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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1743/2023 R.G.sul ricorso depositato il 19.04.2023 proposto da (difesa dall' Avv. Andrea Greco) Parte_1
nei confronti di , Controparte_1
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio;
dato atto che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente,
così definitivamente provvede
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che CP_1
liquida complessivamente, in 2300,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al
15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1.- Annullare, dichiarare nulla o inefficace per intervenuta estinzione dell'obbligazione l'Ordinanza
Ingiunzione emessa dall' e recante il numero OI- 000907016. CP_1
2.- Con riserva di articolare ulteriori motivi di ricorso, dedurre e depositare ulteriori documenti a seguito dell'esame delle difese e della produzione dell'ufficio.
3.- Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte ricorrente deduceva che: 1 agiva per l'annullamento della ordinanza ingiunzione:
1.- n. OI-000907016, prot. .6700.09/03/2023.0113872 notificata a mezzo posta raccomandata CP_1 in data 20.03.2023 dell'importo complessivo di € 10.000,00 ; che eccepiva preliminarmente, l'intervenuta estinzione della pretesa. Ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81 la contestazione dell'illecito deve essere eseguita ove possibile immediatamente ed, in ogni caso, entro e non oltre novanta giorni dall'accertamento della violazione;
non ha mai avuto regolarmente e legalmente notificato l'atto di accertamento della violazione;
ciò determina l'illegittimità dell'atto oggi impugnato;
la pretesa si è estinta poiché l'ente resistente ha emesso l'atto di accertamento della violazione ben oltre il termine di legge.
In subordine, eccepiva la decadenza del diritto dell'Amministrazione a riscuotere le somme in ragione della violazione del principio di legalità e del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della nostra Carta Costituzionale, nonché di economicità, efficacia e di buon andamento e ragionevolezza dell'operato della PA.
In via ulteriormente subordinata eccepiva la prescrizione del diritto dell'ente alla riscossione della sanzione;
In via ulteriormente subordinata eccepiva la violazione del principio di legalità sancito dall'art. 1 della Legge 689/81. In forza di tale norma nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione;
invero non aveva commesso la violazione dell'obbligo di versamento delle contribuzioni previdenziali nel corso del 2016 nel corso dell'anno 2016 non ha avuto alcun soggetto alle proprie dipendenze ma anche perché non ha omesso il pagamento di contribuzioni.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda , e rideterminava la somma CP_1
sanzionatoria.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto.
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa
CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2016( 02/2016).
2 Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
In questa sede va rilevato che non appare giustificato il rinvio chiesto dalla parte ricorrente , atteso che la parte ricorrente aveva termine sino al 14.1.2025 ore 9:00 per poter integrare le difese,
CP_ termine di dieci giorni proprio del rito del lavoro in quanto la memoria depositata il 3.1. 2025 .
L'assenza di una motivata richiesta non giustifica un rinvio e la causa è matura per la decisione , per la natura documentale della causa .
Nè parte ricorrente ha formulato una accettazione al pagamento della somma rideterminata nè chiesto uno specifico rinvio a tal fine .
TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
L'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 20.3.2023 e opposta con ricorso depositato il 19.4.2023.
Il termine previsto e riportato pure nella ordinanza ingiunzione è di 30 giorni.
Nel caso in esame il ricorso è proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione e quindi è ammissibile .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, risulta sia avvenuta con verbale di accertamento notificato il 26.3.2018 come attestato da avviso di ricevimento postale .
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame .
3 CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1
aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
L'accoglimento del motivo rende superfluo l'esame degli altri motivi .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria, 14.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1743/2023 R.G.sul ricorso depositato il 19.04.2023 proposto da (difesa dall' Avv. Andrea Greco) Parte_1
nei confronti di , Controparte_1
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio;
dato atto che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente,
così definitivamente provvede
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che CP_1
liquida complessivamente, in 2300,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al
15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1.- Annullare, dichiarare nulla o inefficace per intervenuta estinzione dell'obbligazione l'Ordinanza
Ingiunzione emessa dall' e recante il numero OI- 000907016. CP_1
2.- Con riserva di articolare ulteriori motivi di ricorso, dedurre e depositare ulteriori documenti a seguito dell'esame delle difese e della produzione dell'ufficio.
3.- Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte ricorrente deduceva che: 1 agiva per l'annullamento della ordinanza ingiunzione:
1.- n. OI-000907016, prot. .6700.09/03/2023.0113872 notificata a mezzo posta raccomandata CP_1 in data 20.03.2023 dell'importo complessivo di € 10.000,00 ; che eccepiva preliminarmente, l'intervenuta estinzione della pretesa. Ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81 la contestazione dell'illecito deve essere eseguita ove possibile immediatamente ed, in ogni caso, entro e non oltre novanta giorni dall'accertamento della violazione;
non ha mai avuto regolarmente e legalmente notificato l'atto di accertamento della violazione;
ciò determina l'illegittimità dell'atto oggi impugnato;
la pretesa si è estinta poiché l'ente resistente ha emesso l'atto di accertamento della violazione ben oltre il termine di legge.
In subordine, eccepiva la decadenza del diritto dell'Amministrazione a riscuotere le somme in ragione della violazione del principio di legalità e del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della nostra Carta Costituzionale, nonché di economicità, efficacia e di buon andamento e ragionevolezza dell'operato della PA.
In via ulteriormente subordinata eccepiva la prescrizione del diritto dell'ente alla riscossione della sanzione;
In via ulteriormente subordinata eccepiva la violazione del principio di legalità sancito dall'art. 1 della Legge 689/81. In forza di tale norma nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione;
invero non aveva commesso la violazione dell'obbligo di versamento delle contribuzioni previdenziali nel corso del 2016 nel corso dell'anno 2016 non ha avuto alcun soggetto alle proprie dipendenze ma anche perché non ha omesso il pagamento di contribuzioni.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda , e rideterminava la somma CP_1
sanzionatoria.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto.
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa
CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2016( 02/2016).
2 Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
In questa sede va rilevato che non appare giustificato il rinvio chiesto dalla parte ricorrente , atteso che la parte ricorrente aveva termine sino al 14.1.2025 ore 9:00 per poter integrare le difese,
CP_ termine di dieci giorni proprio del rito del lavoro in quanto la memoria depositata il 3.1. 2025 .
L'assenza di una motivata richiesta non giustifica un rinvio e la causa è matura per la decisione , per la natura documentale della causa .
Nè parte ricorrente ha formulato una accettazione al pagamento della somma rideterminata nè chiesto uno specifico rinvio a tal fine .
TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
L'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 20.3.2023 e opposta con ricorso depositato il 19.4.2023.
Il termine previsto e riportato pure nella ordinanza ingiunzione è di 30 giorni.
Nel caso in esame il ricorso è proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione e quindi è ammissibile .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, risulta sia avvenuta con verbale di accertamento notificato il 26.3.2018 come attestato da avviso di ricevimento postale .
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame .
3 CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1
aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
L'accoglimento del motivo rende superfluo l'esame degli altri motivi .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria, 14.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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