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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9502 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
III Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa Clara Ruggiero, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del
23.12.2025, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 219/25 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Parte_1
Leperino, elettivamente domiciliati come in atti in Napoli, via Fiorentini n. 61.
RICORRENTE
E
, già , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 CP_1 tempore, Dott. Ing. , con sede legale in Napoli, via Comunale del CP_2
Principe n.13/a, rappresentata e difesa dall' Avv. Gianpiero Mesco (CF
, elettivamente domiciliata come in atti. C.F._1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.1.2025 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, inquadrato quale collaboratore professionale sanitario infermiere, livello D3, presso l' Ospedale del Mare di Napoli, come da CCNL di settore.
Ha esposto che, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata dal
Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, l'art. 1 comma 464, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, come successivamente modificato dall'art. 20 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021, le Parte_2
hanno potuto utilizzare le prestazioni aggiuntive del personale
[...] infermieristico per far fronte all'esigenza di somministrazione delle vaccinazioni presso gli appositi centri vaccinali ai sensi dell'art. 115 CCNL 2016-2018 e che limita il ricorso alle prestazioni aggiuntive alle ipotesi in cui, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale,… allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, sia necessario raggiungere obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati; che a seguito della entrata in vigore del D.L. del 22 marzo 2021 il personale infermieristico ha dovuto manifestare la propria adesione allo svolgimento della predetta attività extralavorativa a fronte del compenso previsto dalla citata disposizione legislativa pari ad € 50,00 per ciascuna ora di prestazione resa;
che egli, per gli archi temporali di cui al ricorso, ha lavorato per l'attività di somministrazione dei vaccini oltre l'orario di lavoro ordinario nel periodo dal gennaio 2021 al gennaio 2022, per un numero di ore pari a 584, come da buste paga e dai cartellini marcatempo e dagli
Previdenza Parte_3Parte_2
Dott. in atti. Parte_4
Ha precisato che, nonostante le suddette previsioni normative, gli è stato corrisposto il normale compenso per il lavoro straordinario diurno o festivo o notturno o festivo/notturno previsto dal CCNL di comparto.
Nel merito, in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, ha sostenuto il diritto al riconoscimento del compenso ex art. 1, comma 464, Legge n.
178/2020 e, in via subordinata, la violazione dell'art. 2041 c.c.
Ha concluso chiedendo di “-A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il compenso orario di € 50,00 previsto dall'art. 1, comma 464, Legge n. 178/2020, come successivamente integrata e modificata, per le prestazioni aggiuntive di somministrazione dei vaccini rese nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31.1.2022, per complessive 584 ore, in via subordinata anche ex art. 2041 c.c., e per l'effetto B)
Condannare la , in persona del Direttore Generale pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate al predetto titolo per il periodo sopra specificato, per le complessive 584 ore, anche in subordine a titolo risarcitorio o ex art. 2041 c.c., con riserva di quantificazione dell'importo dovuto in separata sede, in ogni caso oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”.
Costituitasi tempestivamente, la ha eccepito preliminarmente la Parte_5 carenza di legittimazione passiva non essendo legittimata ad erogare al dipendente la retribuzione in questione sia per carenza di obbligo impositivo derivante dalla norma, sia per impossibilità giuridica e materiale non essendo destinataria di fondi ad hoc;
ha eccepito la nullità e l'infondatezza del ricorso, essendo tendente ad una mera azione di accertamento di un presunto diritto nascente da prestazioni svolte negli anni 2021 e
2022.
Ha sostenuto in particolare il carattere non impositivo dell'aumento della tariffa a €
50,00 per gli infermieri (€. 80,00 per i medici) previsto dall'art. 1, comma 464, della L.
178/2020 cui si riferisce alle prestazioni aggiuntive, in quanto lascia alle aziende e gli enti del servizio sanitario stabilire l'eventuale aumento della tariffa oraria;
che l'Ente ha regolarmente liquidato lo straordinario e non le prestazioni aggiuntive, con spesa a carico dei fondi del personale, nell'anno 2021 e 2022, non avendo beneficiato del c.d. finanziamento dei fondi ordinari;
ha evidenziato che il ricorrente ha già percepito il compenso per le ore di straordinario lavorate come emerge dalle allegate buste paga.
Ha contestato infine la domanda di indennizzo ex art. 2041 cc richiesta in via subordinata dal ricorrente.
Ha concluso chiedendo di “- Rigettare, il ricorso perché, nullo, inammissibile e comunque totalmente infondato in ogni sua parte e in ogni sua domanda principale e subordinata , in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato;
-condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta, per quanto ritenuto anche da condivisili precedenti sentenze rese da altri magistrati della sezione ( v. sentenze
4834/25 g.l. dr. Bonfiglio, n. 5482/2025, g.l. dr. n. 5431/2025 g.l. dr. Per_1
sentenza resa nel proc. 10175/2024 dr. Dr. , n. 2199/23 dr. , n. Per_2 Per_3 Per_4
8512/24 g.l. dr. Ruggiero ) che vengono richiamati in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
AL fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine deve evidenziarsi che primo punto controverso è dato dall'eccepita assenza di prova circa l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di 'attività aggiuntive' riconducibili alle prescrizioni di cui alla legge invocata.
L'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 sancisce: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, delcontratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità triennio 2016 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016 2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”
Orbene, le disposizioni richiamate ( commi da 457 a 467) sono essenzialmente finalizzate a garantire “il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”
e fanno espressamente riferimento alle seguenti attività : “somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, vaccini contro il SARS-CoV-2, il misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19”, con la conseguenza che la normativa in questione ha introdotto un incremento della tariffa oraria per gli infermieri– per quanto qui interessa - unicamente per prestazioni aggiuntive finalizzate alla somministrazione di vaccini anti ID 19. Pertanto, assume una particolare rilevanza lo specifico contenuto della prestazione 'aggiuntiva' e la sua rendicontazione, dal momento che l'emolumento viene incrementato proprio al fine di incentivare la partecipazione – prevista solo su base volontaria - alla campagna vaccinale da parte del personale medico/ infermieristico durante l'emergenza pandemica, fermi restando i valori tariffari per attività diverse seppur in qualche maniera connesse.
Orbene, tanto premesso, ritiene questo Giudice che le allegazioni fattuali del ricorso in esame risultano sguarnite di prova documentale – la prova orale non è stata richiesta
– dal momento che gli atti depositati dal ricorrente provano lo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro e rese fuori sede, non anche che ogni singola ora sia stata effettivamente impiegata nella somministrazione dei vaccini anti ID 19. Nessuno dizione in tal senso si rinviene neppure nelle buste paga allegate in atti.
Ed infatti la rendicontazione richiesta dalla legge è, con ogni evidenza, finalizzata proprio a qualificare l'attività per la quale è stato previsto un sensibile aumento tariffario, differenziandola dal mero lavoro straordinario, pacificamente corrisposto al ricorrente per le ore lavorate in più.
Ne consegue che l'eccezione della risulta fondata, in quanto dalle buste paga si evince unicamente la riconducibilità del lavoro straordinario, ivi contabilizzato, alla causale “ ID19” , che – in quel momento emergenziale – costituiva una forma di
'autorizzazione' ex ante al lavoro straordinario generalizzata e giustificata dall'emergenza pandemica. Non emerge invece alcun riferimento a “prestazioni aggiuntive”.
La domanda risulta infondata anche sotto altro profilo.
Dalla lettura della norma sopra citata si evince che la stessa non disciplina il lavoro straordinario, bensì, il diverso istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 del
CCNL. Pertanto, secondo il tenore letterale della norma sopra riportata, appare evidente a questo Giudice che trattatasi, nella specie, di attività che poteva o meno essere prevista, rimanendo, dunque, una facoltà che il datore di lavoro poteva esercitare stante il periodo emergenziale. Nella specie, non risulta che l CP_1 abbia fatto uso della stessa ed, anzi, in primo luogo, va chiarito che la circolare n.
18.12.2020 con ogni evidenza è un atto di gestione del rapporto pubblico privatizzato, adottato con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato;
pertanto, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo. Il documento è un interpello dell datrice di lavoro, da diramare tra medici, personale infermieristico), Pt_2 CP_3 assistenti sanitari (OSS) e personale amministrativo per acquisirne su base volontaria la
“disponibilità' a far parte del '…pool di operatori da destinare all'espletamento di tutte le procedure operative inerenti la suddetta campagna vaccinale …” ossia la campagna
ID-19. L'oggetto del documento, infatti, è il “reclutamento personale sanitario ed amministrativo per l'espletamento di procedure operative”, espressione che comprende una vasta e imprecisata gamma di attività, tra cui va ricompresa senz'altro la somministrazione dei vaccini, che tuttavia non ne costituisce l'unico aspetto operativo.
D'altro canto, l'ampia platea dei destinatari, tra cui anche gli amministrativi, che – significativamente – non sono citati nell'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 , conferma che la volontà datoriale, cui ogni interpellato interessato ha spontaneamente prestato adesione, è indirizzata a costituire dei pool operativi su vari fronti (tanto si evince dalla diversità delle figure professionali interpellate), remunerabili - tutti - con le maggiorazioni per 'lavoro straordinario ID -19' come espressamente detto nel documento e riportato in busta paga ( v. produzione ricorrente).
Anche dalle circolari successive emerge chiaro l'intento datoriale di acquisire la disponibilità di risorse da impiegare in 'tutte le procedure operative' connesse alla campagna vaccinale e non solo nella somministrazione di vaccini. Basti considerare, tra le altre necessarie incombenze, ad esempio, le diagnosi tramite tamponi o la preliminare intervista ai vaccinandi per acquisire dati anamnestici necessari a valutare eventuali cause ostative ecc.. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Il contrasto giurisprudenziale emerso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
Napoli 23.12.2025.
Il G.L.
Dr.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
III Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa Clara Ruggiero, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del
23.12.2025, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 219/25 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Parte_1
Leperino, elettivamente domiciliati come in atti in Napoli, via Fiorentini n. 61.
RICORRENTE
E
, già , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 CP_1 tempore, Dott. Ing. , con sede legale in Napoli, via Comunale del CP_2
Principe n.13/a, rappresentata e difesa dall' Avv. Gianpiero Mesco (CF
, elettivamente domiciliata come in atti. C.F._1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.1.2025 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, inquadrato quale collaboratore professionale sanitario infermiere, livello D3, presso l' Ospedale del Mare di Napoli, come da CCNL di settore.
Ha esposto che, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata dal
Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, l'art. 1 comma 464, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, come successivamente modificato dall'art. 20 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021, le Parte_2
hanno potuto utilizzare le prestazioni aggiuntive del personale
[...] infermieristico per far fronte all'esigenza di somministrazione delle vaccinazioni presso gli appositi centri vaccinali ai sensi dell'art. 115 CCNL 2016-2018 e che limita il ricorso alle prestazioni aggiuntive alle ipotesi in cui, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale,… allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, sia necessario raggiungere obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati; che a seguito della entrata in vigore del D.L. del 22 marzo 2021 il personale infermieristico ha dovuto manifestare la propria adesione allo svolgimento della predetta attività extralavorativa a fronte del compenso previsto dalla citata disposizione legislativa pari ad € 50,00 per ciascuna ora di prestazione resa;
che egli, per gli archi temporali di cui al ricorso, ha lavorato per l'attività di somministrazione dei vaccini oltre l'orario di lavoro ordinario nel periodo dal gennaio 2021 al gennaio 2022, per un numero di ore pari a 584, come da buste paga e dai cartellini marcatempo e dagli
Previdenza Parte_3Parte_2
Dott. in atti. Parte_4
Ha precisato che, nonostante le suddette previsioni normative, gli è stato corrisposto il normale compenso per il lavoro straordinario diurno o festivo o notturno o festivo/notturno previsto dal CCNL di comparto.
Nel merito, in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, ha sostenuto il diritto al riconoscimento del compenso ex art. 1, comma 464, Legge n.
178/2020 e, in via subordinata, la violazione dell'art. 2041 c.c.
Ha concluso chiedendo di “-A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il compenso orario di € 50,00 previsto dall'art. 1, comma 464, Legge n. 178/2020, come successivamente integrata e modificata, per le prestazioni aggiuntive di somministrazione dei vaccini rese nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31.1.2022, per complessive 584 ore, in via subordinata anche ex art. 2041 c.c., e per l'effetto B)
Condannare la , in persona del Direttore Generale pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate al predetto titolo per il periodo sopra specificato, per le complessive 584 ore, anche in subordine a titolo risarcitorio o ex art. 2041 c.c., con riserva di quantificazione dell'importo dovuto in separata sede, in ogni caso oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”.
Costituitasi tempestivamente, la ha eccepito preliminarmente la Parte_5 carenza di legittimazione passiva non essendo legittimata ad erogare al dipendente la retribuzione in questione sia per carenza di obbligo impositivo derivante dalla norma, sia per impossibilità giuridica e materiale non essendo destinataria di fondi ad hoc;
ha eccepito la nullità e l'infondatezza del ricorso, essendo tendente ad una mera azione di accertamento di un presunto diritto nascente da prestazioni svolte negli anni 2021 e
2022.
Ha sostenuto in particolare il carattere non impositivo dell'aumento della tariffa a €
50,00 per gli infermieri (€. 80,00 per i medici) previsto dall'art. 1, comma 464, della L.
178/2020 cui si riferisce alle prestazioni aggiuntive, in quanto lascia alle aziende e gli enti del servizio sanitario stabilire l'eventuale aumento della tariffa oraria;
che l'Ente ha regolarmente liquidato lo straordinario e non le prestazioni aggiuntive, con spesa a carico dei fondi del personale, nell'anno 2021 e 2022, non avendo beneficiato del c.d. finanziamento dei fondi ordinari;
ha evidenziato che il ricorrente ha già percepito il compenso per le ore di straordinario lavorate come emerge dalle allegate buste paga.
Ha contestato infine la domanda di indennizzo ex art. 2041 cc richiesta in via subordinata dal ricorrente.
Ha concluso chiedendo di “- Rigettare, il ricorso perché, nullo, inammissibile e comunque totalmente infondato in ogni sua parte e in ogni sua domanda principale e subordinata , in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato;
-condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta, per quanto ritenuto anche da condivisili precedenti sentenze rese da altri magistrati della sezione ( v. sentenze
4834/25 g.l. dr. Bonfiglio, n. 5482/2025, g.l. dr. n. 5431/2025 g.l. dr. Per_1
sentenza resa nel proc. 10175/2024 dr. Dr. , n. 2199/23 dr. , n. Per_2 Per_3 Per_4
8512/24 g.l. dr. Ruggiero ) che vengono richiamati in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
AL fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine deve evidenziarsi che primo punto controverso è dato dall'eccepita assenza di prova circa l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di 'attività aggiuntive' riconducibili alle prescrizioni di cui alla legge invocata.
L'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 sancisce: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, delcontratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità triennio 2016 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016 2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”
Orbene, le disposizioni richiamate ( commi da 457 a 467) sono essenzialmente finalizzate a garantire “il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”
e fanno espressamente riferimento alle seguenti attività : “somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, vaccini contro il SARS-CoV-2, il misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19”, con la conseguenza che la normativa in questione ha introdotto un incremento della tariffa oraria per gli infermieri– per quanto qui interessa - unicamente per prestazioni aggiuntive finalizzate alla somministrazione di vaccini anti ID 19. Pertanto, assume una particolare rilevanza lo specifico contenuto della prestazione 'aggiuntiva' e la sua rendicontazione, dal momento che l'emolumento viene incrementato proprio al fine di incentivare la partecipazione – prevista solo su base volontaria - alla campagna vaccinale da parte del personale medico/ infermieristico durante l'emergenza pandemica, fermi restando i valori tariffari per attività diverse seppur in qualche maniera connesse.
Orbene, tanto premesso, ritiene questo Giudice che le allegazioni fattuali del ricorso in esame risultano sguarnite di prova documentale – la prova orale non è stata richiesta
– dal momento che gli atti depositati dal ricorrente provano lo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro e rese fuori sede, non anche che ogni singola ora sia stata effettivamente impiegata nella somministrazione dei vaccini anti ID 19. Nessuno dizione in tal senso si rinviene neppure nelle buste paga allegate in atti.
Ed infatti la rendicontazione richiesta dalla legge è, con ogni evidenza, finalizzata proprio a qualificare l'attività per la quale è stato previsto un sensibile aumento tariffario, differenziandola dal mero lavoro straordinario, pacificamente corrisposto al ricorrente per le ore lavorate in più.
Ne consegue che l'eccezione della risulta fondata, in quanto dalle buste paga si evince unicamente la riconducibilità del lavoro straordinario, ivi contabilizzato, alla causale “ ID19” , che – in quel momento emergenziale – costituiva una forma di
'autorizzazione' ex ante al lavoro straordinario generalizzata e giustificata dall'emergenza pandemica. Non emerge invece alcun riferimento a “prestazioni aggiuntive”.
La domanda risulta infondata anche sotto altro profilo.
Dalla lettura della norma sopra citata si evince che la stessa non disciplina il lavoro straordinario, bensì, il diverso istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 del
CCNL. Pertanto, secondo il tenore letterale della norma sopra riportata, appare evidente a questo Giudice che trattatasi, nella specie, di attività che poteva o meno essere prevista, rimanendo, dunque, una facoltà che il datore di lavoro poteva esercitare stante il periodo emergenziale. Nella specie, non risulta che l CP_1 abbia fatto uso della stessa ed, anzi, in primo luogo, va chiarito che la circolare n.
18.12.2020 con ogni evidenza è un atto di gestione del rapporto pubblico privatizzato, adottato con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato;
pertanto, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo. Il documento è un interpello dell datrice di lavoro, da diramare tra medici, personale infermieristico), Pt_2 CP_3 assistenti sanitari (OSS) e personale amministrativo per acquisirne su base volontaria la
“disponibilità' a far parte del '…pool di operatori da destinare all'espletamento di tutte le procedure operative inerenti la suddetta campagna vaccinale …” ossia la campagna
ID-19. L'oggetto del documento, infatti, è il “reclutamento personale sanitario ed amministrativo per l'espletamento di procedure operative”, espressione che comprende una vasta e imprecisata gamma di attività, tra cui va ricompresa senz'altro la somministrazione dei vaccini, che tuttavia non ne costituisce l'unico aspetto operativo.
D'altro canto, l'ampia platea dei destinatari, tra cui anche gli amministrativi, che – significativamente – non sono citati nell'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 , conferma che la volontà datoriale, cui ogni interpellato interessato ha spontaneamente prestato adesione, è indirizzata a costituire dei pool operativi su vari fronti (tanto si evince dalla diversità delle figure professionali interpellate), remunerabili - tutti - con le maggiorazioni per 'lavoro straordinario ID -19' come espressamente detto nel documento e riportato in busta paga ( v. produzione ricorrente).
Anche dalle circolari successive emerge chiaro l'intento datoriale di acquisire la disponibilità di risorse da impiegare in 'tutte le procedure operative' connesse alla campagna vaccinale e non solo nella somministrazione di vaccini. Basti considerare, tra le altre necessarie incombenze, ad esempio, le diagnosi tramite tamponi o la preliminare intervista ai vaccinandi per acquisire dati anamnestici necessari a valutare eventuali cause ostative ecc.. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Il contrasto giurisprudenziale emerso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
Napoli 23.12.2025.
Il G.L.
Dr.ssa Clara Ruggiero