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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Campagnano di Roma, Via Parte_1
San Sebastiano, n. 45, presso lo studio dell'Avv. Sara Monteleone, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico Alberto Controparte_1
Azuni, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Filippo Andreoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Campagnano di Roma, in data 02.10.2017, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 20, Parte I, Anno
2017), sono genitori di (nato in data [...]) e (nata in [...] Per_1 Per_2
08.04.2021). 2
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali:
- Pronuncia di separazione e successiva rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- Affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi;
- Collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, nell'abitazione di
Campagnano di Roma, Via Adriano I, n. 29;
- Frequentazione dei figli minori con il padre, tenendo conto della volontà e delle esigenze dei figli minori, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
o nella prima settimana, con il padre nei giorni di lunedì (dall'uscita della scuola con riaccompagno a scuola il martedì mattina successivo), mercoledì (dall'uscita della scuola con riaccompagno a scuola il giovedì mattina successivo) e dal venerdì (all'uscita della scuola) al lunedì mattina successivo (con riaccompagno a scuola);
o nella seconda settimana, con il padre nel giorno di mercoledì (dall'uscita della scuola con riaccompagno a scuola il giovedì mattina successivo);
o nel periodo estivo, secondo accordo da raggiungere dalle parti entro il giorno 01 giugno di ogni anno, in mancanza di accordo tra le parti, con il padre in periodo consecutivo da individuarsi nel anni pari dal 20 luglio al
10 agosto e negli anni dispari dal 10 agosto al 31 agosto;
3
o nel periodo natalizio, nel primo anno con la madre nel giorno del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con il padre dal 25 dicembre al
31 dicembre, ad anni alterni;
o nel periodo pasquale, nel primo anno nel giorno di Pasqua con il padre e nel giorno di Lunedì dell'Angelo con la madre, ad anni alterni;
o nel compleanno dei minori ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti;
o nel compleanno dei genitori, per la Festa della Mamma e per la Festa del
Papà, con il genitore festeggiato;
- Contributo del padre al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre dell'importo mensile di Euro 390,00, oltre adeguamento Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal momento dell'introduzione del giudizio;
- Rateizzazione delle somme arretrate a titolo di mantenimento dei figli, mediante versamento da parte del padre alla madre di rate mensili di Euro
200,00 ciascuna, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, fino ad integrale adempimento, con rata finale pari al residuo dovuto;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, regolate come da protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori;
- Assegno unico erogato in favore dei figli minori, interamente a favore della madre;
- Spese di lite da compensarsi alla Sentenza definitiva.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Campagnano di Roma, in CP_1 data 02.10.2017;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Campagnano di Roma (Atto n. 20, Parte I, Anno 2017);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
4
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 4068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Campagnano di Roma, Via Parte_1
San Sebastiano, n. 45, presso lo studio dell'Avv. Sara Monteleone, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico Alberto Controparte_1
Azuni, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Filippo Andreoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Campagnano di Roma, in data 02.10.2017, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 20, Parte I, Anno
2017), sono genitori di (nato in data [...]) e (nata in [...] Per_1 Per_2
08.04.2021). 2
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali:
- Pronuncia di separazione e successiva rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- Affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi;
- Collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, nell'abitazione di
Campagnano di Roma, Via Adriano I, n. 29;
- Frequentazione dei figli minori con il padre, tenendo conto della volontà e delle esigenze dei figli minori, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
o nella prima settimana, con il padre nei giorni di lunedì (dall'uscita della scuola con riaccompagno a scuola il martedì mattina successivo), mercoledì (dall'uscita della scuola con riaccompagno a scuola il giovedì mattina successivo) e dal venerdì (all'uscita della scuola) al lunedì mattina successivo (con riaccompagno a scuola);
o nella seconda settimana, con il padre nel giorno di mercoledì (dall'uscita della scuola con riaccompagno a scuola il giovedì mattina successivo);
o nel periodo estivo, secondo accordo da raggiungere dalle parti entro il giorno 01 giugno di ogni anno, in mancanza di accordo tra le parti, con il padre in periodo consecutivo da individuarsi nel anni pari dal 20 luglio al
10 agosto e negli anni dispari dal 10 agosto al 31 agosto;
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o nel periodo natalizio, nel primo anno con la madre nel giorno del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con il padre dal 25 dicembre al
31 dicembre, ad anni alterni;
o nel periodo pasquale, nel primo anno nel giorno di Pasqua con il padre e nel giorno di Lunedì dell'Angelo con la madre, ad anni alterni;
o nel compleanno dei minori ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti;
o nel compleanno dei genitori, per la Festa della Mamma e per la Festa del
Papà, con il genitore festeggiato;
- Contributo del padre al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre dell'importo mensile di Euro 390,00, oltre adeguamento Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal momento dell'introduzione del giudizio;
- Rateizzazione delle somme arretrate a titolo di mantenimento dei figli, mediante versamento da parte del padre alla madre di rate mensili di Euro
200,00 ciascuna, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, fino ad integrale adempimento, con rata finale pari al residuo dovuto;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, regolate come da protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori;
- Assegno unico erogato in favore dei figli minori, interamente a favore della madre;
- Spese di lite da compensarsi alla Sentenza definitiva.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Campagnano di Roma, in CP_1 data 02.10.2017;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Campagnano di Roma (Atto n. 20, Parte I, Anno 2017);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
4
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai