Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2023, n. 13810
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Sentenza 19 maggio 2023

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In tema di revocazione, l'erronea valutazione del valore della causa - incidente sulla determinazione delle spese di lite - non rientra nell'errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c, poiché, investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione, si risolve nell'esistenza di un errore di giudizio e non già di un errore revocatorio. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un legale, in proprio, avverso una ordinanza della Corte di cassazione che - all'esito del giudizio, avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale, conclusosi con statuizione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso - aveva liquidato le spese processuali sulla base del valore della controversia dichiarato dal controricorrente, non corrispondente a quello, inferiore, dichiarato dal ricorrente nell'atto di appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2023, n. 13810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13810
    Data del deposito : 19 maggio 2023

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