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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 5212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5212 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/12/2025 innanzi al Giudice Dott. OV NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 3801/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:40 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:31 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
OV NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3801 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: assegno d'inclusione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 01/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che in data 23.12.2023 presentava domanda amministrativa per ottenere l'assegno di inclusione, che veniva riconosciuto dal mese di gennaio 2024; che nel mese di agosto del 2024 l' sospendeva il pagamento della CP_1
prestazione; che in data 18.12.2024 gli perveniva una comunicazione di revoca dell'assegno in ragione “dell'accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza di DI (art. 8, co.5, D.L.48/2023 conv. in L. 85/2023); che però al momento della presentazione della domanda presentava un'invalidità del del 67%; che, con verbale del 09.01.2024, veniva riconosciuto invalido con CP_1
riduzione permanente della capacità lavorativa dal 60%; che avverso tale verbale proponeva ricorso giudiziale, recante R.G. N.
3468/2024, che si concludeva con decreto del 07.11.2024 con il quale il
Tribunale di Palermo omologava l'accertamento del requisito sanitario riconoscendolo “invalido con riduzione della capacità lavorativa pari all'82 %, con diritto all'assegno mensile d'assistenza a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, 31/05/2023”,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ - CP_1
accertare che la revoca/decadenza dell'assegno di inclusione sia infondata
e/o errata e per l'effetto disapplicarla;
-accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire l'assegno di inclusione, nella misura di Parte_1
legge, con riferimento al periodo successivo alla revoca con conseguente condanna al pagamento della relativa prestazione economica”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che: “Il provvedimento di revoca della domanda di assegno di inclusione è stato emesso a seguito dell'accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda (v. art. 8, comma 5,
DL n. 48/2023). Ed infatti, in seno alla dichiarazione ISEE che giustifica la prestazione richiesta, al quadro FC7 il ricorrente ha dichiarato di essere disabile grave, condizione che invece è risultata non veritiera. Controparte eccepisce di essere stato riconosciuto invalido all'80% con decreto di omologa del 7.11.2024. La domanda amministrativa, però, è stata presentata in data 23.12.2023 quando, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, egli possedeva un grado di invalidità pari al 60%, come da giudizio espresso dalla CML con verbale del 9.1.2024”; contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Deduce il ricorrente l'illegittimità della revoca della prestazione in ragione del proprio stato d'invalidità nella misura del 67% al momento della presentazione della domanda, contestando quindi la carenza di presupposti di fatto e di diritto dell'azione dell' e invocando il dictum della CP_2
Suprema Corte (Cass. 26172/2021) secondo il quale “La revoca di un beneficio previdenziale presuppone un accertamento rigoroso e specifico delle ragioni che la giustificano, non potendo basarsi su mere presunzioni
o indizi generici".
Invocando altresì in note conclusive il principio di non contestazione di cui all'art. 115 C.p.c.; non avendo l' contestato la circostanza di fatto CP_1
allegata in ricorso (pregressa invalidità al 67% ) la stessa doveva ritenersi pacifica tra le parti.
Orbene, appare doveroso fare alcune precisazioni in merito a ciò.
Va preliminarmente osservato che le prestazioni erogate dall' non CP_1
sono oggetto di concessione, essendo l'Istituto mero ente erogatore della prestazione istituita dalla legge in ragione della sussistenza dei presupposti dalla legge medesima previsti, nonché di controllo dell'esistenza e della permanenza di tali presupposti.
Di talché, non essendo nella discrezionalità dell' l'erogazione o CP_2
meno della prestazione (dovendo infatti erogare se i requisiti ricorrano e non erogare se non ricorrano) la non contestazione giudiziale dell'allegata circostanza della pregressa invalidità non è sufficiente all'attribuzione della stessa in capo ad un soggetto.
Sfuggendo quindi a detto principio codicistico la possibilità di fruire di una prestazione pensionistica/previdenziale/assistenziale per la mera non contestazione di una circostanza di fatto da parte dell' . CP_2
Pur se apparentemente pleonastico va quindi precisato che il diritto ad una prestazione negata in sede amministrativa può essere riconosciuto dal giudice soltanto previo esame della ricorrenza dei requisiti di legge e mai in assenza degli stessi e/o in assenza della prova della loro sussistenza.
Ciò posto, rilevato che l'apprezzabile principio riportato dalla parte ricorrente sulla rigorosità degli accertamenti non è contenuto però – probabilmente per un mero refuso - nella sentenza indicata che di previdenza non si occupa né di revoca di prestazioni), va viceversa richiamato in tema di riparto di oneri della prova, l'orientamento più che consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale incombe sul richiedente una prestazione o, in occasione di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, sul ricorrente, l'onere della prova del proprio diritto (cfr. Cass. n 4612/2006 Cass. SS.UU. n. 18046/2010; Cass. n.
2739/2016).
In base a tale indefettibile principio, incombeva sulla parte ricorrente l'onere della prova del proprio stato invalidante legittimante l'erogazione della prestazione;
viceversa la stessa allegando tale circostanza nulla prova al riguardo, non avendo prodotto in atti alcuna documentazione, salvo il decreto di omologa del 7.11.2024, nei fatti di causa del tutto irrilevante.
Sul punto pertanto, per i motivi appena esposti, non rileva l'eventuale carenza documentale nella produzione dell' . CP_2
Al mancato assolvimento di tale onere consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 01/12/2025
Il Giudice Onorario
OV NT
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/12/2025 innanzi al Giudice Dott. OV NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 3801/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:40 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:31 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
OV NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3801 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: assegno d'inclusione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 01/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che in data 23.12.2023 presentava domanda amministrativa per ottenere l'assegno di inclusione, che veniva riconosciuto dal mese di gennaio 2024; che nel mese di agosto del 2024 l' sospendeva il pagamento della CP_1
prestazione; che in data 18.12.2024 gli perveniva una comunicazione di revoca dell'assegno in ragione “dell'accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza di DI (art. 8, co.5, D.L.48/2023 conv. in L. 85/2023); che però al momento della presentazione della domanda presentava un'invalidità del del 67%; che, con verbale del 09.01.2024, veniva riconosciuto invalido con CP_1
riduzione permanente della capacità lavorativa dal 60%; che avverso tale verbale proponeva ricorso giudiziale, recante R.G. N.
3468/2024, che si concludeva con decreto del 07.11.2024 con il quale il
Tribunale di Palermo omologava l'accertamento del requisito sanitario riconoscendolo “invalido con riduzione della capacità lavorativa pari all'82 %, con diritto all'assegno mensile d'assistenza a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, 31/05/2023”,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ - CP_1
accertare che la revoca/decadenza dell'assegno di inclusione sia infondata
e/o errata e per l'effetto disapplicarla;
-accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire l'assegno di inclusione, nella misura di Parte_1
legge, con riferimento al periodo successivo alla revoca con conseguente condanna al pagamento della relativa prestazione economica”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che: “Il provvedimento di revoca della domanda di assegno di inclusione è stato emesso a seguito dell'accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda (v. art. 8, comma 5,
DL n. 48/2023). Ed infatti, in seno alla dichiarazione ISEE che giustifica la prestazione richiesta, al quadro FC7 il ricorrente ha dichiarato di essere disabile grave, condizione che invece è risultata non veritiera. Controparte eccepisce di essere stato riconosciuto invalido all'80% con decreto di omologa del 7.11.2024. La domanda amministrativa, però, è stata presentata in data 23.12.2023 quando, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, egli possedeva un grado di invalidità pari al 60%, come da giudizio espresso dalla CML con verbale del 9.1.2024”; contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Deduce il ricorrente l'illegittimità della revoca della prestazione in ragione del proprio stato d'invalidità nella misura del 67% al momento della presentazione della domanda, contestando quindi la carenza di presupposti di fatto e di diritto dell'azione dell' e invocando il dictum della CP_2
Suprema Corte (Cass. 26172/2021) secondo il quale “La revoca di un beneficio previdenziale presuppone un accertamento rigoroso e specifico delle ragioni che la giustificano, non potendo basarsi su mere presunzioni
o indizi generici".
Invocando altresì in note conclusive il principio di non contestazione di cui all'art. 115 C.p.c.; non avendo l' contestato la circostanza di fatto CP_1
allegata in ricorso (pregressa invalidità al 67% ) la stessa doveva ritenersi pacifica tra le parti.
Orbene, appare doveroso fare alcune precisazioni in merito a ciò.
Va preliminarmente osservato che le prestazioni erogate dall' non CP_1
sono oggetto di concessione, essendo l'Istituto mero ente erogatore della prestazione istituita dalla legge in ragione della sussistenza dei presupposti dalla legge medesima previsti, nonché di controllo dell'esistenza e della permanenza di tali presupposti.
Di talché, non essendo nella discrezionalità dell' l'erogazione o CP_2
meno della prestazione (dovendo infatti erogare se i requisiti ricorrano e non erogare se non ricorrano) la non contestazione giudiziale dell'allegata circostanza della pregressa invalidità non è sufficiente all'attribuzione della stessa in capo ad un soggetto.
Sfuggendo quindi a detto principio codicistico la possibilità di fruire di una prestazione pensionistica/previdenziale/assistenziale per la mera non contestazione di una circostanza di fatto da parte dell' . CP_2
Pur se apparentemente pleonastico va quindi precisato che il diritto ad una prestazione negata in sede amministrativa può essere riconosciuto dal giudice soltanto previo esame della ricorrenza dei requisiti di legge e mai in assenza degli stessi e/o in assenza della prova della loro sussistenza.
Ciò posto, rilevato che l'apprezzabile principio riportato dalla parte ricorrente sulla rigorosità degli accertamenti non è contenuto però – probabilmente per un mero refuso - nella sentenza indicata che di previdenza non si occupa né di revoca di prestazioni), va viceversa richiamato in tema di riparto di oneri della prova, l'orientamento più che consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale incombe sul richiedente una prestazione o, in occasione di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, sul ricorrente, l'onere della prova del proprio diritto (cfr. Cass. n 4612/2006 Cass. SS.UU. n. 18046/2010; Cass. n.
2739/2016).
In base a tale indefettibile principio, incombeva sulla parte ricorrente l'onere della prova del proprio stato invalidante legittimante l'erogazione della prestazione;
viceversa la stessa allegando tale circostanza nulla prova al riguardo, non avendo prodotto in atti alcuna documentazione, salvo il decreto di omologa del 7.11.2024, nei fatti di causa del tutto irrilevante.
Sul punto pertanto, per i motivi appena esposti, non rileva l'eventuale carenza documentale nella produzione dell' . CP_2
Al mancato assolvimento di tale onere consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 01/12/2025
Il Giudice Onorario
OV NT