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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/09/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 916/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 916/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOTTA Parte_1 C.F._1
MARINA e dell'avv. INVERNIZZI CHIARA MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL NEGRO CP_1 C.F._2
NICOLA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 26.09.2025 domandando:
pagina 1 di 9 “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor Parte_1
e la signora a Lodi l'08/09/2012 (Parte 2, Serie A, N. 50, Anno 2012) con
[...] CP_1 conseguente annotazione sui Registri di Stato Civile del Comune di Lodi dell'emananda sentenza.
2) Affidamento congiunto delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
Affido disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle sole decisioni di ordinaria amministrazione da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé; le decisioni di maggior interesse per le figlie saranno assunte con esercizio congiunto della suddetta responsabilità, significando che i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente e
a decidere di comune accordo tenendo conto dei bisogni, delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend alternati dal venerdì alle ore 19.30 al lunedì mattina quando saranno riaccompagnate a scuola, nonché tutti i martedì dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina quando saranno riaccompagnate a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza scolastica, nonché tutti giovedì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina.
e trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore il periodo di Per_1 Per_2 vacanza compreso tra il 23/12 dall'uscita della scuola e il 30/12 alle ore 21.00 e quello compreso tra il 30/12 ore 21.00 e il 06/01, con alternanza della giornata di Natale e di NT AN (dalle ore 9.00 alle ore 21.30).
Le Festività Pasquali, invece, verranno divise in due periodi dal venerdì mattina (primo giorno di vacanza) alla domenica sera alle ore 19.00, il secondo periodo dalla domenica sera al mercoledì quando le minori rientreranno a scuola, il primo periodo sarà effettuato dal genitore che ha trascorso la seconda settimana durante le vacanze Natalizie, mentre il secondo periodo dal genitore con cui hanno trascorso il Natale.
Tutte le altre festività e i ponti durante l'anno seguiranno il principio dell'alternanza fra genitori.
Per quanto le vacanze estive: quindici giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il mese di marzo di ogni anno.
4) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla madre, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di mantenimento mensile di
pagina 2 di 9 € 537,63= rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT.
5) L'Assegno unico familiare previsto dal D.lgs 230/2021 verrà percepito, in misura del 100% dalla signora CP_1
6) Le spese straordinarie relative alle figlie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, del 14.11.2017, come così di seguito riportate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50%.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
pagina 3 di 9 g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout);
e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene specificato quale debba essere la modalità per la comunicazione dell'esborso e per la richiesta di rimborso della quota in favore del genitore anticipatario, precisando che:
i) il genitore, a fronte della comunicazione scritta dell'altro genitore della spesa da affrontare, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o mail) un motivato dissenso per iscritto nel termine massimo di 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
pagina 4 di 9 (ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La concreta attuazione degli obiettivi perseguiti dalle Linee Guida dipenderà ovviamente dalla recezione di esse negli atti e nei provvedimenti giudiziari.
7) Spese legali compensate.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 19.5.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al Parte_1 fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con nonché la regolamentazione in ordine alle figlie. CP_1
Con comparsa depositata in data 7.8.2025 si è costituita aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e domandando anch'essa la regolamentazione delle figlie.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata dalle parti.
Con note scritte depositate per l'udienza del 26.9.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Lodi in Parte_1 CP_1 data 8.9.2012 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, serie A, anno 2012; doc. 5 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nate due figlie, il 2.11.2013 e il 24.10.2016. Per_1 Per_2
Il Tribunale di Lodi con decreto del 4.8.2022 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate (doc. 2 parte ricorrente).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza pagina 5 di 9 coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse delle due figlie minori, di cui pertanto non è stato disposto l'ascolto.
4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Lodi in data 8.9.2012 (matrimonio trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, serie A, anno 2012);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) affida le figlie e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle sole decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé; le decisioni di maggior interesse per le figlie saranno assunte con esercizio congiunto della suddetta responsabilità, significando che i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tenendo conto dei bisogni, delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alternati dal venerdì alle ore 19.30 al lunedì mattina quando saranno riaccompagnate a scuola, nonché tutti i martedì dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina quando saranno riaccompagnate a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza scolastica, nonché tutti giovedì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina;
e trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore il periodo di Per_1 Per_2 vacanza compreso tra il 23/12 dall'uscita della scuola e il 30/12 alle ore 21.00 e quello compreso tra il 30/12 ore 21.00 e il 06/01, con alternanza della giornata di Natale e di NT AN (dalle ore 9.00 alle ore 21.30);
pagina 6 di 9 le Festività Pasquali, invece, verranno divise in due periodi dal venerdì mattina (primo giorno di vacanza) alla domenica sera alle ore 19.00, il secondo periodo dalla domenica sera al mercoledì quando le minori rientreranno a scuola, il primo periodo sarà effettuato dal genitore che ha trascorso la seconda settimana durante le vacanze Natalizie, mentre il secondo periodo dal genitore con cui hanno trascorso il Natale;
tutte le altre festività e i ponti durante l'anno seguiranno il principio dell'alternanza fra genitori;
per quanto le vacanze estive: quindici giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il mese di marzo di ogni anno;
5) dispone che contribuisca al mantenimento delle figlie corrispondendo a Parte_1
a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1
l'assegno di mantenimento mensile di € 537,63= rivalutabile annualmente in base all'indice
ISTAT;
6) prende atto che l'assegno unico familiare verrà percepito al 100% da CP_1
7) dispone che le spese straordinarie relative alle figlie, come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano, del 14.11.2017, come così di seguito riportate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
pagina 7 di 9 d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout);
e) baby-sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
pagina 8 di 9 g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene specificato quale debba essere la modalità per la comunicazione dell'esborso e per la richiesta di rimborso della quota in favore del genitore anticipatario, precisando che:
i) il genitore, a fronte della comunicazione scritta dell'altro genitore della spesa da affrontare, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o mail) un motivato dissenso per iscritto nel termine massimo di 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La concreta attuazione degli obiettivi perseguiti dalle Linee Guida dipenderà ovviamente dalla recezione di esse negli atti e nei provvedimenti giudiziari.
8) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 916/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOTTA Parte_1 C.F._1
MARINA e dell'avv. INVERNIZZI CHIARA MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL NEGRO CP_1 C.F._2
NICOLA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 26.09.2025 domandando:
pagina 1 di 9 “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor Parte_1
e la signora a Lodi l'08/09/2012 (Parte 2, Serie A, N. 50, Anno 2012) con
[...] CP_1 conseguente annotazione sui Registri di Stato Civile del Comune di Lodi dell'emananda sentenza.
2) Affidamento congiunto delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
Affido disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle sole decisioni di ordinaria amministrazione da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé; le decisioni di maggior interesse per le figlie saranno assunte con esercizio congiunto della suddetta responsabilità, significando che i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente e
a decidere di comune accordo tenendo conto dei bisogni, delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend alternati dal venerdì alle ore 19.30 al lunedì mattina quando saranno riaccompagnate a scuola, nonché tutti i martedì dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina quando saranno riaccompagnate a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza scolastica, nonché tutti giovedì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina.
e trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore il periodo di Per_1 Per_2 vacanza compreso tra il 23/12 dall'uscita della scuola e il 30/12 alle ore 21.00 e quello compreso tra il 30/12 ore 21.00 e il 06/01, con alternanza della giornata di Natale e di NT AN (dalle ore 9.00 alle ore 21.30).
Le Festività Pasquali, invece, verranno divise in due periodi dal venerdì mattina (primo giorno di vacanza) alla domenica sera alle ore 19.00, il secondo periodo dalla domenica sera al mercoledì quando le minori rientreranno a scuola, il primo periodo sarà effettuato dal genitore che ha trascorso la seconda settimana durante le vacanze Natalizie, mentre il secondo periodo dal genitore con cui hanno trascorso il Natale.
Tutte le altre festività e i ponti durante l'anno seguiranno il principio dell'alternanza fra genitori.
Per quanto le vacanze estive: quindici giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il mese di marzo di ogni anno.
4) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla madre, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di mantenimento mensile di
pagina 2 di 9 € 537,63= rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT.
5) L'Assegno unico familiare previsto dal D.lgs 230/2021 verrà percepito, in misura del 100% dalla signora CP_1
6) Le spese straordinarie relative alle figlie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, del 14.11.2017, come così di seguito riportate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50%.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
pagina 3 di 9 g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout);
e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene specificato quale debba essere la modalità per la comunicazione dell'esborso e per la richiesta di rimborso della quota in favore del genitore anticipatario, precisando che:
i) il genitore, a fronte della comunicazione scritta dell'altro genitore della spesa da affrontare, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o mail) un motivato dissenso per iscritto nel termine massimo di 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
pagina 4 di 9 (ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La concreta attuazione degli obiettivi perseguiti dalle Linee Guida dipenderà ovviamente dalla recezione di esse negli atti e nei provvedimenti giudiziari.
7) Spese legali compensate.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 19.5.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al Parte_1 fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con nonché la regolamentazione in ordine alle figlie. CP_1
Con comparsa depositata in data 7.8.2025 si è costituita aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e domandando anch'essa la regolamentazione delle figlie.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata dalle parti.
Con note scritte depositate per l'udienza del 26.9.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Lodi in Parte_1 CP_1 data 8.9.2012 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, serie A, anno 2012; doc. 5 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nate due figlie, il 2.11.2013 e il 24.10.2016. Per_1 Per_2
Il Tribunale di Lodi con decreto del 4.8.2022 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate (doc. 2 parte ricorrente).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza pagina 5 di 9 coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse delle due figlie minori, di cui pertanto non è stato disposto l'ascolto.
4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Lodi in data 8.9.2012 (matrimonio trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, serie A, anno 2012);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) affida le figlie e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle sole decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé; le decisioni di maggior interesse per le figlie saranno assunte con esercizio congiunto della suddetta responsabilità, significando che i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tenendo conto dei bisogni, delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alternati dal venerdì alle ore 19.30 al lunedì mattina quando saranno riaccompagnate a scuola, nonché tutti i martedì dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina quando saranno riaccompagnate a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza scolastica, nonché tutti giovedì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina;
e trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore il periodo di Per_1 Per_2 vacanza compreso tra il 23/12 dall'uscita della scuola e il 30/12 alle ore 21.00 e quello compreso tra il 30/12 ore 21.00 e il 06/01, con alternanza della giornata di Natale e di NT AN (dalle ore 9.00 alle ore 21.30);
pagina 6 di 9 le Festività Pasquali, invece, verranno divise in due periodi dal venerdì mattina (primo giorno di vacanza) alla domenica sera alle ore 19.00, il secondo periodo dalla domenica sera al mercoledì quando le minori rientreranno a scuola, il primo periodo sarà effettuato dal genitore che ha trascorso la seconda settimana durante le vacanze Natalizie, mentre il secondo periodo dal genitore con cui hanno trascorso il Natale;
tutte le altre festività e i ponti durante l'anno seguiranno il principio dell'alternanza fra genitori;
per quanto le vacanze estive: quindici giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il mese di marzo di ogni anno;
5) dispone che contribuisca al mantenimento delle figlie corrispondendo a Parte_1
a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1
l'assegno di mantenimento mensile di € 537,63= rivalutabile annualmente in base all'indice
ISTAT;
6) prende atto che l'assegno unico familiare verrà percepito al 100% da CP_1
7) dispone che le spese straordinarie relative alle figlie, come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano, del 14.11.2017, come così di seguito riportate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
pagina 7 di 9 d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout);
e) baby-sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
pagina 8 di 9 g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene specificato quale debba essere la modalità per la comunicazione dell'esborso e per la richiesta di rimborso della quota in favore del genitore anticipatario, precisando che:
i) il genitore, a fronte della comunicazione scritta dell'altro genitore della spesa da affrontare, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o mail) un motivato dissenso per iscritto nel termine massimo di 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La concreta attuazione degli obiettivi perseguiti dalle Linee Guida dipenderà ovviamente dalla recezione di esse negli atti e nei provvedimenti giudiziari.
8) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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