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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 26/9/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5375/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a Napoli (NA) il 06.01.1956 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Casaburo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29 luglio 2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 14 aprile 2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, la causa appare matura per la decisione.
***
La parte ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che i motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Il CTU nominato, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “pregressa neoplasia della mammella trattata con chemioterapia neoadiuvante e successivo intervento chirurgico conferisce un grado di inabilità complessiva del 50%”; diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali conferisce un grado di inabilità del 41%;
La cardiopatia ipertensiva conferisce un grado di inabilità del 25%. Nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età nonché dell'ambiente socio-economico in cui la perizianda opera, ritengo che in relazione alle suddette infermità, la signora è da Parte_1 ritenersi soggetto con una percentuale di abilità lavorativa del 75 % dalla data della domanda amministrativa e fino al compimento del 67 anno di età e successivamente deve essere considerata soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età medio grave al 67 - 99%”.
A ciò aggiungasi che il CTU dall'analisi dei documenti sanitari prodotti accerta e precisa che parte ricorrente “Le patologie presentate non limitano la possibilità di deambulazione autonoma che avviene lentamente ma in autonomia;
inoltre, la paziente ha conservato le sue autonomie e pertanto non necessita di assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani della vita dalla data della domanda amministrativa”.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando a tale scopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. La valutazione di documentazione sanitaria, così come la valutazione di una condizione clinica, è un atto di esclusiva pertinenza del Medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del
17/04/2004).
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Alla luce della considerazione che precedono, va ritenuta l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
Le spese processuali si pongono a carico della parte ricorrente. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, invece, a carico dell' e della parte CP_1 ricorrente in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) accerta che l'opponente è invalido nella misura del 75% dalla domanda amministrativa fino al compimento del 67° anno di età;
c) accerta che l'opponente è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età medio grave al 67 -
99% dal compimento del 67° anno di età;
d) conferma le conclusioni rese dal CTU;
e) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidandole in
€ 1.700,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge;
f) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 10028 del 2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese della C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente in solido a carico dell' e CP_1 della parte ricorrente.
Aversa, 1/10/2025 il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino