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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/07/2024, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1408/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], cf.: ; Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
; C.F._3
tutti residenti in [...], vicolo del Canneto, 5; rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Giuseppe Bernardo,
-appellanti- contro
, nata a [...] il [...] e ivi residente in vicolo del Controparte_2
Canneto, c.f.: ; C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio D'Anna,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
n. 1408/2021 r.g. 2
Il Tribunale di Marsala, pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_3
, dirette aall'accertamento dei limiti della servitù di passaggio gravante
[...]
sul terreno attoreo sito in Pantelleria, in catasto al foglio 39, particella 309, in favore dell'immobile di proprietà della convenuta, censito al fg. 39, part. 307, e all'adozione dei provvedimenti finalizzati al ripristino di quei limiti e al risarcimento dei danni, con sentenza n. 444 del 16.6.2021 rigettava le domande e poneva a carico degli attori le spese di lite e di c.t.u.
I soccombenti hanno proposto appello, del quale la controparte, costituitasi, ha chiesto il rigetto.
Il giorno 24.10.2023, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta che il primo giudice non abbia correttamente qualificato l'azione proposta e per questa via sia pervenuto a una decisione errata.
La censura merita di essere accolta.
Il Tribunale, sul rilievo che l'actio negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto affermato dal terzo sul bene e al conseguimento della cessazione di una situazione antigiuridica al fine di ottenere la libertà del fondo, mentre la domanda di riduzione in pristino per aggravamento di servitù esistente prospetta l'alterazione dei luoghi compiuta dal titolare di una servitù prediale, e ritenuto che nel caso specifico, la costituzione di una servitù a favore del fondo della convenuta non era stata messa in discussione dagli attori, i quali, pur avendo qualificato la propria azione come negatoria servitutis, avevano in realtà lamentato un aggravamento della servitù, è pervenuto al rigetto della domanda per carenza di prova dell'alterazione in peius dell'esercizio della servitù.
n. 1408/2021 r.g. 3
Reputa la Corte che la chiara finalità della domanda giudiziale non sia quella ritenuta dal giudice e che la decisione del Tribunale di Marsala non meriti di essere condivisa.
Gli attori hanno dedotto che la servitù di passaggio in favore del fondo della convenuta era esercitata su una stradella interpoderale della larghezza di due metri in funzione del transito pedonale o con piccoli mezzi meccanici e che a seguito di alcune variazioni dovute all'arretramento del muretto di delimitazione del terrazzo di pertinenza del fabbricato di loro proprietà, la convenuta aveva esteso il passaggio anche a una porzione della p.lla 309 in precedenza esterna al viottolo, con conseguente ampliamento della superficie asservita al passaggio e con pregiudizio, causa il traffico veicolare e le connesse vibrazioni, alla stabilità di una cisterna di antica fattura interrata in corrispondenza dell'area interessata dal passaggio abusivo.
Il termine “aggravamento”, pertanto, al di là del richiamo non appropriato all'art. 1067 c.c., era stato utilizzato dagli attori per descrivere l'obiettivo incremento del peso a carico del loro fondo causato dall'arbitraria estensione, da parte della convenuta, del passaggio a un'area che in precedenza ne era esclusa e che avrebbe dovuto continuare ad esserlo.
L'azione è dunque, propriamente, una negatoria servitutis, giacché è tale non solo quella diretta all'accertamento dell'inesistenza di una pretesa servitù, ma anche quella con cui il proprietario del fondo che si assume servente, pur ammettendo l'esistenza legittima di una servitù, miri a far valere limiti, modalità o scopi di essa che risultino in concreto violati dal proprietario del fondo dominante, l'unica differenza tra le due ipotesi riguardando la portata dell'onere probatorio in capo all'attore, nel primo caso limitata alla proprietà del fondo servente (con correlato onere del convenuto di provare l'esistenza della servitù), nel secondo caso riguardante anche le asserite modalità e limitazioni (Cass. 476/2016).
n. 1408/2021 r.g. 4
Ciò premesso, sulla base delle prove documentali (stralci dell'aerofotogrammetria e del foglio di mappa n. 39, foto aeree risalenti ai mesi di giugno 1968, marzo
1979 e agosto 1997), il consulente d'ufficio ha rilevato che la stradella interpoderale ha subìto nel tempo una prima variazione, tra il marzo 1979 e l'agosto 1997, nel tratto al confine tra le p.lle 604 e 309, ove è stato arrotondato l'angolo con l'arretramento del muretto di delimitazione, e una seconda variazione che ha interessato il tratto ricadente sulla p.lla 309 al confine con la p.lla 604, in corrispondenza del fabbricato di proprietà , per tutto lo sviluppo del fronte. Pt_1
In tale tratto il tracciato della stradella seguiva originariamente un andamento rettilineo e uniforme, parallelo al confine con la limitrofa particella 604 lungo la direttrice Nord Ovest/Sud Est, senza variazioni dimensionali e di sagoma, mentre oggi il manto bituminoso si slarga senza soluzione di continuità in adiacenza al terrazzino di pertinenza del fabbricato , dove è presente, in prossimità Pt_1 dell'angolo Nord del fabbricato, la botola di ispezione della sottostante cisterna idrica (foto nn. 5 e 6 allegate alla relazione di c.t.u.).
È verosimile, secondo il c.t.u., che l'arretramento del terrazzino di pertinenza del fabbricato sia stato effettuato successivamente al 2003 Pt_1
(aerofotogrammetria) e prima del 2012 (immagine satellitare 2012).
La tesi della convenuta, secondo cui lo stato attuale risalirebbe a un tempo immemorabile, e le dichiarazioni a lei favorevoli dei testi dalla medesima indicati non hanno trovato dunque riscontro nelle argomentate conclusioni, inconfutabili perché ancorate a dati oggettivi di natura documentale, dell'ausiliario tecnico dell'ufficio .
La stradella, nella sua configurazione originaria oggetto di servitù, da ripristinare in accoglimento della domanda, si diparte in prossimità dello spigolo Nord del terrazzino di pertinenza al fabbricato e prosegue in direzione Nord Pt_1
Ovest/Sud Est, parallelamente alla linea di confine con la limitrofa particella 604,
n. 1408/2021 r.g. 5
nel tracciato oggi delimitato dalla linea segnata a vernice sulla stradella (v. pag. 12 rel. c.t.u., foto 3 e 4 allegate).
Il secondo motivo di appello concerne il rigetto della domanda di arretramento della porzione di fabbricato di parte convenuta insistente su porzione della particella 309 di proprietà degli attori.
Il primo giudice avrebbe travisato il senso della domanda, intesa ad accertare l'illegittima realizzazione, da parte convenuta, di un manufatto oltre il perimetro della particella 307 e alla conseguente condanna all'arretramento.
Il Tribunale ha escluso l'applicabilità al caso dell'art. 873 c.c. sul presupposto che la disposizione normativa richiamata dagli attori presuppone, diversamente dallo stato di fatto nel caso in esame, che le costruzioni su fondi finitimi non siano unite o aderenti.
Sostengono gli appellanti che l'illegittimità dell'ampliamento del fabbricato su una porzione della p.lla 309 di proprietà degli attori e la conseguente CP_2 applicabilità del regime delle distanze di cui all'art. 873 c.c. discendono dal fatto che l'intervento edilizio non è stato preceduto dall'interpello previsto dagli artt.
875 e 877 c.c..
Anche tale motivo va recepito.
Si evince dall'accertamento del c.t.u. che una porzione del fabbricato della convenuta situato nella p.lla 307 sconfina nella p.lla 309 di proprietà per un Pt_1
metro circa di larghezza e tre metri circa di profondità (pagg. 7 e 8 rel. c.t.u., foto
10, 11, 12, 13 allegate).
Lo sconfinamento e la costruzione in aderenza o appoggio al limitrofo fabbricato di parte attrice è stato eseguito senza porre, ai sensi degli artt. 875 e 877 c.c., agli attori, né previamente né dopo la costruzione, la richiesta alternativa di concedere la comunione del muro costruito nel loro fondo allo scopo di consentire la fabbricazione contro il muro stesso, ovvero di estendere il proprio muro sino al n. 1408/2021 r.g. 6
confine o procedere alla sua demolizione (Cass. 1174/2014), e senza mai proporre una domanda giudiziale diretta all'ottenimento della comunione.
L'occupazione abusiva di una porzione del fondo degli attori legittima, di conseguenza, questi ultimi a chiedere, e impone al giudice di disporre,
l'arretramento mediante demolizione del manufatto sino al rispetto della CP_2
distanza legale dal confine prevista dalla legge o, se più restrittiva, dal regolamento locale.
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellata alla rifusione, a favore della parte appellante, delle spese dei due gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 5.077,00 e, per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 444 del 16.6.2021, appellata da e , condanna Parte_1 CP_1 Parte_3 CP_2
a non esercitare il passaggio sul terreno di proprietà degli attori, sito in
[...]
Pantelleria, in catasto al fg. di mappa 39, p.lla 309, e in favore del proprio fondo distinto in catasto al fg. di mappa 39 p.lla 307, oltre i margini della stradella descritta nella relazione di c.t.u., pag. 12, foto allegate nn. 3 e 4; condanna ad arretrare, nel rispetto della linea di confine tra i Controparte_2
fondi e delle distanze previste dall'art. 873 e dal regolamento locale, la porzione del manufatto realizzato in ampliamento del proprio fabbricato nell'area di proprietà degli attori corrispondente alla particella catastale 309; condanna alla rifusione, a favore della parte appellante, delle Controparte_2
spese dei due gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 5.077,00 e, per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.;
n. 1408/2021 r.g. 7
pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di c.t.u..
Così deciso in Palermo il 22.5.2024 nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1408/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1408/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], cf.: ; Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
; C.F._3
tutti residenti in [...], vicolo del Canneto, 5; rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Giuseppe Bernardo,
-appellanti- contro
, nata a [...] il [...] e ivi residente in vicolo del Controparte_2
Canneto, c.f.: ; C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio D'Anna,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
n. 1408/2021 r.g. 2
Il Tribunale di Marsala, pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_3
, dirette aall'accertamento dei limiti della servitù di passaggio gravante
[...]
sul terreno attoreo sito in Pantelleria, in catasto al foglio 39, particella 309, in favore dell'immobile di proprietà della convenuta, censito al fg. 39, part. 307, e all'adozione dei provvedimenti finalizzati al ripristino di quei limiti e al risarcimento dei danni, con sentenza n. 444 del 16.6.2021 rigettava le domande e poneva a carico degli attori le spese di lite e di c.t.u.
I soccombenti hanno proposto appello, del quale la controparte, costituitasi, ha chiesto il rigetto.
Il giorno 24.10.2023, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta che il primo giudice non abbia correttamente qualificato l'azione proposta e per questa via sia pervenuto a una decisione errata.
La censura merita di essere accolta.
Il Tribunale, sul rilievo che l'actio negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto affermato dal terzo sul bene e al conseguimento della cessazione di una situazione antigiuridica al fine di ottenere la libertà del fondo, mentre la domanda di riduzione in pristino per aggravamento di servitù esistente prospetta l'alterazione dei luoghi compiuta dal titolare di una servitù prediale, e ritenuto che nel caso specifico, la costituzione di una servitù a favore del fondo della convenuta non era stata messa in discussione dagli attori, i quali, pur avendo qualificato la propria azione come negatoria servitutis, avevano in realtà lamentato un aggravamento della servitù, è pervenuto al rigetto della domanda per carenza di prova dell'alterazione in peius dell'esercizio della servitù.
n. 1408/2021 r.g. 3
Reputa la Corte che la chiara finalità della domanda giudiziale non sia quella ritenuta dal giudice e che la decisione del Tribunale di Marsala non meriti di essere condivisa.
Gli attori hanno dedotto che la servitù di passaggio in favore del fondo della convenuta era esercitata su una stradella interpoderale della larghezza di due metri in funzione del transito pedonale o con piccoli mezzi meccanici e che a seguito di alcune variazioni dovute all'arretramento del muretto di delimitazione del terrazzo di pertinenza del fabbricato di loro proprietà, la convenuta aveva esteso il passaggio anche a una porzione della p.lla 309 in precedenza esterna al viottolo, con conseguente ampliamento della superficie asservita al passaggio e con pregiudizio, causa il traffico veicolare e le connesse vibrazioni, alla stabilità di una cisterna di antica fattura interrata in corrispondenza dell'area interessata dal passaggio abusivo.
Il termine “aggravamento”, pertanto, al di là del richiamo non appropriato all'art. 1067 c.c., era stato utilizzato dagli attori per descrivere l'obiettivo incremento del peso a carico del loro fondo causato dall'arbitraria estensione, da parte della convenuta, del passaggio a un'area che in precedenza ne era esclusa e che avrebbe dovuto continuare ad esserlo.
L'azione è dunque, propriamente, una negatoria servitutis, giacché è tale non solo quella diretta all'accertamento dell'inesistenza di una pretesa servitù, ma anche quella con cui il proprietario del fondo che si assume servente, pur ammettendo l'esistenza legittima di una servitù, miri a far valere limiti, modalità o scopi di essa che risultino in concreto violati dal proprietario del fondo dominante, l'unica differenza tra le due ipotesi riguardando la portata dell'onere probatorio in capo all'attore, nel primo caso limitata alla proprietà del fondo servente (con correlato onere del convenuto di provare l'esistenza della servitù), nel secondo caso riguardante anche le asserite modalità e limitazioni (Cass. 476/2016).
n. 1408/2021 r.g. 4
Ciò premesso, sulla base delle prove documentali (stralci dell'aerofotogrammetria e del foglio di mappa n. 39, foto aeree risalenti ai mesi di giugno 1968, marzo
1979 e agosto 1997), il consulente d'ufficio ha rilevato che la stradella interpoderale ha subìto nel tempo una prima variazione, tra il marzo 1979 e l'agosto 1997, nel tratto al confine tra le p.lle 604 e 309, ove è stato arrotondato l'angolo con l'arretramento del muretto di delimitazione, e una seconda variazione che ha interessato il tratto ricadente sulla p.lla 309 al confine con la p.lla 604, in corrispondenza del fabbricato di proprietà , per tutto lo sviluppo del fronte. Pt_1
In tale tratto il tracciato della stradella seguiva originariamente un andamento rettilineo e uniforme, parallelo al confine con la limitrofa particella 604 lungo la direttrice Nord Ovest/Sud Est, senza variazioni dimensionali e di sagoma, mentre oggi il manto bituminoso si slarga senza soluzione di continuità in adiacenza al terrazzino di pertinenza del fabbricato , dove è presente, in prossimità Pt_1 dell'angolo Nord del fabbricato, la botola di ispezione della sottostante cisterna idrica (foto nn. 5 e 6 allegate alla relazione di c.t.u.).
È verosimile, secondo il c.t.u., che l'arretramento del terrazzino di pertinenza del fabbricato sia stato effettuato successivamente al 2003 Pt_1
(aerofotogrammetria) e prima del 2012 (immagine satellitare 2012).
La tesi della convenuta, secondo cui lo stato attuale risalirebbe a un tempo immemorabile, e le dichiarazioni a lei favorevoli dei testi dalla medesima indicati non hanno trovato dunque riscontro nelle argomentate conclusioni, inconfutabili perché ancorate a dati oggettivi di natura documentale, dell'ausiliario tecnico dell'ufficio .
La stradella, nella sua configurazione originaria oggetto di servitù, da ripristinare in accoglimento della domanda, si diparte in prossimità dello spigolo Nord del terrazzino di pertinenza al fabbricato e prosegue in direzione Nord Pt_1
Ovest/Sud Est, parallelamente alla linea di confine con la limitrofa particella 604,
n. 1408/2021 r.g. 5
nel tracciato oggi delimitato dalla linea segnata a vernice sulla stradella (v. pag. 12 rel. c.t.u., foto 3 e 4 allegate).
Il secondo motivo di appello concerne il rigetto della domanda di arretramento della porzione di fabbricato di parte convenuta insistente su porzione della particella 309 di proprietà degli attori.
Il primo giudice avrebbe travisato il senso della domanda, intesa ad accertare l'illegittima realizzazione, da parte convenuta, di un manufatto oltre il perimetro della particella 307 e alla conseguente condanna all'arretramento.
Il Tribunale ha escluso l'applicabilità al caso dell'art. 873 c.c. sul presupposto che la disposizione normativa richiamata dagli attori presuppone, diversamente dallo stato di fatto nel caso in esame, che le costruzioni su fondi finitimi non siano unite o aderenti.
Sostengono gli appellanti che l'illegittimità dell'ampliamento del fabbricato su una porzione della p.lla 309 di proprietà degli attori e la conseguente CP_2 applicabilità del regime delle distanze di cui all'art. 873 c.c. discendono dal fatto che l'intervento edilizio non è stato preceduto dall'interpello previsto dagli artt.
875 e 877 c.c..
Anche tale motivo va recepito.
Si evince dall'accertamento del c.t.u. che una porzione del fabbricato della convenuta situato nella p.lla 307 sconfina nella p.lla 309 di proprietà per un Pt_1
metro circa di larghezza e tre metri circa di profondità (pagg. 7 e 8 rel. c.t.u., foto
10, 11, 12, 13 allegate).
Lo sconfinamento e la costruzione in aderenza o appoggio al limitrofo fabbricato di parte attrice è stato eseguito senza porre, ai sensi degli artt. 875 e 877 c.c., agli attori, né previamente né dopo la costruzione, la richiesta alternativa di concedere la comunione del muro costruito nel loro fondo allo scopo di consentire la fabbricazione contro il muro stesso, ovvero di estendere il proprio muro sino al n. 1408/2021 r.g. 6
confine o procedere alla sua demolizione (Cass. 1174/2014), e senza mai proporre una domanda giudiziale diretta all'ottenimento della comunione.
L'occupazione abusiva di una porzione del fondo degli attori legittima, di conseguenza, questi ultimi a chiedere, e impone al giudice di disporre,
l'arretramento mediante demolizione del manufatto sino al rispetto della CP_2
distanza legale dal confine prevista dalla legge o, se più restrittiva, dal regolamento locale.
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellata alla rifusione, a favore della parte appellante, delle spese dei due gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 5.077,00 e, per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 444 del 16.6.2021, appellata da e , condanna Parte_1 CP_1 Parte_3 CP_2
a non esercitare il passaggio sul terreno di proprietà degli attori, sito in
[...]
Pantelleria, in catasto al fg. di mappa 39, p.lla 309, e in favore del proprio fondo distinto in catasto al fg. di mappa 39 p.lla 307, oltre i margini della stradella descritta nella relazione di c.t.u., pag. 12, foto allegate nn. 3 e 4; condanna ad arretrare, nel rispetto della linea di confine tra i Controparte_2
fondi e delle distanze previste dall'art. 873 e dal regolamento locale, la porzione del manufatto realizzato in ampliamento del proprio fabbricato nell'area di proprietà degli attori corrispondente alla particella catastale 309; condanna alla rifusione, a favore della parte appellante, delle Controparte_2
spese dei due gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 5.077,00 e, per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.;
n. 1408/2021 r.g. 7
pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di c.t.u..
Così deciso in Palermo il 22.5.2024 nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1408/2021 r.g.