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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/09/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3562/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del gop dott.ssa Genny De
Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 3562 del R.G.A.C. dell'anno 2016,
t r a
, in persona dei curatori pro Parte_1 tempore, dottor ed Avv. Gianmarco Navarra, (p.i. ) rappresentata e Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Maurizio Falcone, in forza di procura ed elezione di domicilio in atti ed autorizzazione del G.D.;
- attrice -
e con sede in Poggiomarino (Na) in via San Marzano, 282 (p.i. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rita De Vivo P.IVA_2 giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
-Convenuta –
OGGETTO: revocatoria fallimentare.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la curatela del Parte_1
conveniva in giudizio la , al fine di ottenere la
[...] Controparte_1 revocatoria del pagamento effettuato in data 8.2.2013 in suo favore dalla società in bonis, per un importo totale di euro 16.214,00 relativo alle fatture nr. 22 del 5.11.2012 e nr. 32 del 5.11.2012, vinte le spese di lite.
pagina 1 di 4 A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: a) la sussistenza del presupposto temporale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 67 e 69 bis L.F., in quanto il pagamento oggetto di revocatoria era stato effettuato nei sei mesi anteriori alla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della in data 13.02.13; b) la sussistenza Parte_1 dell'elemento soggettivo della scientia OC da parte del creditore, desumibile dai seguenti elementi indiziari: situazione di indebitamento della società emergente dai bilanci, sussistenza di numerosi protesti e pagamenti effettuati oltre i termini concordati.
Regolarmente si è costituita in giudizio la ditta convenuta la quale ha contestato la domanda attorea, rappresentando, tra l'altro, di non aver avuto rapporti commerciali costanti o di lunga data con la società in bonis, per la quale ha effettuato solo un'attività di trasporto merce, nell'unica occasione di cui si controverte;
di non essere pertanto a conoscenza della situazione patrimoniale della stessa, anche in ragione della distanza geografica delle rispettive sedi legali nonchè della assenza della qualifica di operatore finanziario qualificato. Ha, quindi, eccepito la carenza dei presupposti oggettivi per l'esperimento dell'azione revocatoria e sul pagamento nei termini d'uso e la carenza dei presupposti per la ricorrenza della scientia OC , con richiesta di reiezione della domanda come presentata e vittoria delle spese di lite.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'19.11.24 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*
Ciò posto in punto di fatto, la domanda non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La società ”, con sede in Sant'Egidio del Monte Parte_1
BI (Sa) alla via Feudo n.2, in data 13.02.2013, depositava ricorso per concordato preventivo, pubblicato in pari data presso il registro delle imprese;
il Tribunale di Nocera Inferiore, in data
11.07.2013, dichiarava l'apertura della procedura concordataria e sospendeva la trattazione del ricorso di fallimento presentato da con ricorso n. 84/2013. In sede di valutazione Controparte_2 dell'opposizione all'omologa dell'accordo, il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del
23.01.2014, rigettava il ricorso per concordato preventivo e con sentenza n.18 del 28.02.2014, dichiarava il fallimento della società ”. Parte_1
Quanto immediatamente precede rileva ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo, richiesto dall'art. 67 LF, essendo il pagamento di cui è causa (effettuato in data 8.02.13) eseguito dalla società in bonis, incontestabilmente nei sei mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale, termine che ai sensi dell'art. 69-bis LF, si individua con decorrenza dalla presentazione della domanda di pagina 2 di 4 concordato (cfr. “Nell'ipotesi di fallimento dichiarato dopo la modifica, operata con il d.l. n. 35 cit., dell'art. 67 l.fall., in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo precedente a tale novella,
l'entità del periodo sospetto rilevante ai fini della revoca degli atti pregiudizievoli compiuti anteriormente al concordato stesso va determinata in base al testo della norma vigente al momento dell'apertura di quest'ultimo, attesa l'unitarietà giuridica dell'intera procedura” Cass. Sez. 1, Sentenza n.
6045 del 29/03/2016).
A diverse conclusioni si perviene invece per quanto concerne l'elemento soggettivo richiesto dalla citata disposizione.
È pur vero che la prova della scientia OC in capo al creditore può essere fornita anche mediante presunzioni.
Allo stesso tempo, tuttavia, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore. (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25635 del 27/10/2017).
Ora, venendo al caso di specie, la curatela – su cui grava l'onere di provare tale elemento soggettivo – ha dedotto la sussistenza di sufficienti indizi da cui desumere la conoscibilità dello stato di insolvenza da parte della , dimostrata dalla situazione di indebitamento della Controparte_1 [...]
, così come risultante dai bilanci, dalla prestazione di ipoteche a Parte_1 garanzia di crediti.
Ebbene, quanto precede non pare, a giudizio del Giudicante, nel caso che ci occupa sufficiente a fondare la prova della scientia OC in capo alla convenuta.
Appare in primo luogo rilevante il fatto che tra le parti il rapporto commerciale può definirsi sporadico.
La ha semplicemente effettuato attività di vettore di prodotti della società poi Controparte_1 fallita, opera nel circondario di Napoli, quindi in una sede distante da quella della società attrice e non possiede certo la qualifica di operatore finanziario qualificato. Nel caso di rapporti sporadici tra le parti il terzo potrebbe non aver ragionevolmente modo di conoscere lo stato patrimoniale del debitore, né aspettarsi che il debitore fosse insolvente, soprattutto se non ci sono indizi evidenti. In questo caso la soglia per le presunzioni è da ritenersi più alta. Come, infatti, ha più volte sottolineato la giurisprudenza nel caso di tale tipologia di rapporti la conoscenza dello stato di insolvenza non può essere presunta con pagina 3 di 4 facilità in quanto, rapporti saltuari, spesso implicano che non vi erano obblighi informativi reciproci elevati. Non sussistono, quindi, elementi sufficienti a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del convenuto né in termini oggettivi né soggettivi. La natura individuale dell'impresa convenuta operante nel settore dei trasporti e non legata da rapporti stretti e prolungati con la fallita società, esclude la sussistenza di un livello di conoscenza tale da rendere plausibile l'awareness dello stato di dissesto economico dell'altra parte. In giurisprudenza è pacifico l'orientamento secondo cui non è esigibile da una impresa di ridotte dimensioni e priva di un legame stabile con il fallito la conoscenza effettiva o presuntiva dello stato di insolvenza in mancanza di segnali evidenti, specifici e gravi.
Di talchè appare difficile sostenere che la sola presenza di debiti, pure ingenti, in bilancio nonché di ipoteche, tra l'altro risalenti ad un periodo antecedente (2006) non possano da soli provare la conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice.
In presenza di un siffatto quadro probatorio, non essendo stata fornita dalla curatela la prova dello stato di insolvenza della società fallita al momento del pagamento contestato, non è possibile ritenere soddisfatto l'onus probandi gravante in capo all'attrice e quindi deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F.
Da ciò il rigetto della domanda.
Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattata e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il gop, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, disattesa e reietta, così definitivamente dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in euro
2377,90 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Nocera Inferiore 25.09.2025
IL GOP
Dr.ssa Genny De Cesare
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del gop dott.ssa Genny De
Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 3562 del R.G.A.C. dell'anno 2016,
t r a
, in persona dei curatori pro Parte_1 tempore, dottor ed Avv. Gianmarco Navarra, (p.i. ) rappresentata e Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Maurizio Falcone, in forza di procura ed elezione di domicilio in atti ed autorizzazione del G.D.;
- attrice -
e con sede in Poggiomarino (Na) in via San Marzano, 282 (p.i. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rita De Vivo P.IVA_2 giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
-Convenuta –
OGGETTO: revocatoria fallimentare.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la curatela del Parte_1
conveniva in giudizio la , al fine di ottenere la
[...] Controparte_1 revocatoria del pagamento effettuato in data 8.2.2013 in suo favore dalla società in bonis, per un importo totale di euro 16.214,00 relativo alle fatture nr. 22 del 5.11.2012 e nr. 32 del 5.11.2012, vinte le spese di lite.
pagina 1 di 4 A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: a) la sussistenza del presupposto temporale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 67 e 69 bis L.F., in quanto il pagamento oggetto di revocatoria era stato effettuato nei sei mesi anteriori alla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della in data 13.02.13; b) la sussistenza Parte_1 dell'elemento soggettivo della scientia OC da parte del creditore, desumibile dai seguenti elementi indiziari: situazione di indebitamento della società emergente dai bilanci, sussistenza di numerosi protesti e pagamenti effettuati oltre i termini concordati.
Regolarmente si è costituita in giudizio la ditta convenuta la quale ha contestato la domanda attorea, rappresentando, tra l'altro, di non aver avuto rapporti commerciali costanti o di lunga data con la società in bonis, per la quale ha effettuato solo un'attività di trasporto merce, nell'unica occasione di cui si controverte;
di non essere pertanto a conoscenza della situazione patrimoniale della stessa, anche in ragione della distanza geografica delle rispettive sedi legali nonchè della assenza della qualifica di operatore finanziario qualificato. Ha, quindi, eccepito la carenza dei presupposti oggettivi per l'esperimento dell'azione revocatoria e sul pagamento nei termini d'uso e la carenza dei presupposti per la ricorrenza della scientia OC , con richiesta di reiezione della domanda come presentata e vittoria delle spese di lite.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'19.11.24 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*
Ciò posto in punto di fatto, la domanda non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La società ”, con sede in Sant'Egidio del Monte Parte_1
BI (Sa) alla via Feudo n.2, in data 13.02.2013, depositava ricorso per concordato preventivo, pubblicato in pari data presso il registro delle imprese;
il Tribunale di Nocera Inferiore, in data
11.07.2013, dichiarava l'apertura della procedura concordataria e sospendeva la trattazione del ricorso di fallimento presentato da con ricorso n. 84/2013. In sede di valutazione Controparte_2 dell'opposizione all'omologa dell'accordo, il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del
23.01.2014, rigettava il ricorso per concordato preventivo e con sentenza n.18 del 28.02.2014, dichiarava il fallimento della società ”. Parte_1
Quanto immediatamente precede rileva ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo, richiesto dall'art. 67 LF, essendo il pagamento di cui è causa (effettuato in data 8.02.13) eseguito dalla società in bonis, incontestabilmente nei sei mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale, termine che ai sensi dell'art. 69-bis LF, si individua con decorrenza dalla presentazione della domanda di pagina 2 di 4 concordato (cfr. “Nell'ipotesi di fallimento dichiarato dopo la modifica, operata con il d.l. n. 35 cit., dell'art. 67 l.fall., in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo precedente a tale novella,
l'entità del periodo sospetto rilevante ai fini della revoca degli atti pregiudizievoli compiuti anteriormente al concordato stesso va determinata in base al testo della norma vigente al momento dell'apertura di quest'ultimo, attesa l'unitarietà giuridica dell'intera procedura” Cass. Sez. 1, Sentenza n.
6045 del 29/03/2016).
A diverse conclusioni si perviene invece per quanto concerne l'elemento soggettivo richiesto dalla citata disposizione.
È pur vero che la prova della scientia OC in capo al creditore può essere fornita anche mediante presunzioni.
Allo stesso tempo, tuttavia, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore. (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25635 del 27/10/2017).
Ora, venendo al caso di specie, la curatela – su cui grava l'onere di provare tale elemento soggettivo – ha dedotto la sussistenza di sufficienti indizi da cui desumere la conoscibilità dello stato di insolvenza da parte della , dimostrata dalla situazione di indebitamento della Controparte_1 [...]
, così come risultante dai bilanci, dalla prestazione di ipoteche a Parte_1 garanzia di crediti.
Ebbene, quanto precede non pare, a giudizio del Giudicante, nel caso che ci occupa sufficiente a fondare la prova della scientia OC in capo alla convenuta.
Appare in primo luogo rilevante il fatto che tra le parti il rapporto commerciale può definirsi sporadico.
La ha semplicemente effettuato attività di vettore di prodotti della società poi Controparte_1 fallita, opera nel circondario di Napoli, quindi in una sede distante da quella della società attrice e non possiede certo la qualifica di operatore finanziario qualificato. Nel caso di rapporti sporadici tra le parti il terzo potrebbe non aver ragionevolmente modo di conoscere lo stato patrimoniale del debitore, né aspettarsi che il debitore fosse insolvente, soprattutto se non ci sono indizi evidenti. In questo caso la soglia per le presunzioni è da ritenersi più alta. Come, infatti, ha più volte sottolineato la giurisprudenza nel caso di tale tipologia di rapporti la conoscenza dello stato di insolvenza non può essere presunta con pagina 3 di 4 facilità in quanto, rapporti saltuari, spesso implicano che non vi erano obblighi informativi reciproci elevati. Non sussistono, quindi, elementi sufficienti a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del convenuto né in termini oggettivi né soggettivi. La natura individuale dell'impresa convenuta operante nel settore dei trasporti e non legata da rapporti stretti e prolungati con la fallita società, esclude la sussistenza di un livello di conoscenza tale da rendere plausibile l'awareness dello stato di dissesto economico dell'altra parte. In giurisprudenza è pacifico l'orientamento secondo cui non è esigibile da una impresa di ridotte dimensioni e priva di un legame stabile con il fallito la conoscenza effettiva o presuntiva dello stato di insolvenza in mancanza di segnali evidenti, specifici e gravi.
Di talchè appare difficile sostenere che la sola presenza di debiti, pure ingenti, in bilancio nonché di ipoteche, tra l'altro risalenti ad un periodo antecedente (2006) non possano da soli provare la conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice.
In presenza di un siffatto quadro probatorio, non essendo stata fornita dalla curatela la prova dello stato di insolvenza della società fallita al momento del pagamento contestato, non è possibile ritenere soddisfatto l'onus probandi gravante in capo all'attrice e quindi deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F.
Da ciò il rigetto della domanda.
Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattata e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il gop, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, disattesa e reietta, così definitivamente dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in euro
2377,90 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Nocera Inferiore 25.09.2025
IL GOP
Dr.ssa Genny De Cesare
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