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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 28/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1490/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1490/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Graneris Roberto
RICORRENTE
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Mandosso Michela
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo, hanno rassegnato conclusioni congiunte come da verbale dell'udienza dl 27.5.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 2.10.1999 in Parte_1 CP_1
Crescentino, con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune alla parte II Serie A n. 31.
Dal matrimonio sono nati: (28.4.2001), maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_1
(5.4.2003) e (4.1.2007). Persona_2 Persona_3
Le parti si sono separate avanti il Tribunale di Vercelli (sentenza n. 506/2023), che, in accoglimento delle conclusioni congiunte, ha disposto a carico del padre il solo mantenimento della figlia , Per_3
in allora minorenne, nella misura di euro 250 mensili.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto, oltre alla Parte_1
pronuncia sulla cessazione del vincolo, un aumento a euro 350 mensili del contributo per il mantenimento indiretto della figlia ora maggiorenne ma non ancora economicamente Per_3 indipendente, nonché l'imposizione ex novo di un contributo per il mantenimento indiretto dell'altra figlia maggiorenne in ragione della stabile dimora con la madre;
oltre alla conferma Per_2 dell'assegnazione della casa familiare e altre domande afferenti la regolazione di rapporti di debito/credito tra le parti.
Con comparsa di costituzione la convenuta ha aderito alla domanda di divorzio e a quella di assegnazione della casa familiare, e chiedendo in via principale e riconvenzionale che sia disposto il solo mantenimento diretto delle figlie e . Per_2 Per_3
Celebrata l'udienza in data 11.3.2025, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata istruita documentalmente, non avendo le parti dedotto valide istanze istruttorie (cfr. ordinanza in data
11.3.2025).
Depositati gli scritti conclusivi, all'udienza del 27.5.2025 fissata per la discussione i legali delle parti hanno verbalizzato il raggiungimento di un accordo alle seguenti condizioni: pronuncia di cessazione di effetti civili del matrimonio;
conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di 150 euro e di 250 euro per la Per_2
figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie;
spese di lite compensate. Per_3
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO pagina 2 di 5 Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati dall'udienza celebrata avanti al Presidente del Tribunale di Vercelli in sede di separazione giudiziale (definita con la sentenza n. 506/2023 del
30.10.2023), con la conseguenza che sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato in data 25.11.2024.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Viene confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa precedentemente adibita ad abitazione familiare sita in Desana Via Asigliano n. 39, e tutti gli arredi in esso compresi, che la abiterà con le figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Pur dopo l'affermazione della legittimazione diretta del figlio maggiorenne (Cass. Civ., sez. I, sentenza
19 marzo 2012 n. 4296) non è negabile la contestuale affermazione della legittimazione del coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età ad agire nell'interesse del medesimo (es. cfr., sul mantenimento: Cass. 27 maggio
200 5, n. 11320; 16 febbraio 2001, n. 2289; 23 ottobre 1996, n. 9238). Peraltro hanno concluso in tal senso entrambe le parti.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE MAGGIORENNE
Con le conclusioni da ultimo rassegnate le parti hanno aderito a quanto stabilito con ordinanza in via temporanea ed urgente, e cioè di porre a carico del padre un contributo al mantenimento indiretto della figlia di euro 150,00 mensili da versarsi alla ricorrente unitamente all'assegno già previsto di Per_2
euro 250,00 per la figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_3
Il Collegio ritiene tale assetto congruo. Infatti si osserva che la sentenza di separazione -recependo le condizioni concordate dalle parti- non disponeva in punto mantenimento e collocamento di in Per_2
allora già maggiorenne. Allo stato appare pacifico che anche alla luce delle dichiarazioni delle Per_2 parti rese all'udienza del 11.3.2025, viva con la madre con decorrenza dalla separazione, intrattenendo sporadici rapporti con il padre e mai soggiornando presso di lui1.
Per quanto attiene la revisione dell'assegno di mantenimento di , si osserva che, in assenza di Per_3 sopravvenienze, non sussistono i presupposti per l'aumento dell'assegno di mantenimento concordato 1 Il convenuto dichiara che le figlie dal 2023 sono andate da lui una sola volta, a suo dire a causa di pressioni da parte della madre che ne ostacolerebbe la frequentazione. Parte ricorrente dichiara che le figlie sentono il padre al telefono ma che non hanno intenzione di andare dal padre per disaffezione maturata da ben prima della separazione (cfr. proc. verbale
11.3.2025). pagina 3 di 5 dalle parti nel 2023. Infatti, il criterio delle risorse economiche di cui all'art. 337 ter c.c. indica le possibilità complessive dei genitori e non il semplice reddito, e che su tale punto nulla ha dedotto la ricorrente, mentre oggetto del giudizio di modifica/revoca del mantenimento è la specifica allegazione e la prova di circostanze sopravvenute (cfr. Cass. 2338 del 2006); inoltre, il mantenimento per la figlia a carico del padre, nella misura di euro 150 mensili, appare congruo tenuto conto dei Per_2
complessivi redditi delle parti e del fatto che la ragazza ha completato gli studi e sta cercando un'occupazione lavorativa.
Le restanti domande di parte ricorrente riproposte dalla ricorrente con gli scritti conclusivi (accertato e dichiarato che la ricorrente è proprietaria al 50% della quota indivisa dei titoli in rapporto 286/106 presso la Banca di Asti Filiale di Desana (VC) assegnare la stessa quota del 50% dei titoli a entrambi i coniugi;
disporre che il marito ritiri in via immediata dalla casa coniugale tutti gli effetti CP_1 personali, vestiario e quant'altro), non espressamente rinunciate, sono comunque inammissibili in questa sede, trattandosi di regolamentazione di rapporti di debito /credito tra le parti, soggetti ad altro rito.
SULLE SPESE PROCESSUALI
L'esito della lite e l'accordo delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1490/2024 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 2.10.1999 in Crescentino, con CP_1
atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune alla parte II Serie A n. 31.
2) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) PONE a carico del padre, , un contributo al mantenimento indiretto della figlia CP_1 di euro 150 mensili da versarsi alla ricorrente, unitamente all'assegno già previsto di Per_2
250 euro per la figlia , entro il giorno 5 di ogni mese, somme rivalutabili annualmente Per_3
ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie con rinvio al
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli. pagina 4 di 5 4) CONFERMA l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
5) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il
27.5.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice estensore dott.ssa Simona Francese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1490/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Graneris Roberto
RICORRENTE
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Mandosso Michela
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo, hanno rassegnato conclusioni congiunte come da verbale dell'udienza dl 27.5.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 2.10.1999 in Parte_1 CP_1
Crescentino, con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune alla parte II Serie A n. 31.
Dal matrimonio sono nati: (28.4.2001), maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_1
(5.4.2003) e (4.1.2007). Persona_2 Persona_3
Le parti si sono separate avanti il Tribunale di Vercelli (sentenza n. 506/2023), che, in accoglimento delle conclusioni congiunte, ha disposto a carico del padre il solo mantenimento della figlia , Per_3
in allora minorenne, nella misura di euro 250 mensili.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto, oltre alla Parte_1
pronuncia sulla cessazione del vincolo, un aumento a euro 350 mensili del contributo per il mantenimento indiretto della figlia ora maggiorenne ma non ancora economicamente Per_3 indipendente, nonché l'imposizione ex novo di un contributo per il mantenimento indiretto dell'altra figlia maggiorenne in ragione della stabile dimora con la madre;
oltre alla conferma Per_2 dell'assegnazione della casa familiare e altre domande afferenti la regolazione di rapporti di debito/credito tra le parti.
Con comparsa di costituzione la convenuta ha aderito alla domanda di divorzio e a quella di assegnazione della casa familiare, e chiedendo in via principale e riconvenzionale che sia disposto il solo mantenimento diretto delle figlie e . Per_2 Per_3
Celebrata l'udienza in data 11.3.2025, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata istruita documentalmente, non avendo le parti dedotto valide istanze istruttorie (cfr. ordinanza in data
11.3.2025).
Depositati gli scritti conclusivi, all'udienza del 27.5.2025 fissata per la discussione i legali delle parti hanno verbalizzato il raggiungimento di un accordo alle seguenti condizioni: pronuncia di cessazione di effetti civili del matrimonio;
conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di 150 euro e di 250 euro per la Per_2
figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie;
spese di lite compensate. Per_3
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO pagina 2 di 5 Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati dall'udienza celebrata avanti al Presidente del Tribunale di Vercelli in sede di separazione giudiziale (definita con la sentenza n. 506/2023 del
30.10.2023), con la conseguenza che sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato in data 25.11.2024.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Viene confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa precedentemente adibita ad abitazione familiare sita in Desana Via Asigliano n. 39, e tutti gli arredi in esso compresi, che la abiterà con le figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Pur dopo l'affermazione della legittimazione diretta del figlio maggiorenne (Cass. Civ., sez. I, sentenza
19 marzo 2012 n. 4296) non è negabile la contestuale affermazione della legittimazione del coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età ad agire nell'interesse del medesimo (es. cfr., sul mantenimento: Cass. 27 maggio
200 5, n. 11320; 16 febbraio 2001, n. 2289; 23 ottobre 1996, n. 9238). Peraltro hanno concluso in tal senso entrambe le parti.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE MAGGIORENNE
Con le conclusioni da ultimo rassegnate le parti hanno aderito a quanto stabilito con ordinanza in via temporanea ed urgente, e cioè di porre a carico del padre un contributo al mantenimento indiretto della figlia di euro 150,00 mensili da versarsi alla ricorrente unitamente all'assegno già previsto di Per_2
euro 250,00 per la figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_3
Il Collegio ritiene tale assetto congruo. Infatti si osserva che la sentenza di separazione -recependo le condizioni concordate dalle parti- non disponeva in punto mantenimento e collocamento di in Per_2
allora già maggiorenne. Allo stato appare pacifico che anche alla luce delle dichiarazioni delle Per_2 parti rese all'udienza del 11.3.2025, viva con la madre con decorrenza dalla separazione, intrattenendo sporadici rapporti con il padre e mai soggiornando presso di lui1.
Per quanto attiene la revisione dell'assegno di mantenimento di , si osserva che, in assenza di Per_3 sopravvenienze, non sussistono i presupposti per l'aumento dell'assegno di mantenimento concordato 1 Il convenuto dichiara che le figlie dal 2023 sono andate da lui una sola volta, a suo dire a causa di pressioni da parte della madre che ne ostacolerebbe la frequentazione. Parte ricorrente dichiara che le figlie sentono il padre al telefono ma che non hanno intenzione di andare dal padre per disaffezione maturata da ben prima della separazione (cfr. proc. verbale
11.3.2025). pagina 3 di 5 dalle parti nel 2023. Infatti, il criterio delle risorse economiche di cui all'art. 337 ter c.c. indica le possibilità complessive dei genitori e non il semplice reddito, e che su tale punto nulla ha dedotto la ricorrente, mentre oggetto del giudizio di modifica/revoca del mantenimento è la specifica allegazione e la prova di circostanze sopravvenute (cfr. Cass. 2338 del 2006); inoltre, il mantenimento per la figlia a carico del padre, nella misura di euro 150 mensili, appare congruo tenuto conto dei Per_2
complessivi redditi delle parti e del fatto che la ragazza ha completato gli studi e sta cercando un'occupazione lavorativa.
Le restanti domande di parte ricorrente riproposte dalla ricorrente con gli scritti conclusivi (accertato e dichiarato che la ricorrente è proprietaria al 50% della quota indivisa dei titoli in rapporto 286/106 presso la Banca di Asti Filiale di Desana (VC) assegnare la stessa quota del 50% dei titoli a entrambi i coniugi;
disporre che il marito ritiri in via immediata dalla casa coniugale tutti gli effetti CP_1 personali, vestiario e quant'altro), non espressamente rinunciate, sono comunque inammissibili in questa sede, trattandosi di regolamentazione di rapporti di debito /credito tra le parti, soggetti ad altro rito.
SULLE SPESE PROCESSUALI
L'esito della lite e l'accordo delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1490/2024 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 2.10.1999 in Crescentino, con CP_1
atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune alla parte II Serie A n. 31.
2) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) PONE a carico del padre, , un contributo al mantenimento indiretto della figlia CP_1 di euro 150 mensili da versarsi alla ricorrente, unitamente all'assegno già previsto di Per_2
250 euro per la figlia , entro il giorno 5 di ogni mese, somme rivalutabili annualmente Per_3
ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie con rinvio al
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli. pagina 4 di 5 4) CONFERMA l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
5) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il
27.5.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice estensore dott.ssa Simona Francese
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