesso a un nuovo progetto di impianto recante il numero E14195B; comparando detto progetto con quello allegato all'originario contratto di fornitura emerge che i due differiscono Co sotto alcuni profili dimensionali (v. docc. 1 e 3 fascicolo di parte .
Ciò precisato, la pur provata esistenza di contestazioni tra le parti circa la debenza degli importi Co richiesti in più da in conseguenza di detta modifica nei mesi tra luglio ed agosto 2018 appare Pa francamente superata dalla sottoscrizione da parte di del documento recante la data del 06/09/2018
e denominato “conferma d'ordine impianto E14195B” in cui si quantifica in € 3.000,00 + IVA 4% quanto richiesto per il nuovo progetto.
II. SULL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO DI PARTE OPPONENTE
PG, a sostegno della propria opposizione, ha eccepito la mancata esecuzione a regola d'arte della fornitura, allegando che il avrebbe contestato la presenza di infiltrazioni di acqua Parte_4 piovana all'interno del castello esterno della piattaforma e della cabina, il mancato rispetto da parte della cabina delle indicazioni del capitolato e il mancato rispetto da parte della bottoniera delle indicazioni del capitolato d'appalto, da cui sarebbe conseguita la mancata approvazione della pagina 7 di 12 Co contabilità finale. L'opponente ha inoltre eccepito che avrebbe accumulato gravi ritardi nell'esecuzione della fornitura, che avrebbero determinato l'applicazione di penali da parte della stazione appaltante.
Quanto alle eccezioni inerenti alla mancata esecuzione a regola d'arte, si deve in primo luogo evidenziare che nella nota prot. n. 1254 del Comune di SA del 02/05/2019 si legge che la
“contabilità finale non è stata ancora approvata per la mancanza del contratto di manutenzione sottoscritto dalle parti e a causa delle infiltrazioni di acqua piovana” da cui è conseguita la detrazione della somma di “€ 950,00 per la manutenzione annuale della piattaforma ed € 1.050,00 per i lavori necessari ad eliminare le infiltrazione dell'acqua piovana nel vano piattaforma”, con previsione del
Comune di approvare lo stato finale “solo dopo che i lavori sono stati completati regolarmente” data in cui “le somme trattenute (pari ad € 2.000,00) saranno liquidate” (v. 26 fascicolo di parte PG). A ben Co Pa vedere, l'opera di manutenzione non rientra nell'ambito del contratto sottoscritto da e , avendo lo stesso ad oggetto solo le prestazioni specificamente elencate nel riquadro “Oneri a carico del
Venditore” di cui al contratto del 05/09/2017, in cui non vi è alcun riferimento alla manutenzione, non Co previsto neanche nelle successive modifiche contrattuali (v. docc. 1, 2 e 3 fascicolo di parte .
Dalla lettura della richiamata nota 1254 emerge dunque che il Comune di SA, sebbene abbia Pa effettivamente contestato a le problematiche da quest'ultima poi lamentate all'odierna opposta (v. doc. 18 fascicolo di parte PG), ha operato la trattenuta di € 1.050,00 solo in ragione del perdurare delle infiltrazioni, nulla detraendo in conseguenza dei rilievi circa la non conformità della cabina e della Co pulsantiera al capitolato di appalto. Peraltro, con riferimento alla pulsantiera, ha specificamente allegato nella propria comparsa di costituzione di aver provveduto a sostituirla senza richiedere alcun compenso aggiuntivo. Tale allegazione di fatto, in assenza di specifica contestazione da parte della opponente (che non ha depositato alcuna memoria nei termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c.), deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La circostanza che il non abbia operato alcuna trattenuta in garanzia in Parte_4 conseguenza della rilevata difformità della cabina e della pulsantiera e che questa sia stata successivamente spontaneamente sostituita con altra conforme, porta ad escludere che le dedotte difformità abbiano inciso sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale del contratto in essere tra il Pa Pa Co e e, per l'effetto, su quello in essere tra ed Tanto porta ad escludere che Pt_4
l'inadempimento sostanziantesi nelle dedotte difformità sia stato eccepito in buona fede e, dunque, che la relativa eccezione sia accoglibile.
Come insegna infatti il costante orientamento della Corte di Cassazione “nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.: a) presuppone che vi pagina 8 di 12 sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass.,
8/7/2024 n. 18587; Cass., 29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass.,
22/11/2016 n. 23759); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295, Cass., 29/1/2021, n.
2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880)” (cfr. da ultimo Cass. 18/02/2025, n. 4134).
Passando quindi alla contestazione inerente alle infiltrazioni, dalla documentazione agli atti risulta che il Comune di SA (ovvero la stazione appaltante dell'odierna opponente) ha rappresentato la sussistenza delle infiltrazioni nel momento in cui ha preso in consegna l'opera. Tanto è stato confermato in udienza anche dalla teste (che ha svolto il ruolo di responsabile unico Testimone_1 del procedimento cui il contratto di fornitura per cui è causa inerisce) in sede di audizione;
la stessa ha altresì riconosciuto tuttavia riconosciuto che “l'infiltrazione fu sistemata e [che] l'impianto è attualmente funzionante” (v. udienza del 22/03/2024). Anche nella nota prot. 2119 del 26/7/2019 a firma della medesima quale responsabile del procedimento per il Comune di SA si Parte_5 legge che “per la corretta esecuzione dell'appalto e la regolarità dell'utilizzo della piattaforma necessita solo esclusivamente conoscere la ditta che effettuerà in loco la manutenzione della piattaforma […]”.
Deve pertanto ritenersi provato che i problemi infiltrativi, pur esistenti, siano stati ridotti in pristino e che dunque l'inadempimento sia venuto meno.
Anche a prescindere da ciò, ritiene lo scrivente giudicante che l'inadempimento eccepito da parte opponente non sia proporzionale a quello dedotto da parte opposta, circostanza che comporta il rigetto dell'eccezione ex art. 1460 c.c. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in caso di reciproche accuse di inadempimento (come nel caso di specie in cui la domanda di esatto adempimento di parte opposta si fronteggia all'eccezione di inadempimento della parte opponente) “debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto. La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza pagina 9 di 12 sul sinallagma contrattuale. L'articolo 1460 del Cc consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto” (cfr. Cass. 26/0572025,
n. 14030).
Nel caso di specie devono dunque essere soppesati i reciproci inadempimenti: da un lato il mancato pagamento da parte da parte opponente del saldo del prezzo pattuito per la fornitura dell'opera, pari ad oltre € 18.800,00 e, dall'altro, la presenza di infiltrazioni a garanzia dell'eliminazione delle quali il ha trattenuto la ben inferiore somma di € 1.050,00. Tra i due inadempimenti non Controparte_6 appare esserci proporzionalità non solo sotto il mero profilo quantitativo, ma soprattutto sotto il profilo Co delle conseguenze per le parti. PG vorrebbe escludere il diritto di al pagamento della maggior parte del corrispettivo dell'opera a fronte di un inadempimento che ha determinato in capo alla prima non la perdita del corrispettivo, ma semplicemente il differimento del pagamento di una piccola quota parte del prezzo al momento della eliminazione delle infiltrazioni. Co Infine, PG ha quindi eccepito che avrebbe terminato l'opera con grave ritardo, che avrebbe determinato l'applicazione da parte del Parte_8
Dalla relazione finale del Comune di SA risulta che quest'ultima ha quantificato in € 1.650,00 le penali per il ritardo in quanto “l'ultimazione dei lavori è stata accertata il giorno 03/01/2019, come risulta dal verbale in pari data, e quindi fuori dai termini contrattuali previsti di n. 33 giorni” (v. doc. Co 18 fascicolo di parte . Da tale passaggio si desume dunque che il termine contrattuale per l'ultimazione dei valori era il 30/11/2018.
Dalla documentazione emerge quindi che:
- il Direttore dei Lavori nonché Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di SA ha accettato “di prendere in consegna l'impianto n. E14195B” in data 20/11/2018 e che in pari data abbia ricevuto il documento inerente alle “prove di collaudo piattaforma elevatrice Mod. Elfo” redatto su Co Co carta intestata (v. docc. 4 e 21 fascicolo di . Tanto trova riscontro anche nella nota n. 3422 del
21/11/2018 proveniente sempre dal medesimo Comune, in cui si legge che “in data 20.11.2018 la ditta installatrice per la ha eseguito le prove di collaudo della piattaforma RT elevatrice, dichiarando conclusi i lavori”;
- che il 22/11/2018 EP, a fronte della trasmissione da parte di PG della predetta nota n. 3422, ha riconosciuto (in una e-mail prodotta in giudizio proprio da PG) di dover “completare la siliconatura dei pagina 10 di 12 vetri per la mancanza del ponteggio necessario per tale lavorazione. Visto la Vostra difficoltà a montare il ponteggio, ci faremo carico di trovare sul posto una ditta che noleggia questa attrezzatura per completare la sigillatura dei vetri e completare le lavorazioni” (v. doc. 20 fascicolo di parte PG): comunicazione a cui non risulta che PG abbia replicato;
- che il contratto di fornitura prevede tra gli “oneri a carico dell'Acquirente” anche i “ponteggi regolamentari” (v. doc. 1 fascicolo di parte). Co Deve pertanto ritenersi provato che abbia consegnato al l'opera entro il termine Controparte_6 finale del 30/11/2018, rimanendo da effettuare solo delle lavorazioni di dettaglio il cui ritardo è stata conseguenza delle difficoltà di PG di reperire i ponteggi a ciò necessari, nonostante ciò rientrasse nelle proprie competenze contrattuali.
Alla luce di quanto sopra non può pertanto fondatamente ritenersi che il ritardo nel completamento Co dell'opera sia imputabile ad da cui discende il rigetto dell'eccezione di inadempimento.
III. SULL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE DI PARTE OPPONENTE
Parte opponente ha cui eccepito in compensazione la somma di € 11.750,00, a titolo di danni patiti in conseguenza “dei ritardi e delle disfunzioni registrate per l'installazione della piattaforma”. Dalla Co missiva inviata da PG a datata 18/03/2019 emerge che detto importo è composto dalla seguenti voci di danno: € 3.000 “per spese legali”; € 3.000,00 a titolo di “spese per la nomina di un tecnico incaricato per risolvere le problematiche insorte”; € 2.400,00 per a titolo di “spese affrontate per le tre riunioni per la quale non vi siete presentati”; € 1.850,00 per le “spese per penale di ritardo per la consegna dei lavori […] per un totale di giorni 37 moltiplicati per € 50,00 (penale per ogni giorno di ritardo)”; € 1.500 a titolo di “spese per i danni causati all'impresa” (v. doc. 25).
L'eccezione è priva di fondamento.
Quanto alle somme invocate a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza delle penali applicate a PG, premesso che la parte opponente non ha fornito prova che le stesse ammontino ad €
1.850,00 (l'unico documento in cui le penali sono quantificate risulta infatti essere la relazione finale Co depositata da in cui le stesse sono quantificate nel minore importo di € 1.650,00), la debenza delle stesse deve essere esclusa per le ragioni già illustrare al precedente paragrafo II, cui si rinvia.
Quanto, invece, alle restanti voci di danno, si evidenzia che PG non ha fornito alcun riscontro probatorio dei pregiudizi lamentati peraltro anche (in parte) genericamente dedotti, quali le “spese per danni causati all'impresa”.
Per tali ragioni detta eccezione deve essere rigettata.
pagina 11 di 12 Il rigetto delle eccezioni formulate da PG comporta il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 602/2019 – R.G. 1269/2019 emesso dal Tribunale di Prato il
16/05/2019. Co Il rigetto dell'opposizione determina, poi, l'assorbimento della domanda di manleva formulata da nei confronti della . AR
IV. SPESE DI LITE
Le spese di lite del giudizio di opposizione devono essere regolate in base al principio di soccombenza. Co PG, in quanto parte soccombente, deve essere condannata a rifondere in favore di le spese di lite che si liquidano – in applicazione del D.M. 55/2014 e ss. mm. (sulla base dei valori “medi” previsti per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.001,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in cui il procedimento si è articolato) – € 5.077,00 per compensi professionali ed € 302,12 per esborsi (di cui € 237,00 per contributo unificato ed € 65,12 per notifiche a testi), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Non può essere duplicato il compenso riconosciuto per la fase introduttiva (come invece richiesto dalla parte opposta nella propria nota spese) in quanto il compenso per quest'ultima è unico indipendentemente dal numero di adempimenti compiuti e riconducibili a detta fase.
La contumacia di preclude alla liquidazione delle spese in suo AR favore.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 RT
in persona del legale rappresentante pro-tempore e , ogni
[...] AR altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 602/2019 – R.G. 1269/2019 emesso dal Tribunale di Prato il 16/05/2019;
2) condanna a rifondere nei confronti di le spese Parte_1 RT di lite del giudizio di opposizione che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 302,12 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Prato, 09/08/2025
il giudice dott.ssa Federica Ferretti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1674/2019 R.G.A.C., pendente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata ad Agrigento, Via Diodoro Siculo 21 presso lo studio Parte_2 dell'avv. Emilio Amoroso che la rappresenta e difende giusta da ritenersi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione ex art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTORE OPPONENTE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante RT P.IVA_2 pro-tempore elettivamente domiciliata a Prato, Viale della Repubblica n. 141 presso Controparte_2 lo studio dell'avv. Luciano Barletta che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c. in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
E
(C.F. ), con sede a AR C.F._1
Sassari, Via Monte Furru 14/A
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
AVENTE AD OGGETTO
Subfornitura – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero “1) In Parte_1 via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
2) Nel merito:
pagina 1 di 12 accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'inesatto adempimento consumato dall'opposta revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 602/19 del
16/05/2019, RG n. 1269/2019 emesso dall'intestato Tribunale siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
3) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, per le causali dedotte in narrativa e per ogni altra ragione di riduzione e compensazione, che non è tenuta al pagamento delle somme portate dal Parte_1 decreto ingiuntivo”.
Per come da atto di citazione di chiamata in causa del terzo, ovvero RT
“Previa autorizzazione alla chiamata in causa della ditta Cf AR
, in pers. del leg. rapp.te con sede in Sassari via Monte Furru 14/A In tesi: C.F._1
Respingere l'opposizione in quanto infondata e non provata, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto. In ipotesi: ove fosse in qualche misura riconosciuta l'esistenza di vizi o difetti nell'installazione tali da giustificare una riduzione del corrispettivo spettante all'opposta, accertare e dichiarare la responsabilità della terza chiamata in causa quale installatrice AR dell'impianto sulla base del contratto in atti e conseguentemente dichiarare la stessa tenuta a rifondere alla quanto eventualmente fosse riconosciuto alla opponente e dunque RT detratto dal credito azionato. Con vittoria di spese ed onorari del procedimento oltre liquidaz. forf. spese generali del 15% iva e Cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pa (d'ora innanzi, per brevità, anche solo ”) ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 602/19 - RG n. 1269/2019, con il quale il Tribunale di
Prato l'ha condannata a corrispondere in favore di (d'ora innanzi, per brevità, anche RT
Co solo ) della somma di € 21.339,73, comprensiva delle spese legali della fase monitoria, oltre agli interessi successivi e spese di registrazione, in conseguenza del mancato pagamento delle fatture nn.
3066/2018 (dell'importo di € 3.120,00) e 3983/2018 (dell'importo di € 15.704,00), aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice ELFO ad azionamento oleodinamico da installarsi presso il Comune di SA. A fondamento della propria opposizione PG ha dedotto:
l'insufficienza della documentazione posta alla base del ricorso per ingiunzione e l'indimostrata insolvibilità dell'opponente; l'inadempimento dell'opposta in termini di mancata esecuzione a regola d'arte della fornitura e messa in opera dell'impianto con impossibilità del di Parte_4 approvare la contabilità finale dell'appalto; gravi ritardi accumulati nell'esecuzione della fornitura con contestuale applicazione delle penali da parte dell'appaltante e blocco della contabilità finale dell'appalto e della relativa liquidazione;
danni patiti in diretta conseguenza dei ritardi e delle disfunzioni registrate per l'installazione della piattaforma, quantificati in euro 11.750,00 da pagina 2 di 12 Co compensarsi con le somme pretese da L'opponente ha rappresentato di aver concluso con l'opposta un contratto di fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice ELFO ad azionamento oleodinamico da installarsi presso il Comune di SA;
che le condizioni della fornitura prevedevano, tra le altre, il “montaggio impianto con personale specializzato… trasporto dei materiali in cantiere, manovalanza di aiuto al montaggio, scarico materiali, redazione disegno di progetto”, quest'ultimo eseguito direttamente dalla ditta fornitrice sulla base delle risultanze e delle verifiche operate sui Co luoghi;
che, con mail del 28/11/2017, aveva comunicato all'opponente la spedizione dell'impianto, cui sarebbe seguito un contatto telefonico con il corriere per definire data e orario della consegna del Co materiale in cantiere;
che, con pec del 22/12/2017, aveva informato, senza previ contatti telefonici, dell'avvenuto stoccaggio dei materiali all'interno dei locali del Comune, con contestuale invito all'ultimazione dei lavori edili propedeutici all'installazione della macchina, denegando ogni responsabilità sulla custodia dei materiali;
che PG aveva subito contestato le richieste dell'opposta facendo rilevare: 1) che le opere edili non erano state eseguite in mancanza di alcuna ulteriore comunicazione successiva a quella del 28/11/2017; 2) che l'onere della custodia non si intendeva trasferito in capo all'opponente in mancanza di comunicazione dell'avvenuto scarico dell'impianto; 3) che la consegna dell'impianto, compreso della struttura, aveva già registrato ritardi, produttivi di oneri Co in capo all'opponente che sarebbero stati “recuperati”; che il 22/06/2018 aveva rappresentato la necessità di ancorare la struttura all'edificio praticando dei fori per installare delle barre filettate per, poi, successivamente dedurre l'impossibilità di procedere all'installazione per essere errate le misure fornite da PG, con necessità di modificare la fornitura con nuovi materiali ed ulteriori maggiori costi;
che, con pec del 19/07/2018, PG aveva contestato le pretese affermando che le misure ed i disegni di Co progetto erano state realizzate in autonomia da previo sopralluogo in cantiere e aveva sollecitato il rispetto del termine essenziale del 31/08/2018 stabilito dal Comune di SA per l'installazione dell'impianto; che l'opponente aveva bloccato la prestazione, determinando notevoli ritardi;
che, con Pa grande difficoltà, aveva ottenuto dal Comune di SA una proroga al 31/10/2018 per ultimare i lavori e che alla richiesta del 22/10/2018, da parte di PG, di fissare un incontro per dettare un Co cronoprogramma di ultimazione lavori entro la concessa proroga, aveva dato riscontro preannunciando la ripresa dei lavori il 24/10/2018 e la conclusione entro 15 giorni;
che in quest'ultima Co comunicazione aveva affermato che il rifacimento della struttura era dovuto all'errore di PG nell'approvare il disegno, con ciò confermando che misure e disegni erano stati realizzati in autonomia Co Pa da e sottoscritti da per sola conoscenza e che tale circostanza risultava dal verbale della riunione del 24/10/2018 tenutasi presso il Comune di SA alla presenza del Responsabile Unico del
Procedimento, Geom. ; che il 20/11/2018 il aveva contestato i Parte_5 Parte_4
pagina 3 di 12 seguenti difetti alla fornitura: “sia all'interno del castello esterno della piattaforma che all'interno della cabina entra acqua piovana, la piattaforma deve essere montata a regola d'arte e funzionante senza nessun difetto, la cabina non rispetta le indicazioni del capitolato d'appalto, la bottoniera non rispetta le indicazioni del capitolato d'appalto”; che il Responsabile Unico del Procedimento, previa proposta di applicazione delle penali contrattuali per ritardo, aveva invitato PG al completamento Co dell'opera e di ciò veniva edotta con richiesta di urgente incontro presso il Comune per la data del Co 23/11/2018; che detta comunicazione era stata riscontrata da riconoscendo il mancato completamento della siliconatura dei vetri per la mancanza di ponteggio e preannunciando la ricerca di Co apposita ditta per noleggiare l'attrezzatura; che aveva eseguito il lavoro nel mese di febbraio 2019 e il 05/03/2019 aveva comunicato l'incasso a mani proprie di un assegno di euro 18.824,00; che PG aveva comunicato di non aver contezza dell'assegno e, dopo verifiche effettuate sulla copia trasmessa Co da aveva comunicato che il titolo faceva parte di un blocchetto oggetto di denuncia per furto;
che il Co 18/03/2019 PG, stanti i molteplici inadempimenti da parte di aveva restituito la fattura n. 3066 del
28/09/2018 di euro 3.120,00 perché relativa a somme non dovute e aveva contestato la fattura n. 3983 Pa di euro 15.000,00 oltre iva in ragione dei danni patiti da per l'installazione della piattaforma, quantificati in euro 11.750,00. Co Si è costituita opponendosi, in via preliminare, alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo poiché emesso sulla base di un assegno bancario ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della , ditta AR alla quale era stata subappaltata l'installazione dell'impianto e che ne aveva certificato il corretto montaggio. Pa L'opposta, circa la contestata prova e sussistenza del credito azionato, ha dedotto di aver venduto a una piattaforma elevatrice modello ELFO, come da ordine sottoscritto e che, il medesimo, aveva subito due integrazioni accettate dall'opponente; che il completamento del montaggio era attestato dalla documentazione versata in atti;
che la provvisoria esecuzione era stata rilasciata in ragione dell'assegno bancario rilasciato da PG a garanzia, di esatto importo del credito residuo vantato dall'opposta, la cui sottoscrizione non era stata disconosciuta, che faceva piena prova del credito azionato in quanto promessa di pagamento;
che la promessa di pagamento aveva l' effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presumeva sino a prova contraria, che PG non aveva disconosciuto ma espressamente ammesso.
In ordine alle contestazioni mosse dall'opponente nel merito, ha rilevato: che i vizi dell'installazione, Co contestati nella riunione del 24/10/2018 erano irrilevanti ai fini del compenso spettante a poiché non avevano determinato alcuna detrazione delle proprie spettanze;
che le doglianze del Comune di SA pagina 4 di 12 Co del 23/11/2018 erano state risolte da per quanto di propria competenza e ciò risultava dalla dichiarazione rilasciata dal Comune il 26/7/2019 prot. 2119 con la quale si attestava l'avvenuta esecuzione di tutti gli interventi richiesti;
che la Stazione appaltante aveva chiuso l'appalto il
03/01/2019, redigendo il conto finale e che, come risultava dalla nota del 02/05/2019, non gli era stato liquidato lo stato finale perché non era stato fornito il contratto di manutenzione che non riguardava Co
che, a tutto concedere, la detrazione ipoteticamente addebitabile all'opposta sarebbe stata di euro
1.050,00 per il ripristino delle infiltrazioni d'acqua piovana, somme che comunque il Parte_4 aveva dichiarato che avrebbe corrisposto dopo l'eliminazione, e che erano state risolte;
che la
[...]
Co penale addebitata di € 1.650,00 per il ritardo nella consegna dell'opera non competeva a perché al momento della consegna dei materiali mancavano le opere di competenza della PG che avevano impedito l'installazione; che si era resa necessaria una modifica al progetto per un errore nel rilievo delle misure che la PG aveva preso e confermato sottoscrivendo i relativi disegni. Pa Specificamente in ordine alla consegna dell'assegno bancario da parte di , ha rilevato: che il
15/12/2018 il rappresentante di zona aveva inoltrato all'opposta un assegno tratto sulla banca CP_4 filiale di FA (la stessa dell'acconto versato al momento dell'ordine e con la medesima firma e Pa timbro) dell'importo complessivo dovuto a saldo € 18.824,00, consegnatogli dalla a garanzia fin dal
12/10/2018; che poiché la PG, terminata l'installazione, non aveva proceduto al pagamento tramite Co bonifico come concordato, aveva comunicato che avrebbe posto all'incasso l'assegno e PG aveva risposto di non incassarlo perché le era stato rubato;
che solo dopo varie richieste PG aveva inoltrato copia di una denuncia presentata ai Carabinieri in data 16/10/2018 con la quale il procuratore dell'opponente dichiarava di aver smarrito un libretto di assegni tra cui quello n. 8338521122-09, consegnato pochi giorni prima ad agente presso la ditta Montana Giuseppina. Parte_6
Co Rilevava che l'assegno portava la stessa firma del precedente assegno regolarmente incassato e la
PG non aveva mai smentito, ma anzi riconosciuto espressamente – nella pec del 11/03/19 inviata Co all'Avv. Barletta – di averlo consegnato a garanzia del credito dovuto alla e che il suddetto Co comportamento era stato oggetto di denuncia penale da parte di - in ordine alla quale, all'udienza del 19.12.2022 è stato depositato decreto di rinvio a giudizio nei confronti del legale rappresentante della PG, emesso dal GUP del Tribunale di Agrigento.
Alla prima udienza del 06/12/2019 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della
[...]
e, alla successiva udienza del 19/10/2020, verificata la regolarità della notifica al Controparte_5 terzo chiamato, ne ha dichiarato la contumacia ed ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedendo i richiesti termini per le memorie ex art. 183,
c. 6 c.p.c. pagina 5 di 12 La causa è stata istruita a mezzo prove documentali e testimoniali.
All'udienza dell'8/10/2021 il Giudice ha dato atto della mancata risposta del terzo chiamato ai capitoli formulati per il suo interrogatorio formale.
In attuazione della variazione tabellare del 19/12/2024, il procedimento è stato riassegnato allo scrivente Giudice in data 14/01/2025, il quale ha anticipato l'udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 05/02/2025, in occasione della quale la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. SULLA DOMANDA DI PARTE OPPOSTA
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione, in cui il creditore opposto, sebbene formalmente convenuto, riveste la posizione sostanziale di attore. È pertanto su quest'ultimo che grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti costituitivi del diritto azionato (cfr., da ultimo, Cass. 06/06/2018 n. 14640). È bene tuttavia precisare che a fronte del predetto onere probatorio, il convenuto è comunque tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Co Nel caso di specie, ha agito in via monitoria nei confronti di per il saldo (pari Parte_1
a complessivi € 18.824,00) del prezzo pattuito per la fornitura e posa di una piattaforma elevatrice mod.
Elfo n. 14195 da installarsi presso il Comune di SA. Co A fondamento della propria domanda ha prodotto: Co i) il contratto sottoscritto tra e PG in data 05/09/2017 avente ad oggetto la fornitura e posa di “N.° 1
Piattaforma Elevatrice Modello ELFO con STRUTTURA CERTIFICATA”, avente ordine n. E14195, in cui le parti hanno pattuito il prezzo della fornitura in € 21.800,00 (oltre IVA 4%, pari a complessivi €
22.672,00) e il pagamento dello stesso in due tranches, di cui una (pari al 30%) alla “rimessa diretta all'ordine” e l'altra (pari al restante 70%) “rimessa diretta 30/60790 gg df fine montaggio” (v. doc. 1 Co fascicolo di parte;
ii) accordo integrativo del 28/7/2017 inerente alla “fornitura in opera piattaforma elevatrice n. E14195 da installare a SA (NU) – Corso Vittorio Emanuele”, sottoscritto da entrambe le parti ed avente ad oggetto la dotazione della predetta piattaforma con la “fornitura di chiave meccanica a doppia estrazione di fianco al pulsante del piano 3 […]” e “modifica della parte elettrica di controllo con Co programmazione della scheda elettronica […]” al prezzo di € 500,00 (v. doc. 2 fascicolo di parte;
iii) “conferma di ordine impianto E14195B per la fornitura e posa in opera di n° impianto da installare in Corso Vittorio Emanuele, -- 08010 SA Nu” del 06/09/2018, sottoscritto da entrambe le parti, al pagina 6 di 12 prezzo di € 3.000,00 (oltre IVA 4%, per complessivi € 3.120,00) da pagarsi “100,0% rimessa diretta Co avviso merce pronta” (v. doc. 3 fascicolo di parte : come emerge confrontando i disegni di progetto allegati al contratto del 05/09/2017 e quelli allegati alla conferma di ordine del 06/09/2018, l'impianto oggetto dei due ordini è il medesimo salvo la modifica di alcune misure dello stesso;
iv) verbale di presa in consegna dell'impianto n. E14195B, datato 20/11/2018 e sottoscritto da
, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di SA Parte_7
Co (v. doc. 4 di parte per la qualifica di , si vedano i docc. nn. 17 e 18 sempre di parte Parte_7
Co
. Co Da testo dell'e-mail inviata da PG a in data 22/12/2017 risulta che la prima ha già corrisposto alla seconda la somma di € 7.488,00 in relazione al contratto per cui è causa (v. doc. 4 fascicolo di parte
PG): la differenza tra la sommatoria dei prezzi pattuiti con gli accordi di cui alle precedenti lettere i), ii)
e iii) e quanto già corrisposto è paritetico all'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Co Sulla base delle richiamate evidenze probatorie, ha dunque fornito piena prova dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti per cui ha agito in via monitoria.
Non permette di giungere a conclusioni differenti le contestazioni sollevate in merito alla imputabilità all'opposta degli errori nell'effettuazione delle rilevazioni, la cui presenza avrebbe poi necessitato il rifacimento del progetto dell'impianto con conseguente trasmissione in data 16/7/2018 di nuovo preventivo.
Dalla conferma di ordine del 06/09/2018 e dall'allegato progetto recante la data del 09/07/2018, risulta Co Pa che abbia trasmesso a un nuovo progetto di impianto recante il numero E14195B; comparando detto progetto con quello allegato all'originario contratto di fornitura emerge che i due differiscono Co sotto alcuni profili dimensionali (v. docc. 1 e 3 fascicolo di parte .
Ciò precisato, la pur provata esistenza di contestazioni tra le parti circa la debenza degli importi Co richiesti in più da in conseguenza di detta modifica nei mesi tra luglio ed agosto 2018 appare Pa francamente superata dalla sottoscrizione da parte di del documento recante la data del 06/09/2018
e denominato “conferma d'ordine impianto E14195B” in cui si quantifica in € 3.000,00 + IVA 4% quanto richiesto per il nuovo progetto.
II. SULL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO DI PARTE OPPONENTE
PG, a sostegno della propria opposizione, ha eccepito la mancata esecuzione a regola d'arte della fornitura, allegando che il avrebbe contestato la presenza di infiltrazioni di acqua Parte_4 piovana all'interno del castello esterno della piattaforma e della cabina, il mancato rispetto da parte della cabina delle indicazioni del capitolato e il mancato rispetto da parte della bottoniera delle indicazioni del capitolato d'appalto, da cui sarebbe conseguita la mancata approvazione della pagina 7 di 12 Co contabilità finale. L'opponente ha inoltre eccepito che avrebbe accumulato gravi ritardi nell'esecuzione della fornitura, che avrebbero determinato l'applicazione di penali da parte della stazione appaltante.
Quanto alle eccezioni inerenti alla mancata esecuzione a regola d'arte, si deve in primo luogo evidenziare che nella nota prot. n. 1254 del Comune di SA del 02/05/2019 si legge che la
“contabilità finale non è stata ancora approvata per la mancanza del contratto di manutenzione sottoscritto dalle parti e a causa delle infiltrazioni di acqua piovana” da cui è conseguita la detrazione della somma di “€ 950,00 per la manutenzione annuale della piattaforma ed € 1.050,00 per i lavori necessari ad eliminare le infiltrazione dell'acqua piovana nel vano piattaforma”, con previsione del
Comune di approvare lo stato finale “solo dopo che i lavori sono stati completati regolarmente” data in cui “le somme trattenute (pari ad € 2.000,00) saranno liquidate” (v. 26 fascicolo di parte PG). A ben Co Pa vedere, l'opera di manutenzione non rientra nell'ambito del contratto sottoscritto da e , avendo lo stesso ad oggetto solo le prestazioni specificamente elencate nel riquadro “Oneri a carico del
Venditore” di cui al contratto del 05/09/2017, in cui non vi è alcun riferimento alla manutenzione, non Co previsto neanche nelle successive modifiche contrattuali (v. docc. 1, 2 e 3 fascicolo di parte .
Dalla lettura della richiamata nota 1254 emerge dunque che il Comune di SA, sebbene abbia Pa effettivamente contestato a le problematiche da quest'ultima poi lamentate all'odierna opposta (v. doc. 18 fascicolo di parte PG), ha operato la trattenuta di € 1.050,00 solo in ragione del perdurare delle infiltrazioni, nulla detraendo in conseguenza dei rilievi circa la non conformità della cabina e della Co pulsantiera al capitolato di appalto. Peraltro, con riferimento alla pulsantiera, ha specificamente allegato nella propria comparsa di costituzione di aver provveduto a sostituirla senza richiedere alcun compenso aggiuntivo. Tale allegazione di fatto, in assenza di specifica contestazione da parte della opponente (che non ha depositato alcuna memoria nei termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c.), deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La circostanza che il non abbia operato alcuna trattenuta in garanzia in Parte_4 conseguenza della rilevata difformità della cabina e della pulsantiera e che questa sia stata successivamente spontaneamente sostituita con altra conforme, porta ad escludere che le dedotte difformità abbiano inciso sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale del contratto in essere tra il Pa Pa Co e e, per l'effetto, su quello in essere tra ed Tanto porta ad escludere che Pt_4
l'inadempimento sostanziantesi nelle dedotte difformità sia stato eccepito in buona fede e, dunque, che la relativa eccezione sia accoglibile.
Come insegna infatti il costante orientamento della Corte di Cassazione “nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.: a) presuppone che vi pagina 8 di 12 sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass.,
8/7/2024 n. 18587; Cass., 29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass.,
22/11/2016 n. 23759); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295, Cass., 29/1/2021, n.
2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880)” (cfr. da ultimo Cass. 18/02/2025, n. 4134).
Passando quindi alla contestazione inerente alle infiltrazioni, dalla documentazione agli atti risulta che il Comune di SA (ovvero la stazione appaltante dell'odierna opponente) ha rappresentato la sussistenza delle infiltrazioni nel momento in cui ha preso in consegna l'opera. Tanto è stato confermato in udienza anche dalla teste (che ha svolto il ruolo di responsabile unico Testimone_1 del procedimento cui il contratto di fornitura per cui è causa inerisce) in sede di audizione;
la stessa ha altresì riconosciuto tuttavia riconosciuto che “l'infiltrazione fu sistemata e [che] l'impianto è attualmente funzionante” (v. udienza del 22/03/2024). Anche nella nota prot. 2119 del 26/7/2019 a firma della medesima quale responsabile del procedimento per il Comune di SA si Parte_5 legge che “per la corretta esecuzione dell'appalto e la regolarità dell'utilizzo della piattaforma necessita solo esclusivamente conoscere la ditta che effettuerà in loco la manutenzione della piattaforma […]”.
Deve pertanto ritenersi provato che i problemi infiltrativi, pur esistenti, siano stati ridotti in pristino e che dunque l'inadempimento sia venuto meno.
Anche a prescindere da ciò, ritiene lo scrivente giudicante che l'inadempimento eccepito da parte opponente non sia proporzionale a quello dedotto da parte opposta, circostanza che comporta il rigetto dell'eccezione ex art. 1460 c.c. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in caso di reciproche accuse di inadempimento (come nel caso di specie in cui la domanda di esatto adempimento di parte opposta si fronteggia all'eccezione di inadempimento della parte opponente) “debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto. La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza pagina 9 di 12 sul sinallagma contrattuale. L'articolo 1460 del Cc consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto” (cfr. Cass. 26/0572025,
n. 14030).
Nel caso di specie devono dunque essere soppesati i reciproci inadempimenti: da un lato il mancato pagamento da parte da parte opponente del saldo del prezzo pattuito per la fornitura dell'opera, pari ad oltre € 18.800,00 e, dall'altro, la presenza di infiltrazioni a garanzia dell'eliminazione delle quali il ha trattenuto la ben inferiore somma di € 1.050,00. Tra i due inadempimenti non Controparte_6 appare esserci proporzionalità non solo sotto il mero profilo quantitativo, ma soprattutto sotto il profilo Co delle conseguenze per le parti. PG vorrebbe escludere il diritto di al pagamento della maggior parte del corrispettivo dell'opera a fronte di un inadempimento che ha determinato in capo alla prima non la perdita del corrispettivo, ma semplicemente il differimento del pagamento di una piccola quota parte del prezzo al momento della eliminazione delle infiltrazioni. Co Infine, PG ha quindi eccepito che avrebbe terminato l'opera con grave ritardo, che avrebbe determinato l'applicazione da parte del Parte_8
Dalla relazione finale del Comune di SA risulta che quest'ultima ha quantificato in € 1.650,00 le penali per il ritardo in quanto “l'ultimazione dei lavori è stata accertata il giorno 03/01/2019, come risulta dal verbale in pari data, e quindi fuori dai termini contrattuali previsti di n. 33 giorni” (v. doc. Co 18 fascicolo di parte . Da tale passaggio si desume dunque che il termine contrattuale per l'ultimazione dei valori era il 30/11/2018.
Dalla documentazione emerge quindi che:
- il Direttore dei Lavori nonché Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di SA ha accettato “di prendere in consegna l'impianto n. E14195B” in data 20/11/2018 e che in pari data abbia ricevuto il documento inerente alle “prove di collaudo piattaforma elevatrice Mod. Elfo” redatto su Co Co carta intestata (v. docc. 4 e 21 fascicolo di . Tanto trova riscontro anche nella nota n. 3422 del
21/11/2018 proveniente sempre dal medesimo Comune, in cui si legge che “in data 20.11.2018 la ditta installatrice per la ha eseguito le prove di collaudo della piattaforma RT elevatrice, dichiarando conclusi i lavori”;
- che il 22/11/2018 EP, a fronte della trasmissione da parte di PG della predetta nota n. 3422, ha riconosciuto (in una e-mail prodotta in giudizio proprio da PG) di dover “completare la siliconatura dei pagina 10 di 12 vetri per la mancanza del ponteggio necessario per tale lavorazione. Visto la Vostra difficoltà a montare il ponteggio, ci faremo carico di trovare sul posto una ditta che noleggia questa attrezzatura per completare la sigillatura dei vetri e completare le lavorazioni” (v. doc. 20 fascicolo di parte PG): comunicazione a cui non risulta che PG abbia replicato;
- che il contratto di fornitura prevede tra gli “oneri a carico dell'Acquirente” anche i “ponteggi regolamentari” (v. doc. 1 fascicolo di parte). Co Deve pertanto ritenersi provato che abbia consegnato al l'opera entro il termine Controparte_6 finale del 30/11/2018, rimanendo da effettuare solo delle lavorazioni di dettaglio il cui ritardo è stata conseguenza delle difficoltà di PG di reperire i ponteggi a ciò necessari, nonostante ciò rientrasse nelle proprie competenze contrattuali.
Alla luce di quanto sopra non può pertanto fondatamente ritenersi che il ritardo nel completamento Co dell'opera sia imputabile ad da cui discende il rigetto dell'eccezione di inadempimento.
III. SULL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE DI PARTE OPPONENTE
Parte opponente ha cui eccepito in compensazione la somma di € 11.750,00, a titolo di danni patiti in conseguenza “dei ritardi e delle disfunzioni registrate per l'installazione della piattaforma”. Dalla Co missiva inviata da PG a datata 18/03/2019 emerge che detto importo è composto dalla seguenti voci di danno: € 3.000 “per spese legali”; € 3.000,00 a titolo di “spese per la nomina di un tecnico incaricato per risolvere le problematiche insorte”; € 2.400,00 per a titolo di “spese affrontate per le tre riunioni per la quale non vi siete presentati”; € 1.850,00 per le “spese per penale di ritardo per la consegna dei lavori […] per un totale di giorni 37 moltiplicati per € 50,00 (penale per ogni giorno di ritardo)”; € 1.500 a titolo di “spese per i danni causati all'impresa” (v. doc. 25).
L'eccezione è priva di fondamento.
Quanto alle somme invocate a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza delle penali applicate a PG, premesso che la parte opponente non ha fornito prova che le stesse ammontino ad €
1.850,00 (l'unico documento in cui le penali sono quantificate risulta infatti essere la relazione finale Co depositata da in cui le stesse sono quantificate nel minore importo di € 1.650,00), la debenza delle stesse deve essere esclusa per le ragioni già illustrare al precedente paragrafo II, cui si rinvia.
Quanto, invece, alle restanti voci di danno, si evidenzia che PG non ha fornito alcun riscontro probatorio dei pregiudizi lamentati peraltro anche (in parte) genericamente dedotti, quali le “spese per danni causati all'impresa”.
Per tali ragioni detta eccezione deve essere rigettata.
pagina 11 di 12 Il rigetto delle eccezioni formulate da PG comporta il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 602/2019 – R.G. 1269/2019 emesso dal Tribunale di Prato il
16/05/2019. Co Il rigetto dell'opposizione determina, poi, l'assorbimento della domanda di manleva formulata da nei confronti della . AR
IV. SPESE DI LITE
Le spese di lite del giudizio di opposizione devono essere regolate in base al principio di soccombenza. Co PG, in quanto parte soccombente, deve essere condannata a rifondere in favore di le spese di lite che si liquidano – in applicazione del D.M. 55/2014 e ss. mm. (sulla base dei valori “medi” previsti per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.001,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in cui il procedimento si è articolato) – € 5.077,00 per compensi professionali ed € 302,12 per esborsi (di cui € 237,00 per contributo unificato ed € 65,12 per notifiche a testi), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Non può essere duplicato il compenso riconosciuto per la fase introduttiva (come invece richiesto dalla parte opposta nella propria nota spese) in quanto il compenso per quest'ultima è unico indipendentemente dal numero di adempimenti compiuti e riconducibili a detta fase.
La contumacia di preclude alla liquidazione delle spese in suo AR favore.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 RT
in persona del legale rappresentante pro-tempore e , ogni
[...] AR altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 602/2019 – R.G. 1269/2019 emesso dal Tribunale di Prato il 16/05/2019;
2) condanna a rifondere nei confronti di le spese Parte_1 RT di lite del giudizio di opposizione che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 302,12 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Prato, 09/08/2025
il giudice dott.ssa Federica Ferretti
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