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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Consigliere Istruttore Dott.ssa Maria Grazia Federici
ha pronunciato fuori udienza la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. r.g. 644/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 P.IVA_1
(C.F. , tutti con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_3 C.F._2
LUCIANI,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Controparte_1 P.IVA_2
DISCEPOLO e dell'avv. ARIANNA SUSANNA TABATA LO RUSSO
APPELLATA
Visti gli atti della causa in epigrafe indicata;
rilevato che alla prima udienza del 24.9.2024, non essendo comparsa alcuna delle parti, è stato disposto rinvio all'udienza del 15.10.2024;
che a tale udienza è comparso il difensore dell'appellata il quale ha Controparte_1 insistito affinché fosse fissata udienza per la rimessione della causa al Collegio;
che è stata conseguentemente resa ordinanza ai sensi dell'art. 352 c.p.c.;
ritenuto che tale provvedimento è stato erroneamente emesso, in quanto, a norma degli artt, 309
e 348 c.p.c., la comparizione del solo appellato determina l'improcedibilità dell'appello, anche se l'appellato chieda -come nella specie- la decisione di merito;
che dunque l'ordinanza emessa il 24.10.2024 va revocata e l'appello dichiarato improcedibile, dovendo darsi ulteriormente atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in solido, da parte degli appellanti e Parte_1 Parte_2 Pt_3
pagina 1 di 2 , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, Pt_2 ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e success. modif.;
P.Q.M.
Revoca l'ordinanza ex art. 352 c.p.c. in data 15.10.2024;
Letti gli artt. 309 e 348 co. 2 e 3 c.p.c., dichiara improcedibile l'appello;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in solido, da parte degli appellanti e , di un ulteriore Parte_1 Parte_2 Parte_3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e success. modif.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Milano, 12.2.2025
Il Consigliere Istruttore
Maria Grazia Federici
pagina 2 di 2
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Consigliere Istruttore Dott.ssa Maria Grazia Federici
ha pronunciato fuori udienza la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. r.g. 644/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 P.IVA_1
(C.F. , tutti con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_3 C.F._2
LUCIANI,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Controparte_1 P.IVA_2
DISCEPOLO e dell'avv. ARIANNA SUSANNA TABATA LO RUSSO
APPELLATA
Visti gli atti della causa in epigrafe indicata;
rilevato che alla prima udienza del 24.9.2024, non essendo comparsa alcuna delle parti, è stato disposto rinvio all'udienza del 15.10.2024;
che a tale udienza è comparso il difensore dell'appellata il quale ha Controparte_1 insistito affinché fosse fissata udienza per la rimessione della causa al Collegio;
che è stata conseguentemente resa ordinanza ai sensi dell'art. 352 c.p.c.;
ritenuto che tale provvedimento è stato erroneamente emesso, in quanto, a norma degli artt, 309
e 348 c.p.c., la comparizione del solo appellato determina l'improcedibilità dell'appello, anche se l'appellato chieda -come nella specie- la decisione di merito;
che dunque l'ordinanza emessa il 24.10.2024 va revocata e l'appello dichiarato improcedibile, dovendo darsi ulteriormente atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in solido, da parte degli appellanti e Parte_1 Parte_2 Pt_3
pagina 1 di 2 , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, Pt_2 ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e success. modif.;
P.Q.M.
Revoca l'ordinanza ex art. 352 c.p.c. in data 15.10.2024;
Letti gli artt. 309 e 348 co. 2 e 3 c.p.c., dichiara improcedibile l'appello;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in solido, da parte degli appellanti e , di un ulteriore Parte_1 Parte_2 Parte_3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e success. modif.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Milano, 12.2.2025
Il Consigliere Istruttore
Maria Grazia Federici
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