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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1950/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. BOCCANERA PIERLORENZO, elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR, 66 - MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. CASALI MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA CASTELFIDARDO N. 7/A - JESI, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 8.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata e quindi da respingersi, la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
per il danno derivatogli dalle opere realizzate nell'anno 2016 dal convenuto
[...] CP_1
sul suo fondo in Apiro (MC), c.da Arsicci e distinto in NCT al Fg. 12 P.lle 24-153,
[...]
pagina 1 di 5 sovrastante quello in proprietà dell'attore, distinto in NCT del Comune di Apiro (MC) al Fg. 12,
p.lle 25-30-31-105.
1.1 – Sostiene l'attore avere il convenuto realizzato un sistema di scoline delle acque superficiali ed uno scavo di drenaggio delle acque sotto superficiali della profondità di 2-2,5 mt., opere entrambe idonee a convogliare in un unico punto di scarico sul fondo sottostante in proprietà dell'attore l'acqua di scolo in eccesso, in modo da provocarvi frane e smottamenti nonché la formazione di persistenti ristagni idrici di ostacolo alla prosecuzione dell'attività agricola fino ad allora utilmente condotta sul fondo;
deduce altresì l'abusività delle opere in quanto sprovviste della necessaria autorizzazione contemplata dall'art. 12 delle N.T. del PAI per le zone a elevata pericolosità di dissesto idrogeologico;
lamenta infine le negative conseguenze delle denunciate frane sulle opere di drenaggio e bonifica da lui realizzate sul suo fondo nel 2001, fino a renderle inservibili.
2 – Nominati in corso di causa come CCTTUU l'Agronomo dott. d il Geologo dott. Per_1
gli stessi rilevavano, fin dal primo sopralluogo, che ben poche delle acque che Per_2 fuoriuscivano dal drenaggio del avrebbero potuto interessare la porzione di terreno del CP_1 coinvolta nella frana, poiché posta detta porzione a quota superiore (a monte); Parte_1 constatavano inoltre, esaminando le foto aeree raccolte dal 1997 al 2021, che la frana si era manifestata in quasi tutta la attuale estensione fin dal 2004, e cioè ben prima dell'esecuzione degli scavi di drenaggio del Cantori del 2016, scavi a loro volta qualificati come lavori corrispondenti alle buone pratiche agricole seppure sprovvisti di progetto e della verifica preliminare di cui all'art. 12 delle NT del PAI .
2.1 – Individuano i consulenti come probabile causa del denunciato dissesto proprio i lavori di drenaggio eseguiti dal nel 2001; lavori che andavano a convogliare in un unico Parte_1 punto di raccolta le acque di un fronte ben più esteso di quello preesistente e quindi determinavano un sovraccarico di portata sul medesimo punto di raccolta tale da aumentare l'instabilità della zona interessata, già individuata nel PAI come zona a rischi frana R2 (rischio medio) e Pericolosità P3 (aree a versante elevato).
2.2 - Rilevata in sede di sopralluogo del 24.11.2023 l'impossibilità di accertare -a dispetto delle abbondanti precipitazioni dei precedenti giorni del 21-22 novembre –la fuoriuscita sui fondi del i acqua piovana proveniente dallo scarico di drenaggio del i CCTTUU si Parte_1 CP_1 determinavano, tramite l'ausiliario Geom. ad eseguire un rilievo topografico della zona Per_3
pagina 2 di 5 di interesse, al fine di individuare le varie curve di livello, e quindi le pendenze dei terreni e dei versanti, per individuare l'esatto percorso delle acque pluvie superficiali provenienti dallo scolo ubicato sul terreno del CP_1
2.3 - Con elaborato definitivo depositato in data 10.02.2024 i CC.TT.UU. confermavano le prime rilevazioni compiute in sede di sopralluogo, già trasfuse nella bozza interinale di relazione, allegando in particolare le repliche alle osservazioni dei CTP di parte attrice articolate dal detto geom. (ausiliare dei consulenti), il quale, facendo corretta applicazione del criterio Per_3 metodologico di determinazione della linea di massima pendenza fra i vari livelli di quota altimetrica dei terreni di cui è causa (id est: ”la linea che unisce un punto di una curva di livello con quella sottostante con cui forma un angolo retto”), individuava con calcolo matematico, ritenuto in questa sede esente da rilievi, l'effettiva quota di diversi punti battuti della linea di displuvio costituente lo spartiacque di destra delle acque meteoriche provenienti dal fondo del accertando che le stesse si riversavano solo in minima parte a quota maggiore dell'area CP_1 franosa, a ciò impedite dalla più alta quota altimetrica della detta linea di displuvio tracciata alle pagg. 44 - 47 dell'elaborato.
2.4 - Quanto all'acqua di ruscellamento proveniente dallo scolo del canale drenante del il medesimo elaborato evidenziava che il percorso di questa in alcun modo poteva CP_1 interessare, stante la diversità di quota altimetrica, la zona franosa di cui è causa.
3 – All'esito delle ulteriori contestazioni di parte attrice alle risultanze della consulenza di ufficio, è stata disposta integrazione a mezzo simulazione di sversamento del carico idrico utilizzando l'acqua proveniente da una cisterna appositamente richiesta dai CTU.
3.1 - Orbene, a seguito della prova di sversamento di q.li 120 di acqua eseguita a mezzo di un tubo collegato alla cisterna sopra al punto di scarico del drenaggio del i consulenti CP_1 dell'ufficio hanno constato la correttezza delle simulazioni operate dal geom. e delle Per_3 conclusioni della prima CTU del 10.02.2024, in punto di mancato interessamento dell'area franosa di cui è giudizio dallo scolo delle acque pluvie provenienti dal canale realizzato dal convenuto, riferendo i CCTTUU che “… a distanza di 14 metri dal punto di sversamento in direzione della frana, tenendo conto dell'ingente quantitativo di acqua sversata (120 q.li corrispondono a 12.000 mm di acqua, neanche lontanamente paragonabile ai fenomeni precipitativi più estremi) il terreno risultava asciutto, segno evidente che l'acqua che fuoriesce dal drenaggio non arriva alla corona di frana…”, tenendosi anzi di oltre 20 mt. discosta all'inizio della pagina 3 di 5 detta corona (pag. 5 e 9 dell'elaborato del 14.06.2024), nonostante la realizzazione da parte del ulla sua proprietà di scoline conducenti proprio alla corona della frana. Parte_1
3.2 - Concludono pertanto i CCTTUU nel senso dell'estraneità delle opere di drenaggio eseguite dal convenuto rispetto ai danni lamentati dall'attore, danni che si sarebbero potuti evitare o quantomeno ridurre se il “...avesse correttamente regimato le acque, Parte_1 essendo il fondo posto a valle, con una adeguata rete di scoline”, anziché eseguire, aggiungono i periti, le dette scoline indirizzandole proprio verso il corpo di frana (pag. 24 e 28 dell'elaborato del
14.06.2024).
3.3 – Trattandosi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., il mancato perfezionamento della prova del nesso di causalità fra la condotta del convenuto ed il pregiudizio lamentato dall'attore porta a ritenere l'inidoneità delle opere pur abusivamente realizzate dal ad CP_1 aggravare la condizione del fondo dell'attore, escludendo pertanto la ricorrenza dell'ipotesi contemplata e tutelata dall'art. 913 c.c.
3.4 - Valga per l'effetto quanto precisato da Cass. civ. n. 30239/2019: “L'art. 913 c.c., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico dei proprietari, sia del fondo inferiore che superiore,
l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo.”
(Conf. Cass. civ. 13301/2002, 14179/2001).
4 - La regolamentazione delle spese di lite segue alla soccombenza.
5 - Ricorrono altresì i presupposti per il riconoscimento della lite temeraria a carico dell'attore ex art. 96 cpc, non potendo non conoscere il e condizioni di franabilità del Parte_1 terreno fin dal 2002 (cioè a ridosso dell'esecuzione da parte dello stesso di lavori drenaggio sul proprio terreno), e risultando nel merito la non corretta regimentazione delle acque di scolo con un sistema di scoline non solo troppo superficiali, ma per giunta dirette verso la stessa frana;
risultando inoltre l'abuso del processo con la produzione di copiosa documentazione non autorizzata fuori dei termini allo scopo concessi e quindi lesiva del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta la domanda risarcitoria proposta da contro per ritenuta violazione dell'art. Parte_1 Controparte_1
913 c.c.; condanna al pagamento delle spese di lite, e liquida quelle in favore Parte_1
pagina 4 di 5 di in complessivi € 14.000,00 oltre accessori di legge e spese documentate;
Controparte_1 condanna al pagamento ex art. 96 cpc in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 14.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Pone definitivamente a carico di le spese delle esperite CTU. Parte_1
Macerata, 7 marzo 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1950/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. BOCCANERA PIERLORENZO, elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR, 66 - MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. CASALI MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA CASTELFIDARDO N. 7/A - JESI, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 8.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata e quindi da respingersi, la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
per il danno derivatogli dalle opere realizzate nell'anno 2016 dal convenuto
[...] CP_1
sul suo fondo in Apiro (MC), c.da Arsicci e distinto in NCT al Fg. 12 P.lle 24-153,
[...]
pagina 1 di 5 sovrastante quello in proprietà dell'attore, distinto in NCT del Comune di Apiro (MC) al Fg. 12,
p.lle 25-30-31-105.
1.1 – Sostiene l'attore avere il convenuto realizzato un sistema di scoline delle acque superficiali ed uno scavo di drenaggio delle acque sotto superficiali della profondità di 2-2,5 mt., opere entrambe idonee a convogliare in un unico punto di scarico sul fondo sottostante in proprietà dell'attore l'acqua di scolo in eccesso, in modo da provocarvi frane e smottamenti nonché la formazione di persistenti ristagni idrici di ostacolo alla prosecuzione dell'attività agricola fino ad allora utilmente condotta sul fondo;
deduce altresì l'abusività delle opere in quanto sprovviste della necessaria autorizzazione contemplata dall'art. 12 delle N.T. del PAI per le zone a elevata pericolosità di dissesto idrogeologico;
lamenta infine le negative conseguenze delle denunciate frane sulle opere di drenaggio e bonifica da lui realizzate sul suo fondo nel 2001, fino a renderle inservibili.
2 – Nominati in corso di causa come CCTTUU l'Agronomo dott. d il Geologo dott. Per_1
gli stessi rilevavano, fin dal primo sopralluogo, che ben poche delle acque che Per_2 fuoriuscivano dal drenaggio del avrebbero potuto interessare la porzione di terreno del CP_1 coinvolta nella frana, poiché posta detta porzione a quota superiore (a monte); Parte_1 constatavano inoltre, esaminando le foto aeree raccolte dal 1997 al 2021, che la frana si era manifestata in quasi tutta la attuale estensione fin dal 2004, e cioè ben prima dell'esecuzione degli scavi di drenaggio del Cantori del 2016, scavi a loro volta qualificati come lavori corrispondenti alle buone pratiche agricole seppure sprovvisti di progetto e della verifica preliminare di cui all'art. 12 delle NT del PAI .
2.1 – Individuano i consulenti come probabile causa del denunciato dissesto proprio i lavori di drenaggio eseguiti dal nel 2001; lavori che andavano a convogliare in un unico Parte_1 punto di raccolta le acque di un fronte ben più esteso di quello preesistente e quindi determinavano un sovraccarico di portata sul medesimo punto di raccolta tale da aumentare l'instabilità della zona interessata, già individuata nel PAI come zona a rischi frana R2 (rischio medio) e Pericolosità P3 (aree a versante elevato).
2.2 - Rilevata in sede di sopralluogo del 24.11.2023 l'impossibilità di accertare -a dispetto delle abbondanti precipitazioni dei precedenti giorni del 21-22 novembre –la fuoriuscita sui fondi del i acqua piovana proveniente dallo scarico di drenaggio del i CCTTUU si Parte_1 CP_1 determinavano, tramite l'ausiliario Geom. ad eseguire un rilievo topografico della zona Per_3
pagina 2 di 5 di interesse, al fine di individuare le varie curve di livello, e quindi le pendenze dei terreni e dei versanti, per individuare l'esatto percorso delle acque pluvie superficiali provenienti dallo scolo ubicato sul terreno del CP_1
2.3 - Con elaborato definitivo depositato in data 10.02.2024 i CC.TT.UU. confermavano le prime rilevazioni compiute in sede di sopralluogo, già trasfuse nella bozza interinale di relazione, allegando in particolare le repliche alle osservazioni dei CTP di parte attrice articolate dal detto geom. (ausiliare dei consulenti), il quale, facendo corretta applicazione del criterio Per_3 metodologico di determinazione della linea di massima pendenza fra i vari livelli di quota altimetrica dei terreni di cui è causa (id est: ”la linea che unisce un punto di una curva di livello con quella sottostante con cui forma un angolo retto”), individuava con calcolo matematico, ritenuto in questa sede esente da rilievi, l'effettiva quota di diversi punti battuti della linea di displuvio costituente lo spartiacque di destra delle acque meteoriche provenienti dal fondo del accertando che le stesse si riversavano solo in minima parte a quota maggiore dell'area CP_1 franosa, a ciò impedite dalla più alta quota altimetrica della detta linea di displuvio tracciata alle pagg. 44 - 47 dell'elaborato.
2.4 - Quanto all'acqua di ruscellamento proveniente dallo scolo del canale drenante del il medesimo elaborato evidenziava che il percorso di questa in alcun modo poteva CP_1 interessare, stante la diversità di quota altimetrica, la zona franosa di cui è causa.
3 – All'esito delle ulteriori contestazioni di parte attrice alle risultanze della consulenza di ufficio, è stata disposta integrazione a mezzo simulazione di sversamento del carico idrico utilizzando l'acqua proveniente da una cisterna appositamente richiesta dai CTU.
3.1 - Orbene, a seguito della prova di sversamento di q.li 120 di acqua eseguita a mezzo di un tubo collegato alla cisterna sopra al punto di scarico del drenaggio del i consulenti CP_1 dell'ufficio hanno constato la correttezza delle simulazioni operate dal geom. e delle Per_3 conclusioni della prima CTU del 10.02.2024, in punto di mancato interessamento dell'area franosa di cui è giudizio dallo scolo delle acque pluvie provenienti dal canale realizzato dal convenuto, riferendo i CCTTUU che “… a distanza di 14 metri dal punto di sversamento in direzione della frana, tenendo conto dell'ingente quantitativo di acqua sversata (120 q.li corrispondono a 12.000 mm di acqua, neanche lontanamente paragonabile ai fenomeni precipitativi più estremi) il terreno risultava asciutto, segno evidente che l'acqua che fuoriesce dal drenaggio non arriva alla corona di frana…”, tenendosi anzi di oltre 20 mt. discosta all'inizio della pagina 3 di 5 detta corona (pag. 5 e 9 dell'elaborato del 14.06.2024), nonostante la realizzazione da parte del ulla sua proprietà di scoline conducenti proprio alla corona della frana. Parte_1
3.2 - Concludono pertanto i CCTTUU nel senso dell'estraneità delle opere di drenaggio eseguite dal convenuto rispetto ai danni lamentati dall'attore, danni che si sarebbero potuti evitare o quantomeno ridurre se il “...avesse correttamente regimato le acque, Parte_1 essendo il fondo posto a valle, con una adeguata rete di scoline”, anziché eseguire, aggiungono i periti, le dette scoline indirizzandole proprio verso il corpo di frana (pag. 24 e 28 dell'elaborato del
14.06.2024).
3.3 – Trattandosi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., il mancato perfezionamento della prova del nesso di causalità fra la condotta del convenuto ed il pregiudizio lamentato dall'attore porta a ritenere l'inidoneità delle opere pur abusivamente realizzate dal ad CP_1 aggravare la condizione del fondo dell'attore, escludendo pertanto la ricorrenza dell'ipotesi contemplata e tutelata dall'art. 913 c.c.
3.4 - Valga per l'effetto quanto precisato da Cass. civ. n. 30239/2019: “L'art. 913 c.c., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico dei proprietari, sia del fondo inferiore che superiore,
l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo.”
(Conf. Cass. civ. 13301/2002, 14179/2001).
4 - La regolamentazione delle spese di lite segue alla soccombenza.
5 - Ricorrono altresì i presupposti per il riconoscimento della lite temeraria a carico dell'attore ex art. 96 cpc, non potendo non conoscere il e condizioni di franabilità del Parte_1 terreno fin dal 2002 (cioè a ridosso dell'esecuzione da parte dello stesso di lavori drenaggio sul proprio terreno), e risultando nel merito la non corretta regimentazione delle acque di scolo con un sistema di scoline non solo troppo superficiali, ma per giunta dirette verso la stessa frana;
risultando inoltre l'abuso del processo con la produzione di copiosa documentazione non autorizzata fuori dei termini allo scopo concessi e quindi lesiva del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta la domanda risarcitoria proposta da contro per ritenuta violazione dell'art. Parte_1 Controparte_1
913 c.c.; condanna al pagamento delle spese di lite, e liquida quelle in favore Parte_1
pagina 4 di 5 di in complessivi € 14.000,00 oltre accessori di legge e spese documentate;
Controparte_1 condanna al pagamento ex art. 96 cpc in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 14.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Pone definitivamente a carico di le spese delle esperite CTU. Parte_1
Macerata, 7 marzo 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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