Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3185 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2018
TRA
e elettivamente domiciliati in VIA Parte_1 Parte_2
CARMINE N.3 90034 CORLEONE presso lo studio dell'avv. DI LORENZO ANTONIO, che li rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORI
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliati in in Alcamo nella Via V. Narici n.45, presso lo studio dell'avv. Nicolò Solina che li rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTI
E
elettivamente domiciliata in in Bagheria (PA) C.so Butera n. Controparte_2
467, presso lo studio dell'avv. . , che la rappresenta e difende Parte_3 per mandato in atti
TERZA CHIAMATA OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11/03/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi
Gli attori e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 dinanzi all'intestato Tribunale, le società e - CP_1 Controparte_1 aggiudicatarie della gara di appalto espletata dal inerente Controparte_3
“lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del centro abitato”-, al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni patiti dall'immobile di
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In particolare, gli attori esponevano che, nei mesi di luglio e agosto del 2016, durante l'esecuzione dei lavori per il consolidamento degli assetti viari, a causa delle vibrazioni generate dalle trivellazioni effettuate in prossimità del proprio immobile, questo riportava ingenti danni strutturali, i quali venivano tempestivamente segnalatati all'ente appaltatore dei lavori suddetti.
Precisavano che i denunciati danni erano da imputare alla condotta negligente delle società convenute per avere eseguito i lavori di scavo omettendo di adottare le cautele tecniche necessarie per prevenirli.
Chiedevano, quindi, di accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta nella causazione dei danni arrecati alla loro proprietà e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei danni da loro subiti e quantificati in € 150.794,95.
Si costituivano e le quali, contestando le CP_1 Controparte_1 allegazioni di parte attrice, chiedevano, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa di Controparte_4
Deducevano, nel merito, la corretta esecuzione delle opere di trivellazione, in conformità alle indicazioni del capitolato di appalto e nel rispetto delle regole tecniche e delle cautele dovute, chiedendo, pertanto, di dichiarare infondata e rigettare la domanda attorea di risarcimento dei danni.
Le società convenute domandavano, altresì, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, di accertare e dichiarare che, in virtù del contratto di assicurazione sottoscritto con la compagnia assicurativa chiamata in giudizio, quest'ultima era tenuta a manlevarla del pagamento della somma liquidata.
Costituitasi la società assicurativa, eccepiva, anzitutto, la prescrizione della garanzia assicurativa, a norma dell' art. 2952 c.c.; deduceva, inoltre, la non operatività della polizza invocata a sostegno della domanda di manleva in relazione alla tipologia di evento e di danno oggetto del giudizio odierno, nonché la decadenza dell'azione per mancato tempestivo avviso all'assicuratore previsto dall'art.1915 c.c..
Evidenziava, infine, che in caso di accoglimento delle pretese attoree e della domanda di manleva, non avrebbe potuto essere chiamata a tenere indenne l'assicurato per somme eccedenti i limiti del massimale, della franchigia e dello scoperto di polizza, né per danni non direttamente riconducibili alla esecuzione delle opere oggetto di appalto indicate in polizza, e che non avrebbe potuto essere chiamata a corrispondere alcuna somma a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dalla società medesima nel presente giudizio.
All'udienza del 26.06.2019 venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Pagina 2 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.12.2020, tenutasi in trattazione scritta, l'allora giudice istruttore dott.ssa Di Bernardi disponeva procedersi a consulenza tecnica di ufficio e, all'udienza del 9.04.2022, ammetteva le prove orali nei limiti dell'ordinanza istruttoria.
All'esito dell'espletata istruttoria, lo scrivente giudicante (assegnataria del fascicolo a far data dal 10.07.2023), ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Intese le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica
2. Merito della lite.
Ciò premesso nei fatti e passando al merito della controversia, è opportuno, rammentare preliminarmente, in punto di diritto, che la responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi dall'attività svolta da quest'ultimo può essere affermata esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., non ricorrendo i presupposti di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2051 c.c.
In proposito, i giudici di legittimità hanno avuto occasione di chiarire che “In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, quindi, dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore) (cfr. CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. VI - 24 dicembre 2021 N.
41507).
Pagina 3 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Sempre la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che “l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso “(cfr. cass. Sez. 2, Sentenza n.
1234 del 25/01/2016).
Nel caso di specie, parte attrice agisce in giudizio avverso le società appaltatrici per i danni asseritamene cagionati all'immobile di sua proprietà, prospettando una responsabilità aquiliana delle ditte appaltatrici, basata (in tesi) sulla negligente esecuzione delle opere di consolidamento poste in essere dalle società convenute.
Qualificata in questi termini la domanda, discendono conseguenze in punto di ripartizione dell'onere della prova.
Come noto, nel campo della responsabilità extracontrattuale, “in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 cc, la parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ. n. 390/2008).
In ordine poi al criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del danneggiante e il danno allegato dal danneggiato, i giudici di legittimità hanno affermato che: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione
"ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Rimane pertanto ininfluente, almeno dal punto di vista dell'allocazione dell'onere della prova, lo scrutinio in merito alla difficoltà della prestazione, la quale assurge a mero parametro di valutazione della diligenza nell'adempimento (così Cass. civ. n.
18307/2015),
Nel caso di specie, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito
Pagina 4 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione e la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto, anche con riguardo all'adozione delle adeguate misure di cautela e sicurezza, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile, al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso.
Anzitutto, in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l'esecuzione dei lavori da parte delle società convenute e il danno patito dagli attori, non può ritenersi assolto l'onore probatorio gravante sugli attori.
Questi ultimi hanno dedotto nei fatti che “in concomitanza” all'esecuzione della palificata in via Cardinale, il proprio edificio ebbe a subire dei danni strutturali, la cui insorgenza viene fatta risalire al periodo Luglio-Agosto 2016 e viene correlata alla realizzazione della paratia a valle dell'edificio realizzata dalle società appaltatrici, odierne convenute.
Ora, mentre l'evento dannoso non è mai stato oggetto di contestazione da parte delle convenute, deve rilevarsi che gli esiti dell'istruttoria non consentono di apprezzare che tale evento sia eziologicamente riconducibile alla condotta delle ditte appaltatrici.
Invero, dalle risultanze della documentazione versata in atti dall'attore, oggetto di disamina da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio, è emerso che “Nonostante la copiosa documentazione reperita, non è stato comunque possibile rinvenire specifiche immagini fotografiche attestanti lo stato dell'immobile degli attori in data antecedente e prossima all'avvio dei lavori né tantomeno avere informazioni certe sulle modalità operative seguite dall'appaltatore nella realizzazione della paratia prossima all'edificio degli attori o sulle date di esecuzione della stessa” (cfr. pag. 9 ctu dep il 26.03.2022).
In altre parole il ctu non ha rinvenuto documentazione tale da potere accertare lo stato originario dell'immobile oggetto di causa, necessaria condizione per l'accertamento del danno lamentato agli attori;
a tale carenza allegatoria non ha sopperito neppure la consulenza di parte allegata all'atto introduttivo, giacchè come osservato dal ctu “La consulenza di parte prodotta in giudizio nulla aggiunge relativamente al nesso causale mentre analizza in modo puntuale gli interventi ritenuti necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'immobile”.
Ad ogni modo, analizzato il contenuto della documentazione offerta in produzione ed esperiti i necessari accertamenti e valutazioni, il ctu ha osservato che “Intervenendo sul posto solo a opere compiute, gli unici indizi certi che possono oggi ricavarsi attengono all'esistenza dei danni ed all'inclinazione riportata dal fabbricato degli attori, questi agevolmente correlabili con un cedimento del piano di fondazione”.
Pagina 5 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Indi, in riferimento alla causazione dell'evento dannoso il ctu ha accertato che “nella zona antistante all'edificio degli attori sono stati realizzati alcuni pali di 600 mm di diametro e con una profondità di 16 ml. Ebbene, stante la vicinanza della paratia all'edificio è possibile che un siffatto cedimento sia conseguito alle operazioni di scavo dei pali, così per come sostenuto dagli attori. Ed infatti, l'asportazione del materiale operata nella fase di scavo del palo produce una sensibile modifica delle tensioni intorno al cavo cilindrico e pertanto, in base alle caratteristiche dello strato di terreno che viene attraversato, può accadere che porzioni delle pareti vengano a franare verso l'interno causando un'alterazione delle tensioni nell'area circostante. Nel caso in esame, inoltre, stante la prossimità dei pali all'edificio, anche limitati franamenti all'interno del cavo sarebbero in grado di provocare il cedimento cui sono conseguiti i danni oggetto di domanda”, precisando, al contempo, che “per il tipo di meccanismo ipotizzato diventa determinante la contemporaneità dei cedimenti con le attività di scavo dei pali, contemporaneità sulla quale ad oggi permane qualche legittimo dubbio che non ha trovato soluzione nella documentazione in atti né tantomeno in quella fino ad oggi reperita dallo scrivente. Ed infatti, osservando la documentazione agli atti si è rilevata la presenza di due immagini fotografiche prodotte dalla convenuta che riprendono le attività di costruzione di alcuni pali proprio dinnanzi all'abitazione degli attori [Cfr. Memoria ex art. 183 n.2 di parte convenuta All. nn.04-05]. Osservando con cura le predette immagini, si rileva come queste, seppur prive di data, difficilmente possano ubicarsi temporalmente tra i mesi di
Luglio o Agosto, ciò lo si deduce dall'abbigliamento indossato dalle maestranze ivi riprese.
” (cfr. pag.10 rel. ctu. dep. il 26.03.2022).
Dalle approfondite indagini tecniche compiute dal ctu, Ing. , indotto a ricercare Per_1 informazioni più circostanziate sul periodo in cui i pali sono stati realizzati, è emerso che: uno dei pali realizzati lungo la via Cardinale è stato sottoposto a prova “Cross Hole” già nel mese di maggio e quindi alcuni mesi prima di quanto indicato dagli attori – si tenga conto che le prove indicate, al fine di ricevere un'informazione più attendibile, vengono svolte superato il periodo di maturazione del calcestruzzo e quindi almeno dopo un mese il loro getto. Nulla può dirsi, di contro, per gli altri pali antistanti all'edificio. La circostanza per cui potrebbe mancare la contemporaneità tra il danno lamentato da parte attrice e i lavori è rilevante ai fini dell'accertamento delle cause del cedimento. Infatti, il più probabile scenario per cui il danno sull'edificio sia da attribuire ai lavori è quello per cui durante la fase di scavo il terreno allentato abbia ceduto”.
Tirando le fila del ragionamento, ha posto, dunque, in rilievo come ai fini dell'accertamento delle cause del danno dedotto in giudizio dagli attori, fosse necessario il previo accertamento della contemporaneità cronologica del cedimento dell'edificio e i lavori eseguiti dalle convenute, ritenendola determinante: “il più probabile scenario per
Pagina 6 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile cui il danno sull'edificio sia da attribuire ai lavori è quello per cui durante la fase di scavo il terreno allentato abbia ceduto. Questa situazione, tuttavia, è possibile solo se avviene contemporaneamente allo scavo dei pali: il terreno a monte dello scavo tende a consolidare abbassandosi al di sotto dell'edificio. Il getto del calcestruzzo, sostituendosi al terreno scavato, rende impossibile tale fenomeno, soprattutto a distanza di mesi. Qualora non venisse confermata la riferita contemporaneità tra l'esecuzione delle opere e la formazione dei danni le cause sarebbero con maggiori probabilità da ricercare altrove. E' possibile, infatti, che a seguito della realizzazione della paratia, sotto l'edificio si sia attivata una frana determinando la rotazione della paratia, rotazione necessaria affinché la struttura di contenimento possa resistere alla sollecitazione proveniente dal banco di monte. Il fenomeno descritto peraltro è compatibile con uno spostamento localizzato ma sostanzialmente uniforme come quello che ha interessato il fabbricato della parte attrice.
Tale ipotesi troverebbe le sue ragioni anche nella circostanza che la zona era già interessata da fenomeni di dissesto da tempi anteriori a quella di esecuzione delle opere in appalto. In tal caso il cedimento non sarebbe correlabile con le fasi di costruzione della paratia ma con quelle di esercizio e legato ad un fenomeno probabilmente più remoto, magari a causa della riattivazione di un meccanismo in quiescenza, quindi indipendente dalle modalità operative seguite dall'appaltatore. Altra possibilità è che con la realizzazione della paratia si sia modificato il regime idrico del sottosuolo, fattore in grado di innescare dei processi di consolidamento del terreno e conseguenti cedimenti. Anche questo fenomeno, tuttavia, non sarebbe stato prevedibile e non dipenderebbe dall'operato dell'Appaltatore” (cfr. pag.11 rel. ctu. dep. il 26.03.2022).
In altre parole ctu è quindi giunto a fornire una risposta probabilistica, condizionata all'esito dell'espletanda istruttoria con i testi di parte attrice, così concludendo: “In definitiva, il nesso causale tra le lavorazioni eseguite dall'Appaltatore, odierno convenuto, ed i danni subiti dall'edificio di parte attrice sussisterebbe nell'ipotesi in cui venisse provato che i danni subiti dal fabbricato degli attori si siano formati in contemporanea, o a distanza di alcuni giorni, dall'attività di scavo. In caso contrario, con maggiori probabilità la causa va ricercata altrove ed in fattori indipendenti dall'operato dell'appaltatore.. (cfr. pag.11 rel. ctu. dep. il 26.03.2022)
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
Sul punto, va – invero – evidenziata la circostanza che gli attori, nell'atto di citazione, espongono che le lesioni alla struttura dell'immobile si ebbero a verificate nel periodo luglio – agosto 2016, come risulta – peraltro – dalla documentazione versata in atti, attestante la segnalazione dei danni effettuata “prontamente” nel mese di agosto 2016.
Pagina 7 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile (cfr. doc. all. atto di citazione), nonché dalle osservazioni alla CTU formulate dal perito incaricato dalla spessa parte attrice, Ing. secondo cui “Il comune di Per_2 CP_3
affidava i lavori alla ditta per la seguente opera pubblica, “lavori di
[...] CP_1 drenaggio superficiali e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del centro abitato, cod. PAI 061 – 6PA-018”; prima di questi lavori, il fabbricato non presentava né cedimenti strutturali e né dissesti. Tale danno all'immobile degli attori si è verificato successivamente, nel periodo Luglio-Agosto 2016” (cfr. pag.3 doc. rel. note critiche Ing.
allegato alla CTU depositata il 26.03.2022) Per_2
Orbene, contravvenendo alla ricostruzione fattuale operata in citazione, i testi escussi all'udienza del 15.04.2024 hanno ricondotto i lavori di trivellazione ad una data antecedente ai mesi di luglio e agosto 2016, sicchè neppure le risultanze testimoniali consentono di accertare la contemporaneità degli eventi, e con essa il nesso di causalità tra la condotta lesiva e il fatto dannoso.
In particolare, va richiamata la testimonianza di -l'unica ad avere Testimone_1 avuto percezione diretta dei fenomeni – la quale ha fornito una ricostruzione dei fatti a tratti contraddittoria.
Invero, dopo aver collocato cronologicamente l'esecuzione delle trivellazioni “nei mesi precedenti a quelli citati…” (rectius narrati in citazione), ha affermato che nei mesi di luglio e agosto si avvertivano all'interno della casa delle forti vibrazioni (“Sub. 2)si è vero, questo accadeva nei mesi di luglio e agosto, vi erano come delle scosse di terremoto, tanto
è vero che mi è caduto sopra la testa un porta candela che era posizionato sopra la mensola del mio letto”) salvo poi ricondurre l'insorgenza delle lesioni sui muri ed il danneggiamento delle piastrelle e del pavimento del vano ad uso bagno “durante i mesi in cui sono state effettuate delle trivellazioni”.
Ed ancora, la stessa teste invitata a fornire chiarimenti sul cap. 1 ha così riferito: “a.d.r. sul cap. 1) : io non ricordo il mese preciso in cui le trivellazioni sono iniziate, poteva essere febbraio o marzo, preciso che a luglio ed agosto invece continuavano altri lavori diversi dalle trivellazioni” (v. verb. ud. del 15.04.2024)
Il teste poi, riferisce che le perforazioni del sottosuolo sono avvenute nei Parte_2 mesi di febbraio-marzo del 2016, senza, tuttavia, poter precisare il momento iniziale in cui si sono verificati i danni lamentati, riferendo poi sulle circostanze sub. 3, 4,7,8 solo de relato actoris, non avendo avuto percezione diretta degli eventi.
Sulla scorta delle illustrate argomentazioni -tenuto conto delle divergenze tra le deposizioni rese dai testi di parte attrice e la narrazione fornita in citazione nonché alla stregua degli accertamenti compiuti dal consulente- le domande di risarcimento formulate dagli attori devono essere rigettate, stante l'assenza di prova – alla stregua del criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” – di
Pagina 8 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile un nesso causale tra danni lamentati e una condotta negligente, imprudente e/o imperita delle ditte appaltatrice
Ad abundantiam va detto che, comunque, le risultanze probatorie non consentono di ritenere sussistente neppure l'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano, il quale esige prova positiva specifica da parte dell'attore nel giudizio di responsabilità civile, ossia di una deficienza dello sforzo diligente dovuto nell'interesse altrui.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato in maniera specifica, prima ancora che provato, in cosa sia consistita la condotta negligente tenuta dalla ditta costruttrice, né ha descritto in maniera puntuale le eventuali difformità nella esecuzione dei lavori rispetto al progetto oggetto dell'appalto.
Alla luce delle su esposte argomentazioni, le domande proposte dagli attori vanno rigettate, con il conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Il rigetto della domanda di parte attrice nei confronti delle società convenute comporta l'assorbimento delle domande di manleva spiegate da queste contro Controparte_5
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore e liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
-dichiara l'assorbimento delle domande di garanzia proposta dalle società convenute
contro
; Controparte_6
- condanna parte attrice a rifondere mei confronti di parte convenuta e la CP_1 le spese di lite che si liquidano in € 12.013,00 per Controparte_1 onorari, oltre CPA, spese generali e IVA come per legge;
- condanna parte attrice a rifondere nei confronti di parte convenuta
[...]
le spese di lite che si Controparte_6 liquidano in € 12.013,00 per onorari, oltre CPA, spese generali e IVA come per legge
- pone definitivamente le spese di CTU a carico degli attori
Così deciso in Termini Imerese il 12/06/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
Pagina 9 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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