Sentenza 19 maggio 2023
Massime • 1
In tema di revocazione, l'erronea valutazione del valore della causa - incidente sulla determinazione delle spese di lite - non rientra nell'errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c, poiché, investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione, si risolve nell'esistenza di un errore di giudizio e non già di un errore revocatorio. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un legale, in proprio, avverso una ordinanza della Corte di cassazione che - all'esito del giudizio, avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale, conclusosi con statuizione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso - aveva liquidato le spese processuali sulla base del valore della controversia dichiarato dal controricorrente, non corrispondente a quello, inferiore, dichiarato dal ricorrente nell'atto di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2023, n. 13810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13810 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
Numero registro generale 21504/2022 Numero sezionale 1570/2023 Numero di raccolta generale 13810/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dai Magistrati: OGGETTO: dott. Felice Manna Presidente revocazione di ordinanza della Cassazione dott. Giuseppe Grasso Consigliere R.G. 21504/2022 R.G. dott. Linalisa Cavallino Consigliere relatore P.U. 26-4-2023 dott. Riccardo Guida Consigliere dott. Cristina Amato Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per revocazione n.21504/2022 R.G. proposto da: PRINCIPE avv. ARTURO, c.f. [...], in giudizio ex art. 86 cod. proc. civ., domiciliato in Roma presso il suo studio in via Cartagine n.38 e con indicazione dell'indirizzo pec;
ricorrente
contro
CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA n.650, Roma, palazzine A,B,C,D, c.f. 80281560583, in persona dell'amministratore pro tempore AT RI, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Natoli, domiciliato in Roma presso il suo studio in via del Banco di Santo Spirito n.42; controricorrente avverso l'ordinanza n. 3806/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 7-2-2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-4- 2023 dal Consigliere dott. Linalisa Cavallino, Numero registro generale 21504/2022 Numero sezionale 1570/2023 Numero di raccolta generale 13810/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, udito per il ricorrente l'avv. UR IP, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, udito per il controricorrente l'avv. Giorgio Natoli, il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.L'avv. UR IP, in proprio, notificò ricorso per cassazione contro la sentenza n.2083 della Corte d'Appello di Roma pubblicata in data 27-4-2020, che aveva rigettato la domanda con la quale egli aveva impugnato delibera del Condominio di via Tuscolana 650 avente a oggetto lavori di ristrutturazione, chiedendo che la delibera fosse dichiarata nulla o annullata. L'avv. IP non depositò il ricorso ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., ma l'iscrizione a ruolo della causa fu effettuata dal Condominio, che dichiarò, ai fini del versamento del contributo unificato, che la causa aveva valore indeterminabile. Con ordinanza n. 3806 depositata il 7-2-2022 questa Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per il mancato deposito del ricorso notificato e ha condannato il ricorrente avv. IP alla rifusione a favore del Condominio controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate «in complessivi € 3.000,00 di cui € 200.00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge»; ha dato atto ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 115/2002 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso a titolo di contributo unificato.
2.Con ricorso per revocazione notificato il 6-9-2022 l'avv. UR IP, in proprio, deduce che l'ordinanza sarebbe frutto di errore 2 Numero registro generale 21504/2022 Numero sezionale 1570/2023 Numero di raccolta generale 13810/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 revocatorio (facilmente riconoscibile), che avrebbe determinato una elevatissima condanna alle spese e l'obbligo di versare contributo unificato completamente disancorato dal valore della causa;
ciò per il fatto che il difensore del Condominio al momento dell'iscrizione della causa a ruolo ha dichiarato che la causa aveva valore indeterminabile, mentre il valore della causa sarebbe stato di Euro 540,00, pari al valore da lui dichiarato nell'atto di appello e all'importo che egli avrebbe dovuto pagare per lavori straordinari in base alla delibera assembleare oggetto della sua impugnazione: sostiene che su tale valore avrebbero dovuto essere parametrate le spese legali.
3.Il Condominio di Via Tuscolana 650 a Roma resiste con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 nn. 3, 6 e 4 cod. proc. civ., chiedendo altresì il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente ex art. 96 co.3 cod. proc. civ. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Condominio controricorrente. Il ricorso, con il contenuto sopra sinteticamente esposto, rispetta i requisiti di cui all'art. 366 co.1 nn.3 e 6 cod. proc. civ. in quanto consente di individuare il motivo della revocazione secondo la previsione dell'art. 398 co.2 cod. proc. civ., espone sommariamente i fatti di causa per quanto necessario alla decisione della revocazione proposta e indica gli atti processuali dai quali, secondo la tesi del ricorrente, risulterebbe il valore della causa che avrebbe dovuto essere preso in considerazione al fine della quantificazione delle spese di lite (cfr. Cass. sez. un. 6-7-2015 n.13863 Rv. 635785-01). 3 Numero registro generale 21504/2022 Numero sezionale 1570/2023 Numero di raccolta generale 13810/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 In particolare, non sussiste la violazione lamentata dal controricorrente, riferita all'omessa indicazione del motivo della revocazione, perché dal contenuto del ricorso emerge con evidenza che il ricorrente imputa all'ordinanza impugnata l'errore di fatto consistito nell'erronea percezione del valore della controversia, determinato dalla dichiarazione di valore eseguita dal difensore della controparte al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. Invece, non è stato dedotto come errore revocatorio quello riferito alla mancata comunicazione al ricorrente della data dell'udienza, perché a tal riguardo nel ricorso si legge, soltanto e testualmente, che «il ricorso per revocazione sarebbe stato evitato se solo la cancelleria avesse notificato al sottoscritto l'avviso di fissazione di udienza». Ne consegue che tale fatto processuale deve intendersi riferito ad colorandum e non già allegato a motivo specifico dell'impugnazione ex art. 395 cod. proc. civ. Di conseguenza, non devono essere esaminate le deduzioni svolte dal ricorrente nella memoria al fine di sostenere l'esistenza anche di tale errore, essendo inammissibile la formulazione di motivi aggiunti (Cass. sez. 1 16-5-2016 n.9993 Rv. 639741-01).
2.Il ricorso è inammissibile, in quanto l'errore lamentato, relativo alla determinazione del valore della causa, non rientra nella nozione di errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. Come si legge in Cass., sez. un. 11 aprile 2018, n.8984: «La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti (e) integri gli 4 Numero registro generale 21504/2022 Numero sezionale 1570/2023 Numero di raccolta generale 13810/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (vedasi tra le tante Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sent. ivi cit. a § 3.4; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997). Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.). In sintesi estrema la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n.4 cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione» (nello stesso senso Cass. 10-6-2021 n.16439, per tutte). Nella fattispecie il ricorrente lamenta l'errata valutazione del valore della causa, che avrebbe comportato la liquidazione delle spese di lite sulla base di uno scaglione superiore a quello che avrebbe dovuto essere applicato;
quindi, il ricorrente lamenta l'errata valutazione del fatto relativo al valore della causa, che ha investito direttamente la formulazione del giudizio relativo alla determinazione delle spese di lite, e in questo modo prospetta l'esistenza di un errore di giudizio e non già di un errore revocatorio.
3.Non ricorrono neppure le condizioni per procedere alla correzione di errore materiale, pure chiesta dal ricorrente nella memoria. In disparte si rileva che ad essere erronea è – semmai – la pretesa del ricorrente di ancorare il valore della causa all'entità delle spese condominiali che gli avrebbero fatto carico, poiché la domanda 5 Numero registro generale 21504/2022 Numero sezionale 1570/2023 Numero di raccolta generale 13810/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 di merito proposta da UR IP e rigettata dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione era volta a ottenere l'annullamento in toto della delibera;
quindi il valore della causa doveva essere determinato sulla base del valore dell'atto impugnato e non della quota di spese poste a carico del condomino ricorrente (cfr. Cass. sez.2 21-3-2022 n.9068 Rv. 664317-01). Ciò a parte, va ricordato che la correzione ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. ovvia ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. Cass. sez. 6-3 15-1-2019 n. 668, per tutte), il che, per le superiori ragioni esposte, non è minimamente configurabile nella specie.
4.Le spese seguono la soccombenza, ma è rigettata la domanda del Condominio controricorrente volta a ottenere la condanna del ricorrente ex art. 96 co.3 cod. proc. civ., in quanto non emergono i presupposti per ritenere l'abuso del diritto di impugnazione.
5.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 co.
1-bis d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore del Condominio controricorrente delle spese del grado, liquidate in Euro 950,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi, iva e cpa ex lege. Ai sensi dell'art.13 co 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 6 Numero registro generale 21504/2022 Numero sezionale 1570/2023 Numero di raccolta generale 13810/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 co.
1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26-4-2023. Consigliere estensore Presidente dott. Linalisa Cavallino dott. Felice Manna 7 Numero registro generale 21504/2022 Numero sezionale 1570/2023 Numero di raccolta generale 13810/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 8 Numero registro generale 21504/2022 Numero sezionale 1570/2023 Numero di raccolta generale 13810/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 9