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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 449/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 E Per Essa Deceduta L'Erede Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Impruneta - Piazza Buondelmonti 41 50023 Impruneta FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 1000591730 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 1000929650 TARI 2023 - sul ricorso n. 450/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 E Per Essa Deceduta L'Erede Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Impruneta - Piazza Buondelmonti 41 50023 Impruneta FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 1000591731 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 1000929651 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
1. Parti.
Ricorrente Ricorrente_1, in qualità di erede di Ricorrente_2, rappresentata e difesa come in atti.
Resistente
Comune di Impruneta (FI), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da Alia Servizi
Ambientali S.p.A., quale gestore del servizio TARI, come da mandato in atti. Richieste delle parti:
Ricorrente/come in atti.
Resistente/come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2.1. I ricorsi e la riunione.
Ricorrente_2 proponeva ricorso ex art. 18 D.Lgs. n. 546/1992 avverso l'avviso di pagamento TARI n. 1000591731 del 14/04/2023 (TARI 2023), relativo al complesso immobiliare sito in Impruneta, Indirizzo_1 (c.d. Luogo_1), iscritto al n. 449/2025 del Registro Generale dei Ricorsi.
Con distinto ricorso, iscritto al n. 450/2025 R.G.R., la stessa contribuente impugnava:
○ l'avviso di pagamento TARI n. 1000591730 del 14/04/2023, relativo all'acconto TARI 2023 per complessivi Euro 1.487,00 (Euro 1.416,00 TARI + Euro 71,00 TEFA);
○ l'avviso di pagamento TARI n. 1000929650 del 02/11/2023, relativo al saldo TARI 2023 per complessivi Euro 695,00 (Euro 662,00 TARI + Euro 33,00 TEFA);
○ il successivo sollecito di pagamento n. 700551137 del 05/02/2025, emesso da Alia per conto del
Comune di Impruneta, riferito ai predetti avvisi TARI 2023.
I ricorsi, aventi ad oggetto il medesimo tributo (TARI/TEFA 2023), il medesimo immobile e motivi in larga parte coincidenti, sono stati riuniti ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 546/1992, al fine di essere decisi con un'unica sentenza.
2.2. Il decesso della contribuente originaria e il subentro dell'erede.
Nel corso del giudizio è deceduta la ricorrente originaria, Ricorrente_2.
Con atto di costituzione in giudizio prodotto in atti, Ricorrente_1 ha dichiarato di essere l'unica erede di Ricorrente_2, chiedendo di essere autorizzata a proseguire il giudizio in sua vece e di subentrare in tutti i rapporti processuali attivi e passivi connessi alla presente controversia. A tal fine ha depositato:
○ certificato di morte di Ricorrente_2;
○ certificato di nascita e documentazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione;
○ dichiarazione sostitutiva e documentazione successoria attestante la qualità di unica erede;
○ procura alle liti conferita al difensore costituito.
Alla luce della documentazione prodotta, il Collegio ritiene provata la qualità di erede legittimo di Ricorrente_1 e, pertanto, la sua legittimazione a proseguire nel presente giudizio in luogo della dante causa, Ricorrente_2, con subentro in tutte le posizioni soggettive dedotte in causa.
2.3. Oggetto concreto degli atti impugnati. DagIi estratti di bolletta e dai prospetti di dettaglio allegati agli avvisi (Doc. 1, Doc. 3) risulta che per l'anno
2023 sono state iscritte a ruolo, in capo alla contribuente, diverse posizioni TARI qualificate come utenze non domestiche, tra cui:
○ codice utenza Numero_1 – utenza non domestica, cat. 006 Esposizioni, autosaloni, mq 160, periodo 01.01.2023–01.10.2023, con parte fissa e variabile;
○ codici utenza Numero_2, Numero_3, Numero_4, Numero_5 – utenze non domestiche, cat. 008 Alberghi senza ristorante, con superfici rispettive di 71 mq, 34 mq, 40 mq, 25 mq..
Gli avvisi di acconto e saldo TARI 2023 e il sollecito sono emessi in relazione al medesimo compendio immobiliare di Indirizzo_1, già in parte assoggettato a TARI domestica per l'unità abitativa principale (Atti_Catastali_1 cat. A/8) della famiglia Ricorrente_2, come da atti prodotti.
2.4. Motivi di ricorso.
La difesa di Ricorrente_1 (già di Ricorrente_2) deduce, in sintesi, che:
○ gli avvisi TARI 2023 e il sollecito sarebbero affetti da difetto di motivazione e genericità, per asserita mancanza di adeguata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa;
○ il Comune avrebbe erroneamente qualificato come utenze non domestiche (cat. 006 e 008) porzioni dell'immobile in realtà riconducibili all'uso abitativo/agrituristico domestico, con conseguente applicazione di tariffe più gravose;
○ la superficie di 160 mq riferita alla categoria 006 (esposizioni/autosaloni) costituirebbe una duplicazione di superficie già ricompresa nella TARI domestica sul Atti_Catastali_1;
○ le superfici complessivamente tassate come non domestiche sarebbero comunque superiori a quelle effettivamente destinate all'attività agrituristico-ricettiva, come emergerebbe dalla documentazione prodotta e dalla richiesta di riesame in autotutela del 18.05.2022.
La ricorrente conclude per l'annullamento, anche parziale, degli avvisi e del sollecito, con conseguente rideterminazione della TARI/TEFA dovuta e condanna del Comune alle spese.
2.5. Difese del Comune.
Il Comune di Impruneta, costituitosi in entrambi i giudizi per il tramite di Alia Servizi Ambientali S.p.A.
(controdeduzioni R.G.R. 449 e 450), chiede il rigetto dei ricorsi e la conferma degli atti impugnati, deducendo che:
○ gli avvisi e il sollecito sono compiutamente motivati, indicano tributo, annualità, soggetto, immobile, categorie tariffarie, superfici, importi dovuti, richiami al Regolamento TARI e alle delibere tariffarie;
○ la documentazione prodotta dalla stessa contribuente (Dichiarazione Unica Aziendale, materiale promozionale, estratto sito web) attesta lo svolgimento di attività agrituristico-ricettiva, con messa a disposizione di camere e locali per ospitalità, degustazioni ed eventi, sicché le porzioni destinate a tali attività risultano correttamente inquadrate tra le utenze non domestiche ai sensi del Regolamento TARI comunale;
○ non è stata fornita dalla parte ricorrente prova rigorosa di errori sulle superfici tassate, mancando perizie, rilievi o planimetrie asseverate idonee a smentire i dati utilizzati dall'ente; le fotografie versate in atti non sarebbero sufficienti allo scopo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Riunione dei ricorsi
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 546/1992 per la riunione dei giudizi iscritti ai nn.
449/2025 e 450/2025 R.G.R., atteso che:
○ le parti sono le medesime;
○ gli atti impugnati attengono alla TARI/TEFA 2023 per il medesimo compendio immobiliare;
○ i motivi di ricorso risultano in larga parte sovrapponibili (motivazione, qualificazione delle utenze, superfici imponibili).
La riunione è pertanto confermata in motivazione, come già disposta in dispositivo.
3.2. Sulla motivazione degli avvisi e del sollecito.
Gli avvisi TARI n. 1000591731, n. 1000591730 e n. 1000929650, nonché il sollecito n. 700551137/2025, riportano:
○ l'indicazione del tributo (TARI/TEFA), dell'anno di riferimento (2023), del soggetto passivo e dell'immobile (indirizzo, dati identificativi);
○ le categorie di utenza applicate (006 – Esposizioni, autosaloni;
008 – Alberghi senza ristorante), le superfici in mq per ciascuna posizione, la distinzione fra parte fissa e variabile, il periodo di riferimento
(con giorni di applicazione);
○ il riepilogo degli importi dovuti (TARI e TEFA), i codici tributo, le rate e le scadenze di pagamento;
○ il richiamo espresso al Regolamento TARI del Comune di Impruneta, approvato con delibera consiliare n. 70/2014 e successivamente modificato, da ultimo con delibera consiliare n. 24 del
29/03/2023, nonché alla delibera tariffaria per il 2023 n. 23 del 29/03/2023, come evidenziato nella sezione “Riferimenti normativi” degli avvisi.
Il sollecito n. 700551137/2025 indica, a sua volta, in modo specifico:
○ i numeri degli avvisi sollecitati (1000591730 e 1000929650);
○ gli importi ancora dovuti per TARI e TEFA;
○ il rinvio agli avvisi originari quanto alle categorie, superfici e presupposti impositivi.
Tale corredo informativo, considerato nel suo complesso, è idoneo a rendere intelligibile la pretesa tributaria e a porre il contribuente in condizione di esercitare il diritto di difesa, come dimostra l'articolato contenuto dei ricorsi e della precedente istanza di autotutela.
Le censure di difetto assoluto di motivazione e di genericità degli atti non possono pertanto essere accolte.
3.3. Sulla qualificazione delle utenze come non domestiche.
La documentazione in atti (in particolare la Dichiarazione Unica Aziendale, la relazione agrituristica e gli estratti dal sito web del Luogo_1) evidenzia che presso il compendio immobiliare di Indirizzo_1 viene svolta attività agrituristico-ricettiva, con messa a disposizione di camere e locali per ospitalità, degustazioni ed eventi, oltre all'abitazione principale della famiglia Ricorrente_2.
Il Regolamento TARI del Comune di Impruneta, come richiamato dagli avvisi, prevede specifiche categorie di utenze non domestiche per:
○ strutture ricettive, alberghi e agriturismi, assimilate, ai fini tariffari, alla categoria 008;
○ altre attività non domestiche aventi caratteristiche espositive, riconducibili alla categoria 006.
Alla luce:
○ dell'effettivo utilizzo dei locali per attività ricettive e connesse, come rappresentato dalla stessa ricorrente nella DUA e nei materiali promozionali;
○ della disciplina regolamentare comunale che assimila tali attività alle utenze non domestiche;
la scelta dell'ente impositore di assoggettare le porzioni di immobile destinate a tali attività alle categorie
006 e 008 TARI deve ritenersi coerente con il quadro normativo locale e con la situazione di fatto accertata.
Le deduzioni della ricorrente, volte a ricondurre integralmente l'immobile alla sola sfera domestica o esclusivamente agricola, non risultano supportate da elementi probatori idonei a smentire il diverso uso, parzialmente ricettivo, dei locali.
3.4. Sulla superficie imponibile e sulla dedotta duplicazione.
Quanto alle superfici assoggettate a TARI non domestica (in particolare i 160 mq riferiti alla categoria
006 – esposizioni/autosaloni e le ulteriori superfici in categoria 008 – alberghi senza ristorante), dagli atti risulta che tali metrature sono state determinate sulla base delle risultanze catastali, planimetriche e dichiarative disponibili all'ente, come riportato nei prospetti di dettaglio degli avvisi.
La ricorrente allega l'esistenza di una duplicazione di tassazione per i 160 mq del sub 501 già compresi nell'utenza domestica, ma non produce:
○ perizie tecniche,
○ planimetrie asseverate,
○ rilievi planimetrici aggiornati,
idonei a dimostrare, con il necessario grado di certezza, che la porzione di 160 mq oggetto di imposizione non domestica coincida integralmente con la superficie già tassata come domestica. La documentazione fotografica e le allegazioni difensive, pur descrivendo lo stato dei luoghi, non consentono da sole di accertare in modo puntuale l'asserita sovrapposizione integrale delle superfici né di quantificare con rigore un'eventuale diversa base imponibile.
In assenza di idonea prova contraria, deve ritenersi che la determinazione delle superfici imponibili operata dal Comune non sia inficiata da errore manifesto o da palese duplicazione di imponibile.
Le censure relative alle superfici tassate, ivi compresa quella concernente i 160 mq in categoria 006, devono pertanto essere disattese.
3.5. Esito complessivo.
Alla luce di quanto precede, i ricorsi riuniti R.G.R. 449/2025 e 450/2025 risultano infondati e devono essere rigettati, con conseguente conferma degli avvisi TARI 2023 n. 1000591731, n. 1000591730, n.
1000929650 e del sollecito n. 700551137/2025.
4. Spese di lite
Considerata la natura eminentemente documentale delle controversie, la connessione tra i due giudizi riuniti e la particolarità delle questioni prospettate, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
5. Dispositivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti R.G.R. n. 449/2025 e n. 450/2025, così provvede:
○ Riunisce i ricorsi R.G.R. n. 449/2025 e n. 450/2025 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992;
○ Rigetta il ricorso originariamente proposto da Ricorrente_2, oggi proseguito da Ricorrente_1, in qualità di erede, avverso l'avviso di pagamento TARI n. 1000591731 del 14/04/2023 (TARI 2023);
○ Rigetta il ricorso originariamente proposto da Ricorrente_2, oggi proseguito da Ricorrente_1, in qualità di erede, avverso gli avvisi di pagamento TARI n. 1000591730 del 14/04/2023 (acconto TARI 2023) e n. 1000929650 del 02/11/2023 (saldo TARI 2023), nonché avverso il connesso sollecito di pagamento n. 700551137 del 05/02/2025;
○ Conferma la legittimità degli atti impositivi e del sollecito impugnati nei due giudizi riuniti;
○ Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Il dispositivo come emesso integra il dispositivo già emesso in sede di udienza nei seguenti termini: La
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze “Rigetta il ricorso di Ricorrente_2 avverso l'avviso di pagamento TARI n. 1000591731 del 14/04/2023; conferma la legittimitàdell'atto impugnato;
compensa le spese di giudizio, attesa la natura documentale della controversia”, che segue,
Così deciso in Firenze, il 14/01/2026.
Il Giudice monocratico.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze così provvede: Rigetta il ricorso di Ricorrente_2
avverso l'avviso di pagamento TARI n. 1000591731 del 14/04/2023; conferma la legittimità dell'atto impugnato;
compensa le spese di giudizio, attesa la natura documentale della controversia.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 449/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 E Per Essa Deceduta L'Erede Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Impruneta - Piazza Buondelmonti 41 50023 Impruneta FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 1000591730 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 1000929650 TARI 2023 - sul ricorso n. 450/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 E Per Essa Deceduta L'Erede Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Impruneta - Piazza Buondelmonti 41 50023 Impruneta FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 1000591731 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 1000929651 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
1. Parti.
Ricorrente Ricorrente_1, in qualità di erede di Ricorrente_2, rappresentata e difesa come in atti.
Resistente
Comune di Impruneta (FI), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da Alia Servizi
Ambientali S.p.A., quale gestore del servizio TARI, come da mandato in atti. Richieste delle parti:
Ricorrente/come in atti.
Resistente/come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2.1. I ricorsi e la riunione.
Ricorrente_2 proponeva ricorso ex art. 18 D.Lgs. n. 546/1992 avverso l'avviso di pagamento TARI n. 1000591731 del 14/04/2023 (TARI 2023), relativo al complesso immobiliare sito in Impruneta, Indirizzo_1 (c.d. Luogo_1), iscritto al n. 449/2025 del Registro Generale dei Ricorsi.
Con distinto ricorso, iscritto al n. 450/2025 R.G.R., la stessa contribuente impugnava:
○ l'avviso di pagamento TARI n. 1000591730 del 14/04/2023, relativo all'acconto TARI 2023 per complessivi Euro 1.487,00 (Euro 1.416,00 TARI + Euro 71,00 TEFA);
○ l'avviso di pagamento TARI n. 1000929650 del 02/11/2023, relativo al saldo TARI 2023 per complessivi Euro 695,00 (Euro 662,00 TARI + Euro 33,00 TEFA);
○ il successivo sollecito di pagamento n. 700551137 del 05/02/2025, emesso da Alia per conto del
Comune di Impruneta, riferito ai predetti avvisi TARI 2023.
I ricorsi, aventi ad oggetto il medesimo tributo (TARI/TEFA 2023), il medesimo immobile e motivi in larga parte coincidenti, sono stati riuniti ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 546/1992, al fine di essere decisi con un'unica sentenza.
2.2. Il decesso della contribuente originaria e il subentro dell'erede.
Nel corso del giudizio è deceduta la ricorrente originaria, Ricorrente_2.
Con atto di costituzione in giudizio prodotto in atti, Ricorrente_1 ha dichiarato di essere l'unica erede di Ricorrente_2, chiedendo di essere autorizzata a proseguire il giudizio in sua vece e di subentrare in tutti i rapporti processuali attivi e passivi connessi alla presente controversia. A tal fine ha depositato:
○ certificato di morte di Ricorrente_2;
○ certificato di nascita e documentazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione;
○ dichiarazione sostitutiva e documentazione successoria attestante la qualità di unica erede;
○ procura alle liti conferita al difensore costituito.
Alla luce della documentazione prodotta, il Collegio ritiene provata la qualità di erede legittimo di Ricorrente_1 e, pertanto, la sua legittimazione a proseguire nel presente giudizio in luogo della dante causa, Ricorrente_2, con subentro in tutte le posizioni soggettive dedotte in causa.
2.3. Oggetto concreto degli atti impugnati. DagIi estratti di bolletta e dai prospetti di dettaglio allegati agli avvisi (Doc. 1, Doc. 3) risulta che per l'anno
2023 sono state iscritte a ruolo, in capo alla contribuente, diverse posizioni TARI qualificate come utenze non domestiche, tra cui:
○ codice utenza Numero_1 – utenza non domestica, cat. 006 Esposizioni, autosaloni, mq 160, periodo 01.01.2023–01.10.2023, con parte fissa e variabile;
○ codici utenza Numero_2, Numero_3, Numero_4, Numero_5 – utenze non domestiche, cat. 008 Alberghi senza ristorante, con superfici rispettive di 71 mq, 34 mq, 40 mq, 25 mq..
Gli avvisi di acconto e saldo TARI 2023 e il sollecito sono emessi in relazione al medesimo compendio immobiliare di Indirizzo_1, già in parte assoggettato a TARI domestica per l'unità abitativa principale (Atti_Catastali_1 cat. A/8) della famiglia Ricorrente_2, come da atti prodotti.
2.4. Motivi di ricorso.
La difesa di Ricorrente_1 (già di Ricorrente_2) deduce, in sintesi, che:
○ gli avvisi TARI 2023 e il sollecito sarebbero affetti da difetto di motivazione e genericità, per asserita mancanza di adeguata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa;
○ il Comune avrebbe erroneamente qualificato come utenze non domestiche (cat. 006 e 008) porzioni dell'immobile in realtà riconducibili all'uso abitativo/agrituristico domestico, con conseguente applicazione di tariffe più gravose;
○ la superficie di 160 mq riferita alla categoria 006 (esposizioni/autosaloni) costituirebbe una duplicazione di superficie già ricompresa nella TARI domestica sul Atti_Catastali_1;
○ le superfici complessivamente tassate come non domestiche sarebbero comunque superiori a quelle effettivamente destinate all'attività agrituristico-ricettiva, come emergerebbe dalla documentazione prodotta e dalla richiesta di riesame in autotutela del 18.05.2022.
La ricorrente conclude per l'annullamento, anche parziale, degli avvisi e del sollecito, con conseguente rideterminazione della TARI/TEFA dovuta e condanna del Comune alle spese.
2.5. Difese del Comune.
Il Comune di Impruneta, costituitosi in entrambi i giudizi per il tramite di Alia Servizi Ambientali S.p.A.
(controdeduzioni R.G.R. 449 e 450), chiede il rigetto dei ricorsi e la conferma degli atti impugnati, deducendo che:
○ gli avvisi e il sollecito sono compiutamente motivati, indicano tributo, annualità, soggetto, immobile, categorie tariffarie, superfici, importi dovuti, richiami al Regolamento TARI e alle delibere tariffarie;
○ la documentazione prodotta dalla stessa contribuente (Dichiarazione Unica Aziendale, materiale promozionale, estratto sito web) attesta lo svolgimento di attività agrituristico-ricettiva, con messa a disposizione di camere e locali per ospitalità, degustazioni ed eventi, sicché le porzioni destinate a tali attività risultano correttamente inquadrate tra le utenze non domestiche ai sensi del Regolamento TARI comunale;
○ non è stata fornita dalla parte ricorrente prova rigorosa di errori sulle superfici tassate, mancando perizie, rilievi o planimetrie asseverate idonee a smentire i dati utilizzati dall'ente; le fotografie versate in atti non sarebbero sufficienti allo scopo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Riunione dei ricorsi
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 546/1992 per la riunione dei giudizi iscritti ai nn.
449/2025 e 450/2025 R.G.R., atteso che:
○ le parti sono le medesime;
○ gli atti impugnati attengono alla TARI/TEFA 2023 per il medesimo compendio immobiliare;
○ i motivi di ricorso risultano in larga parte sovrapponibili (motivazione, qualificazione delle utenze, superfici imponibili).
La riunione è pertanto confermata in motivazione, come già disposta in dispositivo.
3.2. Sulla motivazione degli avvisi e del sollecito.
Gli avvisi TARI n. 1000591731, n. 1000591730 e n. 1000929650, nonché il sollecito n. 700551137/2025, riportano:
○ l'indicazione del tributo (TARI/TEFA), dell'anno di riferimento (2023), del soggetto passivo e dell'immobile (indirizzo, dati identificativi);
○ le categorie di utenza applicate (006 – Esposizioni, autosaloni;
008 – Alberghi senza ristorante), le superfici in mq per ciascuna posizione, la distinzione fra parte fissa e variabile, il periodo di riferimento
(con giorni di applicazione);
○ il riepilogo degli importi dovuti (TARI e TEFA), i codici tributo, le rate e le scadenze di pagamento;
○ il richiamo espresso al Regolamento TARI del Comune di Impruneta, approvato con delibera consiliare n. 70/2014 e successivamente modificato, da ultimo con delibera consiliare n. 24 del
29/03/2023, nonché alla delibera tariffaria per il 2023 n. 23 del 29/03/2023, come evidenziato nella sezione “Riferimenti normativi” degli avvisi.
Il sollecito n. 700551137/2025 indica, a sua volta, in modo specifico:
○ i numeri degli avvisi sollecitati (1000591730 e 1000929650);
○ gli importi ancora dovuti per TARI e TEFA;
○ il rinvio agli avvisi originari quanto alle categorie, superfici e presupposti impositivi.
Tale corredo informativo, considerato nel suo complesso, è idoneo a rendere intelligibile la pretesa tributaria e a porre il contribuente in condizione di esercitare il diritto di difesa, come dimostra l'articolato contenuto dei ricorsi e della precedente istanza di autotutela.
Le censure di difetto assoluto di motivazione e di genericità degli atti non possono pertanto essere accolte.
3.3. Sulla qualificazione delle utenze come non domestiche.
La documentazione in atti (in particolare la Dichiarazione Unica Aziendale, la relazione agrituristica e gli estratti dal sito web del Luogo_1) evidenzia che presso il compendio immobiliare di Indirizzo_1 viene svolta attività agrituristico-ricettiva, con messa a disposizione di camere e locali per ospitalità, degustazioni ed eventi, oltre all'abitazione principale della famiglia Ricorrente_2.
Il Regolamento TARI del Comune di Impruneta, come richiamato dagli avvisi, prevede specifiche categorie di utenze non domestiche per:
○ strutture ricettive, alberghi e agriturismi, assimilate, ai fini tariffari, alla categoria 008;
○ altre attività non domestiche aventi caratteristiche espositive, riconducibili alla categoria 006.
Alla luce:
○ dell'effettivo utilizzo dei locali per attività ricettive e connesse, come rappresentato dalla stessa ricorrente nella DUA e nei materiali promozionali;
○ della disciplina regolamentare comunale che assimila tali attività alle utenze non domestiche;
la scelta dell'ente impositore di assoggettare le porzioni di immobile destinate a tali attività alle categorie
006 e 008 TARI deve ritenersi coerente con il quadro normativo locale e con la situazione di fatto accertata.
Le deduzioni della ricorrente, volte a ricondurre integralmente l'immobile alla sola sfera domestica o esclusivamente agricola, non risultano supportate da elementi probatori idonei a smentire il diverso uso, parzialmente ricettivo, dei locali.
3.4. Sulla superficie imponibile e sulla dedotta duplicazione.
Quanto alle superfici assoggettate a TARI non domestica (in particolare i 160 mq riferiti alla categoria
006 – esposizioni/autosaloni e le ulteriori superfici in categoria 008 – alberghi senza ristorante), dagli atti risulta che tali metrature sono state determinate sulla base delle risultanze catastali, planimetriche e dichiarative disponibili all'ente, come riportato nei prospetti di dettaglio degli avvisi.
La ricorrente allega l'esistenza di una duplicazione di tassazione per i 160 mq del sub 501 già compresi nell'utenza domestica, ma non produce:
○ perizie tecniche,
○ planimetrie asseverate,
○ rilievi planimetrici aggiornati,
idonei a dimostrare, con il necessario grado di certezza, che la porzione di 160 mq oggetto di imposizione non domestica coincida integralmente con la superficie già tassata come domestica. La documentazione fotografica e le allegazioni difensive, pur descrivendo lo stato dei luoghi, non consentono da sole di accertare in modo puntuale l'asserita sovrapposizione integrale delle superfici né di quantificare con rigore un'eventuale diversa base imponibile.
In assenza di idonea prova contraria, deve ritenersi che la determinazione delle superfici imponibili operata dal Comune non sia inficiata da errore manifesto o da palese duplicazione di imponibile.
Le censure relative alle superfici tassate, ivi compresa quella concernente i 160 mq in categoria 006, devono pertanto essere disattese.
3.5. Esito complessivo.
Alla luce di quanto precede, i ricorsi riuniti R.G.R. 449/2025 e 450/2025 risultano infondati e devono essere rigettati, con conseguente conferma degli avvisi TARI 2023 n. 1000591731, n. 1000591730, n.
1000929650 e del sollecito n. 700551137/2025.
4. Spese di lite
Considerata la natura eminentemente documentale delle controversie, la connessione tra i due giudizi riuniti e la particolarità delle questioni prospettate, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
5. Dispositivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti R.G.R. n. 449/2025 e n. 450/2025, così provvede:
○ Riunisce i ricorsi R.G.R. n. 449/2025 e n. 450/2025 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992;
○ Rigetta il ricorso originariamente proposto da Ricorrente_2, oggi proseguito da Ricorrente_1, in qualità di erede, avverso l'avviso di pagamento TARI n. 1000591731 del 14/04/2023 (TARI 2023);
○ Rigetta il ricorso originariamente proposto da Ricorrente_2, oggi proseguito da Ricorrente_1, in qualità di erede, avverso gli avvisi di pagamento TARI n. 1000591730 del 14/04/2023 (acconto TARI 2023) e n. 1000929650 del 02/11/2023 (saldo TARI 2023), nonché avverso il connesso sollecito di pagamento n. 700551137 del 05/02/2025;
○ Conferma la legittimità degli atti impositivi e del sollecito impugnati nei due giudizi riuniti;
○ Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Il dispositivo come emesso integra il dispositivo già emesso in sede di udienza nei seguenti termini: La
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze “Rigetta il ricorso di Ricorrente_2 avverso l'avviso di pagamento TARI n. 1000591731 del 14/04/2023; conferma la legittimitàdell'atto impugnato;
compensa le spese di giudizio, attesa la natura documentale della controversia”, che segue,
Così deciso in Firenze, il 14/01/2026.
Il Giudice monocratico.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze così provvede: Rigetta il ricorso di Ricorrente_2
avverso l'avviso di pagamento TARI n. 1000591731 del 14/04/2023; conferma la legittimità dell'atto impugnato;
compensa le spese di giudizio, attesa la natura documentale della controversia.