Art. 1.
Il Comitato di cui all' art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626 , e' integrato con la partecipazione del Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.
Il Comitato di cui all' art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626 , e' integrato con la partecipazione del Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.