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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10472/2024, introdotta da
(ROMA (RM), 30/04/1979), cod. fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. SACCHETTI C.F._1
DANIELE;
(FRANCIA, 08/04/1968), cod. fisc. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. SACCHETTI C.F._2
DANIELE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
a) La casa coniugale di Via Mombaruzzo, 80 resterà assegnata alla Signora
che continuerà ad abitarla con i figli minori Parte_1 Per_1
ed finché non troverà una sistemazione abitativa alternativa
[...] Per_2 derivante dalla vendita o adeguamento della casa di proprietà della stessa sita in Roma Via Enrico Bemporad n. 36; b) I figli minori ed resteranno affidati in maniera Persona_1 Per_2 congiunta ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso l'attuale casa coniugale sita in Roma, Via Mombaruzzo 80; c) Il Signor provvederà a versare alla Signora Controparte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, quale assegno Parte_1 alimentare, la complessiva somma di € 500,00 per il mantenimento dei figli minori e della moglie (€ 200,00 per ciascun figlio, € 100,00 per la moglie); d) si farà carico del pagamento delle rate di mutuo Controparte_1 che grava sull'immobile di Via Mombaruzzo 80, essendone unico proprietario;
e) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e aspirazioni degli stessi;
f) relativamente alla visitazione dei minori da parte del padre, i genitori stabiliscono quanto segue:
- Il padre potrà tenere con sé i propri figli a settimane alterne, prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 18.00 del venerdì e riportandoli a casa dalla madre entro le ore 18.00 della domenica;
- Il padre potrà, altresì, vedere e prendere con sé i figli tutti i martedì, prelevandoli all'uscita delle rispettive scuole e riportandoli dalla madre entro le ore 21.00;
- Per quanto riguarda il periodo estivo, sino al mese di luglio incluso, la gestione dei figli resterà invariata mentre, per il solo mese di agosto, i genitori potranno tenere con sé i figli per un periodo alternato di due settimane consecutive ciascuno;
- Per quanto riguarda le festività natalizie, ad anni alterni, i genitori potranno tenere con sé i figli rispettando i seguenti periodi: dal 23 dicembre e sino alle ore 18.00 del 30 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre alle ore 18.00 del 6 gennaio con l'altro genitore;
- Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal venerdì mattina alla sera di
Pasqua oppure dalla sera di Pasqua fino a martedì sera;
- Tale predetta regolamentazione potrà sempre, su accordo dei genitori, essere derogata. g) le spese straordinarie relative ai figli minori saranno equamente ripartite tra i coniugi;
h) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente condizioni ed in mancanza di accordo tra i coniugi, si farà riferimento al Protocollo di intesa del Tribunale di Roma;
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/05/2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10472/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 28/05/2007 tra (ROMA (RM), Parte_1
30/04/1979) e (FRANCIA, 08/04/1968) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
360, Parte 2, Serie A03, Anno 2007, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10472/2024, introdotta da
(ROMA (RM), 30/04/1979), cod. fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. SACCHETTI C.F._1
DANIELE;
(FRANCIA, 08/04/1968), cod. fisc. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. SACCHETTI C.F._2
DANIELE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
a) La casa coniugale di Via Mombaruzzo, 80 resterà assegnata alla Signora
che continuerà ad abitarla con i figli minori Parte_1 Per_1
ed finché non troverà una sistemazione abitativa alternativa
[...] Per_2 derivante dalla vendita o adeguamento della casa di proprietà della stessa sita in Roma Via Enrico Bemporad n. 36; b) I figli minori ed resteranno affidati in maniera Persona_1 Per_2 congiunta ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso l'attuale casa coniugale sita in Roma, Via Mombaruzzo 80; c) Il Signor provvederà a versare alla Signora Controparte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, quale assegno Parte_1 alimentare, la complessiva somma di € 500,00 per il mantenimento dei figli minori e della moglie (€ 200,00 per ciascun figlio, € 100,00 per la moglie); d) si farà carico del pagamento delle rate di mutuo Controparte_1 che grava sull'immobile di Via Mombaruzzo 80, essendone unico proprietario;
e) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e aspirazioni degli stessi;
f) relativamente alla visitazione dei minori da parte del padre, i genitori stabiliscono quanto segue:
- Il padre potrà tenere con sé i propri figli a settimane alterne, prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 18.00 del venerdì e riportandoli a casa dalla madre entro le ore 18.00 della domenica;
- Il padre potrà, altresì, vedere e prendere con sé i figli tutti i martedì, prelevandoli all'uscita delle rispettive scuole e riportandoli dalla madre entro le ore 21.00;
- Per quanto riguarda il periodo estivo, sino al mese di luglio incluso, la gestione dei figli resterà invariata mentre, per il solo mese di agosto, i genitori potranno tenere con sé i figli per un periodo alternato di due settimane consecutive ciascuno;
- Per quanto riguarda le festività natalizie, ad anni alterni, i genitori potranno tenere con sé i figli rispettando i seguenti periodi: dal 23 dicembre e sino alle ore 18.00 del 30 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre alle ore 18.00 del 6 gennaio con l'altro genitore;
- Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal venerdì mattina alla sera di
Pasqua oppure dalla sera di Pasqua fino a martedì sera;
- Tale predetta regolamentazione potrà sempre, su accordo dei genitori, essere derogata. g) le spese straordinarie relative ai figli minori saranno equamente ripartite tra i coniugi;
h) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente condizioni ed in mancanza di accordo tra i coniugi, si farà riferimento al Protocollo di intesa del Tribunale di Roma;
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/05/2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10472/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 28/05/2007 tra (ROMA (RM), Parte_1
30/04/1979) e (FRANCIA, 08/04/1968) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
360, Parte 2, Serie A03, Anno 2007, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi