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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 431/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa IA RI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa LE LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 431 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno
2022, prendente tra
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Simona Antonietti;
ricorrente
e nata a [...] l'[...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Riccio;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
• rigettare integralmente la domanda di parte resistente per i motivi esposti in atti;
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
29.12.1984 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BA (An) anno 1984,
pagina 1 di 7 numero 8, parte II, serie A Ufficio, contratto in BA (An) tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di BA (AN) a mezzo di Controparte_1 rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
• confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale, con decreto del 24 febbraio
2004 di omologa della separazione consensuale dei coniugi, con particolare riferimento al punto 4, secondo cui i sigg.ri e “dichiarano di essere titolari ciascuno Parte_1 Controparte_1 di adeguati redditi, di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano sin da ora, a richiedere qualsiasi assegno di mantenimento”;
• in ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%
e successive spese occorrende”.
Per la resistente: “In via principale:
–Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il Controparte_1 sig. ed ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della Parte_1 sentenza in calce all'atto di matrimonio.
In via riconvenzionale, come già tempestivamente proposta in fase presidenziale e dimostrato in corso di causa:
–Accertare e dichiarare che la sig.ra , per i motivi esposti in narrativa e Controparte_1 accertato il mutamento in peius delle condizioni economiche ed a parziale modifica di quanto stabilito nel decreto di omologa del Tribunale di Ancona del 24/02/2004, abbia diritto ad un contributo per il proprio mantenimento da porsi a carico del Sig. nella misura di € 500,00 mensili da Parte_1 versare entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, fatta salva la diversa maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia.
–Con vittoria di spese, di diritti e di onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 maggio 2019, il sig. ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1 la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra CP_1 il 29 dicembre 1984.
[...]
Il ricorrente ha rappresentato che dal matrimonio non sono nati figli e che, con decreto del 24 febbraio
2004, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi, senza prevedere alcun assegno di mantenimento.
pagina 2 di 7 Con comparsa depositata il 1° aprile 2022, la sig.ra si è costituita in giudizio, aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo altresì il riconoscimento di un assegno divorzile di € 500,00 mensili, allegando un presunto peggioramento delle proprie condizioni economiche. A sostegno della richiesta, la resistente ha altresì dichiarato di aver sacrificato, durante la vita coniugale, le proprie aspettative personali, professionali e reddituali, avendo sospeso per circa otto anni la propria attività lavorativa per assistere due zii nella conduzione di un negozio di casalinghi, circostanza che, a suo dire, le avrebbe ritardato il collocamento in quiescenza. Ha inoltre rappresentato di aver introdotto, in concomitanza con il presente giudizio, una domanda di modifica delle condizioni di separazione (proc. n. 4117/2021 V.G.) volta a ottenere un contributo di mantenimento di pari importo.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26 aprile 2022, il Presidente non ha adottato provvedimenti temporanei o urgenti, rimettendo le parti dinanzi al Giudice istruttore.
Alla prima udienza le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 10 dicembre 2022, il Giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 16 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni. Tale udienza è stata rinviata al fine di consentire alle parti di valutare una possibile soluzione conciliativa. Alla successiva udienza del 16 aprile 2025, il sig. ha formulato una Pt_1 proposta di conciliazione, non accettata dalla controparte.
Da ultimo, all'udienza del 26 giugno 2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. La domanda principale, volta a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta fondata e meritevole di accoglimento, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge n. 898 del
1970.
Dagli atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in BA (AN) il 29 dicembre 1984 (cfr. all. 1 al ricorso) e che il 24 febbraio 2004 questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi, comparsi dinanzi al Presidente in data 31 gennaio 2004 (cfr. all. 2 ricorso).
Non è contestato che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Alla luce del lugo tempo trascorso, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente cessata e non possa più ricostituirsi, come confermato dalla concorde volontà delle parti sul punto.
2. Quanto alla domanda proposta dalla sig.ra per il riconoscimento di un assegno divorzile di CP_1
€ 500,00 mensili, il Collegio osserva quanto segue. pagina 3 di 7 2.1 Va rammentato che il diritto all'assegno divorzile è riconosciuto dall'art. 5, comma 6, della legge n.
898/1970 sul presupposto dell'inadeguatezza dei mezzi economici del richiedente ovvero dell'oggettiva impossibilità di procurarseli. Con riferimento all'accertamento di tali presupposti normativi,
l'innovativo orientamento della Suprema Corte di Cassazione (sancito a partire dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018) richiede “l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In altri termini, il riconoscimento dell'assegno divorzile non può fondarsi sulla mera situazione di disparità reddituale che eventualmente sussista tra gli ex coniugi, occorrendo piuttosto accertare se essa sia conseguenza del ruolo endofamiliare assolto dal coniuge più debole durante la vita matrimoniale, con particolare riguardo a eventuali sacrifici delle proprie aspettative professionali, rinunce a percorsi di autonomia economica o contributi determinanti alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge.
È tuttavia opportuno sottolineare che, ferma la componente compensativa, l'assegno divorzile ha continuato a mantenere anche una natura assistenziale collegata allo stato di bisogno del richiedente, inteso quale mancanza di adeguati redditi propri o d'incapacità di procurarseli autonomamente.
La stessa Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 10614 del 2023, ha stabilito che, qualora non sia raggiunta la prova in relazione al nesso causale tra l'accertata sperequazione tra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, l'assegno “può essere giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli”.
In altri termini, anche a seguito dell'innovativo orientamento giurisprudenziale sancito a partire dal
2018, permane la possibilità, a prescindere dall'accertamento del nesso causale di cui sopra, di riconoscere l'assegno divorzile al coniuge che si trovi in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati.
2.2 Con riferimento alla condizione economico reddituale delle parti, dagli atti di causa emergono i seguenti elementi.
pagina 4 di 7 Il sig. pensionato, percepisce un reddito annuo netto di € 29.977,00 ed è proprietario dei Pt_1 seguenti beni immobili:
- garage sito a BA (AN), Via Castello n. 13 – Foglio 4, particella 171, sub. 3 Categoria C/6;
- negozio sito a BA (AN), Via Castello n. 13 – Foglio 4, particella 171, sub. 4 Categoria C/1;
- immobile sito a BA (AN), Via Castello n. 13 – Foglio 4, particella 171, sub. 5 Categoria
A/4;
- garage sito a BA (AN), Via Fratelli Kennedy n. 44 – Foglio 9, particella 289, sub. 12
Categoria C/6;
- Area urbana sita a BA (AN), Via Fratelli Kennedy n. 44 – Foglio 9, particella 289, sub. 15
Categoria F/1;
- appartamento sito a BA (AN), Via Fratelli Kennedy n. 44 – Foglio 9, particella 289, sub. 16
Categoria A/2.
La sig.ra ha dichiarato di aver svolto l'attività di commercio ambulante dal 1996 sino a CP_1 quando, nel corso del giudizio e precisamente a far data del 31 agosto 2022, ha deciso di cessare la propria attività lavorativa, giustificando tale scelta in ragione della crisi economica del settore e della sussistenza di una sindrome ansioso-depressiva. Successivamente, nel 2024, è stata collocata in pensione, percependo – sulla base dell'unico cedolino depositato – un trattamento mensile di circa €
600,00.
La stessa è poi proprietaria dei seguenti beni immobili:
- appartamento sito a BA (AN) in via Fratelli Kennedy n. 44, con annessa autorimessa e corte esclusiva;
beni di cui è divenuta piena proprietaria a seguito del trasferimento della quota del sig. disposto in sede di separazione consensuale;
Pt_1
- della quota di 1/6 degli immobili siti in BA (AN), foglio 8 particella 210, sub. 3 e 4, pervenuti per successione paterna.
2.3 Accertata una sperequazione reddituale tra le parti, occorre verificare – secondo i principi delle
Sezioni Unite – se tale differenza sia causalmente riferibile al ruolo endofamiliare svolto dalla resistente e a sacrifici delle sue aspettative professionali.
Sul punto, le allegazioni della sig.ra appaiono generiche e prive di specifiche indicazioni CP_1 idonee a ricondurre la sua attuale situazione reddituale a una rinuncia o compressione delle proprie opportunità professionali determinata dal ruolo assunto in costanza di matrimonio.
In primo luogo, deve evidenziarsi che la sig.ra ha svolto, per la pressoché totale durata del CP_1 matrimonio e anche dopo la separazione, un'attività autonoma di commercio ambulante. Non risulta che tale attività sia stata intrapresa o abbandonata per esigenze riconducibili alla vita familiare, né che pagina 5 di 7 essa abbia comportato rinunce a percorsi professionali alternative più remunerativi. La resistente ha quindi costruito un proprio percorso lavorativo indipendente, che le ha consentito di maturare un trattamento pensionistico oggi percepito in modo stabile.
In secondo luogo, quanto all'allegazione relativa agli otto anni di collaborazione nel negozio di casalinghi gestito dai due zii, la resistente non offre alcun elemento da cui desumere che tale attività sia stata assunta in funzione della famiglia, condivisa con il coniuge o comunque imposta da esigenze domestiche. L'attività svolta presso il negozio degli zii non risulta, in alcun modo, dimostrata come una scelta funzionale al nucleo familiare, né tantomeno come una rinuncia volta a favorire la posizione professionale del marito (né, sul punto, avrebbe potuto acquisire alcuna rilevanza la prova testimoniale richiesta con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., stante la genericità dei capitoli e l'assenza di qualsiasi riferimento sulle ragioni di tale scelte).
Tuttavia, nonostante l'assenza dei presupposti per il riconoscimento della componente compensativa, deve essere valutato il profilo assistenziale dell'assegno, che, come sopra rammentato, continua a caratterizzate l'istituto. Tale funzione residua opera nei casi in cui – come nella fattispecie – il coniuge economicamente più debole non disponga di mezzi adeguati e versi in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, indipendentemente dalla mancanza del nesso causale tra disparità economica e scelte coniugali.
Nel caso di specie, gli atti consentono di affermare come la situazione reddituale della sig.ra CP_1 sia connotata da una rilevante fragilità economica. La resistente percepisce un trattamento pensionistico pari a circa € 600,00 mensili, come desumibile dall'unico cedolino prodotto. Tale importo, seppur stabile, risulta molto contenuto e non appare, soprattutto nel contesto economico attuale, adeguato a garantire un livello di vita dignitoso, tenuto conto delle ordinarie spese di gestione dell'abitazione, dei costi di mantenimento, delle utenze e dei beni essenziali e considerato, peraltro, che la resistente non può ritenersi in grado, per l'età, di reinserirsi nel mercato del lavoro.
Quanto al patrimonio immobiliare, esso – pur esistente – non è produttivo di reddito. L'immobile di via
Fratelli Kennedy, trasferitole in via esclusiva in sede di separazione, costituisce la casa di abitazione della resistente e, come tale, non rappresenta una fonte economica utilizzabile per integrare il reddito mensile.
Gli ulteriori immobili, pervenuti in minima quota per successione, non sono suscettibili di autonomo sfruttamento economico, in quanto richiederebbero il consenso degli altri comproprietari per qualunque forma di alienazione o locazione.
Alla luce dell'importo modesto del trattamento pensionistico, dell'assenza di redditi ulteriori e delle limitate utilità ricavabili dal patrimonio immobiliare, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il pagina 6 di 7 riconoscimento di un assegno divorzile in misura contenuta e circoscritto alla sola componente assistenziale, determinabile equitativamente in € 300,00 mensili.
3. Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene di poter disporre la compensazione integrale tra le parti, in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale e di alcuni elementi sopravvenuti nel corso del giudizio che hanno inciso sulla posizione delle parti e sull'esito finale della controversia.
Va inoltre valorizzato che, nel corso dell'istruttoria, il sig. ha formulato una proposta Pt_1 conciliativa, non accettata dalla resistente, che dimostra una condotta processuale improntata a buona fede e ragionevolezza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e dalla sig.ra Parte_1
a BA (AN) il 29 dicembre 1984, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di detto Comune al n. 8 parte II serie A dell'anno 1984; ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alle annotazioni di legge;
dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € Pt_1 CP_1
300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di assegno divorzile;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LE LO IA RI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa IA RI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa LE LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 431 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno
2022, prendente tra
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Simona Antonietti;
ricorrente
e nata a [...] l'[...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Riccio;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
• rigettare integralmente la domanda di parte resistente per i motivi esposti in atti;
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
29.12.1984 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BA (An) anno 1984,
pagina 1 di 7 numero 8, parte II, serie A Ufficio, contratto in BA (An) tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di BA (AN) a mezzo di Controparte_1 rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
• confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale, con decreto del 24 febbraio
2004 di omologa della separazione consensuale dei coniugi, con particolare riferimento al punto 4, secondo cui i sigg.ri e “dichiarano di essere titolari ciascuno Parte_1 Controparte_1 di adeguati redditi, di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano sin da ora, a richiedere qualsiasi assegno di mantenimento”;
• in ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%
e successive spese occorrende”.
Per la resistente: “In via principale:
–Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il Controparte_1 sig. ed ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della Parte_1 sentenza in calce all'atto di matrimonio.
In via riconvenzionale, come già tempestivamente proposta in fase presidenziale e dimostrato in corso di causa:
–Accertare e dichiarare che la sig.ra , per i motivi esposti in narrativa e Controparte_1 accertato il mutamento in peius delle condizioni economiche ed a parziale modifica di quanto stabilito nel decreto di omologa del Tribunale di Ancona del 24/02/2004, abbia diritto ad un contributo per il proprio mantenimento da porsi a carico del Sig. nella misura di € 500,00 mensili da Parte_1 versare entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, fatta salva la diversa maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia.
–Con vittoria di spese, di diritti e di onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 maggio 2019, il sig. ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1 la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra CP_1 il 29 dicembre 1984.
[...]
Il ricorrente ha rappresentato che dal matrimonio non sono nati figli e che, con decreto del 24 febbraio
2004, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi, senza prevedere alcun assegno di mantenimento.
pagina 2 di 7 Con comparsa depositata il 1° aprile 2022, la sig.ra si è costituita in giudizio, aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo altresì il riconoscimento di un assegno divorzile di € 500,00 mensili, allegando un presunto peggioramento delle proprie condizioni economiche. A sostegno della richiesta, la resistente ha altresì dichiarato di aver sacrificato, durante la vita coniugale, le proprie aspettative personali, professionali e reddituali, avendo sospeso per circa otto anni la propria attività lavorativa per assistere due zii nella conduzione di un negozio di casalinghi, circostanza che, a suo dire, le avrebbe ritardato il collocamento in quiescenza. Ha inoltre rappresentato di aver introdotto, in concomitanza con il presente giudizio, una domanda di modifica delle condizioni di separazione (proc. n. 4117/2021 V.G.) volta a ottenere un contributo di mantenimento di pari importo.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26 aprile 2022, il Presidente non ha adottato provvedimenti temporanei o urgenti, rimettendo le parti dinanzi al Giudice istruttore.
Alla prima udienza le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 10 dicembre 2022, il Giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 16 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni. Tale udienza è stata rinviata al fine di consentire alle parti di valutare una possibile soluzione conciliativa. Alla successiva udienza del 16 aprile 2025, il sig. ha formulato una Pt_1 proposta di conciliazione, non accettata dalla controparte.
Da ultimo, all'udienza del 26 giugno 2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. La domanda principale, volta a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta fondata e meritevole di accoglimento, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge n. 898 del
1970.
Dagli atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in BA (AN) il 29 dicembre 1984 (cfr. all. 1 al ricorso) e che il 24 febbraio 2004 questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi, comparsi dinanzi al Presidente in data 31 gennaio 2004 (cfr. all. 2 ricorso).
Non è contestato che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Alla luce del lugo tempo trascorso, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente cessata e non possa più ricostituirsi, come confermato dalla concorde volontà delle parti sul punto.
2. Quanto alla domanda proposta dalla sig.ra per il riconoscimento di un assegno divorzile di CP_1
€ 500,00 mensili, il Collegio osserva quanto segue. pagina 3 di 7 2.1 Va rammentato che il diritto all'assegno divorzile è riconosciuto dall'art. 5, comma 6, della legge n.
898/1970 sul presupposto dell'inadeguatezza dei mezzi economici del richiedente ovvero dell'oggettiva impossibilità di procurarseli. Con riferimento all'accertamento di tali presupposti normativi,
l'innovativo orientamento della Suprema Corte di Cassazione (sancito a partire dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018) richiede “l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In altri termini, il riconoscimento dell'assegno divorzile non può fondarsi sulla mera situazione di disparità reddituale che eventualmente sussista tra gli ex coniugi, occorrendo piuttosto accertare se essa sia conseguenza del ruolo endofamiliare assolto dal coniuge più debole durante la vita matrimoniale, con particolare riguardo a eventuali sacrifici delle proprie aspettative professionali, rinunce a percorsi di autonomia economica o contributi determinanti alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge.
È tuttavia opportuno sottolineare che, ferma la componente compensativa, l'assegno divorzile ha continuato a mantenere anche una natura assistenziale collegata allo stato di bisogno del richiedente, inteso quale mancanza di adeguati redditi propri o d'incapacità di procurarseli autonomamente.
La stessa Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 10614 del 2023, ha stabilito che, qualora non sia raggiunta la prova in relazione al nesso causale tra l'accertata sperequazione tra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, l'assegno “può essere giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli”.
In altri termini, anche a seguito dell'innovativo orientamento giurisprudenziale sancito a partire dal
2018, permane la possibilità, a prescindere dall'accertamento del nesso causale di cui sopra, di riconoscere l'assegno divorzile al coniuge che si trovi in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati.
2.2 Con riferimento alla condizione economico reddituale delle parti, dagli atti di causa emergono i seguenti elementi.
pagina 4 di 7 Il sig. pensionato, percepisce un reddito annuo netto di € 29.977,00 ed è proprietario dei Pt_1 seguenti beni immobili:
- garage sito a BA (AN), Via Castello n. 13 – Foglio 4, particella 171, sub. 3 Categoria C/6;
- negozio sito a BA (AN), Via Castello n. 13 – Foglio 4, particella 171, sub. 4 Categoria C/1;
- immobile sito a BA (AN), Via Castello n. 13 – Foglio 4, particella 171, sub. 5 Categoria
A/4;
- garage sito a BA (AN), Via Fratelli Kennedy n. 44 – Foglio 9, particella 289, sub. 12
Categoria C/6;
- Area urbana sita a BA (AN), Via Fratelli Kennedy n. 44 – Foglio 9, particella 289, sub. 15
Categoria F/1;
- appartamento sito a BA (AN), Via Fratelli Kennedy n. 44 – Foglio 9, particella 289, sub. 16
Categoria A/2.
La sig.ra ha dichiarato di aver svolto l'attività di commercio ambulante dal 1996 sino a CP_1 quando, nel corso del giudizio e precisamente a far data del 31 agosto 2022, ha deciso di cessare la propria attività lavorativa, giustificando tale scelta in ragione della crisi economica del settore e della sussistenza di una sindrome ansioso-depressiva. Successivamente, nel 2024, è stata collocata in pensione, percependo – sulla base dell'unico cedolino depositato – un trattamento mensile di circa €
600,00.
La stessa è poi proprietaria dei seguenti beni immobili:
- appartamento sito a BA (AN) in via Fratelli Kennedy n. 44, con annessa autorimessa e corte esclusiva;
beni di cui è divenuta piena proprietaria a seguito del trasferimento della quota del sig. disposto in sede di separazione consensuale;
Pt_1
- della quota di 1/6 degli immobili siti in BA (AN), foglio 8 particella 210, sub. 3 e 4, pervenuti per successione paterna.
2.3 Accertata una sperequazione reddituale tra le parti, occorre verificare – secondo i principi delle
Sezioni Unite – se tale differenza sia causalmente riferibile al ruolo endofamiliare svolto dalla resistente e a sacrifici delle sue aspettative professionali.
Sul punto, le allegazioni della sig.ra appaiono generiche e prive di specifiche indicazioni CP_1 idonee a ricondurre la sua attuale situazione reddituale a una rinuncia o compressione delle proprie opportunità professionali determinata dal ruolo assunto in costanza di matrimonio.
In primo luogo, deve evidenziarsi che la sig.ra ha svolto, per la pressoché totale durata del CP_1 matrimonio e anche dopo la separazione, un'attività autonoma di commercio ambulante. Non risulta che tale attività sia stata intrapresa o abbandonata per esigenze riconducibili alla vita familiare, né che pagina 5 di 7 essa abbia comportato rinunce a percorsi professionali alternative più remunerativi. La resistente ha quindi costruito un proprio percorso lavorativo indipendente, che le ha consentito di maturare un trattamento pensionistico oggi percepito in modo stabile.
In secondo luogo, quanto all'allegazione relativa agli otto anni di collaborazione nel negozio di casalinghi gestito dai due zii, la resistente non offre alcun elemento da cui desumere che tale attività sia stata assunta in funzione della famiglia, condivisa con il coniuge o comunque imposta da esigenze domestiche. L'attività svolta presso il negozio degli zii non risulta, in alcun modo, dimostrata come una scelta funzionale al nucleo familiare, né tantomeno come una rinuncia volta a favorire la posizione professionale del marito (né, sul punto, avrebbe potuto acquisire alcuna rilevanza la prova testimoniale richiesta con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., stante la genericità dei capitoli e l'assenza di qualsiasi riferimento sulle ragioni di tale scelte).
Tuttavia, nonostante l'assenza dei presupposti per il riconoscimento della componente compensativa, deve essere valutato il profilo assistenziale dell'assegno, che, come sopra rammentato, continua a caratterizzate l'istituto. Tale funzione residua opera nei casi in cui – come nella fattispecie – il coniuge economicamente più debole non disponga di mezzi adeguati e versi in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, indipendentemente dalla mancanza del nesso causale tra disparità economica e scelte coniugali.
Nel caso di specie, gli atti consentono di affermare come la situazione reddituale della sig.ra CP_1 sia connotata da una rilevante fragilità economica. La resistente percepisce un trattamento pensionistico pari a circa € 600,00 mensili, come desumibile dall'unico cedolino prodotto. Tale importo, seppur stabile, risulta molto contenuto e non appare, soprattutto nel contesto economico attuale, adeguato a garantire un livello di vita dignitoso, tenuto conto delle ordinarie spese di gestione dell'abitazione, dei costi di mantenimento, delle utenze e dei beni essenziali e considerato, peraltro, che la resistente non può ritenersi in grado, per l'età, di reinserirsi nel mercato del lavoro.
Quanto al patrimonio immobiliare, esso – pur esistente – non è produttivo di reddito. L'immobile di via
Fratelli Kennedy, trasferitole in via esclusiva in sede di separazione, costituisce la casa di abitazione della resistente e, come tale, non rappresenta una fonte economica utilizzabile per integrare il reddito mensile.
Gli ulteriori immobili, pervenuti in minima quota per successione, non sono suscettibili di autonomo sfruttamento economico, in quanto richiederebbero il consenso degli altri comproprietari per qualunque forma di alienazione o locazione.
Alla luce dell'importo modesto del trattamento pensionistico, dell'assenza di redditi ulteriori e delle limitate utilità ricavabili dal patrimonio immobiliare, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il pagina 6 di 7 riconoscimento di un assegno divorzile in misura contenuta e circoscritto alla sola componente assistenziale, determinabile equitativamente in € 300,00 mensili.
3. Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene di poter disporre la compensazione integrale tra le parti, in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale e di alcuni elementi sopravvenuti nel corso del giudizio che hanno inciso sulla posizione delle parti e sull'esito finale della controversia.
Va inoltre valorizzato che, nel corso dell'istruttoria, il sig. ha formulato una proposta Pt_1 conciliativa, non accettata dalla resistente, che dimostra una condotta processuale improntata a buona fede e ragionevolezza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e dalla sig.ra Parte_1
a BA (AN) il 29 dicembre 1984, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di detto Comune al n. 8 parte II serie A dell'anno 1984; ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alle annotazioni di legge;
dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € Pt_1 CP_1
300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di assegno divorzile;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LE LO IA RI
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