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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
Udienza del 28.3.25
Davanti al collegio, composto dai giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente
è presente, via teams, l'avv.ta Scaffidi.
Previa relazione della causa da parte del giudice istruttore, parte attrice discute la causa riportandosi ai propri atti ed il Tribunale, ex artt. 281-terdecies e 275-bis cpc, pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3125/24 RG avente ad oggetto la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso proposta da e (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti) Parte_1 Pt_2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni
L'attrice ha concluso come in citazione.
Oggetto del processo
L'attrice ha chiesto per un verso di essere autorizzata a sottoporsi ad un intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali genitali da femminili a maschili, per altro verso la rettificazione anagrafica del sesso attribuitole da femminile a maschile, con modifica del proprio nome da a . Pt_1 Per_1
A sostegno della domanda ha dedotto: di esternare la propria identità psico-sessuale come maschio;
di presentarsi ovunque con il nome maschile di di tenere comportamenti e Per_1
atteggiamenti da maschio e di indossare abbigliamento tipicamente maschile;
di avere già ottenuto, nel 2019, il cambio di nome e di genere nel proprio paese di origine (Brasile), dove si è già sottoposta all'intervento chirurgico di mastectomia;
che presso la clinica di genere dell'ospedale
Fitzrovia di Londra le era stata diagnosticata una disforia di genere;
di stare sottoponendosi a terapia ormonale;
che, in conseguenza di tale terapia era palesemente evidente la trasformazione dal modello femminile a quello maschile.
Motivi della decisione
A livello normativo, la materia è regolata per un verso dall'art 1 l. 164/82 (il quale stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”), per altro verso dall'art. 31 d. lgs. 150/11 (il quale, abrogando le relative norme della citata l. 164/82, ha disciplinato – in modo in verità non impeccabile – il processo in materia).
Per ciò che concerne in particolare il rapporto fra l'adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali del soggetto e la rettificazione, la Cassazione (v. in tal senso Cass. 15138/15), con l'avallo anche della Corte Costituzionale (v. in tal senso C. Cost. 221/15) ha chiarito, del tutto condivisibilmente (il citato art. 31 d. lgs. 150/11 prevede l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali del soggetto quale meramente eventuale), quanto segue: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164
n. 182, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Chiarito questo e posto peraltro che l'attrice, essendosi già sottoposta a mastectomia, ha chiesto di sottoporsi anche ad intervento di adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali genitali, per ciò che concerne la fondatezza della domanda occorre osservare: - per un verso, come appurato all'udienza del 27.2.25, le caratteristiche fisico-comportamentali dell'attrice (fisicità, atteggiamento, voce) sono tipicamente maschili;
- per altro verso, dal complesso della documentazione prodotta – ed in particolare dalla relazione psicologica (doc. 6-7) – emerge in modo inequivoco la conferma dell'allegata disforia di genere.
Risulta dunque del tutto evidente la presenza, in capo all'attrice, di una radicata esigenza di appartenenza al sesso maschile, tale da far ritenere che tanto l'intervento chirurgico prospettato quanto la richiesta rettifica si pongano quali condizioni imprescindibili per il suo pieno benessere psicofisico.
La domanda va conseguentemente senz'altro accolta (quanto al nome, quello prescelto –
– risulta già sia sul certificato di nascita brasiliano sia sul passaporto parimenti Per_1
brasiliano).
Nulla sulle spese, in difetto di contraddittorio in senso proprio.
P. Q. M.
Il Tribunale autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di e , nata a [...] Parte_1 Pt_2
(EE), Brasile, il 21.5.90, da femminile a maschile, con attribuzione del nome;
Per_1 autorizza la richiedente a sottoporsi all'intervento chirurgico di cui in motivazione;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Viareggio (LU) per gli adempimenti conseguenti.
Michele Fornaciari
Udienza del 28.3.25
Davanti al collegio, composto dai giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente
è presente, via teams, l'avv.ta Scaffidi.
Previa relazione della causa da parte del giudice istruttore, parte attrice discute la causa riportandosi ai propri atti ed il Tribunale, ex artt. 281-terdecies e 275-bis cpc, pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3125/24 RG avente ad oggetto la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso proposta da e (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti) Parte_1 Pt_2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni
L'attrice ha concluso come in citazione.
Oggetto del processo
L'attrice ha chiesto per un verso di essere autorizzata a sottoporsi ad un intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali genitali da femminili a maschili, per altro verso la rettificazione anagrafica del sesso attribuitole da femminile a maschile, con modifica del proprio nome da a . Pt_1 Per_1
A sostegno della domanda ha dedotto: di esternare la propria identità psico-sessuale come maschio;
di presentarsi ovunque con il nome maschile di di tenere comportamenti e Per_1
atteggiamenti da maschio e di indossare abbigliamento tipicamente maschile;
di avere già ottenuto, nel 2019, il cambio di nome e di genere nel proprio paese di origine (Brasile), dove si è già sottoposta all'intervento chirurgico di mastectomia;
che presso la clinica di genere dell'ospedale
Fitzrovia di Londra le era stata diagnosticata una disforia di genere;
di stare sottoponendosi a terapia ormonale;
che, in conseguenza di tale terapia era palesemente evidente la trasformazione dal modello femminile a quello maschile.
Motivi della decisione
A livello normativo, la materia è regolata per un verso dall'art 1 l. 164/82 (il quale stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”), per altro verso dall'art. 31 d. lgs. 150/11 (il quale, abrogando le relative norme della citata l. 164/82, ha disciplinato – in modo in verità non impeccabile – il processo in materia).
Per ciò che concerne in particolare il rapporto fra l'adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali del soggetto e la rettificazione, la Cassazione (v. in tal senso Cass. 15138/15), con l'avallo anche della Corte Costituzionale (v. in tal senso C. Cost. 221/15) ha chiarito, del tutto condivisibilmente (il citato art. 31 d. lgs. 150/11 prevede l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali del soggetto quale meramente eventuale), quanto segue: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164
n. 182, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Chiarito questo e posto peraltro che l'attrice, essendosi già sottoposta a mastectomia, ha chiesto di sottoporsi anche ad intervento di adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali genitali, per ciò che concerne la fondatezza della domanda occorre osservare: - per un verso, come appurato all'udienza del 27.2.25, le caratteristiche fisico-comportamentali dell'attrice (fisicità, atteggiamento, voce) sono tipicamente maschili;
- per altro verso, dal complesso della documentazione prodotta – ed in particolare dalla relazione psicologica (doc. 6-7) – emerge in modo inequivoco la conferma dell'allegata disforia di genere.
Risulta dunque del tutto evidente la presenza, in capo all'attrice, di una radicata esigenza di appartenenza al sesso maschile, tale da far ritenere che tanto l'intervento chirurgico prospettato quanto la richiesta rettifica si pongano quali condizioni imprescindibili per il suo pieno benessere psicofisico.
La domanda va conseguentemente senz'altro accolta (quanto al nome, quello prescelto –
– risulta già sia sul certificato di nascita brasiliano sia sul passaporto parimenti Per_1
brasiliano).
Nulla sulle spese, in difetto di contraddittorio in senso proprio.
P. Q. M.
Il Tribunale autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di e , nata a [...] Parte_1 Pt_2
(EE), Brasile, il 21.5.90, da femminile a maschile, con attribuzione del nome;
Per_1 autorizza la richiedente a sottoporsi all'intervento chirurgico di cui in motivazione;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Viareggio (LU) per gli adempimenti conseguenti.
Michele Fornaciari