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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/03/2024, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 7035/ 2022
TRA nato il [...] a [...], e Parte_1 [...] nata il [...] a [...], nella Parte_2 qualità di genitori esercenti la potestà familiare sul minore
[...]
, nato il [...] rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in
PIAZZA PACE , 20 80041 BOSCOREALE
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dallo CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV.
MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Nel presente giudizio il ricorrente chiede la concessione della indennità di frequenza (proposta dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). L chiede il rigetto del ricorso per le CP_1 argomentazioni svolte nella memoria difensiva. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell
[...]
ritualmente convenuto e parte Controparte_2 del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed CP_1 indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 CP_1 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'i ndennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al in tutti i giudizi Organizzazione_1 instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari CP_2
23/10/98 12/11/98). Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre CP_1 inoltre rilevare che il Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell in tema di invalidità civile anche CP_1 con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può CP_1 essere considerato legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di 2 legittimazione passiva della In capo all Org_2 CP_1 permane poi la funzione di erogazione delle prestazioni, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Organizzazione_3 il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è
[...] legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L subentra al CP_1
nelle controversie instaurate Organizzazione_3
a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all le funzioni residuate allo Stato in CP_1 materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Organizzazione_3
[...]
Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al ma Organizzazione_3 soltanto all . CP_1
La domanda risulta, inoltre, ammissibile essendo stati formulati specifici rilievi alla CTU espletata in sede di ATP. Quanto, allora, alla fattispecie in esame, parte ricorrente chiede il riconoscimento della indennità di frequenza. Ed invero, la Legge
289/90, stabilisce che : “ 1 Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.200, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'art. 13 della L. 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che
3 frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.” ( cfr. art. 1 Legge 289/90). Due, quindi, sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege : uno di carattere medico-legale (definito al comma 1 della norma citata), la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie, l'altro consistente in condizioni di reddito e nella frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap (definito ai commi 2 e 5 della norma citata): la mancanza di uno solo nega il beneficio economico. Orbene, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. nella relazione peritale secondo la quale sussiste il requisito sanitario, la domanda deve essere accolta. In merito, chiarisce, preliminarmente, questo Giudicante, che le conclusioni della consulenza medico-legale espletata devono essere recepite in quanto la stessa trae origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica ed é sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Sussistono inoltre gli altri requisiti amministrativi, di cui sopra, necessari per l'accoglimento della domanda che non sono specificamente contestati. Sulla prestazione dovranno essere corrisposti gli accessori come per legge. Le spese devono seguire la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza - eccezione e deduzione disattesa. così provvede: a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di
4 frequenza di cui all'art. 1 della Legge 289/90 condannando l CP_1 al pagamento della relativa prestazione dal 31/05/2021 ( data della revoca) , oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91; b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
c) condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1 in complessivi € 1500,00, oltre spese generali al 15% e oneri di legge, con attribuzione per distrazione. d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 06/03/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 7035/ 2022
TRA nato il [...] a [...], e Parte_1 [...] nata il [...] a [...], nella Parte_2 qualità di genitori esercenti la potestà familiare sul minore
[...]
, nato il [...] rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in
PIAZZA PACE , 20 80041 BOSCOREALE
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dallo CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV.
MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Nel presente giudizio il ricorrente chiede la concessione della indennità di frequenza (proposta dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). L chiede il rigetto del ricorso per le CP_1 argomentazioni svolte nella memoria difensiva. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell
[...]
ritualmente convenuto e parte Controparte_2 del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed CP_1 indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 CP_1 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'i ndennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al in tutti i giudizi Organizzazione_1 instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari CP_2
23/10/98 12/11/98). Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre CP_1 inoltre rilevare che il Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell in tema di invalidità civile anche CP_1 con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può CP_1 essere considerato legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di 2 legittimazione passiva della In capo all Org_2 CP_1 permane poi la funzione di erogazione delle prestazioni, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Organizzazione_3 il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è
[...] legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L subentra al CP_1
nelle controversie instaurate Organizzazione_3
a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all le funzioni residuate allo Stato in CP_1 materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Organizzazione_3
[...]
Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al ma Organizzazione_3 soltanto all . CP_1
La domanda risulta, inoltre, ammissibile essendo stati formulati specifici rilievi alla CTU espletata in sede di ATP. Quanto, allora, alla fattispecie in esame, parte ricorrente chiede il riconoscimento della indennità di frequenza. Ed invero, la Legge
289/90, stabilisce che : “ 1 Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.200, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'art. 13 della L. 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che
3 frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.” ( cfr. art. 1 Legge 289/90). Due, quindi, sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege : uno di carattere medico-legale (definito al comma 1 della norma citata), la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie, l'altro consistente in condizioni di reddito e nella frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap (definito ai commi 2 e 5 della norma citata): la mancanza di uno solo nega il beneficio economico. Orbene, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. nella relazione peritale secondo la quale sussiste il requisito sanitario, la domanda deve essere accolta. In merito, chiarisce, preliminarmente, questo Giudicante, che le conclusioni della consulenza medico-legale espletata devono essere recepite in quanto la stessa trae origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica ed é sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Sussistono inoltre gli altri requisiti amministrativi, di cui sopra, necessari per l'accoglimento della domanda che non sono specificamente contestati. Sulla prestazione dovranno essere corrisposti gli accessori come per legge. Le spese devono seguire la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza - eccezione e deduzione disattesa. così provvede: a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di
4 frequenza di cui all'art. 1 della Legge 289/90 condannando l CP_1 al pagamento della relativa prestazione dal 31/05/2021 ( data della revoca) , oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91; b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
c) condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1 in complessivi € 1500,00, oltre spese generali al 15% e oneri di legge, con attribuzione per distrazione. d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 06/03/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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