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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 38593/ 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv.to GRELLA ALDO , Parte_1
Ricorrente contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dai Funzionari delegati
Resistente
Oggetto: conferimento incarico e risarcimento danni.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso in data 4.12.23 e regolarmente notificato, esponeva: “ il Parte_1
sig. ha presentato il 12/8/2022 (n. prot. m_pi .REGISTRO Parte_1 CP_2
UFFICIALE.I .) presso l apposita domanda P.IVA_1 Controparte_3
di conferimento di incarichi a tempo determinato, essendo collocato per le classi di concorso e tipologia di posto B020, nella graduatoria provinciale per le supplenze alla posizione 63 con 85 punti.
Tuttavia, nonostante tale collocazione nella graduatoria di riferimento, il ricorrente non ha ricevuto incarichi in relazione a nessuno degli ultimi tre turni di nomina disposti, rispettivamente del 3/10/2022, 20/10/2022 e 10/11/2022, constatando di esser stato
“scavalcato” a vantaggio di docenti dotati di un punteggio inferiore al suo e con una relativa posizione inferiore all'interno della graduatoria.
1 Che il ricorrente, a fronte dell'accaduto, in data 10/11/2022 ha inoltrato a mezzo p.e.c. formale reclamo all' . Controparte_4
Nel riscontro pervenuto al prof. è stato rappresentato che nel turno di nomina Parte_1
del 3/10/2022, erano stati incaricati docenti aventi un punteggio inferiore al suo in quanto il ricorrente non avrebbe, diversamente dai prescelti, indicato nella Sua domanda di partecipazione la disponibilità agli “spezzoni”, ossia ad effettuare supplenze ad orario non intero.
In data 28.11.2022 il Prof. , per il tramite del sottoscritto procuratore, inviava Parte_1
istanza in autotutela al fine di valutare, entro 15 giorni dal ricevimento della presente e comunque in considerazione del prossimo turno di nomina, la posizione del sig.
[...]
, riformando in autotutela – ai sensi degli artt. 21 quinquies e nonies della Parte_1
legge 241/90 - le precedenti operazioni di conferimento e procedendo in ogni caso pro futuro con la corretta attribuzione della cattedra spettante per diritto di graduatoria.
In data 17.01.2023 perveniva diniego da parte del , motivato dalla Controparte_1 lettura dell'art. comma 10, dell'O.M. 112/2022, (Doc. 5) nella parte in cui prevede che
“L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette e a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto o di rinuncia, sono oggetto o di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12;
Tale riscontro, tuttavia, è frutto di una interpretazione ingiusta e lesiva dei diritti del ricorrente, atteso che non vi è stata alcuna rinuncia da parte del Prof. , dunque Parte_1
non è dato comprendere come possa il ricorrente risultare rinunciatario, ancor più che il ricorrente non ha ricevuto alcuna convocazione che lo informasse della “chiamata” per il giorno 03/10/2022”.
Il ricorrente deduceva quindi circa la giurisdizione del giudice ordinario, circa l'errata interpretazione della O.M. n. 12 del 6.5.22 e circa il diritto al reinserimento in graduatoria, circa la violazione degli artt.3,51 e 97 Cost.dell'art.401 del TU 297/94 ; concludeva nel modo che segue: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella II fascia delle graduatorie d'istituto secondo il rispettivo punteggio conseguito per titoli e servizi, e non in coda ad altri soggetti, e per l'effetto:
2 b) dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno cagionato alla stessa per l'omesso inserimento in considerazione della perdita di chances e/o per la stipula di contratti economicamente meno vantaggiosi rispetto a quelli cui avrebbero avuto diritto e per l'effetto:
d) condannare le Amministrazioni convenute al pagamento del risarcimento del danno equitativamente computato nella misura di 10 mensilità (con riferimento allo stipendio tabellare di un docente di scuola seconda di II grado), considerati il minor guadagno a motivo della minor durata di eventuali supplenze e/o di orario rispetto all'orario di cattedra e il maggior disagio correlato al raggiungimento della sede di servizio di eventuale assegnazione della supplenza;
ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudice;
e) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale richiamava la normativa applicabile e deduceva in fatto che il ricorrente aveva ottenuto incarico dal 17.10.22 al 14.6.23 e che nel turno di nomina del 3.10.22 vi era stata un'unica nomina per la classe di concorso B020 per uno spezzone orario di 7 ore , spezzone orario non richiesto dal ricorrente in quanto egli aveva omesso nella domanda di indicare la disponibilità ad ottenere una eventuale supplenza anche sugli spezzoni orari;
chiedeva quindi il rigetto della domanda.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda non merita accoglimento.
Contr Ai fini della ricostruzione della normativa di settore, si richiama ex art.118 disp. att. la pronuncia di questo Tribunale n.142/2024 (giudice Cerroni), nota alle parti in quanto versata in atti, che si riporta per le parti che interessano in questo giudizio:
“Con un primo intervento, il D.l. 29/10/2019, n. 126 ha introdotto modificazioni all'articolo 4 della Legge 3/5/1999, n. 124 e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13/7/2015 n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.
L'intento della normativa era quello di porre rimedio alla “straordinaria necessità ed
3 urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine”, per cui era stata prevista e regolamentata la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
4.1.) Successivamente, l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/7/2020 del
[...]
ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni Controparte_6
scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. Infine, in data 6/5/2022 la nuova Ordinanza Ministeriale n. 112 ha disposto, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024,
l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché
l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
4.2.) Dalla lettura dell'Ordinanza da ultimo citata, all'articolo 2 comma 4, si evince che “in subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. 5.
Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle
GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.
4 4.3.) Il successivo articolo 12, rubricato “conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, statuisce, poi, che: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con CP_1
preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
In particolar modo, la normativa prosegue - ed interessa nel caso di specie – poiché precisa che: “costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (..)…
Il sistema, invero, in ossequio ad esigenze di celerità nella copertura dei posti, effettua lo scrutinio sino al raggiungimento del numero dei posti da attribuire nella specifica tornata di nomina, non potendo conoscere eventuali rinunce e prevedendo una successiva tornata di nomine. Pertanto, sebbene l'assegnazione delle sedi agli aspiranti avvenga di norma in ordine di punteggio, l'aver espresso una preferenza analitica piuttosto che sintetica può incidere sulla possibilità di ottenere la supplenza, nel caso in cui il numero dei posti liberi sia esiguo;
per tali ragioni, la mancata indicazione della specifica sede libera da attribuire,
5 nel turno di nomina, è considerata dalla normativa (art. 12, comma 4, dell'Ordinanza
Ministeriale n. 112 del 6/5/2022) equivalente a rinuncia, se espressa da altro candidato anche in posizione inferiore, anche e nonostante sia stato indicato il distretto che la ricomprende o, ancor di più, l'intero comune.
6.1.) In tal senso, si condivide quanto già espresso dalla giurisprudenza amministrativa, in specie con la sentenza n. 10016/2023 del T.A.R. Lazio, chiamato a decidere sulla legittimità della previsione di cui al citato articolo 12, comma 4, dell'O.M. N. 112 del
6/5/2022, il quale ha riconosciuto che “in ogni caso la domanda sarebbe da rigettare, posto che nella scelta di prevedere la rinuncia per le sedi non espressamente indicate da parte ricorrente non si ravvisa alcuna illegittimità, ma semplicemente una scelta gestionale e organizzativa coerente con l'esigenza di una sollecita definizione della procedura e una efficiente gestione delle assegnazioni delle sedi. Ne discende il conseguente rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di illegittimità dell'atto”…
6.2.) Giova, peraltro, rilevare che l'O.M. n.122 del 6/5/2022 preveda, all'art. 12, punto 10, che: “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Nel caso di specie, non avendo il ricorrente richiesto lo spezzone orario e non avendo trovato il sistema, nel suo turno di nomina, una delle preferenze da lui espressa, è stato considerato rinunciatario e non più ripreso in considerazione nei turni successivi, ciò in quanto il sistema non prevede che vengano riconvocati ogni volta tutti i docenti allorchè vi sia una nuova disponibilità.
Del resto, nel suo turno di nomina avrebbe potuto ottenere posti Parte_1
corrispondenti al suo punteggio se solo li avesse inseriti.
Per tali motivi si ritiene non vi sia la violazione delle norme allegata dal ricorrente.
Egli peraltro ha ottenuto un incarico dalle graduatorie provinciali GPS , ha percepito regolare retribuzione e ha maturato i 12 punti relativi al servizio svolto (v. allegazioni del non contestate). CP_1
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
6 Rilevato che la questione è ancora oggetto di contrasto giurisprudenziale, si ritiene sussistano gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
spese compensate.
Roma 28.3.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
7
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 38593/ 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv.to GRELLA ALDO , Parte_1
Ricorrente contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dai Funzionari delegati
Resistente
Oggetto: conferimento incarico e risarcimento danni.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso in data 4.12.23 e regolarmente notificato, esponeva: “ il Parte_1
sig. ha presentato il 12/8/2022 (n. prot. m_pi .REGISTRO Parte_1 CP_2
UFFICIALE.I .) presso l apposita domanda P.IVA_1 Controparte_3
di conferimento di incarichi a tempo determinato, essendo collocato per le classi di concorso e tipologia di posto B020, nella graduatoria provinciale per le supplenze alla posizione 63 con 85 punti.
Tuttavia, nonostante tale collocazione nella graduatoria di riferimento, il ricorrente non ha ricevuto incarichi in relazione a nessuno degli ultimi tre turni di nomina disposti, rispettivamente del 3/10/2022, 20/10/2022 e 10/11/2022, constatando di esser stato
“scavalcato” a vantaggio di docenti dotati di un punteggio inferiore al suo e con una relativa posizione inferiore all'interno della graduatoria.
1 Che il ricorrente, a fronte dell'accaduto, in data 10/11/2022 ha inoltrato a mezzo p.e.c. formale reclamo all' . Controparte_4
Nel riscontro pervenuto al prof. è stato rappresentato che nel turno di nomina Parte_1
del 3/10/2022, erano stati incaricati docenti aventi un punteggio inferiore al suo in quanto il ricorrente non avrebbe, diversamente dai prescelti, indicato nella Sua domanda di partecipazione la disponibilità agli “spezzoni”, ossia ad effettuare supplenze ad orario non intero.
In data 28.11.2022 il Prof. , per il tramite del sottoscritto procuratore, inviava Parte_1
istanza in autotutela al fine di valutare, entro 15 giorni dal ricevimento della presente e comunque in considerazione del prossimo turno di nomina, la posizione del sig.
[...]
, riformando in autotutela – ai sensi degli artt. 21 quinquies e nonies della Parte_1
legge 241/90 - le precedenti operazioni di conferimento e procedendo in ogni caso pro futuro con la corretta attribuzione della cattedra spettante per diritto di graduatoria.
In data 17.01.2023 perveniva diniego da parte del , motivato dalla Controparte_1 lettura dell'art. comma 10, dell'O.M. 112/2022, (Doc. 5) nella parte in cui prevede che
“L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette e a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto o di rinuncia, sono oggetto o di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12;
Tale riscontro, tuttavia, è frutto di una interpretazione ingiusta e lesiva dei diritti del ricorrente, atteso che non vi è stata alcuna rinuncia da parte del Prof. , dunque Parte_1
non è dato comprendere come possa il ricorrente risultare rinunciatario, ancor più che il ricorrente non ha ricevuto alcuna convocazione che lo informasse della “chiamata” per il giorno 03/10/2022”.
Il ricorrente deduceva quindi circa la giurisdizione del giudice ordinario, circa l'errata interpretazione della O.M. n. 12 del 6.5.22 e circa il diritto al reinserimento in graduatoria, circa la violazione degli artt.3,51 e 97 Cost.dell'art.401 del TU 297/94 ; concludeva nel modo che segue: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella II fascia delle graduatorie d'istituto secondo il rispettivo punteggio conseguito per titoli e servizi, e non in coda ad altri soggetti, e per l'effetto:
2 b) dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno cagionato alla stessa per l'omesso inserimento in considerazione della perdita di chances e/o per la stipula di contratti economicamente meno vantaggiosi rispetto a quelli cui avrebbero avuto diritto e per l'effetto:
d) condannare le Amministrazioni convenute al pagamento del risarcimento del danno equitativamente computato nella misura di 10 mensilità (con riferimento allo stipendio tabellare di un docente di scuola seconda di II grado), considerati il minor guadagno a motivo della minor durata di eventuali supplenze e/o di orario rispetto all'orario di cattedra e il maggior disagio correlato al raggiungimento della sede di servizio di eventuale assegnazione della supplenza;
ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudice;
e) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale richiamava la normativa applicabile e deduceva in fatto che il ricorrente aveva ottenuto incarico dal 17.10.22 al 14.6.23 e che nel turno di nomina del 3.10.22 vi era stata un'unica nomina per la classe di concorso B020 per uno spezzone orario di 7 ore , spezzone orario non richiesto dal ricorrente in quanto egli aveva omesso nella domanda di indicare la disponibilità ad ottenere una eventuale supplenza anche sugli spezzoni orari;
chiedeva quindi il rigetto della domanda.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda non merita accoglimento.
Contr Ai fini della ricostruzione della normativa di settore, si richiama ex art.118 disp. att. la pronuncia di questo Tribunale n.142/2024 (giudice Cerroni), nota alle parti in quanto versata in atti, che si riporta per le parti che interessano in questo giudizio:
“Con un primo intervento, il D.l. 29/10/2019, n. 126 ha introdotto modificazioni all'articolo 4 della Legge 3/5/1999, n. 124 e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13/7/2015 n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.
L'intento della normativa era quello di porre rimedio alla “straordinaria necessità ed
3 urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine”, per cui era stata prevista e regolamentata la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
4.1.) Successivamente, l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/7/2020 del
[...]
ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni Controparte_6
scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. Infine, in data 6/5/2022 la nuova Ordinanza Ministeriale n. 112 ha disposto, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024,
l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché
l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
4.2.) Dalla lettura dell'Ordinanza da ultimo citata, all'articolo 2 comma 4, si evince che “in subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. 5.
Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle
GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.
4 4.3.) Il successivo articolo 12, rubricato “conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, statuisce, poi, che: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con CP_1
preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
In particolar modo, la normativa prosegue - ed interessa nel caso di specie – poiché precisa che: “costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (..)…
Il sistema, invero, in ossequio ad esigenze di celerità nella copertura dei posti, effettua lo scrutinio sino al raggiungimento del numero dei posti da attribuire nella specifica tornata di nomina, non potendo conoscere eventuali rinunce e prevedendo una successiva tornata di nomine. Pertanto, sebbene l'assegnazione delle sedi agli aspiranti avvenga di norma in ordine di punteggio, l'aver espresso una preferenza analitica piuttosto che sintetica può incidere sulla possibilità di ottenere la supplenza, nel caso in cui il numero dei posti liberi sia esiguo;
per tali ragioni, la mancata indicazione della specifica sede libera da attribuire,
5 nel turno di nomina, è considerata dalla normativa (art. 12, comma 4, dell'Ordinanza
Ministeriale n. 112 del 6/5/2022) equivalente a rinuncia, se espressa da altro candidato anche in posizione inferiore, anche e nonostante sia stato indicato il distretto che la ricomprende o, ancor di più, l'intero comune.
6.1.) In tal senso, si condivide quanto già espresso dalla giurisprudenza amministrativa, in specie con la sentenza n. 10016/2023 del T.A.R. Lazio, chiamato a decidere sulla legittimità della previsione di cui al citato articolo 12, comma 4, dell'O.M. N. 112 del
6/5/2022, il quale ha riconosciuto che “in ogni caso la domanda sarebbe da rigettare, posto che nella scelta di prevedere la rinuncia per le sedi non espressamente indicate da parte ricorrente non si ravvisa alcuna illegittimità, ma semplicemente una scelta gestionale e organizzativa coerente con l'esigenza di una sollecita definizione della procedura e una efficiente gestione delle assegnazioni delle sedi. Ne discende il conseguente rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di illegittimità dell'atto”…
6.2.) Giova, peraltro, rilevare che l'O.M. n.122 del 6/5/2022 preveda, all'art. 12, punto 10, che: “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Nel caso di specie, non avendo il ricorrente richiesto lo spezzone orario e non avendo trovato il sistema, nel suo turno di nomina, una delle preferenze da lui espressa, è stato considerato rinunciatario e non più ripreso in considerazione nei turni successivi, ciò in quanto il sistema non prevede che vengano riconvocati ogni volta tutti i docenti allorchè vi sia una nuova disponibilità.
Del resto, nel suo turno di nomina avrebbe potuto ottenere posti Parte_1
corrispondenti al suo punteggio se solo li avesse inseriti.
Per tali motivi si ritiene non vi sia la violazione delle norme allegata dal ricorrente.
Egli peraltro ha ottenuto un incarico dalle graduatorie provinciali GPS , ha percepito regolare retribuzione e ha maturato i 12 punti relativi al servizio svolto (v. allegazioni del non contestate). CP_1
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
6 Rilevato che la questione è ancora oggetto di contrasto giurisprudenziale, si ritiene sussistano gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
spese compensate.
Roma 28.3.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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