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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5043 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 2236/2019
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte appellante, l'avv. Giancarlo Capaccio, per delega dell'avv. Pasquale Ferrara;
- per nella qualità, l'avv. Ferruccio Incutti. CP_1
I difensori si riportano ai propri scritti e chiedono l'accoglimento delle rispettive conclusioni, contestando gli atti e le conclusioni di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
FR RO
1
RG 2236/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. FR RO, all'esito dell'udienza di discussione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2236/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5482/2018 del Giudice di Pace di Salerno, depositata il 22.10.2018, vertente
TRA
, (cf rappresentato e difeso, giusto mandato Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Pasquale Ferrara, presso il cui Studio elettivamente domiciliano in Salerno Corso Garibaldi n.47;
APPELLANTE
E nella qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_2 vittime della strada, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa, dall'Avv. Carmine Bucciarelli, e con questi elettivamente domiciliata in Battipaglia
(SA) alla via Salvator Rosa n. 122;
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...]; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: come da discussione a verbale di udienza del 10.12.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 5482/2018 depositata il 22/10/2018, con la quale il Giudice di Pace di Salerno così statuiva: “accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
[...]
[..
[...] in persona del l.r.p.t., in solido con , al pagamento Controparte_4 Controparte_3 in favore dell'attore, della somma di euro 2.098,55, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, a afar data dal giorno del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna le parti convenute, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese di C.T.U., in favore della dott.ssa
M.L. , liquidandole in euro 450,00 complessive;
3) condanna, infine, le parti Parte_2 convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore di parte attrice, Avv. P Ferrara, liquidandole in euro 300,00 per spese, euro 1.000,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CA, se dovuta”.
1.2. L'appellante, con l'unico motivo di appello, deduceva un'erronea valutazione circa la determinazione del danno da parte del giudice di prime cure.
In particolare, secondo l'appellante, il Giudice di Pace alla luce dei fatti e del materiale probatorio raccolto in primo grado, nonché delle risultanze della CTU tecnica espletata, aveva errato nella quantificazione del danno liquidato in proprio favore, riconoscendo un importo inferiore rispetto alle risultanze della CTU espletata, non valorizzando neppure la voce di danno relativa alle spese mediche future, in assenza di ogni motivazione compiuta sul punto.
2. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “accogliere l'atto di appello e, quindi, riformare parzialmente la sentenza n.5482/2018 emessa dal Giudice di Pace di Salerno dott. Alfonso Raimo depositata in data 22 ottobre 2018, nella parte riguardante la quantificazione del danno;
2) per
l'effetto, e in riforma della stessa, condannare i convenuti in solido al pagamento del risarcimento del danno come quantificato in primo grado o nella diversa somma che dovesse essere nel corso del presente giudizio;
3) in riforma della sentenza impugnata condannare i convenuti- odierni appellati alle spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi, con attribuzione al sottoscritto Avvocato antistatari”.
3. Con comparsa di risposta si costituiva la nella qualità di impresa Controparte_2 designata, la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello proposto atteso che il Giudice di prime cure aveva correttamente valutato il materiale probatorio acquisito e motivato in maniera chiara e precisa circa il quantum debeatur.
3.1. Pertanto, concludeva chiedendo: “in via definitiva e nel merito, rigettare l'interposto gravame, giacchè inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la decisione del giudice di primo grado. Vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, da liquidarsi ex D.M. 55/2014”.
4. Nonostante la regolare notifica non si costituiva e con ordinanza del Controparte_3
27.02.2020 ne veniva dichiarata la contumacia.
3 5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
1.1. Innanzitutto, è opportuno premettere che la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice/appellante è stata adeguatamente comprovata a seguito dell'istruttoria compiuta in primo grado e non è stata del resto oggetto di contestazione da parte della società assicuratrice costituitasi nel presente grado, né tanto meno dal sig. , rimasto contumace anche in CP_3 primo grado.
2. In ordine al quantum ritiene il Tribunale che, effettivamente, il Giudice di Pace non ha fornito motivazione sulle ragioni poste a fondamento dell'importo di euro 2.098,55, individuato quale posta risarcitoria.
2.1. Parimenti, il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla voce di danno qualificata dall'attore come “danno emergente futuro” in riferimento alle cure cui dovrà sottoporsi.
2.2. Sul punto, l'ausiliario del giudice ha compiutamente verificato la sussistenza del nesso di causalità, dal punto di vista medico, della dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate e ha, altresì, aggiunto che i postumi invalidanti (per quanto attiene all'arcata dentaria) necessitano nel tempo di una serie di interventi per poter essere stabilizzati.
Va detto che le lesioni all'arcata dentale subite dell'attore / odierno appellante ed il nesso di causalità con il sinistro, sono desumibili dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado (referto, cartella clinica, certificati medici e documenti fotografici) oltre che – come detto
-oggetto di precisa ed adeguata analisi da parte del CTU, dott.ssa , nella relazione Parte_2 tecnica, rispetto alla quale non vi è motivo di discostarsi poiché corretta e congruamente motivata.
2.3. Sul punto, il CTU – con valutazione che il Tribunale ritiene congrua in quanto fondata sull'attenta disamina della documentazione medica agli atti - ha riportato specificatamente la tipologia di intervento da eseguire in futuro ed i costi specifici che l'infortunato dovrà sostenere.
Si riporta stralcio della relazione peritale: “…l'unico dente da incapsulare è il 12, per una spesa di euro 1000 per la corona e 200 per la faccetta. Per gli altri denti è riconoscibile la ricostruzione da rifare ogni 5/10 anni con un costo di 200 euro X4 denti con rinnovo per 5 volte, pari ad euro
4.000,001. Pertanto, la cifra totale riconoscibile è di euro 5.200,00”.
3. Alla luce dei suesposti motivi, non può ritenersi corretto l'operato del Giudice di prime cure, il quale non ha adeguatamente valutato le risultanze istruttorie e dell'espletata consulenza tecnica e, pertanto, la relativa censura averso la sentenza gravata risulta fondata.
4 3.1. A questo punto il Tribunale non può esimersi dal rivedere i calcoli sia per quanto attiene al danno lesione attuale che per quanto attiene al danno relativo alle spese mediche future (cure odontoiatriche), in quanto entrambi riconducibili al sinistro.
4. Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno, però, operare una premessa.
La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in ambito risarcitorio due sono le categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale
(passando da un sistema risarcitorio tripolare ad un sistema bipolare;
cfr Cass. 8827 e 8828 del
31.05.2003 e n. 233/03 della Corte Costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art.2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass.7281/03, sent. Cass. 7282/03, sent. Cass. 7282/03, sent.
8827/03, sent. Cass. 8827/03).
5.Venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale, invocato dall'appellante Parte_1
deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche sostenute,
[...] come accertato dal CTU dott.ssa per euro 50,00. Parte_2
5.1. In relazione alla quantificazione dei danni non patrimoniali, il Tribunale ritiene di uniformarsi alla conclusioni cui è giunto il CTU dott.ssa , all'esito di indagini coerenti Parte_2
e lineari, condotte sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti e immuni da errori logici e
5 scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni.
Nello specifico il CTU ha ritenuto residuati - a carico di , ed in connessione Parte_1 eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente - postumi di lieve entità quantificati con la percentuale dell'1%.
Trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti all'integrità psicofisica della persona nella misura dell'1%, deve farsi applicazione dei criteri tabellari di cui all'art. 139 C.D.A ed aggiornati dal
D.M. del 18.07.2025.
Tabella di riferimento: 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro: 24 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 895,96
Invalidità temporanea totale € 393,26
Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
Totale danno biologico temporaneo € 616,94
TOTALE GENERALE: € 2.467,96
A tale importo vanno aggiunte le spese mediche odontoiatriche che il Sig. dovrà Parte_1 sostenere nel corso degli anni: l'effettiva diminuzione patrimoniale si presenta, nella specie, come normale sviluppo di fatti concretamente accertati.
Soccorrono, in ordine al quantum, le conclusioni della dott.ssa nel proprio elaborato Parte_2 peritale, riconoscendosi un rimborso per euro 5.200,00.
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
L'importo totale liquidabile è dunque pari ad euro 7.717,96 (2.467,96 + 5.200,00 +50,00).
5. Segue, in definitiva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellata
[...]
, nella qualità, in solido con , al pagamento, in Controparte_5 Controparte_3 favore dell'appellante della somma di euro 7.717,96, oltre interessi legali dalla Parte_1 notifica della citazione di primo grado fino all'effettivo soddisfo. 6 6. Venendo alle spese di lite va premesso che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01)».
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della controversia, devono, con riguardo ad entrambe i gradi di giudizio, essere poste in solido a carico delle parti appellate , nella Controparte_2 qualità ed a . Controparte_3
Nella specie, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della domanda (quantum di accoglimento) e delle tariffe vigenti secondo parametri tra minimi e medi, con riferimento al giudizio di primo grado;
secondo valori minimi tariffari quanto al presente giudizio, stante la natura essenzialmente documentale e l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto. Le spese di CTU così come liquidate nel corso del giudizio di primo grado sono poste a definitivo carico della nella qualità, in solido, con Controparte_2 CP_3
[...]
Va disposta la distrazione in favore del difensore di parte attrice-appellante, dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
A) condanna la , nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada (FGVS), in persona del legale rapp. p.t., in solido con il sig. CP_3
al pagamento in favore di della somma di euro 7.717,96 oltre
[...] Parte_1 interessi legali dalla notifica della citazione di primo grado all'effettivo soddisfo;
B) condanna la , nella qualità indicata, in persona del legale rapp. p.t., in Controparte_2 solido con il sig. , al pagamento delle spese di lite che si liquidano:
1. quanto Controparte_3 al primo grado, in euro 1.500,00 per onorari ed euro 237,00 per spese, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Pasquale Ferrara, dichiaratosi antistatario;
2. quanto al presente grado di appello, in euro 2.540,00 per onorari ed euro 174,00 per spese, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con
7 distrazione in favore dell'Avv. Pasquale Ferrara, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto nel corso della causa di primo grado, definitivamente e per intero a carico della , nella qualità, in solido con il sig. . Controparte_2 CP_3
Così deciso in Salerno, 10.12.2025
Il Giudice
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SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 2236/2019
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte appellante, l'avv. Giancarlo Capaccio, per delega dell'avv. Pasquale Ferrara;
- per nella qualità, l'avv. Ferruccio Incutti. CP_1
I difensori si riportano ai propri scritti e chiedono l'accoglimento delle rispettive conclusioni, contestando gli atti e le conclusioni di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
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1
RG 2236/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. FR RO, all'esito dell'udienza di discussione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2236/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5482/2018 del Giudice di Pace di Salerno, depositata il 22.10.2018, vertente
TRA
, (cf rappresentato e difeso, giusto mandato Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Pasquale Ferrara, presso il cui Studio elettivamente domiciliano in Salerno Corso Garibaldi n.47;
APPELLANTE
E nella qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_2 vittime della strada, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa, dall'Avv. Carmine Bucciarelli, e con questi elettivamente domiciliata in Battipaglia
(SA) alla via Salvator Rosa n. 122;
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...]; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: come da discussione a verbale di udienza del 10.12.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 5482/2018 depositata il 22/10/2018, con la quale il Giudice di Pace di Salerno così statuiva: “accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
[...]
[..
[...] in persona del l.r.p.t., in solido con , al pagamento Controparte_4 Controparte_3 in favore dell'attore, della somma di euro 2.098,55, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, a afar data dal giorno del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna le parti convenute, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese di C.T.U., in favore della dott.ssa
M.L. , liquidandole in euro 450,00 complessive;
3) condanna, infine, le parti Parte_2 convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore di parte attrice, Avv. P Ferrara, liquidandole in euro 300,00 per spese, euro 1.000,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CA, se dovuta”.
1.2. L'appellante, con l'unico motivo di appello, deduceva un'erronea valutazione circa la determinazione del danno da parte del giudice di prime cure.
In particolare, secondo l'appellante, il Giudice di Pace alla luce dei fatti e del materiale probatorio raccolto in primo grado, nonché delle risultanze della CTU tecnica espletata, aveva errato nella quantificazione del danno liquidato in proprio favore, riconoscendo un importo inferiore rispetto alle risultanze della CTU espletata, non valorizzando neppure la voce di danno relativa alle spese mediche future, in assenza di ogni motivazione compiuta sul punto.
2. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “accogliere l'atto di appello e, quindi, riformare parzialmente la sentenza n.5482/2018 emessa dal Giudice di Pace di Salerno dott. Alfonso Raimo depositata in data 22 ottobre 2018, nella parte riguardante la quantificazione del danno;
2) per
l'effetto, e in riforma della stessa, condannare i convenuti in solido al pagamento del risarcimento del danno come quantificato in primo grado o nella diversa somma che dovesse essere nel corso del presente giudizio;
3) in riforma della sentenza impugnata condannare i convenuti- odierni appellati alle spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi, con attribuzione al sottoscritto Avvocato antistatari”.
3. Con comparsa di risposta si costituiva la nella qualità di impresa Controparte_2 designata, la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello proposto atteso che il Giudice di prime cure aveva correttamente valutato il materiale probatorio acquisito e motivato in maniera chiara e precisa circa il quantum debeatur.
3.1. Pertanto, concludeva chiedendo: “in via definitiva e nel merito, rigettare l'interposto gravame, giacchè inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la decisione del giudice di primo grado. Vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, da liquidarsi ex D.M. 55/2014”.
4. Nonostante la regolare notifica non si costituiva e con ordinanza del Controparte_3
27.02.2020 ne veniva dichiarata la contumacia.
3 5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
1.1. Innanzitutto, è opportuno premettere che la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice/appellante è stata adeguatamente comprovata a seguito dell'istruttoria compiuta in primo grado e non è stata del resto oggetto di contestazione da parte della società assicuratrice costituitasi nel presente grado, né tanto meno dal sig. , rimasto contumace anche in CP_3 primo grado.
2. In ordine al quantum ritiene il Tribunale che, effettivamente, il Giudice di Pace non ha fornito motivazione sulle ragioni poste a fondamento dell'importo di euro 2.098,55, individuato quale posta risarcitoria.
2.1. Parimenti, il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla voce di danno qualificata dall'attore come “danno emergente futuro” in riferimento alle cure cui dovrà sottoporsi.
2.2. Sul punto, l'ausiliario del giudice ha compiutamente verificato la sussistenza del nesso di causalità, dal punto di vista medico, della dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate e ha, altresì, aggiunto che i postumi invalidanti (per quanto attiene all'arcata dentaria) necessitano nel tempo di una serie di interventi per poter essere stabilizzati.
Va detto che le lesioni all'arcata dentale subite dell'attore / odierno appellante ed il nesso di causalità con il sinistro, sono desumibili dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado (referto, cartella clinica, certificati medici e documenti fotografici) oltre che – come detto
-oggetto di precisa ed adeguata analisi da parte del CTU, dott.ssa , nella relazione Parte_2 tecnica, rispetto alla quale non vi è motivo di discostarsi poiché corretta e congruamente motivata.
2.3. Sul punto, il CTU – con valutazione che il Tribunale ritiene congrua in quanto fondata sull'attenta disamina della documentazione medica agli atti - ha riportato specificatamente la tipologia di intervento da eseguire in futuro ed i costi specifici che l'infortunato dovrà sostenere.
Si riporta stralcio della relazione peritale: “…l'unico dente da incapsulare è il 12, per una spesa di euro 1000 per la corona e 200 per la faccetta. Per gli altri denti è riconoscibile la ricostruzione da rifare ogni 5/10 anni con un costo di 200 euro X4 denti con rinnovo per 5 volte, pari ad euro
4.000,001. Pertanto, la cifra totale riconoscibile è di euro 5.200,00”.
3. Alla luce dei suesposti motivi, non può ritenersi corretto l'operato del Giudice di prime cure, il quale non ha adeguatamente valutato le risultanze istruttorie e dell'espletata consulenza tecnica e, pertanto, la relativa censura averso la sentenza gravata risulta fondata.
4 3.1. A questo punto il Tribunale non può esimersi dal rivedere i calcoli sia per quanto attiene al danno lesione attuale che per quanto attiene al danno relativo alle spese mediche future (cure odontoiatriche), in quanto entrambi riconducibili al sinistro.
4. Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno, però, operare una premessa.
La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in ambito risarcitorio due sono le categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale
(passando da un sistema risarcitorio tripolare ad un sistema bipolare;
cfr Cass. 8827 e 8828 del
31.05.2003 e n. 233/03 della Corte Costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art.2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass.7281/03, sent. Cass. 7282/03, sent. Cass. 7282/03, sent.
8827/03, sent. Cass. 8827/03).
5.Venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale, invocato dall'appellante Parte_1
deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche sostenute,
[...] come accertato dal CTU dott.ssa per euro 50,00. Parte_2
5.1. In relazione alla quantificazione dei danni non patrimoniali, il Tribunale ritiene di uniformarsi alla conclusioni cui è giunto il CTU dott.ssa , all'esito di indagini coerenti Parte_2
e lineari, condotte sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti e immuni da errori logici e
5 scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni.
Nello specifico il CTU ha ritenuto residuati - a carico di , ed in connessione Parte_1 eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente - postumi di lieve entità quantificati con la percentuale dell'1%.
Trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti all'integrità psicofisica della persona nella misura dell'1%, deve farsi applicazione dei criteri tabellari di cui all'art. 139 C.D.A ed aggiornati dal
D.M. del 18.07.2025.
Tabella di riferimento: 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro: 24 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 895,96
Invalidità temporanea totale € 393,26
Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
Totale danno biologico temporaneo € 616,94
TOTALE GENERALE: € 2.467,96
A tale importo vanno aggiunte le spese mediche odontoiatriche che il Sig. dovrà Parte_1 sostenere nel corso degli anni: l'effettiva diminuzione patrimoniale si presenta, nella specie, come normale sviluppo di fatti concretamente accertati.
Soccorrono, in ordine al quantum, le conclusioni della dott.ssa nel proprio elaborato Parte_2 peritale, riconoscendosi un rimborso per euro 5.200,00.
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
L'importo totale liquidabile è dunque pari ad euro 7.717,96 (2.467,96 + 5.200,00 +50,00).
5. Segue, in definitiva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellata
[...]
, nella qualità, in solido con , al pagamento, in Controparte_5 Controparte_3 favore dell'appellante della somma di euro 7.717,96, oltre interessi legali dalla Parte_1 notifica della citazione di primo grado fino all'effettivo soddisfo. 6 6. Venendo alle spese di lite va premesso che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01)».
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della controversia, devono, con riguardo ad entrambe i gradi di giudizio, essere poste in solido a carico delle parti appellate , nella Controparte_2 qualità ed a . Controparte_3
Nella specie, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della domanda (quantum di accoglimento) e delle tariffe vigenti secondo parametri tra minimi e medi, con riferimento al giudizio di primo grado;
secondo valori minimi tariffari quanto al presente giudizio, stante la natura essenzialmente documentale e l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto. Le spese di CTU così come liquidate nel corso del giudizio di primo grado sono poste a definitivo carico della nella qualità, in solido, con Controparte_2 CP_3
[...]
Va disposta la distrazione in favore del difensore di parte attrice-appellante, dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
A) condanna la , nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada (FGVS), in persona del legale rapp. p.t., in solido con il sig. CP_3
al pagamento in favore di della somma di euro 7.717,96 oltre
[...] Parte_1 interessi legali dalla notifica della citazione di primo grado all'effettivo soddisfo;
B) condanna la , nella qualità indicata, in persona del legale rapp. p.t., in Controparte_2 solido con il sig. , al pagamento delle spese di lite che si liquidano:
1. quanto Controparte_3 al primo grado, in euro 1.500,00 per onorari ed euro 237,00 per spese, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Pasquale Ferrara, dichiaratosi antistatario;
2. quanto al presente grado di appello, in euro 2.540,00 per onorari ed euro 174,00 per spese, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con
7 distrazione in favore dell'Avv. Pasquale Ferrara, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto nel corso della causa di primo grado, definitivamente e per intero a carico della , nella qualità, in solido con il sig. . Controparte_2 CP_3
Così deciso in Salerno, 10.12.2025
Il Giudice
FR RO
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