Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2
- Legge 27 ottobre 1988, n. 496
Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1988, n. 496
Versione
19 novembre 1988
19 novembre 1988