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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/09/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1574/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato CAMPISI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE FIORE
e da
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPISI Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE FIORE
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2 depositato in data 10/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
pagina 1 di 6 prevalente presso la madre;
entrambi i genitori conserveranno la responsabilità Parte_1 genitoriale da esercitarsi congiuntamente per tutte le decisioni di maggior importanza
(istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore) e, disgiuntamente, per ogni altra decisione che ciascun genitore potrà assumere da solo nel momento in cui si trova con almeno fino al raggiungimento della maggiore di età Per_1 del figlio;
Pt_ b) Il Signor corrisponderà alla moglie a titolo di contributo di mantenimento del figlio una somma mensile di euro 300,00 entro il giorno dieci di ogni mese da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat;
oltre alle spese straordinarie documentate nella misura del 50%, giusto il Protocollo del Tribunale di Milano (in via esemplificativa: spese scolastiche, sportive, mediche, tasse scolastiche, libri di testo, viaggi di istruzione); le visite specialistiche private dovranno essere preventivamente concordate e documentate tra i genitori;
Pt_ c) Il sig. conferma di rinunciare all'assegno unico di mantenimento che quindi sarà percepito dalla sola signora;
Pt_1
d) Cambio di residenza: i genitori, ex art. 337 sexies c.c., si obbligano a comunicare l'uno all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio e si prestano il reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio
PIANO GENITORIALE
1) Il padre terrà con sé due fine settimane alternati, dal venerdì ore 20,00 Parte_2 Per_1 alla domenica ore 20,00;
Festività e vacanze:
2) Il padre trascorrerà con il figlio due settimane per le ferie estive concordate con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
3) Il padre trascorrerà con il figlio, durante il periodo natalizio, un periodo di tempo che va dal
24/12 al 30/12 e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio nel rispetto del principio dell'alternanza; quindi il giorno di Pasqua in alternanza al giorno di Pasquetta, sono comunque sempre fatti salvi gli accordi diversi liberamente concordati tra i genitori;
4) Ciascun genitore si obbliga ad informare l'altro genitore circa il luogo ove intende pagina 2 di 6 trascorrere periodi di vacanza con il figlio ed a essere reperibile telefonicamente, garantendo la possibilità di comunicazione telefonica giornaliera che avverrà indicativamente intorno all'ora di cena.
a. spese extra assegno / straordinarie: il padre terrà a proprio carico la quota del 50%. Tutte dette spese dovranno essere previamente concordate e i relativi rimborsi avverranno previa Pt_ esibizione l'un l'altro dei giustificativi. I signori e faranno comunque riferimento Pt_1 alle linee guida come da protocollo 9/11/2016 tra il Tribunale di Milano e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano che di seguito si trascrive:
1 Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori
2 L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
3 Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.
4 Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
5 Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal pagina 3 di 6 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta pagina 4 di 6 scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Per il resto entrambi i ricorrenti dichiarano di essere autonomi economicamente, di avere definito ogni loro posizione patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi causa, ragione o titolo di natura patrimoniale e non.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Lodi in data Parte_1 Parte_2
24.6.2000 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 50, parte II, serie A, anno
2000) e dalla loro unione è nato il figlio il 13.4.2010. Per_1
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 162/2024, pubblicata il 13.7.2024, ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
La suddetta sentenza è passata in giudicato il 13.2.2025, come da attestazione di cancelleria del
27.3.2025.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 5 di 6 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Lodi in data 24.06.2000 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune Pt_2 al n. 50, parte II, serie A, anno 2000);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato CAMPISI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE FIORE
e da
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPISI Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE FIORE
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2 depositato in data 10/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
pagina 1 di 6 prevalente presso la madre;
entrambi i genitori conserveranno la responsabilità Parte_1 genitoriale da esercitarsi congiuntamente per tutte le decisioni di maggior importanza
(istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore) e, disgiuntamente, per ogni altra decisione che ciascun genitore potrà assumere da solo nel momento in cui si trova con almeno fino al raggiungimento della maggiore di età Per_1 del figlio;
Pt_ b) Il Signor corrisponderà alla moglie a titolo di contributo di mantenimento del figlio una somma mensile di euro 300,00 entro il giorno dieci di ogni mese da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat;
oltre alle spese straordinarie documentate nella misura del 50%, giusto il Protocollo del Tribunale di Milano (in via esemplificativa: spese scolastiche, sportive, mediche, tasse scolastiche, libri di testo, viaggi di istruzione); le visite specialistiche private dovranno essere preventivamente concordate e documentate tra i genitori;
Pt_ c) Il sig. conferma di rinunciare all'assegno unico di mantenimento che quindi sarà percepito dalla sola signora;
Pt_1
d) Cambio di residenza: i genitori, ex art. 337 sexies c.c., si obbligano a comunicare l'uno all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio e si prestano il reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio
PIANO GENITORIALE
1) Il padre terrà con sé due fine settimane alternati, dal venerdì ore 20,00 Parte_2 Per_1 alla domenica ore 20,00;
Festività e vacanze:
2) Il padre trascorrerà con il figlio due settimane per le ferie estive concordate con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
3) Il padre trascorrerà con il figlio, durante il periodo natalizio, un periodo di tempo che va dal
24/12 al 30/12 e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio nel rispetto del principio dell'alternanza; quindi il giorno di Pasqua in alternanza al giorno di Pasquetta, sono comunque sempre fatti salvi gli accordi diversi liberamente concordati tra i genitori;
4) Ciascun genitore si obbliga ad informare l'altro genitore circa il luogo ove intende pagina 2 di 6 trascorrere periodi di vacanza con il figlio ed a essere reperibile telefonicamente, garantendo la possibilità di comunicazione telefonica giornaliera che avverrà indicativamente intorno all'ora di cena.
a. spese extra assegno / straordinarie: il padre terrà a proprio carico la quota del 50%. Tutte dette spese dovranno essere previamente concordate e i relativi rimborsi avverranno previa Pt_ esibizione l'un l'altro dei giustificativi. I signori e faranno comunque riferimento Pt_1 alle linee guida come da protocollo 9/11/2016 tra il Tribunale di Milano e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano che di seguito si trascrive:
1 Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori
2 L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
3 Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.
4 Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
5 Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal pagina 3 di 6 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta pagina 4 di 6 scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Per il resto entrambi i ricorrenti dichiarano di essere autonomi economicamente, di avere definito ogni loro posizione patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi causa, ragione o titolo di natura patrimoniale e non.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Lodi in data Parte_1 Parte_2
24.6.2000 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 50, parte II, serie A, anno
2000) e dalla loro unione è nato il figlio il 13.4.2010. Per_1
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 162/2024, pubblicata il 13.7.2024, ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
La suddetta sentenza è passata in giudicato il 13.2.2025, come da attestazione di cancelleria del
27.3.2025.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 5 di 6 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Lodi in data 24.06.2000 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune Pt_2 al n. 50, parte II, serie A, anno 2000);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6