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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DI INCOMPETENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5255/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Daniela De Benedictis, elettivamente domiciliata in Atripalda (AV) alla Via Ferrovia n. 19;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t. signor , con il patrocinio dell'Avv.to Rosa Esposito, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Santa Maria a Vico (CE) alla P.zza F. Crispi n. 8;
CONVENUTA
(P.IVA ); Controparte_4 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza odierna le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. II
c.p.c. proposta da in seno alla procedura di espropriazione Controparte_2 presso terzi r.g.e. n. 192/2023 promossa in suo danno dall' (d'ora in Controparte_1
poi a.d.e.r.), giusto atto di pignoramento per euro 44.048,81 notificato anche al terzo Ministero dello
Sviluppo Economico.
1 Tale atto di pignoramento origina da venti cartelle notificate nell'anno 2022, delle quali due aventi ad oggetto tributi e le altre riguardanti violazioni del codice della strada.
Con il ricorso endoesecutivo la società debitrice aveva chiesto la sospensione della procedura nonché, nel merito, la declaratoria di inesistenza del diritto dell'a.d.e.r. di agire in executivis e/o comunque l'estinzione della pretesa creditoria per i seguenti motivi:
1) omessa notifica delle cartelle prodromiche al pignoramento;
2) inesistenza della eventuale notifica delle cartelle, giacché effettuate da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri;
3) intervenuta prescrizione dei crediti.
Con ordinanza del 25.09.2023 il giudice dell'esecuzione ha:
1) dichiarato il difetto di giurisdizione ordinario in favore del giudice tributario relativamente alle cartelle nn. 100 2021 0012560846 000 e 100 2022 00078774134 000 aventi ad oggetto il recupero dell'imposta di registro;
2) ravvisato l'esistenza di un fumus in ordine alla rituale notificazione delle restanti cartelle, con conseguente inesistenza della prescrizione invocata dall'opponente;
3) ciò nonostante, accolto la domanda di sospensione, avendo l'opponente con le note di trattazione di udienza dedotto che “alcune cartelle di pagamento oggetto dell'atto di pignoramento sono state annullate ex art. 1 commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012, mentre altre cartelle hanno ad oggetto titoli esecutivi privi di efficacia perché già annullati da precedenti ricorsi e/o titoli inesistenti”
(cfr. l'ordinanza in atti);
4) assegnato termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.11.2023 nei confronti di Controparte_2
e del Ministero dello Sviluppo Economico, l'a.d.e.r. ha riassunto nel merito
[...]
l'opposizione, chiedendo accertarsi l'esistenza del diritto di agire in executivis nei confronti di
. Controparte_2
Con comparsa depositata il 14.06.2024 si è costituita , Controparte_2
la quale ha eccepito:
1) l'inammissibilità della costituzione dell' perché avvenuta mediante avvocato del libero CP_5
foro;
2) l'incompetenza per materia dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore;
3) l'inesistenza del diritto dell' di agire in executivis, posto che: CP_5
2 a) le seguenti cartelle sono state annullate ex art. 204 codice della strada per tacito accoglimento del ricorso al Prefetto: n. 10020200018498513001, n. 10020200018884156000, n.
10020210010332381000, n. 10020210017179815000, n. 10020210017996801000, n. -
10020220001822359001 e n. 10020220001862892001;
b) l ha avviato la procedura di recupero delle somme quando era pendente l'istanza di CP_5
cui all'art. 1 co. 537/543 legge n. 228/2012.
L'ente impositore è rimasto contumace.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, la costituzione dell' mediante avvocato del libero foro è del tutto valida e ciò senza CP_5
che risulti necessario il deposito dei documenti giustificativi del potere di rappresentanza conferito al difensore, avendo le Sezioni Unite della Suprema Corte precisato che ad eccezione delle controversie espressamente riservate all'Avvocatura dello Stato attraverso una convenzione stipulata con l' e CP_5 dai casi in cui l'Avvocatura non sia disponibile ad assumere il patrocinio, il concessionario per la riscossione si avvale di avvocati del libero foro senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (tra le altre, cfr. Cass. civ. n. 30008/2019).
Risulta invece fondata l'eccezione in rito sollevata dalla parte convenuta, in quanto sussiste l'incompetenza per materia dell'odierno giudicante a conoscere la controversia.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, “avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo del 10 settembre 2011 n. 150, la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell'opposizione al verbale di accertamento presupposto” (Cass. civ. n. 11816/2015).
Tale conclusione ha trovato conferma in un recente arresto della Suprema Corte, del quale pare opportuno trascrivere il passaggio motivazionale maggiormente rilevante: “il principio fondamentale è che la competenza a conoscere delle controversie in materia di sanzioni amministrative inflitte per violazioni al codice della strada dipende dall'oggetto del giudizio, e l'oggetto del giudizio può essere solo di due tipi.
1.3. Talora l'amministrazione e l'intimato controvertono sulla giustezza della sanzione,
e dunque sull'accertamento della effettiva sussistenza d'un illecito amministrativo: ad es., se
l'infrazione sia stata effettivamente commessa, oppure se la condotta contestata sia davvero amministrativamente illecita. In questi casi la competenza a conoscere della lite spetta al Giudice di pace ratione materiae (Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018). Tale competenza sussiste sia
3 quando venga tempestivamente impugnato il verbale o l'ordinanza-ingiunzione, sia quando la contestazione sia tardiva (opposizione c.d. recuperatoria): quando, cioè, la controversia sorga solo in occasione dell'esecuzione coattiva, in quanto l'opponente alleghi di avere appreso dell'esistenza della pretesa erariale solo con l'esecuzione forzata (Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017).
1.4. Altre volte invece l'amministrazione e l'intimato controvertono non sulla giustezza della sanzione, ma sulla giustezza dell'esecuzione: ad es., quando l'opponente deduca che l'obbligazione sia stata già adempiuta, oppure che il titolo esecutivo manchi o sia invalido. In questi casi la controversia riguarda il diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente. Essa, quindi, è una opposizione esecutiva ex art. 615 (o 617) c.p.c., e l'individuazione del giudice competente a conoscerne andrà stabilita secondo gli ordinari criteri (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018, in motivazione).
1.5. Gli "ordinari criteri" in base ai quali individuare il giudice competente a conoscere delle opposizioni all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) sono molto semplici: la competenza spetta al giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Il
"titolo" a base dell'esecuzione iniziata per la riscossione del pagamento di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada è l'ordinanza-ingiunzione. L'impugnazione in sede giurisdizionale di tali atti è devoluta al Giudice di pace dagli artt. 6 e 7 d. lgs. 150/11: ergo, anche
l'opposizione all'esecuzione avverso procedure avviate sulla base degli atti suddetti spetta al giudice di pace (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10395 del 20/05/2016, Rv. 640065 - 01). Né il giudizio di opposizione all'esecuzione muta la sua natura sol perché l'opposizione si fondi sulla asserita inesistenza del titolo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015, Rv. 634340 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014, Rv. 633276 - 01)” (Cass. civ. n. 40561/2021 ma negli stessi termini Cass. civ. n. 3156/2017, n. 29383/2024, n. 709/2025).
Alla luce di quanto osservato, va dichiarata l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace del luogo in cui risultano essere state commesse le infrazioni.
Sussistono valide ragioni per compensare interamente le spese di lite, avendo anche la Corte di
Cassazione evidenziato come le norme che stabiliscono quale giudice debba occuparsi delle controversie in materia di c.d. "multe" per violazioni al codice della strada non siano immediatamente intellegibili (Cass. civ. n. 40561/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Nocera Inferiore;
4 2) per l'effetto, dichiara la competenza del Giudice di Pace del luogo in cui sono state commesse le violazioni, davanti al quale le parti potranno riassumere la causa nei termini di legge;
3) compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi.
Nocera Inferiore, 10.04.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DI INCOMPETENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5255/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Daniela De Benedictis, elettivamente domiciliata in Atripalda (AV) alla Via Ferrovia n. 19;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t. signor , con il patrocinio dell'Avv.to Rosa Esposito, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Santa Maria a Vico (CE) alla P.zza F. Crispi n. 8;
CONVENUTA
(P.IVA ); Controparte_4 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza odierna le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. II
c.p.c. proposta da in seno alla procedura di espropriazione Controparte_2 presso terzi r.g.e. n. 192/2023 promossa in suo danno dall' (d'ora in Controparte_1
poi a.d.e.r.), giusto atto di pignoramento per euro 44.048,81 notificato anche al terzo Ministero dello
Sviluppo Economico.
1 Tale atto di pignoramento origina da venti cartelle notificate nell'anno 2022, delle quali due aventi ad oggetto tributi e le altre riguardanti violazioni del codice della strada.
Con il ricorso endoesecutivo la società debitrice aveva chiesto la sospensione della procedura nonché, nel merito, la declaratoria di inesistenza del diritto dell'a.d.e.r. di agire in executivis e/o comunque l'estinzione della pretesa creditoria per i seguenti motivi:
1) omessa notifica delle cartelle prodromiche al pignoramento;
2) inesistenza della eventuale notifica delle cartelle, giacché effettuate da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri;
3) intervenuta prescrizione dei crediti.
Con ordinanza del 25.09.2023 il giudice dell'esecuzione ha:
1) dichiarato il difetto di giurisdizione ordinario in favore del giudice tributario relativamente alle cartelle nn. 100 2021 0012560846 000 e 100 2022 00078774134 000 aventi ad oggetto il recupero dell'imposta di registro;
2) ravvisato l'esistenza di un fumus in ordine alla rituale notificazione delle restanti cartelle, con conseguente inesistenza della prescrizione invocata dall'opponente;
3) ciò nonostante, accolto la domanda di sospensione, avendo l'opponente con le note di trattazione di udienza dedotto che “alcune cartelle di pagamento oggetto dell'atto di pignoramento sono state annullate ex art. 1 commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012, mentre altre cartelle hanno ad oggetto titoli esecutivi privi di efficacia perché già annullati da precedenti ricorsi e/o titoli inesistenti”
(cfr. l'ordinanza in atti);
4) assegnato termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.11.2023 nei confronti di Controparte_2
e del Ministero dello Sviluppo Economico, l'a.d.e.r. ha riassunto nel merito
[...]
l'opposizione, chiedendo accertarsi l'esistenza del diritto di agire in executivis nei confronti di
. Controparte_2
Con comparsa depositata il 14.06.2024 si è costituita , Controparte_2
la quale ha eccepito:
1) l'inammissibilità della costituzione dell' perché avvenuta mediante avvocato del libero CP_5
foro;
2) l'incompetenza per materia dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore;
3) l'inesistenza del diritto dell' di agire in executivis, posto che: CP_5
2 a) le seguenti cartelle sono state annullate ex art. 204 codice della strada per tacito accoglimento del ricorso al Prefetto: n. 10020200018498513001, n. 10020200018884156000, n.
10020210010332381000, n. 10020210017179815000, n. 10020210017996801000, n. -
10020220001822359001 e n. 10020220001862892001;
b) l ha avviato la procedura di recupero delle somme quando era pendente l'istanza di CP_5
cui all'art. 1 co. 537/543 legge n. 228/2012.
L'ente impositore è rimasto contumace.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, la costituzione dell' mediante avvocato del libero foro è del tutto valida e ciò senza CP_5
che risulti necessario il deposito dei documenti giustificativi del potere di rappresentanza conferito al difensore, avendo le Sezioni Unite della Suprema Corte precisato che ad eccezione delle controversie espressamente riservate all'Avvocatura dello Stato attraverso una convenzione stipulata con l' e CP_5 dai casi in cui l'Avvocatura non sia disponibile ad assumere il patrocinio, il concessionario per la riscossione si avvale di avvocati del libero foro senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (tra le altre, cfr. Cass. civ. n. 30008/2019).
Risulta invece fondata l'eccezione in rito sollevata dalla parte convenuta, in quanto sussiste l'incompetenza per materia dell'odierno giudicante a conoscere la controversia.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, “avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo del 10 settembre 2011 n. 150, la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell'opposizione al verbale di accertamento presupposto” (Cass. civ. n. 11816/2015).
Tale conclusione ha trovato conferma in un recente arresto della Suprema Corte, del quale pare opportuno trascrivere il passaggio motivazionale maggiormente rilevante: “il principio fondamentale è che la competenza a conoscere delle controversie in materia di sanzioni amministrative inflitte per violazioni al codice della strada dipende dall'oggetto del giudizio, e l'oggetto del giudizio può essere solo di due tipi.
1.3. Talora l'amministrazione e l'intimato controvertono sulla giustezza della sanzione,
e dunque sull'accertamento della effettiva sussistenza d'un illecito amministrativo: ad es., se
l'infrazione sia stata effettivamente commessa, oppure se la condotta contestata sia davvero amministrativamente illecita. In questi casi la competenza a conoscere della lite spetta al Giudice di pace ratione materiae (Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018). Tale competenza sussiste sia
3 quando venga tempestivamente impugnato il verbale o l'ordinanza-ingiunzione, sia quando la contestazione sia tardiva (opposizione c.d. recuperatoria): quando, cioè, la controversia sorga solo in occasione dell'esecuzione coattiva, in quanto l'opponente alleghi di avere appreso dell'esistenza della pretesa erariale solo con l'esecuzione forzata (Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017).
1.4. Altre volte invece l'amministrazione e l'intimato controvertono non sulla giustezza della sanzione, ma sulla giustezza dell'esecuzione: ad es., quando l'opponente deduca che l'obbligazione sia stata già adempiuta, oppure che il titolo esecutivo manchi o sia invalido. In questi casi la controversia riguarda il diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente. Essa, quindi, è una opposizione esecutiva ex art. 615 (o 617) c.p.c., e l'individuazione del giudice competente a conoscerne andrà stabilita secondo gli ordinari criteri (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018, in motivazione).
1.5. Gli "ordinari criteri" in base ai quali individuare il giudice competente a conoscere delle opposizioni all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) sono molto semplici: la competenza spetta al giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Il
"titolo" a base dell'esecuzione iniziata per la riscossione del pagamento di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada è l'ordinanza-ingiunzione. L'impugnazione in sede giurisdizionale di tali atti è devoluta al Giudice di pace dagli artt. 6 e 7 d. lgs. 150/11: ergo, anche
l'opposizione all'esecuzione avverso procedure avviate sulla base degli atti suddetti spetta al giudice di pace (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10395 del 20/05/2016, Rv. 640065 - 01). Né il giudizio di opposizione all'esecuzione muta la sua natura sol perché l'opposizione si fondi sulla asserita inesistenza del titolo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015, Rv. 634340 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014, Rv. 633276 - 01)” (Cass. civ. n. 40561/2021 ma negli stessi termini Cass. civ. n. 3156/2017, n. 29383/2024, n. 709/2025).
Alla luce di quanto osservato, va dichiarata l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace del luogo in cui risultano essere state commesse le infrazioni.
Sussistono valide ragioni per compensare interamente le spese di lite, avendo anche la Corte di
Cassazione evidenziato come le norme che stabiliscono quale giudice debba occuparsi delle controversie in materia di c.d. "multe" per violazioni al codice della strada non siano immediatamente intellegibili (Cass. civ. n. 40561/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Nocera Inferiore;
4 2) per l'effetto, dichiara la competenza del Giudice di Pace del luogo in cui sono state commesse le violazioni, davanti al quale le parti potranno riassumere la causa nei termini di legge;
3) compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi.
Nocera Inferiore, 10.04.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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