Decreto cautelare 18 novembre 2025
Sentenza breve 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 12/12/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02360/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02202/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2202 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Isabella Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
del provvedimento in data 11 settembre 2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente in data 20 febbraio 2025 ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- con scadenza 10 gennaio 2024, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Prefettura di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ND De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, esponendo in fatto:
- di aver ottenuto dalla Questura di -OMISSIS- il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale valido fino al 31 gennaio 2024;
- di aver presentato in data 1° febbraio 2024 l’istanza per la conversione del permesso di lavoro stagionale in quello di lavoro subordinato;
- che in data 20 settembre 2024 la Questura di -OMISSIS- ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza, stante « la carenza di documentazione che attestasse l’assegnazione, da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio, di una quota di conversione stabilita nei decreti »;
- che, a seguito di tale preavviso, egli ha trasmesso le proprie osservazioni, allegando anche la nota dell’Ispettorato territoriale del lavoro di -OMISSIS---OMISSIS-, nella quale si precisava che la conversione del permesso stagionale in lavoro subordinato non era subordinata al sistema delle quote e poteva essere presentata tramite portale “ALI”;
- che, persistendo l’orientamento negativo della Questura, egli ha ripresentato l’istanza in data 20 febbraio 2025 allo Sportello Unico per l’Immigrazione, con successivo trasferimento della pratica alla Prefettura di -OMISSIS-, presso la quale nel frattempo egli si era trasferito;
- che lo Sportello Unico per l’Immigrazione di-OMISSIS-, previa notifica di un nuovo preavviso di rigetto, ha disposto il rigetto dell’istanza, con la seguente motivazione: « al momento della presentazione dell’istanza il permesso di soggiorno era scaduto da più di un anno, in quanto l'istanza è stata presentata il 20/02/2025, quindi non si può desumere la buona fede dell’interessato dall’esiguità del termine trascorso tra scadenza del permesso e presentazione della domanda di conversione, né si è dimostrato che la tardività era imputabile ad altro soggetto, anzi l'interessato ha ottenuto un decreto di rigetto dalla Questura di -OMISSIS- per irritualità della domanda, in quanto ha inviato un kit postale in autonomia e non si è rivolto allo Sportello Unico Immigrazione ».
2. Del provvedimento impugnato il ricorrente ha chiesto l’annullamento, affidando la propria domanda alle seguenti censure:
2.1. Violazione degli articoli 5, 22 e 24 D.lgs. 286/1998; erronea applicazione della disciplina sulla conversione del permesso di soggiorno .
La Prefettura ha considerato la scadenza del permesso di soggiorno come causa ostativa automatica alla conversione, ritenendo tardiva l’istanza presentata il 20 febbraio 2025. Tale impostazione è illegittima, poiché non è previsto alcun termine decadenziale per la presentazione della domanda di conversione del permesso stagionale in lavoro subordinato.
2.2. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti .
L’Amministrazione non ha considerato che il ricorrente aveva tempestivamente presentato una prima istanza di conversione, venti giorni dopo la scadenza del permesso, riproponendola tramite il canale corretto non appena informato della procedura. Il provvedimento impugnato si fonda, quindi, su una mera irregolarità formale, non imputabile al ricorrente che è in possesso dei requisiti sostanziali per la conversione, in primis il fatto di aver sempre regolarmente lavorato in Italia.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria difensiva in data 6 dicembre 2025, rappresentando quanto segue: « La Prefettura di Treviso ha proceduto a riesaminare favorevolmente l’Istanza del Syll … rilevando che sull’istanza non si è pronunciato il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro …, né prima del rigetto, né in seguito al ripristino della pratica, al quale compete il parere in merito alla regolarità del lavoro prestato dall’interessato e della proposta di lavoro posta alla base della richiesta di conversione. La Prefettura è dunque disposta ad emettere il nulla osta ottenuto il parere dell’Ispettorato e dopo che il richiedente avrà prodotto il certificato di idoneità alloggiativa. Al momento agli atti, risulta infatti solo una dichiarazione di ospitalità, peraltro scaduta ».
Inoltre la Difesa erariale ha quindi depositato documentazione estratta dal portale ALI, dalla quale risulta che la Prefettura di -OMISSIS- ha ripristinato nel sistema informatico la pratica intestata al ricorrente.
4. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è quindi passata in decisione, previo avviso in ordine alla possibile decisione della controversia in forma semplificata.
5. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.
6. Risulta dagli atti di causa che la Prefettura di -OMISSIS- ha ripristinato nel portale ALI la pratica avviata dal ricorrente, procedendo con la richiesta di ulteriori integrazioni documentali (certificato di idoneità alloggiativa). Tale condotta implica il ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, in attesa del rilascio del definitivo nulla osta, non appena il ricorrente avrà prodotto la documentazione mancante, come del resto si desume dalle difese dell’Amministrazione, non contestate ex adverso .
Il ritiro del diniego dell’istanza di conversione determina la piena soddisfazione dell’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente e, quindi, la cessazione della materia del contendere.
7. Le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, la quale solo dopo il deposito del ricorso ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento impugnato, così determinando la necessità di instaurare il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO DO, Presidente
ND De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND De Col | LO DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.