Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 423/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 423/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: commessa reddito: euro 900,00 al mese circa e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: titolare e socio unico della Società Assiconser Group reddito: euro 2.000,00 al mese circa entrambi con l'Avv. Monica Puozzo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Este (PD) il 12-9-2004 (anno 2004, Numero 42, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove credano, con reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio;
ogni mutamento di residenza dovrà Persona_4 essere comunicato all'altro coniuge entro 15 giorni;
2. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i quali, Per_3 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
il minore dimorerà e manterrà la residenza presso la madre, sita in Granze Via Giorgio Perlasca 61/B;
3. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_3
4. La casa familiare sita in Granze (PD) Via Perlasca 61/B verrà assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla sig.ra ; Parte_1
5. Per quanto attiene la gestione dei figli, e , entrambi Per_2 Per_1 maggiorenni, gestiranno direttamente i rapporti con il loro padre, mentre per quanto attiene che a breve compirà quattordici anni, il padre potrà
Per_3 vedere e tenere con sé nei tempi e nelle modalità di seguito indicati:
Per_3 durante la settimana, indicativamente nella giornata del martedì e giovedì, dopo le ore 18.00 fino alle ore 21.00, quando riaccompagnerà a casa della
Per_3 madre. Il padre trascorrerà, altresì, con il figlio i week end a settimane alterne, dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina, compatibilmente con gli impegni del ragazzo. Durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrerà con ciascun
Per_3 genitore, alternativamente di anno in anno, la settimana dal 24.12 al 30.12 e la settimana dal 31.12. al 06.01.; alternativamente Pasqua e Pasquetta nonché quindici giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive, il cui periodo verrà concordato entro e non oltre il 31.05 di ogni anno.
6. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 900,00= rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, che verranno versate entro 15 giorni dalla richiesta, come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
2 a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi. Per tutto quanto non previsto si rimanda al protocollo del Cnf. Il Sig. si impegna a provvedere al pagamento del mutuo Parte_2 dell'immobile adibito a casa coniugale. L'assegno unico erogato dall' verrà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1 [...]
. Parte_1
Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che la partecipazione all'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte cartolari. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3-2-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli , Per_1
e i primi due maggiorenni ma economicamente non Per_2 Per_3
3 autosufficienti, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 423/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Este (PD) il 12-9- Parte_2
2004, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Este (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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